Decisione (UE) 2016/1171 del Consiglio del 12 luglio 2016 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 e, in particolare, dell'articolo 102 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX dell'accordo SEE che contiene disposizioni sui servizi finanziari.
Gli atti elencati di seguito riguardano i servizi finanziari e devono essere integrati nell'accordo SEE:
regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio3,
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4,
regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5,
regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6,
regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7,
direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8,
regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione9,
regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione10,
regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione11,
regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione12,
regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione13,
regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14,
regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione15,
regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione16,
regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione17,
regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione18,
regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione19,
regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio20,
regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21,
regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio22,
regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione23,
regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione24,
regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione25,
regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione26,
regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione27,
regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione28,
decisione di esecuzione 2014/245/UE della Commissione29,
decisione di esecuzione 2014/246/UE della Commissione30,
decisione di esecuzione 2014/247/UE della Commissione31,
decisione di esecuzione 2014/248/UE della Commissione32,
decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione33.
L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione allegati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alle proposte di modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sui progetti di decisione del Comitato misto SEE allegati alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016 Per il Consiglio Il presidente P. Kažimír