Decisione di esecuzione (UE) 2025/1938 della Commissione del 22 settembre 2025 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia [notificata con il numero C(2025) 6529] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando anche i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Italia. L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 prevede l'istituzione, in Italia, di zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché l'istituzione di zone di vaccinazione, a norma dell'allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dispone inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni, come pure le zone di vaccinazione, debbano comprendere almeno le aree elencate negli allegati I e III di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone si applichino almeno fino ai termini di cui a detti allegati.
Dalla modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 con decisione di esecuzione (UE) 2025/1764 della Commissione6 l'Italia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori 11 focolai confermati di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nelle province di Nuoro, Sassari e Oristano, nella regione Sardegna, segnalati tra il 27 agosto 2025 e il 12 settembre 2025. In risposta a questi focolai, l'Italia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nonché ulteriori zone soggette a restrizioni, nelle province di Nuoro, Sassari e Oristano, nella regione Sardegna, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
L'Italia ha inoltre informato la Commissione di ritardi nell'attuazione tempestiva delle misure di eradicazione di numerosi focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nella regione Sardegna, che hanno comportato una proroga delle zone soggette a restrizioni.
Tenuto conto di questi recenti focolai in Sardegna e dei conseguenti ritardi nell'attuazione tempestiva delle misure di eradicazione, le aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza nonché come ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dovrebbero pertanto essere aggiornate con la presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata delle misure da applicare in tali zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I di detta decisione di esecuzione.
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza e dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi i parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia, vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale7.
A norma dell'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 l'Italia è tenuta ad applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni nelle aree elencate nell'allegato II di tale decisione di esecuzione e per i periodi specificati in tale allegato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. Tale articolo vieta inoltre i movimenti di bovini dalle aree elencate nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 verso destinazioni situate al di fuori di tali aree per i periodi specificati in tale allegato. In considerazione dei persistenti focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nella regione Sardegna, è necessario prorogare anche tali misure. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.
In vista della proroga delle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582, quale modificata dalla presente decisione, è inoltre necessario modificare le zone di vaccinazione di cui all'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 per la Sardegna, al fine di garantire un controllo coordinato della malattia e salvaguardare gli scambi all'interno dell'Unione e con paesi terzi.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all'allegato III, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 si basano sulla situazione epidemiologica e sull'andamento delle campagne di vaccinazione in Italia, in particolare tenendo conto del livello di copertura vaccinale raggiunto, dei piani di vaccinazione ufficiali dello Stato membro e delle relazioni sui progressi conseguiti presentate conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361, come pure delle condizioni stabilite dall'allegato IX di tale regolamento delegato. L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 dovrebbe di conseguenza essere modificato per indicare, per ciascuna area interessata, i periodi durante i quali devono applicarsi le zone di vaccinazione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II e III della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582.
Alla luce della situazione epidemiologica in Italia, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia all'interno dell'Italia, ad altri Stati membri o a paesi terzi, e di evitare inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1582 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione