Decisione di esecuzione (UE) 2022/2206 della Commissione dell'11 novembre 2022 che stabilisce il modello per le relazioni annuali degli Stati membri al comitato europeo per la protezione dei dati sull’esercizio dei diritti degli interessati in relazione al sistema d’informazione Schengen
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/20061, in particolare l’articolo 54, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione2, in particolare l’articolo 68, paragrafo 3,
I regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 stabiliscono nuove norme sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen. Tali disposizioni aumentano l’efficacia, rafforzano l’efficienza tecnica e operativa del sistema d’informazione Schengen e ne ampliano l’uso introducendo nuove categorie di segnalazione e funzionalità. Inoltre il regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha istituito un nuovo tipo di segnalazione relativa al rimpatrio di cittadini di paesi terzi.
Il regolamento (UE) 2018/1861 costituisce la base giuridica per il sistema d’informazione Schengen nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e il regolamento (UE) 2018/1862 costituisce la base giuridica per il sistema d’informazione Schengen nelle materie rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE. Il fatto che la base giuridica per il sistema d’informazione Schengen consti di strumenti distinti non pregiudica il principio secondo il quale il sistema d’informazione Schengen costituisce un unico sistema d’informazione che dovrebbe operare in quanto tale.
La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio5, unitamente ai regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, stabiliscono i diritti degli interessati per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali in relazione all’uso del sistema d’informazione Schengen da parte delle autorità nazionali competenti, nonché le procedure per l’esercizio di tali diritti.
Le autorità nazionali di controllo indipendenti di cui alla direttiva (UE) 2016/680 e al regolamento (UE) 2016/679 verificano la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al loro uso del sistema d’informazione Schengen.
A norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862, gli Stati membri devono riferire annualmente al comitato europeo per la protezione dei dati in merito all’esercizio dei diritti degli interessati secondo un modello che deve essere elaborato dalla Commissione.
Al fine di garantire che le relazioni annuali degli Stati membri forniscano un quadro coerente del funzionamento dei mezzi di impugnazione a disposizione degli interessati, il modello dovrebbe indicare i dati da raccogliere a norma dei regolamenti (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati di accesso, rettifica e cancellazione dei loro dati personali conservati nel sistema d’informazione Schengen, nonché i mezzi di impugnazione dinanzi alle autorità giudiziarie e il reciproco riconoscimento delle decisioni.
A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 si applica anche alle segnalazioni di rimpatrio di cittadini di paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto includere nelle relazioni annuali al comitato europeo per la protezione dei dati anche l’esercizio dei diritti degli interessati in relazione a tale categoria di segnalazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2018/1861 né del regolamento (UE) 2018/1862 e non è da essi vincolata né è soggetta alla loro applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 si basano sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, ha notificato il 26 aprile 2019 la decisione di attuare il regolamento (UE) 2018/1861 e il regolamento (UE) 2018/1862 nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.
L’Irlanda partecipa alla presente decisione nella misura in cui riguarda il regolamento (UE) 2018/1862, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio6, in combinato disposto con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1745 del Consiglio7.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di tali paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen8, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio9.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen10, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio11 e con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio12.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen13, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE14 del Consiglio e l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio15.
Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005, e dovrebbe essere letta in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE16 e (UE) 2018/934 del Consiglio17.
Per quanto riguarda la Croazia, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, e dovrebbe essere letta in combinato disposto con la decisione (UE) 2017/733 del Consiglio18.
Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003,
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio19 e ha espresso un parere in data 11 luglio 2022,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le informazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861 e all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862 sono fornite conformemente al modello di cui all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen