Decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 della Commissione del 4 novembre 2025 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2025/2076 [notificata con il numero C(2025) 7515] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/2076 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Spagna. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/2076 dispone l’istituzione in tale Stato membro di una zona soggetta a restrizioni, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, che deve comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.
Dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/2076 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di 16 ulteriori focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nelle regioni Alt d’Ampordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Maresme, Osona, Pla de l’Estany, Selva e Valles Oriental, provincia di Girona, nella comunità della Catalogna, confermati tra l’8 e il 27 ottobre 2025. In aggiunta, nello stesso periodo la Francia ha notificato la comparsa di otto focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini in aree confinanti con la comunità della Catalogna, in Spagna. In risposta a questi focolai, la Spagna ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nella comunità della Catalogna, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi i parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale5.
Il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 69, prevede che l’autorità competente di uno Stato membro possa ricorrere alla vaccinazione profilattica d’urgenza, ove ciò sia necessario per lottare efficacemente contro una malattia elencata in animali detenuti. A tal fine l’autorità competente è tenuta a istituire zone di vaccinazione e attuare un piano di vaccinazione ufficiale che soddisfi prescrizioni specifiche. Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione6, che integra il regolamento (UE) 2016/429, stabilisce tra l’altro le norme specifiche che gli Stati membri devono attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza nei bovini ai fini della prevenzione e del controllo di una malattia elencata. Tale regolamento delegato stabilisce inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa sono stabilite nell’allegato IX di tale regolamento delegato.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/140 della Commissione7 stabilisce norme per quanto riguarda le banche dell’Unione degli antigeni, dei vaccini e dei reagenti diagnostici. L’articolo 8 di tale regolamento di esecuzione stabilisce in particolare le prescrizioni procedurali e tecniche per la richiesta da parte degli Stati membri dell’accesso d’urgenza a vaccini, compresi quelli per la dermatite nodulare contagiosa, provenienti da banche dei vaccini.
L’8 ottobre 2025 la Spagna ha presentato alla Commissione informazioni preliminari sul suo piano di vaccinazione ufficiale per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da dermatite nodulare contagiosa, fornendo dettagli sull’ambito geografico e amministrativo delle zone di vaccinazione, sul numero di stabilimenti e di animali da vaccinare e sulla durata della vaccinazione, come prescritto dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2023/361. La Spagna ha inoltre chiesto alla banca dei vaccini dell’Unione dosi sufficienti di vaccino, conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/140, al fine di avviare la vaccinazione profilattica d’urgenza nella zona soggetta a restrizioni situata nella provincia di Girona.
Le condizioni alle quali la Spagna deve applicare la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e le misure di riduzione dei rischi da adottare per i movimenti di animali e dei loro prodotti figurano nell’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361. Conformemente a tali condizioni, la vaccinazione può essere attuata nelle zone di vaccinazione I o II, in base alla conferma dell’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa.
Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica e dell’andamento della campagna di vaccinazione potrebbe rendersi necessario adeguare il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto. Di conseguenza, è necessario indicare nell’allegato della presente decisione, i termini relativi alla durata delle zone di vaccinazione.
Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica e del rischio che l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi tramite bovini infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno delle zone di protezione e di sorveglianza indicate nell’allegato della presente decisione verso destinazioni situate al di fuori dei perimetri esterni di tali zone di protezione e di sorveglianza in Spagna o al di fuori di tale Stato membro.
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, le aree individuate quali zone di protezione e di sorveglianza, come pure la zona di vaccinazione, dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tali misure in collaborazione con detto Stato membro.
Per garantire chiarezza giuridica, l’ambito geografico di applicazione e la durata della zona soggetta a restrizioni e della zona di vaccinazione dovrebbero essere definiti in modo chiaro al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno della Spagna, in altri Stati membri o in paesi terzi. Alla luce della situazione epidemiologica, la presente decisione dovrebbe applicarsi quanto prima.
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2025/2076 e sostituirla con la presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Spagna stabilisce:
a) una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo. Le zone di protezione e le zone di sorveglianza comprendono, rispettivamente, almeno le aree elencate come tali nell’allegato I;
b) zone di vaccinazione I e II, conformemente all’allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Tali zone di vaccinazione comprendono almeno le zone elencate come tali nell’allegato II.
c) La Spagna dispone inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e di sorveglianza, nonché nelle zone di vaccinazione I e II, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente articolo, siano applicate almeno fino ai termini elencati negli allegati.
Art. 2
La Spagna vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone di protezione e di sorveglianza o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini elencati in detto allegato.
Art. 3
La decisione di esecuzione (UE) 2025/2076 è abrogata.
Art. 4
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2025 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione