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Sez. 6, Sentenza n. 10115 del 17/02/2005 Cc. (dep. 15/03/2005) Rv. 230923 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Chiamate in correità - Riscontri individualizzanti - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230923-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza

In tema di misure cautelari e con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, il richiamo operato dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. all'art. 192, commi terzo e quarto, stesso codice, pur comportando il superamento del precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini cautelari, gli elementi di riscontro alla chiamata in correità potevano essere limitati al fatto, non implica, tuttavia, l'esigenza di un loro carattere pienamente e totalmente individualizzante (quale richiesto ai fini del giudizio di responsabilità), dovendosi invece ritenere sufficiente, in conformità con la natura probabilistica del giudizio richiesto ai fini cautelari, una individualizzazione "parziale" o "tendenziale", compatibile, cioè, con il concetto di "indizio", sia pur "grave", richiesto dalla legge per l'adozione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)