Decisione di esecuzione (UE) 2025/972 della Commissione del 23 maggio 2025 sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2024 [notificata con il numero C(2025) 3167]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/20131, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 104,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/20082, in particolare l’articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2024.
L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione3 stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli, 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione4 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2024.
L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2024.
L’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione5 stabilisce che l’articolo 5, l’articolo 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, l’articolo 12, l’articolo 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione6 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2024.
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116 anteriormente al 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio considerato.
A norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l’esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell’anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell’anno N. Nel liquidare i conti dell’esercizio 2024, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2023 e il 15 ottobre 2024, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 35, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro, in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 e all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio, in conformità dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 908/2014 e dell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/128. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti annuali trasmessi.
A norma dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 39, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2116, la Commissione è tenuta a verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, dei periodi di pagamento e dei massimali finanziari stabiliti dalla legislazione dell’Unione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari e a decidere in merito a eventuali riduzioni dei pagamenti mensili agli Stati membri.
A norma dell’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2021/2116, in combinato disposto rispettivamente con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/127, se i pagamenti sono stati effettuati dopo l’ultima data possibile di pagamento, la Commissione deve ridurre l’importo dei pagamenti mensili concessi agli Stati membri e adeguare l’incidenza finanziaria della riduzione in proporzione al ritardo di pagamento applicando i diversi tassi di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento devono essere presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dell’esercizio finanziario 2024 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7 continua ad applicarsi alle domande di aiuto relative agli anni di domanda che iniziano prima del 1o gennaio 2023, a norma dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Diversi regolamenti della Commissione che integrano il regolamento (UE) n. 1307/2013 hanno fissato massimali finanziari per alcune misure finanziate a titolo dei pagamenti diretti nell’ambito del FEAGA. L’eventuale superamento di tali massimali, tenuto conto della riduzione lineare, della disciplina finanziaria e della riduzione dei pagamenti di cui, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013, dà luogo a riduzioni dei pagamenti mensili da effettuare allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013. A seguito di una valutazione finale effettuata dopo la presentazione dei conti annuali, gli eventuali superamenti dei massimali rilevati e non detratti dai pagamenti mensili dovrebbero essere presi in considerazione nella presente decisione.
La Commissione, a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2021/2116, ha già ridotto una serie di pagamenti mensili per l’esercizio finanziario 2024 per spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tenere conto di tali importi ridotti per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione dovrebbero essere esaminati, ove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116.
La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2024 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2024. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri dovrebbero usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2116, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e degli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) 2021/2116,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2024.
Gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione non pregiudica le future decisioni di verifica della conformità che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione, né le future decisioni annuali di verifica dell’efficacia dell’attuazione che la Commissione può adottare a norma dell’articolo 54 del regolamento (UE) 2021/2116 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese che non corrispondono a un output come indicato nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2025 Per la Commissione Christophe Hansen Membro della Commissione