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Sez. 6, Sentenza n. 4132 del 07/10/2004 Cc. (dep. 04/02/2005) Rv. 230756 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Dichiarazioni accusatorie di persona incolpata del medesimo reato o di reati connessi o collegati - Criteri di valutazione - Carattere almeno parzialmente individualizzante degli elementi di riscontro - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230756-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza

Al fine della valutazione dei gravi indizi necessari per l'adozione di misure cautelari personali, il combinato disposto del comma primo bis dell'art. 273 e dei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen. impone che le dichiarazioni accusatorie del correo (o della persona perseguita per reati connessi o collegati) siano verificate attraverso elementi di conferma che attengano alla persona accusata in specifica relazione al fatto che le viene attribuito, e che assumano dunque portata individualizzante. Per altro, poiché nel procedimento cautelare non è richiesta certezza della colpevolezza ed è invece sufficiente al riguardo un elevato grado di probabilità, i riscontri non devono necessariamente raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, bastando una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza. (Conf. Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 4133/05, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)