Decisione di esecuzione (UE) 2025/1762 della Commissione del 25 agosto 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia [notificata con il numero C(2025) 5879] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede l’istituzione in Francia di zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e la zona di vaccinazione devono comprendere almeno le aree elencate negli allegati di tale decisione, e che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini di cui a tali allegati.
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 la Francia ha notificato alla Commissione la comparsa di altri 40 focolai confermati di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nei comuni di Chambéry e di Annecy, dipartimenti della Savoia e dell’Alta Savoia, regione Alvernia-Rodano-Alpi, segnalati tra il 24 luglio e il 14 agosto 2025. In risposta a questi focolai la Francia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nei dipartimenti di Ain, di Isère, della Savoia e dell’Alta Savoia, regione Alvernia-Rodano-Alpi, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, le aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 dovrebbero pertanto essere aggiornate dalla presente decisione, e dovrebbe essere stabilita la durata delle misure da applicare in tali zone.
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni della zona di protezione e della zona di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale6.
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede il divieto dei movimenti di bovini dalle aree di cui al suo allegato I verso destinazioni al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione dei persistenti focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia, e al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi, è necessario prorogare tale divieto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
L’articolo 69 del regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che l’autorità competente di uno Stato membro possa elaborare un piano di vaccinazione o istituire zone di vaccinazione, ove pertinente per lottare efficacemente contro una malattia elencata negli animali detenuti. L’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce norme dettagliate per i piani di vaccinazione ufficiali. Tale regolamento delegato prevede inoltre, all’articolo 9, norme per l’attuazione della vaccinazione profilattica d’urgenza. Le condizioni dettagliate per il ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa figurano nell’allegato IX del medesimo regolamento.
Il 1o agosto 2025 la Francia ha fornito alla Commissione il suo piano di vaccinazione ufficiale per l’infezione da dermatite nodulare contagiosa nel territorio dei quattro dipartimenti di Ain, della Savoia, dell’Alta Savoia e di Isère nella regione francese Alvernia-Rodano-Alpi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2023/361, unitamente a dati aggiornati relativi all’attuazione di tale piano.
Al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e salvaguardare gli scambi all’interno dell’Unione e con paesi terzi, è necessario adeguare a livello dell’Unione la zona di vaccinazione per l’infezione da dermatite nodulare contagiosa di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato II si basano sulla situazione epidemiologica e sull’andamento delle campagne di vaccinazione, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto, del piano di vaccinazione ufficiale dello Stato membro e delle relazioni sui progressi presentate conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361. L’allegato II della presente decisione dovrebbe di conseguenza indicare, per ciascuna area interessata, i termini fino ai quali devono applicarsi zone di vaccinazione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Alla luce della situazione epidemiologica, le modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno della Francia o in altri Stati membri o paesi terzi e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione