Decisione di esecuzione (UE) 2025/1931 della Commissione del 22 settembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia [notificata con il numero C(2025) 6528] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede l’istituzione in Francia di una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di una zona di vaccinazione, a norma dell’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e la zona di vaccinazione devono comprendere almeno le aree elencate negli allegati di tale decisione, e che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini di cui a tali allegati.
Dalla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2025/1762 della Commissione6, la Francia ha notificato alla Commissione altri quattro focolai confermati di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini. Due di questi focolai confermati si sono verificati nei comuni di Chambéry e di Annecy, nei dipartimenti della Savoia e dell’Alta Savoia, mentre gli altri due focolai confermati sono stati registrati, per la prima volta, nei comuni di Nantua e Belley, nel dipartimento dell’Ain. I quattro i focolai sono stati segnalati tutti tra il 15 agosto 2025 e il 9 settembre 2025; di questi, i focolai di Nantua e Belley sono risultati localizzati a più di 10 chilometri ad ovest dei focolai più vicini precedentemente confermati. In risposta a tali focolai la Francia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nei dipartimenti dell’Ain, dell’Isère, della Savoia e dell’Alta Savoia, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi e nel dipartimento del Giura, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tenuto conto di questi recenti focolai in Francia, dovrebbero pertanto essere aggiornate dalla presente decisione le aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 e dovrebbe essere stabilita la durata delle misure da applicare in tali zone di protezione e di sorveglianza.
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale7.
L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione dei persistenti focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia, è necessario prorogare tale divieto.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Inoltre, alla luce della situazione della sanità animale per quanto riguarda l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Sardegna in Italia, la Francia ha deciso di aggiornare il proprio piano di vaccinazione contro tale malattia e di attuare la vaccinazione profilattica d’urgenza nella regione della Corsica. L’8 settembre 2025 la Francia ha pertanto presentato alla Commissione il piano di vaccinazione ufficiale contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa in tale regione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2023/361.
Al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e salvaguardare gli scambi all’interno dell’Unione e con i paesi terzi, è necessario adeguare a livello dell’Unione la zona di vaccinazione per l’infezione da dermatite nodulare contagiosa di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato II, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 si basano sulla situazione epidemiologica e sull’andamento delle campagne di vaccinazione in Francia, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto, del piano di vaccinazione ufficiale dello Stato membro e delle relazioni attuative presentate conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361, come pure delle prescrizioni stabilite dall’allegato IX di tale regolamento delegato. L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 dovrebbe di conseguenza indicare, per ciascuna area interessata, i termini di applicazione delle zone di vaccinazione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Francia, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno della Francia o in altri Stati membri o in paesi terzi ed evitare inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione