Decisione di esecuzione (UE) 2026/393 della Commissione del 17 febbraio 2026 che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia [notificata con il numero C(2026) 1163] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")1, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,
L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti di tali animali e dei loro prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa principalmente tramite vettori.
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
La decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 della Commissione4 stabilisce alcune misure di emergenza relative a focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Francia. Più in particolare, l'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede l'istituzione in Francia di una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché di una zona di vaccinazione, a norma dell'allegato IX, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5. L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 prevede inoltre che tali zone di protezione e di sorveglianza e la zona di vaccinazione devono comprendere almeno le aree elencate negli allegati di tale decisione e che le misure necessarie in tali zone devono applicarsi almeno fino ai termini di cui a tali allegati.
Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2026/127 della Commissione6, non sono stati notificati altri focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini in Francia. La Spagna ha tuttavia notificato la comparsa di un nuovo focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in uno stabilimento che detiene bovini nella provincia di Girona, comunità della Catalogna, il 7 gennaio 2026. A seguito di ciò, la Francia ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nel dipartimento dei Pirenei orientali, nel quale si applicano le misure di controllo della malattia di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Il 5 febbraio 2026 la Francia ha presentato informazioni supplementari idonee a consentire una nuova valutazione della situazione epidemiologica sul suo territorio. Tali informazioni dimostrano un significativo miglioramento complessivo, suffragato da una valutazione favorevole dei rischi relativamente alla diffusione dell'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, l'attuazione efficace delle misure di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e il conseguimento della copertura vaccinale minima prescritta conformemente all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361. In tale contesto, le zone soggette a restrizioni istituite nella parte occidentale dei dipartimenti degli Alti Pirenei, del Gers e dei Pirenei Atlantici, elencate nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, dovrebbero essere riesaminate ai fini di una revoca parziale delle restrizioni in esse applicate.
Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, in particolare del nuovo focolaio di virus della dermatite nodulare contagiosa confermato in Spagna e della nuova valutazione della situazione nella parte occidentale dei dipartimenti degli Alti Pirenei, del Gers e dei Pirenei Atlantici in Francia, è opportuno modificare sia l'ambito geografico di applicazione sia la durata delle aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708. È pertanto necessario modificare l'elenco delle zone soggette a restrizioni e il termine di applicazione delle misure stabiliti in tale allegato, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione del virus della dermatite nodulare contagiosa all'interno della Francia e nel resto dell'Unione.
Le dimensioni delle aree indicate come zone di protezione e di sorveglianza, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e della durata delle misure da applicare in tali zone comprendono l'esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia vista la presenza di insetti vettori. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale7.
Restano necessarie le zone di vaccinazione istituite dall'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708, e la vaccinazione dovrebbe proseguire conformemente al piano di vaccinazione ufficiale della Francia, presentato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2023/361.
Il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all'allegato II, parti B e A, della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 si basano sulla situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa e sull'andamento delle campagne di vaccinazione in Francia, in particolare tenendo conto dell'evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto, del piano di vaccinazione ufficiale dello Stato membro e delle relazioni attuative presentate conformemente all'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2023/361, come pure delle prescrizioni stabilite dall'allegato IX di tale regolamento delegato.
L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Francia o al di fuori di tale Stato membro fino ai termini indicati in detto allegato. In considerazione delle attuali zone soggette a restrizioni legate all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nel territorio della Francia, è necessario applicare tale divieto nelle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell'allegato I di tale decisione di esecuzione.
Dato l'aggiornamento delle zone di protezione e di sorveglianza, comprese la scadenza e la revoca delle zone nella parte occidentale dei dipartimenti degli Alti Pirenei, del Gers e dei Pirenei Atlantici in Francia, è necessario adeguare le zone di vaccinazione I e II per l'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa quali figurano attualmente per tale Stato membro nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708.
Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica in Francia relativa all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, le modifiche da apportare agli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia all'interno della Francia o in altri Stati membri o in paesi terzi ed evitare anche inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/1708 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione