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Decisione di esecuzione (UE) 2026/552 della Commissione del 6 marzo 2026 che modifica gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Spagna [notificata con il numero C(2026) 1661] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

L’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa è una malattia infettiva trasmessa da vettori che colpisce i bovini. La sua insorgenza può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando anche i movimenti delle partite di detti animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nei bovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono bovini, in particolare in quanto è trasmessa tramite vettori.

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione2 integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa nelle aree interessate dalla malattia ma anche di altri fattori epidemiologici, compresi i parametri geografici e il rischio di ulteriore diffusione della malattia. La scelta della durata delle misure previste dalla presente decisione ha inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale4.

Il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 69, dispone che l’autorità competente di uno Stato membro possa ricorrere alla vaccinazione d’urgenza degli animali detenuti per lottare efficacemente contro una malattia elencata, come indicato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. A tal fine l’autorità competente può istituire zone di vaccinazione ed elaborare un piano di vaccinazione che soddisfi prescrizioni specifiche. Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione5, che integra le norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/429, stabilisce tra l’altro le norme specifiche che gli Stati membri sono tenuti ad attuare in caso di ricorso alla vaccinazione profilattica d’urgenza dei bovini ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate. Tale regolamento delegato stabilisce inoltre le condizioni alle quali possono essere autorizzati i movimenti di animali vaccinati e dei loro prodotti. Le condizioni specifiche per la vaccinazione profilattica d’urgenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa sono stabilite nell’allegato IX di tale regolamento delegato.

La decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 della Commissione6 stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Spagna. Più in particolare, l’articolo 1, lettera a), di tale decisione di esecuzione prescrive l’istituzione in tale Stato membro di una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, che devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I di tale decisione di esecuzione. L’articolo 1, lettera b), di tale decisione di esecuzione dispone inoltre l’istituzione in Spagna di zone di vaccinazione I e II, conformemente all’allegato IX, parte I, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Detto articolo stabilisce altresì che tali zone di vaccinazione debbano comprendere almeno le aree elencate come tali nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248. L’articolo 1, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, nonché nelle zone di vaccinazione I e II, debbano applicarsi almeno fino ai termini elencati negli allegati di tale decisione di esecuzione.

Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 con decisione di esecuzione (UE) 2026/230 della Commissione7, la Spagna ha notificato la comparsa di due nuovi focolai di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in stabilimenti che detengono bovini nella provincia di Huesca, regione Aragona, il 2 e 3 marzo 2026. In risposta a tale nuovo focolaio, la Spagna ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nella regione Aragona (Spagna), nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.

Tenuto conto dei recenti focolai in Spagna, le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone, quali figurano nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248, dovrebbero essere aggiornate e modificate dalla presente decisione.

Alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Spagna e dell’andamento della campagna vaccinale, risulta necessario modificare il tipo, le dimensioni e la durata delle zone di vaccinazione I e II di cui all’allegato II, parti B e A, della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248, in particolare tenendo conto dell’evoluzione del livello di copertura vaccinale raggiunto. Di conseguenza, è necessario indicare nell’allegato II di tale decisione di esecuzione i termini relativi alla durata delle zone di vaccinazione I e II.

L’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 vieta i movimenti di bovini dalle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’allegato I di tale decisione di esecuzione verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno di tali zone in Spagna, o al di fuori di tale Stato membro, fino ai termini indicati in detto allegato. Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in Spagna, è necessario mantenere tale divieto.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/2248.

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Spagna, le modifiche da apportare alla decisione di esecuzione (UE) 2025/2248 mediante la presente decisione dovrebbero applicarsi quanto prima al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia all’interno della Spagna o in altri Stati membri o in paesi terzi ed evitare anche inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione o ostacoli ingiustificati agli scambi con paesi terzi.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2026 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione