Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 16 Gestione della liquidità
1.
Per ogni FIA gestito diverso da un fondo chiuso che non ricorre alla leva finanziaria, i GEFIA usano un sistema adeguato per la gestione della liquidità e adottano procedure che consentano loro di controllare il rischio di liquidità del FIA e di garantire che il profilo di liquidità degli investimenti del FIA sia conforme alle obbligazioni sottostanti.
I GEFIA effettuano regolarmente prove di stress, in condizioni di liquidità normali ed eccezionali, che consentano loro di valutare il rischio di liquidità dei FIA e di controllare di conseguenza il rischio di liquidità dei FIA.
2. I GEFIA assicurano che per ogni FIA gestito, la strategia di investimento, il profilo di liquidità e la politica di rimborso siano coerenti.
2 bis.
Un GEFIA garantisce che il FIA concedente prestiti da esso gestito sia di tipo chiuso.
In deroga al primo comma, un FIA che concede prestiti può essere di tipo aperto a condizione che il GEFIA che lo gestisce sia in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA.
Il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760.
2 ter.
Al fine di assicurare la conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, dopo aver valutato l’idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del FIA. Il GEFIA include tali strumenti nel regolamento o nell’atto costitutivo del FIA ai fini del possibile utilizzo nell’interesse degli investitori del FIA. Tale selezione non può comprendere soltanto gli strumenti di cui all’allegato V, punti 5 e 6.
In deroga al primo comma, un GEFIA può decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, per il FIA gestito, se tale FIA è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio17.
Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l’utilizzo di tale strumento. La selezione di cui al primo e al secondo comma e le politiche e procedure dettagliate per l’attivazione e la disattivazione sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA.
Il rimborso in natura di cui all’allegato V, punto 8, è attivato soltanto per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA.
In deroga al quarto comma del presente paragrafo, il rimborso in natura non deve corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA se tale FIA è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento di tale FIA è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e se tale FIA è un fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) quale definito all’articolo 4, punto 46, della direttiva 2014/65/UE.
2 quater.
Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell’interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso delle quote o azioni del FIA di cui all’allegato V, punto 1, o, qualora tali strumenti siano contemplati dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, attivare o disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati fra quelli di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, conformemente al paragrafo 2 ter del presente articolo. Il GEFIA può anche attivare, nell’interesse degli investitori del FIA, i conti side pocket di cui all’allegato V, punto 9.
Un GEFIA ricorre alla sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket di cui al primo comma soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del FIA.
2 quinquies.
Un GEFIA informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d’origine:
a) se il GEFIA attiva o disattiva lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 1;
b) se il GEFIA attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punti da 2 a 8, secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell’attività previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
Entro un termine ragionevole prima di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all’allegato V, punto 9, il GEFIA notifica tale attivazione o disattivazione alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine.
Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA, l’AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio18 in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo. L’AESFEM ha il potere di condividere le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo con le autorità competenti.
2 sexies. Gli Stati membri garantiscono che per i GEFIA che gestiscono FIA di tipo aperto siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
2 septies. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti che un FIA concedente prestiti deve rispettare per poter mantenere una forma aperta. Tali requisiti comprendono un robusto sistema di gestione della liquidità, la disponibilità di attività liquide e prove di stress, nonché un’adeguata politica di rimborso che tenga conto del profilo di liquidità dei FIA concedenti prestiti. Tali requisiti tengono altresì debitamente conto delle esposizioni creditizie sottostanti, del tempo medio di rimborso dei prestiti e della granularità e composizione complessive dei portafogli dei FIA concedenti prestiti.
2 octies.
L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all’allegato V.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l’AESFEM tiene conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti dei FIA. Le norme in oggetto non limitano la capacità dei GEFIA di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attività, le giurisdizioni e le condizioni di mercato.
2 nonies. Entro il 16 aprile 2025 l’AESFEM elabora orientamenti relativi alla selezione e alla calibrazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità e dell’attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA. Essi includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivati i conti side pocket di cui all’allegato V, punto 9. Essi prevedono un periodo di tempo idoneo per l’adeguamento prima della loro applicazione, in particolare per i FIA esistenti.
2 decies.
L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies del presente articolo entro il 16 aprile 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) i sistemi e le procedure per la gestione delle liquidità; e
b) la coerenza tra strategia di investimento, profilo di liquidità e politica di rimborso di cui al paragrafo 2.
Art. 17
Se i GEFIA sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio6, agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori dei pertinenti FIA.
Sezione 2. Requisiti organizzativi
Art. 18 Principi generali
1.
Gli Stati membri impongono ai GEFIA di ricorrere in ogni momento a risorse umane e tecniche adeguate e adatte per la buona gestione dei FIA.
In particolare, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, considerata anche la natura del FIA gestito dal GEFIA, impongono a quest’ultimo di possedere una buona organizzazione amministrativa e contabile, modalità di controllo e di salvaguardia in materia di elaborazione elettronica dei dati, anche per quanto riguarda i sistemi informatici e di rete istituiti e gestiti ai sensi del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio8, nonché procedure di controllo interno adeguate che comprendano, in particolare, regole per le operazioni personali dei dipendenti o per la detenzione o la gestione di investimenti a scopo di investimento in conto proprio e che assicurino, quanto meno, che qualunque operazione in cui intervenga il FIA possa essere ricostruita per quanto riguarda l’origine, le parti, la natura nonché il luogo e il momento in cui è stata effettuata e che le attività del FIA gestito dal GEFIA siano investite conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA e alle disposizioni normative in vigore.
2. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino le procedure e le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo diverse dalle procedure e modalità relative ai sistemi informatici e di rete.
Art. 19 Valutazione
1. I GEFIA assicurano che per ogni FIA da essi gestito siano stabilite procedure adeguate e uniformi affinché si possa procedere a una valutazione corretta e indipendente delle attività del FIA conformemente al presente articolo, al diritto nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.
2. Le norme applicabili alla valutazione delle attività e al calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sono stabilite dalla legislazione del paese in cui il FIA è stabilito e/o dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.
3.
I GEFIA assicurano altresì che il valore patrimoniale netto per quota o azione del FIA sia calcolato e comunicato agli investitori conformemente al presente articolo, alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.
Le procedure di valutazione utilizzate assicurano che almeno una volta l’anno siano valutate le attività e sia calcolato il valore patrimoniale netto per quota o azione.
In caso di FIA di tipo aperto, tali valutazioni e calcoli sono inoltre effettuati con una frequenza adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla frequenza di emissione e di rimborso del medesimo.
Per i FIA di tipo chiuso, tali valutazioni e calcoli sono effettuati anche in caso di aumento o riduzione del capitale da parte del FIA in questione.
Gli investitori sono informati in merito alle valutazioni e ai calcoli secondo quanto previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del pertinente FIA.
4.
I GEFIA assicurano che la funzione di valutazione sia esercitata:
a) da un valutatore esterno, ossia una persona fisica o giuridica indipendente dal FIA, dal GEFIA di detto fondo e da qualsiasi altra persona che abbia stretti legami con il FIA o il GEFIA; ovvero
b) dal GEFIA stesso, a condizione che la funzione di valutazione sia funzionalmente indipendente dalla gestione del portafoglio e dalla politica retributiva e altre misure garantiscano che i conflitti d’interesse siano mitigati e che non sia esercitata un’influenza indebita sui dipendenti.
Il depositario nominato per un FIA non è designato in qualità di valutatore esterno di detto fondo, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dai suoi compiti in qualità di valutatore esterno e i potenziali conflitti di interesse non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.
5. Quando un valutatore esterno svolge la funzione di valutazione, il GEFIA dimostra che:
a) il valutatore esterno è soggetto a registrazione professionale obbligatoria riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o norme deontologiche;
b) il valutatore esterno può offrire sufficienti garanzie professionali per poter esercitare in modo efficace la pertinente funzione di valutazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3; e
c) la nomina del valutatore esterno ottempera ai requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, e agli atti delegati adottati conformemente all’articolo 20, paragrafo 7.
6. Il valutatore esterno nominato non delega a terzi la funzione di valutazione.
7. I GEFIA notificano la nomina del valutatore esterno alle autorità competenti del loro Stato membro d’origine, le quali possono esigere la nomina di un altro valutatore esterno qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.
8. La valutazione è effettuata in modo imparziale, con tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute.
9. Qualora non si ricorra un valutatore esterno indipendente per la funzione di valutazione, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono disporre che il GEFIA sottoponga le proprie procedure di valutazione e/o le valutazioni alla verifica di un valutatore esterno o, se del caso, di un revisore.
10.
I GEFIA sono responsabili della corretta valutazione delle attività dei FIA, del calcolo del valore patrimoniale netto e della pubblicazione di detto valore. Pertanto, il fatto che il GEFIA abbia nominato un valutatore esterno non pregiudica la responsabilità del GEFIA nei confronti del FIA e dei suoi investitori.
Fatto salvo il comma precedente e indipendentemente da qualsiasi clausola contrattuale che stabilisca altrimenti, il valutatore esterno è responsabile nei confronti del GEFIA per ogni perdita da questo subita in conseguenza della negligenza del valutatore esterno o della volontaria mancata esecuzione dei suoi compiti.
11. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) i criteri relativi alle procedure per la corretta valutazione delle attività e per il calcolo del valore patrimoniale netto per quota o azione;
b) le garanzie professionali che il valutatore esterno deve offrire per esercitare in modo efficace la funzione di valutazione;
c) la frequenza delle valutazioni effettuate da FIA di tipo aperto, adeguata sia alle attività detenute dal FIA che alla politica di emissione e di rimborso del medesimo.
Sezione 3. Delega di funzioni di gefia
Art. 20 Delega
1.
I GEFIA che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni di cui all’allegato I o di fornire uno o più servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d’origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il GEFIA deve essere in grado di giustificare l’intera struttura della delega sulla base di ragioni obiettive;
b) il delegato deve disporre di risorse sufficienti per eseguire i rispettivi compiti e le persone che svolgono di fatto le attività del delegato devono possedere il requisito dell’onorabilità e sufficiente esperienza;
c) quando riguarda la gestione del portafoglio o la gestione del rischio, la delega deve essere conferita solo a imprese che sono autorizzate o registrate ai fini della gestione di attività e sono soggette a vigilanza ovvero, quando tale condizione non può essere soddisfatta, solo previa approvazione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA;
d) quando la delega riguarda la gestione del portafoglio o la gestione del rischio ed è conferita a un’impresa di un paese terzo, oltre ai criteri di cui alla lettera c) deve essere garantita la cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e l’autorità di vigilanza dell’impresa;
e) la delega non deve ostacolare l’effettiva vigilanza del GEFIA, in particolare non deve impedire al GEFIA di agire nel miglior interesse degli investitori né deve impedire che il FIA sia gestito secondo tale criterio;
f) il GEFIA deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni e fornire i servizi in questione, che è stato scelto con tutta la dovuta cura e che il GEFIA è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento l’attività delegata, di dare in ogni momento istruzioni ulteriori al delegato e di revocare la delega con effetto immediato ove ciò sia nell’interesse degli investitori.
Il GEFIA riesamina costantemente i servizi forniti da ogni delegato.
2. La delega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non è conferita:
a) al depositario o a un delegato del depositario; o
b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del GEFIA o dei suoi investitori, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti d’interesse siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.
3. La responsabilità del GEFIA nei confronti dei propri clienti, del FIA e dei suoi investitori non è pregiudicata dal fatto che il GEFIA abbia delegato delle funzioni o dei servizi a un terzo, o da qualsiasi ulteriore subdelega. Il GEFIA non delega le sue funzioni o i suoi servizi in misura tale da non poter essere più considerato, in sostanza, il gestore del FIA o il prestatore dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e fino al punto di diventare una società fantasma.
3 bis. Il GEFIA provvede a che l’esercizio delle funzioni di cui all’allegato I e la prestazione dei servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, siano conformi alla presente direttiva. Tale obbligo si applica indipendentemente dallo status normativo o dall’ubicazione di qualsiasi delegato o subdelegato.
4. Il terzo può subdelegare le funzioni o i servizi che gli sono stati delegati purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il GEFIA ha fornito il suo previo consenso alla subdelega;
b) il GEFIA ne ha informato le autorità competenti del suo Stato membro d’origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di subdelega;
c) le condizioni di cui al paragrafo 1, sul presupposto che tutti i riferimenti al «delegato» sono letti come riferimenti al «subdelegato».
5.
La subdelega della gestione del portafoglio o della gestione del rischio non è concessa:
a) al depositario o a un delegato del depositario; oppure
b) a qualsiasi altro soggetto i cui interessi potrebbero confliggere con quelli del GEFIA o dei suoi investitori, a meno che tale soggetto non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio dagli altri compiti potenzialmente confliggenti e i potenziali conflitti d’interesse siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.
Il delegato riesamina costantemente i servizi forniti da ogni subdelegato.
6. Qualora il subdelegato deleghi a sua volta una qualsiasi delle funzioni o dei servizi che gli sono stati delegati, le condizioni di cui al paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.
6 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all’allegato I, punto 2, lettera b), è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto e commercializzano i FIA in conformità della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio21, tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.
7. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) le condizioni per soddisfare le prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5;
b) le condizioni alle quali si considera che il GEFIA abbia delegato le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma e da non poter più essere considerato gestore del FIA ai fini del paragrafo 3.
Sezione 4. Depositario
Art. 21 Depositario
1. Per ogni FIA gestito, il GEFIA assicura che sia nominato un unico depositario in conformità del presente articolo.
2. La nomina del depositario è provata da contratto scritto. Il contratto disciplina, tra l’altro, il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per il FIA per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pertinenti.
3.
Il depositario è:
a) un ente creditizio avente la sede legale nell’Unione e autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE;
b) un’impresa di investimento avente la sede legale nell’Unione, soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/49/CE, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, e autorizzata conformemente alla direttiva 2004/39/CE, e che fornisce anche il servizio ausiliario di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell’allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE; le imprese di investimento possiedono in ogni caso fondi propri non inferiori all’importo del capitale iniziale di cui all’articolo 9 della direttiva 2006/49/CE; ovvero
c) un’altra categoria di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante e che, a partire dal 21 luglio 2011, rientra nelle categorie di istituto che gli Stati membri hanno stabilito possono essere scelte come depositario a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE.
Soltanto per i FIA non UE, e fatto salvo il paragrafo 5, lettera b), il depositario può anche essere un ente creditizio o qualsiasi altro soggetto della stessa natura di quelli di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a) e b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera b).
Inoltre, in relazione ai FIA che non prevedono la possibilità di esercitare i diritti di rimborso nel quinquennio successivo alla data degli investimenti iniziali e che, in base alla propria politica di investimento fondamentale, generalmente non investono in attività che debbono essere tenute in custodia conformemente al paragrafo 8, lettera a), o investono generalmente in emittenti o società non quotate allo scopo di acquisire potenzialmente il controllo su tali società a norma dell’articolo 26, gli Stati membri possono consentire che il depositario sia un soggetto che esercita funzioni di depositario nel quadro di attività professionali o commerciali per le quali è soggetto all’obbligo di registrazione professionale riconosciuta per legge o a disposizioni legislative o regolamentari o a norme deontologiche e che offrano sufficienti garanzie finanziarie e professionali da consentirgli di esercitare in modo efficace le pertinenti funzioni di depositario e adempiere agli obblighi inerenti a dette funzioni.
4. Al fine di evitare conflitti di interesse tra il depositario, il GEFIA e/o il FIA e/o i suoi investitori:
a) un GEFIA non agisce come depositario;
b) un intermediario principale che agisce in qualità di controparte di un FIA non agisce come depositario per detto fondo, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dai suoi compiti di intermediario principale e i potenziali conflitti di interesse non siano stati opportunamente individuati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA. La delega delle funzioni di custodia da parte del depositario a tale intermediario principale in conformità del paragrafo 11 è consentita se sono soddisfatte le pertinenti condizioni.
5. Il depositario è stabilito in uno dei luoghi seguenti:
a) per un FIA UE: nello Stato membro d’origine del FIA;
b) per un FIA non UE: nel paese terzo dove è stabilito il FIA o nello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA o nello Stato membro di riferimento del gestore del FIA.
5 bis.
In deroga al paragrafo 5, lettera a), lo Stato membro di origine di un FIA UE può autorizzare le sue autorità competenti a permettere che un ente di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), e stabilito in un altro Stato membro sia nominato depositario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) le autorità competenti hanno ricevuto dal GEFIA una richiesta motivata di permettere la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro e tale richiesta dimostra la mancanza, nello Stato membro di origine del FIA, di servizi di depositario idonei a soddisfare efficacemente le esigenze del FIA tenendo conto della sua strategia di investimento; e
b) nel mercato dei depositari nazionali dello Stato membro di origine del FIA, l’importo aggregato delle attività affidate a fini di custodia di cui al paragrafo 8 del presente articolo per conto di FIA UE autorizzati o registrati a norma del diritto nazionale applicabile conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), punto i), e gestite da un GEFIA UE, non supera i 50 miliardi di EUR o il controvalore in qualsiasi altra valuta.
Le attività affidate a fini di custodia ai depositari che agiscono a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e le attività proprie dei depositari non sono prese in considerazione per determinare se sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo.
Anche quando le condizioni di cui al primo e al secondo comma sono soddisfatte, le autorità competenti permettono la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro solo dopo aver effettuato una valutazione caso per caso della mancanza di pertinenti servizi di depositario nello Stato membro di origine del FIA, tenendo conto della strategia di investimento del FIA.
Se le autorità competenti permettono la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro ne informano l’AESFEM.
Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione degli altri paragrafi del presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a).
6.
Fatte salve le prescrizioni di cui al paragrafo 3, la nomina di un depositario stabilito in un paese terzo è soggetta in ogni momento alle seguenti condizioni:
a) le autorità competenti degli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, dello Stato membro d’origine del GEFIA abbiano sottoscritto meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti del depositario;
b) il depositario è soggetto ad una regolamentazione prudenziale, inclusi i requisiti patrimoniali minimi, e a una vigilanza efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e sono effettivamente applicate;
c) il paese terzo in cui è stabilito il depositario non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio22;
d) gli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, lo Stato membro d’origine del GEFIA abbiano sottoscritto con il paese terzo in cui è stabilito il depositario un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figuri nell’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;
e) il depositario è responsabile per contratto nei confronti del FIA o degli investitori del FIA, in linea con i paragrafi 12 e 13, e accetta espressamente di conformarsi al paragrafo 11.
In deroga alla frase introduttiva del primo comma, le condizioni di cui alle lettere c) e d) di tale comma si applicano al momento della nomina del depositario. Se il paese terzo in cui è stabilito il depositario è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, di cui al primo comma, lettera c), o è aggiunto all’allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, di cui al primo comma, lettera d), dopo il momento della nomina del depositario, è nominato un nuovo depositario entro un periodo di tempo appropriato, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori. La durata di tale periodo non supera due anni.
Qualora un’autorità competente di un altro Stato membro sia in disaccordo con la valutazione sull’applicazione del primo comma, lettera a), c) o e), effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, le autorità competenti interessate possono sottoporre la questione all’AESFEM, che può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
In base ai criteri di cui al paragrafo 17, lettera b), la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano che la regolamentazione prudenziale e la vigilanza di un paese terzo hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e sono effettivamente applicate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 59, paragrafo 2.
7.
Il depositario assicura in generale l’adeguato monitoraggio dei flussi di cassa del FIA e assicura in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori, o per conto di questi, all’atto della sottoscrizione delle quote o azioni di un FIA siano stati ricevuti e che tutti i contanti del FIA siano stati registrati in conti in contanti aperti a nome del FIA, a nome del GEFIA che opera per conto del FIA o a nome del depositario che opera per conto del FIA presso uno dei soggetti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, o altro soggetto della stessa natura, nel pertinente mercato dove sono richiesti conti in contanti, purché tale soggetto sia sottoposto a una regolamentazione prudenziale e a una vigilanza efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e che sono effettivamente applicate e conformi ai principi stabiliti all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.
Qualora i conti in contanti siano aperti a nome del depositario che opera per conto del FIA, i contanti del soggetto di cui al primo comma e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.
8. Le attività del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:
a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia:
i) il depositario tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;
ii) a tal fine, il depositario garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all’articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti al FIA conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;
b) per tutte le altre attività:
i) il depositario verifica la proprietà da parte del FIA o da parte del GEFIA che agisce per conto del FIA di tali attività e conserva un registro relativo a tali attività per le quali è accertato che il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA detengono la proprietà di tali attività;
ii) la valutazione volta a determinare se il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA detengono la proprietà si basa su informazioni o documenti forniti dal FIA o dal GEFIA e, se disponibili, su prove esterne;
iii) il depositario mantiene aggiornato il suo registro.
9. In aggiunta ai compiti di cui ai paragrafi 7 e 8, il depositario:
a) assicura che la vendita, l’emissione, il riacquisto, il rimborso e l’annullamento di quote o azioni di FIA siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA;
b) assicura che il valore delle quote o delle azioni del FIA sia calcolato in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA e delle procedure di cui all’articolo 19;
c) esegue le istruzioni del GEFIA, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o i documenti costitutivi del FIA;
d) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del FIA il controvalore gli sia rimesso nei termini d’uso;
e) accerta che i redditi del FIA ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA.
10.
Nell’ambito dei rispettivi ruoli, il GEFIA e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell’interesse del FIA e degli investitori del FIA.
Un depositario non svolge attività in relazione al FIA o al GEFIA per conto del FIA che possano creare conflitti di interesse tra il FIA, gli investitori del FIA, il GEFIA e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori del FIA.
Le attività di cui al paragrafo 8 non sono riutilizzate dal depositario senza il previo consenso del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA.
11.
Il depositario non delega a terzi le proprie funzioni, quali descritte nel presente articolo, salvo quelli di cui al paragrafo 8.
Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 8, a condizione che:
a) le funzioni non siano delegate nell’intento di aggirare le prescrizioni della presente direttiva;
b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell’eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle dispositivi da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;
d) il depositario assicuri che il terzo soddisfi le seguenti condizioni in ogni momento durante l’esecuzione delle funzioni delegategli:
i) il terzo ha le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA che gli sono state affidate;
ii) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 8, lettera a), il terzo è soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e a una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata, e il terzo è soggetto a verifica contabile periodica esterna per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
iii) il terzo tiene separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
iv) il terzo non fa uso delle attività senza il previo consenso del FIA o del GEFIA che agisce per conto del FIA e senza previa notifica al depositario; e
v) il terzo ottempera agli obblighi e ai divieti generali di cui ai paragrafi 8 e 10.
Nonostante il secondo comma, lettera d), punto ii), ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui a tale lettera, il depositario può delegare le sue funzioni a tale soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, a condizione che:
a) gli investitori del FIA interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano, prima del loro investimento; e
b) il FIA o il GEFIA per conto del FIA abbiano istruito il depositario a delegare a tale soggetto locale la custodia di detti strumenti finanziari.
Il terzo può a sua volta subdelegare tali funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, il paragrafo 13 si applica mutatis mutandis alle parti interessate.
Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente quale definito nell’atto delegato adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, e dell’articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito in tale atto delegato è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.
12.
Il depositario è responsabile nei confronti del FIA o degli investitori del FIA per la perdita, da parte del depositario o di un terzo al quale è stata delegata la custodia di strumenti finanziari detenuti in custodia ai sensi del paragrafo 8, lettera a).
In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, il depositario restituisce senza indebito indugio uno strumento finanziario di tipo identico o l’importo corrispondente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile a un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.
Il depositario è altresì responsabile nei confronti del FIA, o degli investitori del fondo, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.
13.
Ogni eventuale delega di cui al paragrafo 11 lascia impregiudicata la responsabilità del depositario.
Nonostante il primo comma del presente paragrafo, in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia da terzi ai sensi del paragrafo 11, il depositario può esonerarsi da responsabilità se è in grado di dimostrare che:
a) sono soddisfatti tutti i requisiti per la delega delle sue funzioni di custodia, come previsto al paragrafo 11, secondo comma; e
b) un contratto scritto tra il depositario e il terzo trasferisce espressamente la responsabilità del depositario al terzo in questione e consente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA di rivalersi nei confronti del terzo per la perdita degli strumenti finanziari o consente al depositario di farlo a nome loro; e
c) un contratto scritto tra il depositario e il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA consente espressamente l’esonero dalla responsabilità del depositario e stabilisce la ragione oggettiva per stipulare tale esonero.
14. Inoltre, ove la legislazione di un paese terzo preveda l’obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e qualora non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega di cui al paragrafo 11, lettera d), punto ii), il depositario può esonerarsi dalla responsabilità purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il regolamento o i documenti costitutivi del FIA interessato consentono espressamente tale esonero alle condizioni previste nel presente paragrafo;
b) gli investitori del FIA interessato sono stati debitamente informati di tale esonero e delle circostanze che lo giustificano prima di aver effettuato l’investimento;
c) il FIA o il GEFIA per conto del FIA hanno incaricato il depositario di delegare a un soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari;
d) esiste un contratto scritto tra il depositario e il FIA o il GEFIA che agisce per conto del FIA che prevede espressamente tale esonero; e
e) esiste un contratto scritto tra il depositario e il terzo che trasferisce espressamente la responsabilità del depositario al soggetto locale in questione e consente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA di rivalersi nei confronti di detto soggetto locale per la perdita di strumenti finanziari o consente al depositario di farlo a nome loro.
15. La responsabilità nei confronti degli investitori del FIA può essere invocata direttamente oppure indirettamente tramite il GEFIA, a seconda della natura giuridica del rapporto esistente tra il depositario, il GEFIA e gli investitori.
16.
Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti del FIA e alle autorità competenti del GEFIA qualsiasi informazione abbia ottenuto nell’esercizio delle sue mansioni.
Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario:
a) le autorità competenti del depositario condividono senza indugio con le autorità competenti del FIA e del GEFIA qualsiasi informazione pertinente per l’esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità; e
b) le autorità competenti del FIA o del GEFIA condividono senza indugio con le autorità competenti del depositario qualsiasi informazione pertinente per l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte di tali autorità.
17. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui al paragrafo 2;
b) i criteri generali per valutare se la regolamentazione e la vigilanza prudenziali dei paesi terzi di cui al paragrafo 6, lettera b), abbiano lo stesso effetto del diritto dell’Unione e siano effettivamente applicate;
c) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dei paragrafi 7, 8 e 9, tra cui:
i) il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi del paragrafo 8, lettera a);
ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale di titoli; e
iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi del paragrafo 8, lettera b);
d) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma del paragrafo 11, lettera c);
e) l’obbligo di separazione a norma del paragrafo 11, lettera d), punto iii);
f) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti;
g) che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle a norma del paragrafo 12;
h) le condizioni e le circostanze in cui non sussiste un motivo obiettivo per stipulare un esonero a norma del paragrafo 13.
Capo IV. Obblighi di trasparenza
Art. 22 Relazione annuale
1.
Un GEFIA è tenuto, per ciascun FIA UE che gestisce e per ciascun FIA che commercializza nell’Unione, a mettere a disposizione una relazione annuale per ogni esercizio al più tardi sei mesi dalla fine dell’esercizio stesso. La relazione annuale è fornita su richiesta agli investitori. La relazione annuale è messa a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA e, ove applicabile, dello Stato membro d’origine del FIA.
Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale in conformità della direttiva 2004/109/CE, soltanto le informazioni supplementari di cui al paragrafo 2 devono essere fornite agli investitori su richiesta, separatamente o come parte aggiuntiva della relazione finanziaria annuale. In quest’ultimo caso la relazione finanziaria annuale è pubblicata al più tardi entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
2. La relazione annuale comprende almeno gli elementi seguenti:
a) il bilancio o lo stato patrimoniale;
b) il conto dei redditi e delle spese dell’esercizio;
c) una relazione sulle attività svolte nell’esercizio;
d) eventuali modifiche significative nelle informazioni elencate all’articolo 23 durante l’esercizio su cui verte la relazione;
e) gli importi retributivi totali per l’esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dal GEFIA al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dal FIA;
f) l’importo aggregato delle remunerazioni suddiviso per alta direzione e membri del personale del GEFIA il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio del FIA.
3.
I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono elaborati conformemente alle norme contabili dello Stato membro d’origine del FIA o conformemente alle norme contabili del paese terzo dove il FIA è stabilito e alle norme contabili stabilite nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA.
I dati contabili contenuti nella relazione annuale sono controllati da una o più persone abilitate per legge alla revisione dei conti conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati26. La relazione di revisione e gli eventuali rilievi sono riprodotti integralmente nella relazione annuale.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire ai GEFIA che commercializzano FIA non UE di sottoporre le relazioni annuali di tali FIA a una revisione conforme ai principi contabili internazionali vigenti nel paese in cui il FIA ha sede legale.
4. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino il contenuto e il formato della relazione annuale. Tali misure sono adattate al tipo di FIA cui si applicano.
Art. 23 Informazioni agli investitori
1. Per ciascuno dei FIA UE che gestiscono e per ciascuno dei FIA che commercializzano nell’Unione, i GEFIA mettono a disposizione degli investitori del FIA, conformemente al regolamento o ai documenti costitutivi del FIA, le seguenti informazioni prima che questi investano nel fondo, nonché ogni relativa modifica significativa:
a) la denominazione del FIA, una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, informazioni su dove il FIA di destinazione è stabilito e su dove sono stabiliti i fondi sottostanti se il FIA è un fondo di fondi, una descrizione dei tipi di attività in cui il fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’investimento applicabile, le circostanze in cui il FIA può utilizzare la leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all’utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;
b) una descrizione delle procedure secondo le quali il FIA può cambiare la sua strategia di investimento o la sua politica di investimento, o entrambe;
c) una descrizione delle principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale stabilito ai fini dell’investimento, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l’eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze sul territorio in cui è stabilito il FIA;
d) l’identità del GEFIA, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi, nonché una descrizione dei loro doveri e dei diritti degli investitori;
e) una descrizione del modo in cui il GEFIA soddisfa i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 7;
f) una descrizione di qualsiasi funzione di gestione delegata di cui all’allegato I da parte del GEFIA e di ogni funzione di custodia delegata dal depositario, l’identificazione del delegato e informazioni circa eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;
g) una descrizione della procedura di valutazione del FIA e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione le attività, ivi compresi i metodi utilizzati per valutare le attività difficili da valutare conformemente all’articolo 19;
h) una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, degli accordi esistenti con gli investitori in materia di rimborso, nonché delle possibilità e delle condizioni relative all’utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità selezionati in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2 ter;
i) una descrizione di tutte le commissioni, i costi e le spese e dei loro importi massimi, sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;
i bis) un elenco delle commissioni, degli oneri e delle spese che sono a carico del GEFIA in relazione al funzionamento del FIA e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA;
j) una descrizione del modo in cui il GEFIA garantisce l’equità di trattamento degli investitori e, quando un investitore ottiene un trattamento preferenziale o il diritto di ottenere un trattamento preferenziale, una descrizione del trattamento preferenziale, il tipo di investitori che ottengono tale trattamento preferenziale nonché, ove pertinente, i loro legami giuridici o economici con il FIA o il GEFIA;
k) l’ultima relazione annuale di cui all’articolo 22;
l) la procedura e le condizioni per l’emissione e la vendita di quote o azioni;
m) l’ultimo valore patrimoniale netto del FIA o l’ultimo prezzo di mercato della quota o azione del fondo, conformemente all’articolo 19;
n) ove disponibile, il rendimento storico del FIA;
o) l’identità dell’intermediario principale e una descrizione di tutte le disposizioni significative del FIA con i suoi intermediari principali e il modo in cui sono gestiti i relativi conflitti di interesse e la clausola contenuta nel contratto con il depositario relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA e informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all’eventuale intermediario principale;
p) una descrizione di come e quando saranno divulgate le informazioni richieste a norma dei paragrafi 4 e 5.
2. Il GEFIA informa gli investitori prima che investano nel FIA in merito a eventuali disposizioni adottate dal depositario per essere esonerato contrattualmente dalla responsabilità conformemente all’articolo 21, paragrafo 13. Il GEFIA informa inoltre senza indugio gli investitori circa eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del depositario.
3. Quando il FIA è tenuto a pubblicare un prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE o in conformità del diritto nazionale, soltanto le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 che sono supplementari rispetto a quelle contenute nel prospetto devono essere divulgate separatamente o come informazioni supplementari nel prospetto.
4. Per ogni FIA UE che gestiscono e per ogni FIA che commercializzano nell’Unione, i GEFIA comunicano periodicamente agli investitori:
a) la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA;
c) il profilo di rischio attuale del FIA e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal GEFIA per gestire tali rischi.
d) la composizione del portafoglio dei prestiti concessi;
e) su base annuale, tutte le commissioni, gli oneri e le spese che sono stati direttamente o indirettamente a carico degli investitori;
f) su base annuale, qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo utilizzata in relazione agli investimenti del FIA dal GEFIA o per conto del GEFIA.
5. I GEFIA che gestiscono FIA UE ricorrendo alla leva finanziaria o che commercializzano FIA nell’Unione ricorrendo alla leva finanziaria divulgano periodicamente per ciascuno di tali fondi:
a) eventuali modifiche al livello massimo della leva finanziaria che il GEFIA può utilizzare per conto del FIA nonché ogni diritto di riutilizzo di garanzie finanziarie o ogni garanzia accordata nel quadro di accordi di leva finanziaria;
b) l’importo totale della leva finanziaria utilizzata da tale FIA.
6. La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino gli obblighi di informazione dei GEFIA di cui ai paragrafi 4 e 5, compresa la frequenza della comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5. Tali misure sono adeguate al tipo di GEFIA ai quali si applicano.
7. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme delle norme relative alla denominazione del FIA, entro il 16 aprile 2026, l’EASFEM elabora orientamenti per specificare le circostanze in cui la denominazione di un FIA è scorretta, poco chiara o fuorviante. Tali orientamenti tengono conto della pertinente legislazione settoriale. La legislazione settoriale che stabilisce le norme relative alla denominazione o alla commercializzazione dei fondi prevale su tali orientamenti.
Art. 24 Obblighi di segnalazione alle autorità competenti
1.
Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine informazioni sui principali mercati e strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce.
Esso fornisce informazioni sui principali strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle principali esposizioni e sulle concentrazioni più importanti di ogni FIA che gestisce.
2. Per ogni FIA UE che gestisce e per ogni FIA che commercializza nell’Unione, il GEFIA fornisce alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine quanto segue:
a) la percentuale di attività del FIA oggetto di disposizioni speciali a causa della loro natura illiquida;
b) qualsiasi nuova misura adottata per gestire la liquidità del FIA;
c) il profilo di rischio attuale del FIA e i sistemi di gestione dei rischi utilizzati dal GEFIA per gestire il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e altri rischi incluso il rischio operativo;
d) informazioni sulle principali categorie di attività in cui il FIA ha investito; e
e) i risultati delle prove di stress eseguite in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma.
3. Il GEFIA fornisce su richiesta alle autorità competenti del suo Stato membro d’origine i documenti seguenti:
a) una relazione annuale per ogni FIA UE gestito dal GEFIA e per ogni FIA da esso commercializzato nell’Unione, per ogni esercizio finanziario, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1;
b) alla fine di ogni trimestre, un elenco dettagliato di tutti i FIA gestiti dal GEFIA.
4.
Il GEFIA che gestisce FIA che utilizzano in modo considerevole la leva finanziaria mette a disposizione delle autorità competenti del suo Stato membro d’origine le informazioni sul livello generale di leva finanziaria utilizzato da ogni FIA gestito, i dati disaggregati della leva finanziaria derivante dal prestito di contante o di titoli e della leva finanziaria incorporata in derivati nonché i dati sulla misura di riutilizzo delle attività del FIA nel quadro di accordi di leva finanziaria.
Le informazioni includono l’identità delle cinque maggiori fonti di contante o di titoli in prestito per ogni FIA gestito dal GEFIA e gli importi della leva finanziaria ricevuti da ognuna di tali fonti per ognuno di tali fondi.
Per i GEFIA non UE, gli obblighi di segnalazione previsti dal presente paragrafo sono limitati ai FIA UE che gestiscono e ai FIA non UE che commercializzano nell’Unione.
5.
Ove necessario per l’efficace monitoraggio del rischio sistemico, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono richiedere informazioni supplementari rispetto a quelle descritte nel presente articolo, su base periodica e ad hoc. Le autorità competenti informano l’AESFEM in merito ai requisiti aggiuntivi in materia di informazioni.
In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l’AESFEM può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine di imporre ulteriori obblighi di informazione.
6.
La Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che specifichino:
a) quando si considera che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale ai fini del paragrafo 4; e
b) gli obblighi di segnalazione e di informazione di cui al presente articolo.
Tali misure tengono conto delle necessità di evitare alle autorità competenti oneri amministrativi eccessivi.
Capo V. Gefia che gestiscono tipi specifici di fia
Sezione 1. GEFIA che gestiscono FIA utilizzando la leva finanziaria
Art. 25 Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti della leva finanziaria
1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA utilizzino le informazioni da raccogliere ai sensi dell’articolo 24 per determinare in che misura l’utilizzo della leva finanziaria contribuisca ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario, i rischi di disordini sui mercati o i rischi per la crescita a lungo termine dell’economia.
2.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA assicurano che tutte le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 24, relative a tutti i GEFIA soggetti alla loro vigilanza, e le informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 7 siano messe a disposizione di altre autorità competenti interessate, dell’AESFEM, dell’ABE, dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio24 (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») e del CERS, ove necessario ai fini dell’esercizio delle loro funzioni, tramite le procedure stabilite all’articolo 50.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma dell’articolo 24 in relazione a tutti i GEFIA soggetti alla loro vigilanza siano messe a disposizione del SEBC, esclusivamente a fini statistici, mediante le procedure di cui all’articolo 50.
Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA forniscono tempestivamente informazioni mediante le procedure di cui all’articolo 50 e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora un GEFIA sotto la loro responsabilità, o un FIA gestito da tale GEFIA, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.
3. Il GEFIA dimostra che i limiti della leva finanziaria da esso fissati per ogni FIA che gestisce sono ragionevoli e di rispettare tali limiti in ogni momento. Le autorità competenti valutano i rischi che può comportare l’uso della leva finanziaria da parte di un GEFIA riguardo al FIA che gestisce e, ove ritenuto necessario per assicurare la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA, previa notifica all’AESFEM, al CERS e alle autorità competenti del FIA in questione, impongono limiti al livello della leva finanziaria che un GEFIA è autorizzato a utilizzare, o altre restrizioni alla gestione del FIA riguardo ai FIA sotto la sua gestione, per limitare la misura in cui l’utilizzo della leva finanziaria contribuisce ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario o i rischi di disordini sui mercati. Le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA informano debitamente l’AESFEM, il CERS e le autorità competenti del FIA delle misure adottate al riguardo, tramite le procedure stabilite all’articolo 50.
4. La notifica di cui al paragrafo 3 è effettuata non meno di dieci giorni lavorativi prima che la misura proposta sia destinata a produrre effetti o ad essere rinnovata. La notifica include dettagli concernenti la misura proposta, le ragioni ad essa sottese e per quando ne è prevista la decorrenza degli effetti. In circostanze eccezionali, le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA possono decidere che la misura proposta inizi a produrre effetti entro il termine di cui alla prima frase.
5. L’AESFEM svolge un ruolo di facilitazione e di coordinamento, in particolare cercando di assicurare che l’approccio adottato dalle autorità competenti sia coerente, in relazione alle misure proposte dalle autorità competenti ai sensi del paragrafo 3.
6. Dopo aver ricevuto la notifica di cui al paragrafo 3, l’AESFEM formula un parere destinato alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA circa la misura proposta o adottata. Il parere può esaminare, in particolare, se le condizioni per agire sembrino soddisfatte nonché l’adeguatezza e la durata delle misure.
7. In base alle informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 2 e tenuto conto dell’eventuale parere del CERS, l’AESFEM può determinare se la leva utilizzata da un GEFIA, o da un gruppo di GEFIA, rappresenti un rischio sostanziale per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario e può formulare un parere per le autorità competenti per specificare le misure correttive da adottare, compresi i limiti al livello di leva finanziaria che tale GEFIA o gruppo di GEFIA è autorizzato a utilizzare. L’AESFEM informa immediatamente le autorità competenti interessate, il CERS e la Commissione in merito a tali determinazioni.
8. Se un’autorità competente propone di adottare misure contrastanti con il parere dell’AESFEM di cui ai paragrafi 6 e 7, ne informa l’AESFEM, esponendone le ragioni. L’AESFEM può rendere pubblico il fatto che un’autorità competente non si conforma o non intende conformarsi al suo parere. L’AESFEM può anche decidere, caso per caso, di pubblicare le ragioni fornite dall’autorità competente riguardo al mancato adeguamento al suo parere. L’autorità competente interessata riceve preliminarmente comunicazione della pubblicazione.
9. La Commissione adotta, mediante atti delegati, in conformità dell’articolo 56 e alle condizioni di cui agli articoli 57 e 58, misure che stabiliscono i principi che specificano le circostanze nelle quali le autorità competenti applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3, tenendo conto delle diverse strategie dei FIA, delle diverse condizioni di mercato in cui i FIA operano e degli eventuali effetti prociclici dell’applicazione di tali disposizioni.