Decisione di esecuzione (UE) 2026/1205 della Commissione del 9 giugno 2026 recante modifica della decisione 2006/199/CE della Commissione, che stabilisce condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)1, in particolare l’articolo 126, paragrafo 3,
vista la decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale2, in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)3, in particolare l’articolo 238, paragrafo 3,
L’allegato V dell’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America relativo alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale4 ha stabilito tra l’altro le misure sanitarie per i pesci, i prodotti della pesca e determinati altri prodotti animali oggetto di scambi con gli Stati Uniti per i quali è stata riconosciuta l’equivalenza.
La decisione 2006/199/CE della Commissione5 ha stabilito condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d’America nell’Unione e il modello di certificato sanitario che deve accompagnare ciascuna partita di prodotti della pesca importata nell’Unione.
L’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio6 in combinato disposto con l’articolo 107, paragrafo 2, dello stesso regolamento, stabilisce che gli operatori in paesi terzi non devono impiegare medicinali antimicrobici negli animali allo scopo di promuoverne la crescita o di aumentarne la produttività. Dall’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 consegue che non devono essere utilizzati relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione neppure i medicinali contenenti gli antimicrobici inclusi nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione7.
Il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione8 integra il regolamento (UE) 2019/6 stabilendo condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e di partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati da paesi terzi nell’Unione.
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/905 prevede, tra l’altro, che le partite di animali vivi destinati alla produzione di alimenti e le partite di prodotti di origine animale destinati al consumo umano possano entrare nell’Unione solo se sono corredate di un certificato ufficiale attestante la conformità alle norme dell’Unione stabilite all’articolo 3 dello stesso regolamento delegato.
È pertanto opportuno inserire nel modello di certificato di cui all’allegato I della decisione 2006/199/CE un attestato concernente la conformità a tali norme dell’Unione.
Gli attestati di sanità animale inclusi nel modello di certificato ufficiale stabilito dalla decisione 2006/199/CE devono essere aggiornati al fine di tenere conto delle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione degli stessi prodotti di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, che lo integra9.
Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell’Unione, è opportuno aggiornare gli attestati di sanità animale inclusi nel modello di certificato ufficiale di cui all’allegato I della decisione 2006/199/CE, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali. L’allegato I di tale decisione dovrebbe quindi essere sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/199/CE.
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione dagli Stati Uniti di partite di prodotti della pesca, dovute alle modifiche apportate all’allegato I della decisione 2006/199/CE dalla presente decisione, è opportuno continuare ad autorizzare l’uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari rilasciati conformemente alla decisione 2006/199/CE nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dalla presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione 2006/199/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Per un periodo transitorio, che termina il 3 dicembre 2026, continua a essere autorizzato, per l’ingresso nell’Unione dagli Stati Uniti di partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano, l’uso di certificati sanitari ufficiali rilasciati conformemente al modello di cui all’allegato I della decisione 2006/199/CE nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale decisione dalla presente decisione, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro il 3 settembre 2026.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen