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Regolamento (UE) 2024/1787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e che modifica il regolamento (UE) 2019/942 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Il metano è secondo soltanto all'anidride carbonica (CO2) in termini di contributo complessivo ai cambiamenti climatici ed è responsabile per circa un terzo del riscaldamento attuale. La quantità di metano nell'atmosfera a livello mondiale è aumentata notevolmente nell'ultimo decennio.

Il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC), creato nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU), ha pubblicato nella sua sesta relazione di valutazione la conclusione secondo cui sono necessarie marcate riduzioni delle emissioni antropogeniche di metano entro il 2030 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC. La relazione indica che il metano, sebbene abbia un tempo di permanenza medio nell'atmosfera più breve rispetto alla CO2 (da 10 a 12 anni rispetto a centinaia di anni), ha un effetto serra 80 volte più significativo su un periodo di 20 anni rispetto a quello della CO2. In particolare, secondo l'IPCC, se su un orizzonte temporale di 100 anni il metano ha un potenziale di riscaldamento globale 29,8 volte superiore a quello della CO2, su un orizzonte temporale di 20 anni è di 82,5 volte più potente.

Dalla relazione del 2020 sulla qualità dell'aria in Europa dell'Agenzia europea dell'ambiente risulta che il metano è un gas precursore dell'ozono troposferico e contribuisce all'inquinamento atmosferico. La lotta contro le emissioni di metano non solo sarebbe positiva per l'ambiente e il clima, ma migliorerebbe anche la protezione della salute umana.

Secondo stime recenti del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN Environment Programme – UNEP) e della Coalizione per il clima e l'aria pulita (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), una riduzione delle emissioni di metano del 45 % entro il 2030, ottenuta con le misure mirate disponibili e con misure aggiuntive in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, potrebbe evitare un riscaldamento del pianeta di 0,3 oC entro il 2045.

Secondo il servizio di dati online «World Energy Balances» dell'Agenzia internazionale per l'energia, l'Unione è il maggiore importatore mondiale di energia fossile e, in quanto tale, contribuisce in modo significativo alle emissioni di metano a livello mondiale.

Il Green Deal europeo combina una serie completa di misure e iniziative che si rafforzano reciprocamente, volte a conseguire la neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo la Commissione ha indicato che sarebbe stata facilitata la decarbonizzazione del settore del gas, anche affrontando la questione delle emissioni di metano legate all'energia. Nell'ottobre del 2020 la Commissione ha adottato una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano («strategia sul metano») che stabilisce misure destinate a ridurre le emissioni di metano nell'Unione, anche nel settore dell'energia, e a livello mondiale. Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori economici al più tardi entro il 2050 così come l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre internamente entro il 2030 le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Dalla valutazione d'impatto che accompagna la proposta del presente regolamento emerge che, sulla base delle ipotesi dell'opzione strategica prescelta per la proposta legislativa sul metano, combinate con le ipotesi del pacchetto legislativo «Pronti per il 55 %», il 77 % di tutte le emissioni di metano associate al petrolio, al gas e al carbone previste per il 2030 può essere ridotto in modo efficace in termini di costi da un punto di vista sociale e ambientale. Ciò contribuirebbe a limitare il riscaldamento globale a 1,5 oC e consentirebbe all'Unione di assumere effettivamente un ruolo guida nella lotta alle emissioni di metano e di rafforzare la sicurezza energetica.

Le emissioni di metano rientrano negli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dei gas a effetto serra per il 2030, stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119, e negli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio5. Tuttavia attualmente non esiste un quadro giuridico dell'Unione che stabilisca misure specifiche per ridurre le emissioni antropogeniche di metano nel settore dell'energia. Inoltre la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6, sebbene riguardi le emissioni di metano derivanti dalla raffinazione di petrolio e gas, non copre quelle derivanti da altre attività nel settore dell'energia.

In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla riduzione delle emissioni di metano nella ricerca e nella coltivazione upstream di petrolio e gas fossile, nei pozzi inattivi, nei pozzi tappati temporaneamente e nei pozzi tappati permanentemente e abbandonati, nella raccolta e nel trattamento del gas fossile, nel trasporto, nella distribuzione e nello stoccaggio sotterraneo del gas e negli impianti per il gas naturale liquefatto (GNL). Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle miniere di carbone sotterranee attive, alle miniere di carbone a cielo aperto attive e alle miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate.

Le norme in materia di misurazione, monitoraggio, comunicazione e verifica accurati delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, nonché in materia di loro riduzione, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite (leak detection and repair – LDAR) e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia, dovrebbero essere iscritte in un adeguato quadro giuridico dell'Unione, garantendo nel contempo la protezione dei lavoratori dalle emissioni di metano. Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero rafforzare la trasparenza riguardo alle importazioni di energia fossile nell'Unione e contribuire alla più ampia diffusione delle soluzioni di mitigazione delle emissioni del metano in tutto il mondo. È opportuno utilizzare orizzonti temporali di 20 e 100 anni per il potenziale di riscaldamento globale.

Al fine di rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento saranno probabilmente necessari investimenti da parte di soggetti regolamentati e i costi associati a tali investimenti dovrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nel rispetto dei principi di efficienza. I costi necessari non dovrebbero comportare oneri finanziari sproporzionati per gli utenti finali e i consumatori.

Ciascuno Stato membro dovrebbe nominare almeno un'autorità competente che vigili sul rispetto effettivo degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei gestori, delle imprese, dei gestori di miniere e degli importatori e dovrebbe notificare alla Commissione tale nomina e qualsiasi relativo cambiamento. Tali autorità competenti dovrebbero disporre di risorse finanziarie e umane sufficienti e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente ai compiti specificamente loro attribuiti. Le autorità competenti dovrebbero istituire un punto di contatto. Tenendo conto della natura transfrontaliera delle operazioni del settore dell'energia e delle emissioni di metano, le autorità competenti dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione. In tale contesto, la Commissione e le autorità competenti dovrebbero formare insieme una rete di autorità pubbliche che applicano il presente regolamento al fine di promuovere una stretta cooperazione, adottando i provvedimenti necessari per scambiarsi informazioni e migliori pratiche, e di consentire consultazioni.

Al fine di garantire un'attuazione agevole ed efficace del presente regolamento, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio7, fornendo competenze tecniche su misura per progettare e attuare le riforme, comprese le riforme che promuovono la riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Tale sostegno tecnico potrebbe comportare, ad esempio, il rafforzamento della capacità amministrativa, l'armonizzazione dei quadri legislativi e la condivisione delle migliori pratiche.

I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori dovrebbero fornire alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti. I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori dovrebbero inoltre intraprendere tutte le azioni necessarie individuate dalle autorità competenti entro il termine da esse stabilito o qualsiasi altro termine con esse concordato.

Uno dei meccanismi principali a disposizione delle autorità competenti dovrebbe essere costituito dalle ispezioni, che comprendono l'esame della documentazione e delle registrazioni, le misurazioni delle emissioni e i controlli in loco. Le ispezioni dovrebbero svolgersi regolarmente, sulla base di una valutazione dei rischi associati a ciascuno sito, ad esempio i rischi ambientali, effettuata dalle autorità competenti. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei meccanismi di controllo istituiti e delle migliori pratiche a loro disposizione. È inoltre opportuno svolgere ispezioni per indagare sui reclami motivati e sui casi di non conformità, per garantire che le riparazioni o le sostituzioni di componenti e le misure di mitigazione siano effettuate in conformità del presente regolamento, nonché per verificare periodicamente il rispetto del presente regolamento da parte degli importatori. Ove rilevino una violazione grave del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero emanare una notifica delle azioni correttive che devono essere intraprese dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore. In alternativa, le autorità competenti dovrebbero poter decidere di incaricare il gestore, l'impresa, il gestore della miniera o l'importatore di sottoporre alla loro approvazione una serie di azioni correttive per affrontare la violazione. È opportuno che le autorità competenti tengano un registro delle ispezioni e che siano rese pubbliche le relative informazioni conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8.

Al fine di determinare la gravità di una violazione del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione il danno ambientale e l'impatto sulla sicurezza e sulla salute delle persone, nonché la probabilità che la violazione incida in misura significativa sull'affidabilità e sulla solidità dei dati nell'ambito degli obblighi di monitoraggio e comunicazione previsti dal presente regolamento.

Tenuto conto della vicinanza di alcune fonti di emissione di metano ad aree urbane o residenziali e del loro impatto sulla salute, l'ambiente e il clima, le persone fisiche o giuridiche dovrebbero poter presentare alle autorità competenti reclami debitamente motivati in merito a eventuali violazioni del presente regolamento. In tale contesto dovrebbe essere possibile utilizzare il portale europeo della giustizia elettronica per ospitare le informazioni pertinenti messe a disposizione dagli Stati membri, in particolare i recapiti delle autorità competenti, le fasi più importanti della procedura di reclamo, nonché i diritti e le norme di base da rispettare. Le autorità competenti dovrebbero tenere informati i reclamanti in merito alla procedura e alle decisioni prese e i reclamanti dovrebbero ricevere una decisione definitiva entro un termine ragionevole dalla presentazione del reclamo.

Un solido quadro di verifica migliora la credibilità dei dati comunicati. Inoltre, il livello di dettaglio e di complessità tecnica delle misurazioni delle emissioni di metano rende necessaria una verifica adeguata dei dati sulle emissioni di metano comunicati dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere e dagli importatori. Sebbene sia possibile l'autoverifica, la verifica da parte di terzi garantisce maggiore indipendenza e trasparenza. Essa consente anche di disporre di un insieme armonizzato di competenze e di un livello di competenza che potrebbero non essere disponibili per tutti i soggetti pubblici. I verificatori dovrebbero essere accreditati da organismi di accreditamento conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio9 o altrimenti autorizzati in un modo comparabile a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008. I verificatori indipendenti dovrebbero quindi garantire che le relazioni sulle emissioni preparate dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere e dagli importatori siano accurate e conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Le attività di verifica dovrebbero essere allineate alle pertinenti norme e metodologie europee o internazionali per i verificatori e dovrebbero tenere debitamente conto della natura delle attività verificate. I verificatori dovrebbero esaminare i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni per valutarne l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza. Per garantire l'accuratezza dei dati i verificatori, se del caso, dovrebbero effettuare controlli in loco con e senza preavviso. È opportuno che i verificatori, soggetti distinti dalle autorità competenti, siano indipendenti dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere e dagli importatori, che dovrebbero fornire loro tutta l'assistenza necessaria a consentire o agevolare le attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso ai siti e la presentazione di documentazione o registri.

Nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e i verificatori dovrebbero tenere conto delle informazioni messe a disposizione a livello internazionale, ad esempio dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (International Methane Emissions Observatory – IMEO), in particolare per quanto concerne le metodologie di aggregazione e analisi dei dati e la verifica delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere e dagli importatori per quantificare i dati contenuti nelle loro relazioni sulle emissioni. Tra i criteri di riferimento al riguardo possono figurare il quadro in materia di informazione, i documenti tecnici di orientamento e i modelli per le relazioni del partenariato per il petrolio e il gas metano (Oil and Gas Methane Partnership – OGMP).

L'IMEO è stato istituito nell'ottobre del 2020 dall'Unione in collaborazione con l'UNEP, la CCAC e l'Agenzia internazionale per l'energia ed è stato presentato in occasione del vertice del G20 nell'ottobre del 2021. L'IMEO è stato incaricato di raccogliere, riconciliare, verificare e pubblicare i dati sulle emissioni antropogeniche di metano a livello mondiale. L'IMEO potrebbe contribuire all'identificazione dei super emettitori mediante un sistema di rilevamento precoce e di allarme.

In quanto parte contraente della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC)10 e dell'accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione stessa11 («accordo di Parigi»), l'Unione è tenuta a presentare annualmente una relazione sull'inventario delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropogenica, che costituisce un aggregato degli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri, redatta utilizzando le buone pratiche metodologiche accettate dall'IPCC.

Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i dati degli inventari dei gas a effetto serra e le loro proiezioni nazionali. A norma di tale regolamento, tale comunicazione deve essere effettuata secondo gli orientamenti dell'UNFCCC al riguardo e si basa spesso su fattori di emissione predefiniti anziché su misurazioni dirette alla fonte, il che implica incertezze sull'origine, sulla frequenza e sull'entità delle emissioni.

I dati nazionali comunicati a norma delle disposizioni dell'UNFCCC in materia di comunicazione sono presentati al segretariato dell'UNFCCC secondo diversi livelli di comunicazione, in linea con gli orientamenti dell'IPCC. In tale contesto in genere l'IPCC suggerisce di usare metodi di livello superiore per le fonti di emissione che, in termini di livello assoluto, tendenza o incertezza, hanno un'incidenza significativa sull'inventario totale dei gas a effetto serra di un paese.

Un livello rappresenta un grado di complessità metodologica. Esistono tre livelli. I metodi di livello 1 in genere utilizzano fattori di emissione predefiniti dell'IPCC e richiedono i dati di processo più basilari e meno disaggregati. I livelli superiori utilizzano di norma metodi più elaborati e fattori di emissione specifici della fonte, della tecnologia, della regione o del paese, che sono spesso basati su misurazioni e solitamente richiedono dati di processo maggiormente disaggregati. In particolare, il livello 2 richiede l'uso di fattori di emissione specifici del paese, anziché predefiniti, mentre il livello 3 richiede dati o misurazioni di ciascun impianto e applica una valutazione rigorosa dal basso verso l'alto per tipo di fonte a livello di singolo impianto. Nella versione perfezionata del 2019 delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, l'IPCC ha dichiarato che il passaggio dal livello 1 al livello 3 rappresenta un aumento della certezza delle misurazioni delle emissioni legate al metano.

Gli Stati membri hanno pratiche diverse per quanto riguarda il livello scelto per comunicare al segretariato dell'UNFCCC le proprie emissioni di metano legate all'energia. La comunicazione di livello 2 per le grandi fonti di emissione è in linea con gli orientamenti dell'IPCC, essendo questo livello considerato un metodo di grado superiore. La comunicazione di livello 1, il più basso, è ancora molto comune in vari Stati membri per le emissioni di metano generate da carbone, gas e petrolio. Di conseguenza le metodologie di stima e la comunicazione delle emissioni di metano legate all'energia variano tra gli Stati membri.

Attualmente le iniziative volontarie guidate dal settore rimangono il modo principale per quantificare e mitigare le emissioni di metano in molti paesi. Un'iniziativa chiave promossa dal settore dell'energia è l'OGMP, un'iniziativa volontaria in materia di misurazione e comunicazione delle emissioni di metano istituita nel 2014 dall'UNEP e dalla CCAC e nel cui consiglio è rappresentata la Commissione. L'OGMP è incentrato sulla definizione delle buone pratiche per migliorare la disponibilità delle informazioni mondiali sulla quantificazione e sulla gestione delle emissioni di metano e per indirizzare le azioni di mitigazione destinate a ridurle. Il lavoro dell'OGMP sullo sviluppo di norme tecniche e metodologie coinvolge i governi, la società civile e le imprese. Ad oggi, oltre 115 imprese con attivi in più di 60 paesi in cinque continenti, che rappresentano oltre il 35 % della produzione mondiale di petrolio e gas e oltre il 70 % dei flussi di GNL, sono diventate membri dell'OGMP 2.0 dell'UNEP. Il quadro OGMP 2.0 è l'ultima versione di una norma tecnica dinamica sulle emissioni di metano e può fornire una base adeguata per le norme tecniche sulle emissioni di metano, basate su norme scientifiche solide.

In tale contesto, è necessario migliorare la misurazione delle emissioni di metano e la qualità dei dati comunicati, anche per quanto riguarda le fonti principali delle emissioni di metano associate all'energia prodotta e consumata nell'Unione. Dovrebbero inoltre essere garantite la disponibilità di dati a livello di fonte e una solida quantificazione delle emissioni di metano, aumentando così l'affidabilità della comunicazione e la possibilità di adottare misure adeguate di mitigazione.

Affinché la quantificazione e la comunicazione siano efficaci, i gestori e le imprese dovrebbero essere tenuti a quantificare e comunicare le emissioni di metano per ciascuna fonte e mettere i dati aggregati a disposizione degli Stati membri in modo che questi possano migliorare l'accuratezza degli inventari e delle relazioni. È inoltre necessaria una verifica efficace dei dati comunicati. Al fine di ridurre al minimo l'onere amministrativo per i gestori e le imprese, questi dovrebbero riferire su base annua.

Il presente regolamento, che si basa sulle parti pertinenti del quadro OGMP 2.0, contribuisce alla raccolta di dati affidabili e solidi che costituiscano una base sufficiente per il monitoraggio delle emissioni di metano e, ove necessario, prevede interventi aggiuntivi intesi a ridurre ulteriormente tali emissioni.

Il quadro OGMP 2.0 prevede cinque livelli di comunicazione. La comunicazione a livello di fonte inizia dal livello 3, che è considerato paragonabile al livello 3 dell'UNFCCC. Consente l'uso di fattori di emissione generici. Una comunicazione di livello 4 del quadro OGMP 2.0 richiede misurazioni dirette delle emissioni di metano a livello di fonte e consente l'uso di fattori di emissione specifici. Una comunicazione di livello 5 del quadro OGMP 2.0 richiede misurazioni complementari a livello di sito in aggiunta alla quantificazione delle emissioni di metano a livello di fonte. Inoltre, il quadro OGMP 2.0 impone alle imprese di comunicare le misurazioni dirette delle emissioni di metano entro tre anni dall'adesione all'OGMP 2.0 per gli attivi gestiti ed entro cinque anni per gli attivi non gestiti. È opportuno fissare scadenze entro le quali i gestori e le imprese devono presentare le relazioni richieste a norma del presente regolamento, sulla base all'approccio adottato dall'OGMP 2.0 per la comunicazione delle emissioni a livello di fonte e tenuto conto del fatto che un gran numero di imprese dell'Unione ha già aderito all'OGMP 2.0. Oltre alla quantificazione a livello di fonte, la quantificazione a livello di sito consente di valutare, verificare e riconciliare le stime a livello di fonte aggregate per sito, rafforzando così la fiducia nelle emissioni comunicate. Analogamente al quadro OGMP 2.0, dovrebbero essere richieste misurazioni a livello di sito per riconciliare la quantificazione a livello di fonte.

Secondo i dati dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, che si basa sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/1999, più della metà di tutte le emissioni dirette di metano del settore dell'energia è dovuta al rilascio accidentale di metano nell'atmosfera. Nel caso del petrolio e del gas, tali emissioni di metano accidentali rappresentano la quota maggiore di emissioni di metano.

Le fuoriuscite accidentali di metano nell'atmosfera possono verificarsi durante la perforazione e l'estrazione, nonché durante il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione ai consumatori finali. Tali fuoriuscite possono verificarsi anche nei pozzi inattivi, nei pozzi tappati temporaneamente o nei pozzi tappati permanentemente e abbandonati. Alcune emissioni di metano possono derivare da difetti o dalla normale usura di componenti tecnici quali giunti, flange e valvole, oppure da componenti danneggiati, ad esempio in caso di incidenti. Anche la corrosione può causare fuoriuscite dalle pareti di apparecchiature sotto pressione.

Al fine di diminuire le emissioni di metano, i gestori dovrebbero adottare tutte le misure di mitigazione adeguate per ridurre al minimo le emissioni di metano nelle loro operazioni.

Più specificamente le emissioni di metano da fuoriuscite sono in genere ridotte grazie alle indagini LDAR, condotte innanzitutto per individuare e successivamente riparare le fuoriuscite o per sostituire i componenti in cui è stata constatata la fuoriuscita. È pertanto opportuno che i gestori conducano indagini LDAR periodiche, anche per quanto riguarda i componenti che rilasciano il metano, in modo da verificare la presenza di apparecchiature malfunzionanti.

A tal fine dovrebbe essere adottato un approccio armonizzato per garantire parità di condizioni per tutti i gestori nell'Unione. L'approccio dovrebbe prevedere requisiti minimi per le indagini LDAR, pur lasciando un congruo grado di flessibilità agli Stati membri e ai gestori. Tale flessibilità è essenziale per consentire l'innovazione e lo sviluppo di nuovi componenti, nuove tecnologie LDAR e nuovi metodi di rilevamento, evitando così, a scapito della protezione ambientale, la dipendenza da una determinata tecnologia. Continuano ad emergere nuove tecnologie LDAR e nuovi metodi di rilevamento e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'innovazione in questo settore, in modo che possano essere adottati i componenti, le tecnologie LDAR e i metodi di rilevamento a più basse emissioni, e allo stesso tempo accurati ed efficaci in termini di costi.

Gli obblighi relativi alle indagini LDAR dovrebbero tenere conto delle buone pratiche. Le indagini LDAR dovrebbero mirare principalmente a individuare ed eliminare le fuoriuscite il più rapidamente possibile mediante la riparazione o la sostituzione del componente in cui è stata riscontrata la fuoriuscita, piuttosto che a quantificarle, e le aree soggette a rischio maggiore di fuoriuscite dovrebbero essere controllate più frequentemente. La frequenza delle indagini LDAR e la decisione di riparare o sostituire un componente dovrebbe essere determinata non soltanto dalla necessità di riparare o sostituire i componenti da cui fuoriesce metano oltre la soglia di emissione prestabilita, ma anche da considerazioni operative, tenendo conto dei rischi per la sicurezza. Di conseguenza, se è individuato un rischio più alto per la sicurezza o un rischio più alto di emissioni di metano, le autorità competenti dovrebbero poter raccomandare indagini LDAR più frequenti dei componenti in causa o la sostituzione dei componenti con tecnologie meno soggette a fuoriuscite. Tutte le fuoriuscite, indipendentemente dalle loro dimensioni, dovrebbero essere sottoposte a indagine e controllate, dato che quelle piccole possono trasformarsi in fuoriuscite più grandi. Alla riparazione delle fuoriuscite dovrebbe far seguito la conferma dell'efficacia della riparazione. Al fine di consentire l'uso di componenti o tecnologie di rilevamento delle emissioni di metano nuovi o più avanzati, è opportuno specificare l'entità della perdita di metano in coincidenza o al di sopra del quale è necessaria una riparazione, lasciando nel contempo ai gestori la facoltà di scegliere il dispositivo di rilevamento. Se del caso, dovrebbe essere possibile utilizzare tecnologie di rilevamento, come il monitoraggio continuo, nell'ambito delle indagini LDAR, purché soddisfino i requisiti del presente regolamento relativi alle tecnologie di rilevamento avanzate. I gestori con le prestazioni migliori che producono o trattano petrolio o gas naturale dovrebbero poter effettuare indagini LDAR a frequenze diverse, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e previa approvazione delle autorità competenti.

Le indagini LDAR dovrebbero essere effettuate nel modo seguente, utilizzando le tecnologie e le tecniche di rilevamento adeguate disponibili per individuare le fuoriuscite: il più vicino possibile a ogni singola fonte potenziale di emissione per i componenti fuori terra e per i componenti al di sopra del livello del mare; in un primo tempo nell'interfaccia tra suolo e atmosfera e in un secondo tempo, se si rileva una potenziale fuoriuscita, il più vicino possibile alla fonte di emissione per i componenti sotterranei; e applicando le migliori tecniche di rilevamento disponibili in commercio per i componenti offshore al di sotto del livello del mare o sotto il fondale marino.

Per quanto riguarda i componenti sotterranei, le indagini LDAR sono generalmente effettuate utilizzando un processo in due fasi. La prima fase consiste nell'effettuare un primo rilevamento delle fuoriuscite e determinare se occorra procedere a scavi nel suolo o effettuare perforazioni di sondaggio se il gasdotto è direttamente accessibile. I gestori procedono a scavi o perforazioni nel suolo se il livello della fuoriuscita è pari o superiore alla soglia applicabile al primo rilevamento delle fuoriuscite. La seconda fase consiste nell’effettuare un secondo rilevamento delle fuoriuscite e nel determinare se occorra riparare la fuoriuscita. I gestori riparano la fuoriuscita se il suo livello è pari o superiore alla soglia applicabile al secondo rilevamento delle fuoriuscite.

I limiti di rilevamento minimi servono a garantire che i dispositivi di rilevamento siano sufficientemente sensibili da rilevare le fuoriuscite come previsto dal presente regolamento. Tali limiti di rilevamento minimi e le tecniche di rilevamento da utilizzare dovrebbero essere determinati dalla Commissione, tenendo conto dei diversi tipi di componenti e indagini LDAR, per tutte le categorie di componenti, unitamente alle soglie applicabili alla prima fase delle indagini LDAR per i componenti sotterranei.

La riparazione o la sostituzione dovrebbe essere fatta immediatamente dopo il rilevamento di una fuoriuscita pari o superiore alla soglia specificata nel presente regolamento o dopo, non appena possibile. Se da un lato potrebbe essere necessario tenere conto degli aspetti tecnici, amministrativi e di sicurezza eccezionali, dall’altro dovrebbero essere fornite le prove per giustificare eventuali ritardi nella riparazione o nella sostituzione. Le riparazioni o le sostituzioni dovrebbero utilizzare le migliori tecnologie disponibili in commercio in grado di fornire una protezione a lungo termine da fuoriuscite future.

Ai piccoli sistemi connessi quali definiti nella direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio13 possono interporsi problemi legati alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla stabilità della rete in caso di arresto del sistema. Pertanto, al fine di scongiurare tali rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento, i lavori di riparazione o sostituzione dovrebbero essere eseguiti durante gli arresti pianificati del sistema.

Alla luce del potente effetto serra delle emissioni, il loro rilascio dovrebbe essere vietato, salvo in caso di emergenze o malfunzionamento o durante determinati eventi specifici in cui un qualche rilascio è inevitabile e strettamente necessario. Per garantire che i gestori non utilizzino apparecchiature progettate per il rilascio, è opportuno adottare norme tecnologiche che consentano l'utilizzo di alternative a più basse emissioni.

La combustione in torcia è considerata «combustione in torcia di routine» se è effettuata durante la normale produzione di petrolio, gas e carbone, in assenza di impianti adatti o di una struttura geologica adeguata per reiniettare il gas prodotto, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato. La combustione in torcia di routine dovrebbe essere vietata. La combustione in torcia dovrebbe essere consentita solo se costituisce l'unica alternativa al rilascio e se il rilascio non è vietato. L'eliminazione della combustione in torcia di routine aumenterebbe inoltre la disponibilità di gas naturale per i mercati del gas. Il rilascio è più dannoso per l'ambiente rispetto alla combustione in torcia, perché il gas rilasciato contiene in genere alti livelli di metano, mentre la combustione in torcia ossida il metano in CO2, che ha un potenziale di riscaldamento globale inferiore. Pertanto, se non c'è altra scelta, la combustione in torcia dovrebbe essere preferita al rilascio.

Il ricorso alla combustione in torcia come alternativa al rilascio esige che i dispositivi utilizzati per tale operazione siano efficienti nel realizzare la combustione del metano. Per tale motivo dovrebbe essere incluso anche un requisito di efficienza della combustione per i casi in cui è consentita la combustione in torcia, mentre i dispositivi utilizzati per tale operazione aventi un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione inferiore al 99 % dovrebbero essere gradualmente abbandonati. È opportuno altresì imporre l’uso di dispositivi di autoaccensione o di bruciatori pilota continui, che forniscono un’accensione più affidabile in quanto non sono influenzati dal vento.

La reiniezione o l’uso in loco del metano ovvero l’invio del metano a un mercato dovrebbe essere sempre preferibile al rilascio o alla combustione in torcia. I gestori che effettuano il rilascio dovrebbero dimostrare alle autorità competenti che la reiniezione, l’uso in loco, lo stoccaggio per un uso successivo, l’invio del metano a un mercato o la combustione in torcia non era possibile, e i gestori che effettuano la combustione in torcia dovrebbero dimostrare alle autorità competenti che non era possibile reiniettare il metano, usarlo in loco, stoccarlo per un uso successivo o inviarlo a un mercato.

I gestori dovrebbero notificare senza indugio alle autorità competenti i principali eventi di rilascio e di combustione in torcia e presentare loro annualmente relazioni più esaustive su tutti gli eventi di rilascio e di combustione in torcia. Dovrebbero inoltre garantire che le apparecchiature e i dispositivi utilizzati per tali operazioni siano conformi alle norme stabilite dal diritto dell'Unione.

Le emissioni di metano da pozzi inattivi, pozzi tappati temporaneamente e pozzi tappati permanentemente e abbandonati pongono rischi per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Di conseguenza gli obblighi di monitoraggio – compresi la quantificazione e, ove l'apparecchiatura di monitoraggio della pressione sia presente, i monitoraggi della pressione – e di comunicazione dovrebbero continuare ad applicarsi e tali pozzi e i relativi siti dovrebbero essere tappati permanentemente, risanati e bonificati, a seconda del caso. In tali casi gli Stati membri dovrebbero avere un ruolo predominante, in particolare per stabilire inventari e, qualora non sia possibile individuare un responsabile, comunicare le emissioni di metano e stabilire piani di mitigazione entro termini chiari.

In caso di pozzi tappati permanentemente e abbandonati, è opportuno fornire documentazione adeguata che dimostri che non vi sono emissioni di metano in relazione a tutti i pozzi che sono stati tappati permanentemente e abbandonati nei 30 anni precedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento, a tale data o successivamente, e, qualora tale documentazione sia disponibile, in relazione ai pozzi tappati permanentemente e abbandonati da più di 30 anni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale documentazione dovrebbe comprendere almeno una quantificazione basata su fattori di emissione o su campioni oppure prove attendibili dell'isolamento sotterraneo permanente in conformità della norma ISO 16530-1:2017, la norma internazionale applicabile sull'integrità dei pozzi per le industrie del petrolio e del gas naturale.

Laddove ricevano prove attendibili di quantità rilevanti di emissioni di metano in un pozzo offshore inattivo, in un pozzo tappato temporaneamente o in un pozzo tappato permanentemente e abbandonato, a seconda dei casi, confermate da un terzo indipendente, le autorità competenti dovrebbero decidere in merito all'applicazione degli obblighi per i pozzi tappati temporaneamente in relazione a tale pozzo.

Il numero di pozzi inattivi, di pozzi tappati temporaneamente e di pozzi tappati permanentemente e abbandonati nel territorio degli Stati membri varia notevolmente e alcuni Stati membri hanno un numero molto elevato di tali pozzi nei loro territori. Tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare un approccio più graduale all'adempimento degli obblighi relativi all'istituzione di un inventario di tali pozzi al fine di garantire la proporzionalità dei costi e degli oneri amministrativi associati a tale inventario.

Poiché la probabilità che le fuoriuscite di metano dai pozzi offshore raggiungano la superficie dipende da diversi fattori e tende a diminuire con la profondità dell'acqua e considerando che le risorse necessarie per ispezionare i pozzi offshore e intervenirvi aumentano con l'aumentare della profondità dell'acqua e della distanza dalla costa, è opportuno prendere in considerazione talune deroghe agli obblighi previsti dal presente regolamento per i pozzi offshore situati a una maggiore profondità dell'acqua, qualora si possano fornire solide prove del fatto che l'impatto sul clima delle possibili emissioni di metano provenienti da tali pozzi sarà con buona probabilità trascurabile.

Dai dati degli inventari dell'Unione dei gas a effetto serra risulta che le emissioni di metano delle miniere di carbone rappresentano la maggiore fonte singola di emissioni di metano nel settore dell'energia nell'Unione. Nel 2019 le emissioni dirette di metano del settore del carbone rappresentavano il 31 % di tutte le emissioni di questo gas, una percentuale quasi equivalente alla somma di quelle dei settori del petrolio e del gas fossile combinati, ovvero il 33 %.

Attualmente non esiste una normativa specifica a livello di Unione che limiti le emissioni di metano del settore del carbone, nonostante l'ampia gamma di tecnologie di mitigazione disponibili. Non esiste una norma tecnica, dell'Unione o internazionale, specifica per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica di questo settore. Nell'Unione la comunicazione delle emissioni di metano dell'industria carboniera rientra nella comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra da parte degli Stati membri. I dati delle miniere di carbone sotterranee figurano anche nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Da studi recenti emerge che le emissioni di metano sono principalmente legate alle attività minerarie sotterranee nelle miniere attive che in quelle chiuse e abbandonate. Nelle miniere di carbone sotterranee attive la concentrazione di metano nell'aria è controllata continuamente, dal momento che costituisce un pericolo per la salute e la sicurezza. Nelle miniere di carbone sotterranee la grande maggioranza delle emissioni di metano è dovuta ai sistemi di ventilazione e drenaggio o degassificazione, che rappresentano i due modi principali per abbassarne la concentrazione nelle vie d'aria di una miniera di carbone.

Una volta che la produzione è cessata, la miniera di carbone chiusa o abbandonata continua a rilasciare metano, denominato «metano da miniera abbandonata». In genere tali emissioni di metano provengono da fonti localizzate ben definite, quali pozzi di ventilazione o valvole di decompressione. Con gli obiettivi climatici ora più ambiziosi e la transizione della produzione di energia verso fonti a minore intensità di carbonio, è probabile che nell'Unione le emissioni di metano da miniera abbandonata aumentino. Si stima che, anche 10 anni dopo la cessazione dell'attività mineraria, nelle miniere di carbone non allagate continui a essere emesso metano a livelli pari a circa il 40 % di quelli registrati al momento della chiusura. Inoltre il trattamento del metano da miniera abbandonata rimane frammentato in ragione dei diversi diritti e obblighi di proprietà e sfruttamento esistenti nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi istituire inventari delle miniere di carbone sotterranee chiuse e delle miniere di carbone sotterranee abbandonate in cui le operazioni sono cessate dopo il 3 agosto 1954 e il responsabile identificato dovrebbe essere tenuto a installare dispositivi per la misurazione delle emissioni di metano.

Le miniere di carbone a cielo aperto attive nell'Unione producono lignite ed emettono meno metano rispetto a quelle sotterranee. Le miniere di lignite nell'Unione sono prevalentemente miniere di carbone a cielo aperto, ad eccezione di una miniera sotterranea di lignite in uno Stato membro. Secondo l'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, nel 2019 le miniere di carbone a cielo aperto attive hanno emesso 166 chilotonnellate di metano, rispetto alle 828 chilotonnellate di metano delle miniere di carbone sotterranee. La misurazione delle emissioni di metano delle miniere di carbone a cielo aperto è difficoltosa per via della tendenza del metano a diffondersi su una vasta superficie. Di conseguenza, e nonostante la disponibilità di tecnologia adeguata, raramente le emissioni di metano provenienti dalle miniere di carbone a cielo aperto sono misurate. Le emissioni di metano provenienti dalle miniere di carbone a cielo aperto possono essere ricavate utilizzando fattori di emissione del carbone specifici del bacino e, con maggiore precisione, utilizzando fattori di emissione specifici della miniera o del giacimento, poiché i bacini carboniferi sono composti di giacimenti che producono metano in quantità diverse. I fattori di emissione possono essere ricavati misurando il tenore di gas delle vene campionate per carotaggio. I gestori di miniere dovrebbero pertanto quantificare le emissioni di metano nelle miniere di carbone a cielo aperto usando tali fattori di emissione.

Le emissioni di metano da miniere di carbone sotterranee completamente allagate tendono a diminuire significativamente nel tempo, man mano che le condizioni idrogeologiche si stabilizzano a seguito della chiusura della miniera di carbone e del completamento del processo di allagamento. Dovrebbe pertanto essere possibile esentare tali miniere di carbone dagli obblighi di quantificazione, ove debitamente giustificato.

I gestori di miniere dovrebbero operare una misurazione in continuo e quantificare le emissioni di metano dai pozzi di ventilazione delle miniere di carbone sotterranee nonché operare una misurazione in continuo del metano rilasciato in atmosfera e bruciato in torcia nelle stazioni di drenaggio. Dovrebbero utilizzare fattori di emissione specifici per le miniere di carbone a cielo aperto e comunicare tali dati alle autorità competenti.

Le miniere di carbone sotterranee attive e chiuse o le miniere di carbone sotterranee abbandonate sono quelle in cui le emissioni di metano possono essere mitigate con più efficacia. La mitigazione delle emissioni di metano nelle miniere di carbone a cielo aperto attive e nelle miniere di carbone a cielo aperto chiuse o abbandonate è attualmente meno efficace perché limitata dalla tecnologia. Tuttavia, al fine di sostenere la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie di mitigazione di tali emissioni di metano in futuro, occorre monitorarne, comunicarne e verificarne la portata in modo efficace e dettagliato.

Le miniere di carbone sotterranee attive sono miniere di carbone termico o coke. Il carbone termico è usato principalmente come fonte di energia, mentre il carbone coke come combustibile e come reagente nella produzione di acciaio. Tanto le miniere di carbone coke quanto quelle di carbone termico dovrebbero essere soggette a obblighi di misurazione, comunicazione e verifica nonché a misure di mitigazione in materia di emissioni di metano. Le misure di mitigazione dovrebbero essere attuate attraverso un abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia. Non dovrebbero inoltre comportare un deterioramento della sicurezza dei lavoratori.

Per le miniere di carbone sotterranee attive, le misure di mitigazione dovrebbero essere attuate attraverso un abbandono graduale dei dispositivi utilizzati per la combustione in torcia aventi un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione inferiore al 99 %. L'allagamento delle miniere di carbone sotterranee chiuse o abbandonate, pur essendo in grado di prevenire le emissioni di metano, non è una soluzione applicata sistematicamente e presenta rischi per l'ambiente. In tali miniere di carbone, i dispositivi utilizzati per la combustione in torcia aventi un livello di efficienza di distruzione e rimozione fin dalla progettazione inferiore al 99 % dovrebbero altresì essere gradualmente abbandonati. Dato che a causa di vincoli geologici e considerazioni ambientali non è possibile adottare un approccio unico in relazione alle miniere di carbone sotterranee abbandonate, gli Stati membri dovrebbero stabilire propri piani di mitigazione, tenendo conto di tali vincoli e della fattibilità tecnica della mitigazione del metano da miniera abbandonata.

Al fine di ridurre le emissioni di metano da miniere di carbone attive, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre sistemi di incentivi per la riduzione delle emissioni di metano, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Tali sistemi potrebbero in particolare incentivare gli investimenti nella cattura e nell'iniezione di metano nella rete e la riduzione delle emissioni di metano derivanti dai pozzi di ventilazione e dalla combustione in torcia. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a introdurre sistemi specifici di tariffe e oneri per facilitare gli investimenti nella riduzione delle emissioni di metano, tra l'altro nell'ambito di programmi di aiuti di Stato volti allo smantellamento delle capacità di produzione di carbone, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

Le buone pratiche esistenti in materia di mitigazione per ridurre le emissioni di metano dovrebbero essere consentite nelle miniere di carbone chiuse o abbandonate, ad esempio lo sviluppo di progetti di stoccaggio geotermico e termico in miniere di carbone allagate, applicazioni di energia idroelettrica in miniere di carbone non allagate, la cattura delle emissioni di metano mediante degassaggio, l'utilizzo di dispositivi di degassaggio attinenti alla sicurezza, l'utilizzo del gas da miniera per la produzione di energia o l'arginamento delle acque di miniera e altri possibili utilizzi.

L'Unione dipende dalle importazioni per il 70 % del suo consumo di carbon fossile, il 97 % del suo consumo di petrolio e il 90 % del suo consumo di gas fossile. Benché la quota delle emissioni antropogeniche globali di metano prodotte in Europa sia stimata solo al 6 % circa, il consumo di combustibili fossili e la dipendenza dalla loro importazione contribuiscono in modo significativo alle emissioni di metano dell'Unione.

Gli effetti del riscaldamento globale causati dalle emissioni di metano sono transfrontalieri. Sebbene alcuni paesi terzi produttori di energia fossile stiano iniziando a prendere provvedimenti al loro interno per ridurre le emissioni di metano del settore energetico, molti paesi terzi produttori ed esportatori non sono soggetti ad alcuna regolamentazione nei rispettivi mercati nazionali. Essi necessitano di incentivi chiari per ridurre le loro emissioni di metano. È pertanto opportuno mettere a disposizione dei mercati e del pubblico informazioni trasparenti sulle emissioni di metano associate alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione.

Attualmente è disponibile una quantità limitata di dati accurati – comunicati a livello 3 UNFCCC o usando metodi equivalenti – sulle emissioni internazionali di metano. Molti paesi terzi esportatori di energia fossile non hanno ancora presentato al segretariato dell'UNFCCC dati di inventario completi. Inoltre, è comprovato che negli ultimi 20 anni le emissioni di metano dovute alle attività di produzione di petrolio e gas a livello globale sono nettamente aumentate, passando infatti da 65 a 80 Mt/anno.

Come annunciato nella strategia sul metano, l'Unione s'impegna a collaborare con i suoi partner nel settore energetico e gli altri importanti paesi terzi importatori ed esportatori di energia fossile al fine di contrastare le emissioni di metano a livello mondiale. La diplomazia energetica in materia di emissioni di metano ha già prodotto risultati importanti. Nel settembre del 2021 l'Unione e gli Stati Uniti hanno annunciato il «Global Methane Pledge», iniziativa avviata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26) nel novembre 2021. Il «Global Methane Pledge» è un impegno politico a collaborare al fine di ridurre collettivamente del 30 %, rispetto ai livelli del 2020, le emissioni di metano a livello mondiale entro il 2030 e ad adottare misure generali a livello nazionale per conseguire tale obiettivo. L'iniziativa include l'impegno a passare a utilizzare le migliori metodologie di inventario disponibili per quantificare le emissioni di metano. Oltre 100 paesi, che rappresentano quasi la metà delle emissioni antropogeniche globali di metano, hanno già aderito al Global Methane Pledge.

L'IMEO svolge un ruolo importante per aumentare la trasparenza circa le emissioni di metano a livello mondiale nel settore dell'energia e la Commissione dovrebbe continuare a cooperare con l'IMEO.

In parallelo al proseguimento del lavoro diplomatico inteso a realizzare impegni mondiali per ridurre significativamente le emissioni di metano, l'Unione continua a caldeggiare tutte le iniziative per una riduzione significativa di tali emissioni in tutto il pianeta, in particolare nei paesi terzi che forniscono energia fossile all'Unione.

Gli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone nell'Unione dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alle autorità competenti interessate informazioni sulle misure adottate dagli esportatori nell'Unione e dai produttori di paesi terzi per misurare, comunicare, verificare e mitigare le emissioni di metano, in particolare sull'applicazione di misure di regolamentazione o volontarie destinate a controllare le emissioni di metano dei produttori di paesi terzi che forniscono petrolio greggio, gas naturale o carbone, quali indagini LDAR o misure di controllo e restrizione degli eventi di rilascio e di combustione in torcia. I livelli di misurazione e comunicazione stabiliti negli obblighi di informativa imposti agli importatori dovrebbero corrispondere a quelli applicati ai gestori dell'Unione. Inoltre, l'obbligo imposto agli importatori di fornire informazioni sulle misure adottate per controllare le emissioni di metano non dovrebbe essere più oneroso di quello imposto ai gestori dell'Unione. È opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni su tali misure. Sulla base di tali informazioni l'Unione dovrebbe istituire e gestire una banca dati per la trasparenza sul metano, contenente, tra l’altro, informazioni comunicate da imprese dell'Unione e da importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone. La banca dati servirebbe da fonte di informazioni per gli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone al momento delle decisioni di acquisto, così come per gli altri portatori di interessi e il pubblico. Oltre alla banca dati per la trasparenza sul metano, la Commissione dovrebbe elaborare profili di prestazione in materia di metano, contenenti i dati sulle emissioni di metano relativi al petrolio greggio, al gas naturale e al carbone immessi sul mercato dell'Unione. Tali profili dovrebbero inoltre contenere una valutazione degli sforzi compiuti dai produttori dell'Unione, dagli importatori e dai produttori ed esportatori di energia fossile di paesi terzi nell'Unione per misurare e comunicare, nonché per ridurre, le rispettive emissioni di metano. Tali profili dovrebbero altresì contenere informazioni sugli interventi regolamentari in materia di misurazione, comunicazione, verifica e mitigazione messi in campo dai paesi terzi produttori di petrolio greggio, gas naturale e carbone.

La Commissione dovrebbe inoltre istituire uno strumento di monitoraggio mondiale del metano che fornisca informazioni sul verificarsi, sull'entità e sull'ubicazione degli eventi ad alte emissioni di metano dalle fonti di energia, come pure un meccanismo di reazione rapida per affrontare gli eventi ad alte emissioni di metano che si verificano all'interno o al di fuori dell'Unione. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni debitamente motivate ricevute dagli Stati membri o da terzi in merito agli eventi ad alte emissioni. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a condividere tali informazioni con la Commissione. Questi strumenti dovrebbero favorire ulteriormente l'ottenimento di risultati effettivi e dimostrabili dall'attuazione delle misure che disciplinano le emissioni di metano e dalle azioni efficaci di mitigazione adottate dalle imprese dell'Unione e da chi fornisce energia fossile all'Unione. Tali strumenti dovrebbero poter basarsi su strumenti o quadri internazionali esistenti e dovrebbero raccogliere i dati provenienti da diversi fornitori e servizi di dati certificati, tra i quali la componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio15 e l'IMEO. Dovrebbero fornire informazioni ai fini dei dialoghi bilaterali che la Commissione coltiva con i paesi terzi pertinenti sulle politiche e sulle misure in materia di emissioni di metano.

La banca dati per la trasparenza sul metano, i profili di prestazione in materia di metano, lo strumento di monitoraggio mondiale del metano e il meccanismo di reazione rapida dovrebbero, insieme, contribuire a rafforzare la trasparenza per gli acquirenti nell'Unione, consentendo loro di prendere decisioni informate in materia di approvvigionamento, e a migliorare la possibilità di diffondere più ampiamente nel mondo le soluzioni di mitigazione delle emissioni di metano. Tali strumenti dovrebbero inoltre incentivare ulteriormente le imprese dei paesi terzi ad applicare le norme internazionali in materia di misurazione e comunicazione delle emissioni di metano, ad esempio quelle adottate nel quadro dell'OGMP 2.0, o ad adottare misure efficaci di misurazione, comunicazione e mitigazione, e consentire la verifica.

I nuovi contratti conclusi dagli importatori dell'Unione per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone dovrebbero rafforzare l'adozione, nei paesi terzi, di norme tese a monitorare, comunicare e verificare le emissioni di metano equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento. È opportuno stabilire norme che consentano agli esportatori di paesi terzi e ai fornitori dell'Unione di dimostrare l'equivalenza di tali misure ai requisiti del presente regolamento per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale o il carbone importati nell'Unione. Se da un lato non è possibile imporre clausole in tal senso nel caso di contratti esistenti, dall'altro è possibile includerle nei nuovi contratti o nei contratti esistenti in fase di rinnovo, anche tacitamente. In tale contesto, le clausole tipo raccomandate dalla Commissione sarebbero utili per le imprese.

L'equivalenza del monitoraggio, della comunicazione e della verifica delle emissioni di metano dovrebbe poter essere conseguita non solo mediante misure applicate dalle singole imprese, ma anche a livello di paesi terzi, attraverso i quadri giuridici in vigore che disciplinano il monitoraggio, la comunicazione e la verifica in questione. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di stabilire i requisiti relativi alle prove che i paesi terzi devono fornire a tale riguardo, dialogando attivamente con tutti i paesi terzi esportatori e tenendo debitamente conto delle diverse circostanze presenti in tali paesi terzi e degli obblighi dell'Unione ai sensi del diritto internazionale. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di stabilire e revocare l'equivalenza per singoli paesi terzi, ove opportuno.

È opportuno prevedere strumenti, compresi dialoghi sugli eventi ad alte emissioni, decisioni di equivalenza in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica e adozione di quadri di cooperazione, al fine di garantire la corretta attuazione degli obblighi che gravano sugli importatori, come pure sui produttori o sugli esportatori stabiliti in paesi terzi che forniscono petrolio greggio, gas naturale o carbone all'Unione. La Commissione dovrebbe poter proporre strumenti di cooperazione con i paesi terzi. L'adozione di tali strumenti dovrebbe essere soggetta alle pertinenti disposizioni dei trattati, ove opportuno.

La Commissione non dovrebbe avviare un dialogo con i paesi terzi circa gli eventi ad alte emissioni, dovrebbe astenersi dall'adottare decisioni di equivalenza e non dovrebbe raccomandare l'avvio di negoziati per un quadro di cooperazione qualora ciò rischi di comportare un'elusione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in merito alle importazioni di petrolio greggio, gas naturale e carbone.

Una volta istituiti la banca dati per la trasparenza sul metano, i profili di prestazione in materia di metano, lo strumento di monitoraggio mondiale del metano e il meccanismo di reazione rapida, la Commissione dovrebbe stabilire la metodologia per calcolare l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone. Questa metodologia dovrebbe essere resa pubblica. Su tale base, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto potenziale dei vari livelli di valori massimi di intensità di metano sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, come pure sulla competitività dell'economia dell'Unione.

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire classi e valori massimi obbligatori di intensità di metano associati alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione, sulla base della metodologia per calcolare l'intensità di metano della produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone e della valutazione dell'impatto potenziale della fissazione dei valori massimi di intensità di metano. Tali valori dovrebbero essere fissati a livelli che promuovano la riduzione delle emissioni di metano a livello mondiale, preservando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello dell'Unione e nazionale, garantendo un trattamento non discriminatorio e salvaguardando la competitività dell'economia dell'Unione.

Al fine di garantire un'attuazione armonizzata del presente regolamento e creare un quadro tecnico comune per tutti i soggetti attivi nei settori del petrolio, del gas e del carbone, la Commissione dovrebbe valutare, conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio16, la possibilità di chiedere alle pertinenti organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano nei settori del petrolio, del gas e del carbone, per le indagini LDAR e per le apparecchiature per il rilascio e la combustione in torcia. Tali norme dovrebbero diventare obbligatorie ai fini dell'applicazione del presente regolamento, al fine di garantire un approccio armonizzato tra i gestori, le imprese e i gestori di miniere e coloro che sono coinvolti nel garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare la Commissione, le autorità competenti e i verificatori. Qualora non sia possibile fornire norme armonizzate o queste non garantiscano il rispetto dei requisiti del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare prescrizioni tecniche in modo da contemplare i requisiti necessari. Fino alla data di applicazione di tali norme o prescrizioni tecniche, i gestori, le imprese e i gestori di miniere dovrebbero seguire le pratiche industriali più avanzate e le migliori tecnologie disponibili.

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovrebbero poter includere ammende e penalità di mora. Affinché abbiano un significativo effetto deterrente, le sanzioni dovrebbero essere adeguate al tipo di violazione, al beneficio economico derivante dalla violazione nonché al tipo e alla gravità del danno ambientale, come anche all'impatto sulla sicurezza e sulla salute delle persone. L'irrogazione delle sanzioni da parte delle autorità pertinenti dovrebbe tenere in debito conto la natura, la gravità e la durata della violazione. Le sanzioni dovrebbero essere irrogate in maniera non discriminatoria e in linea con il diritto dell'Unione, internazionale e nazionale. È opportuno rispettare le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per motivi di coerenza dovrebbe essere definito un elenco dei tipi di violazione sanzionabili. Inoltre, per favorire l'applicazione coerente delle sanzioni negli Stati membri è opportuno stabilire criteri comuni non esaustivi e indicativi di applicazione delle sanzioni. L'effetto deterrente delle sanzioni dovrebbe essere rafforzato fornendo la possibilità di pubblicare le informazioni relative alle sanzioni irrogate dagli Stati membri, fatti salvi i regolamenti (UE) 2016/67917 e (UE) 2018/172518 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora le sanzioni siano inflitte a persone fisiche.

In ragione delle disposizioni che impongono di tenere conto degli investimenti dei soggetti regolamentati nella fissazione delle tariffe, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio19 al fine di affidare all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) il compito di mettere a disposizione un insieme di indicatori e valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla quantificazione, al monitoraggio, alla comunicazione, alla verifica e alla riduzione delle emissioni di metano in progetti comparabili.

Per definire gli elementi dell'abbandono graduale del rilascio e della combustione in torcia nelle miniere di carbone coke, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE che integrino il presente regolamento stabilendo le restrizioni al rilascio di metano da pozzi di ventilazione nelle miniere di carbone coke. Inoltre, per poter esigere ulteriori informazioni dagli importatori, ove necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE che integrino il presente regolamento modificando le informazioni che devono essere fornite dagli importatori o aggiungendone. Inoltre, al fine di stabilire la metodologia per calcolare l'intensità di metano associata alla produzione di petrolio greggio, gas naturale e carbone immessi sul mercato dell'Unione al livello del produttore, nonché al fine di stabilire le classi e i valori massimi di intensità di metano pertinenti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento. Infine, onde garantire un'attuazione armonizzata del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento adottando norme e prescrizioni tecniche armonizzate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201620. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme dettagliate riguardanti i modelli per comunicare le emissioni di metano, i limiti di rilevamento minimi e le tecniche di rilevamento per i dispositivi di rilevamento e le soglie applicabili alla prima fase delle indagini LDAR, nonché la procedura e le prescrizioni e le decisioni individuali in relazione all'equivalenza delle misure di monitoraggio, comunicazione e verifica in paesi terzi, conformemente all'articolo 291 TFUE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.

La Commissione dovrebbe monitorare e riesaminare l'applicazione del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe valutare in particolare l'efficacia e l'efficienza del presente regolamento, il livello di riduzione delle emissioni di metano conseguito e l'eventuale necessità di misure aggiuntive o alternative. Essa dovrebbe tenere conto della pertinente legislazione dell'Unione nei settori correlati. In funzione delle conclusioni di tale relazione e nell'ambito del riesame del presente regolamento, la Commissione può valutare la possibilità di presentare proposte legislative, ove opportuno.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza nonché per ridurre le emissioni di metano nel settore dell'energia nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per misurare, quantificare, monitorare, comunicare e verificare con accuratezza le emissioni di metano nel settore dell'energia dell'Unione, nonché per ridurle, anche attraverso indagini di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite, obblighi di riparazione e restrizioni al rilascio e alla combustione in torcia. Il presente regolamento stabilisce anche le norme sugli strumenti che garantiscono la trasparenza per quanto riguarda le emissioni di metano.

2. Il presente regolamento si applica:

  1. a) alla ricerca e alla coltivazione di petrolio e gas fossile, come pure alla raccolta e al trattamento del gas fossile;

  2. b) ai pozzi inattivi, ai pozzi tappati temporaneamente e ai pozzi tappati permanentemente e abbandonati;

  3. c) al trasporto e alla distribuzione del gas naturale, eccetto i sistemi di misurazione presso i punti di consumo finale e le parti delle linee di servizio tra la rete di distribuzione e il sistema di misurazione ubicate nella proprietà dei clienti finali, nonché allo stoccaggio sotterraneo e alle operazioni nei terminali e negli impianti del GNL; e

  4. d) alle miniere di carbone sotterranee e a cielo aperto attive, alle miniere di carbone sotterranee chiuse e alle miniere di carbone sotterranee abbandonate.

3. Il presente regolamento si applica anche alle emissioni di metano che si verificano al di fuori dell'Unione per quanto riguarda il petrolio greggio, il gas naturale e il carbone immessi sul mercato dell'Unione di cui al capo 5.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «emissioni di metano»: tutte le emissioni dirette provenienti da qualsiasi componente, risultanti da rilascio, combustione incompleta in torcia o altre fuoriuscite;

  2. 2) «componente»: qualsiasi parte o elemento di apparecchiature utilizzate negli impianti o nelle infrastrutture del petrolio, del gas naturale o del carbone che potrebbe emettere metano;

  3. 3) «gestore»: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'attivo oppure, se previsto dal diritto nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico dell'attivo;

  4. 4) «attivo»: l'unità aziendale od operativa che può essere composta da diversi impianti o siti, compresi gli attivi gestiti e gli attivi non gestiti;

  5. 5) «attivi gestiti»: gli attivi che sono sotto il controllo operativo del gestore;

  6. 6) «attivi non gestiti»: gli attivi che non sono sotto il controllo operativo del gestore;

  7. 7) «sito»: un insieme di componenti con una qualche relazione tra loro che costituisce la suddivisione di un attivo;

  8. 8) «trasporto»: il trasporto quale definito all'articolo 2, punto 17), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio22;

  9. 9) «gestore del sistema di trasporto»: il gestore del sistema di trasporto quale definito all'articolo 2, punto 18), della direttiva (UE) 2024/1788;

  10. 10) «distribuzione»: la distribuzione quale definita all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2024/1788;

  11. 11) «gestore del sistema di distribuzione»: il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 20), della direttiva (UE) 2024/1788;

  12. 12) «gestore della miniera»: la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla la miniera di carbone oppure, se previsto dal diritto nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante sull’esercizio tecnico della miniera di carbone;

  13. 13) «verifica»: le attività svolte dal verificatore per valutare la conformità al presente regolamento delle relazioni trasmesse dai gestori, dalle imprese e dai gestori di miniere a norma del presente regolamento;

  14. 14) «verificatore»: la persona giuridica che svolge attività di verifica e che, al momento del rilascio della dichiarazione di verifica, è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, oppure, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, la persona fisica altrimenti autorizzata a svolgere attività di verifica;

  15. 15) «fonte»: il componente o la struttura geologica che rilascia metano nell'atmosfera intenzionalmente o accidentalmente, in modo intermittente o continuo;

  16. 16) «fattore di emissione»: il coefficiente che quantifica le emissioni di un gas per unità di attività, basato su un campione di dati di misurazione oppure su altri metodi di quantificazione, espresso come media per stabilire un tasso di emissione rappresentativo di un dato livello di attività in una determinata serie di condizioni d'esercizio;

  17. 17) «fattore di emissione generico»: il fattore di emissione standardizzato per ciascun tipo di fonte di emissione ricavato da inventari o banche dati, ma comunque non verificato mediante misurazioni dirette;

  18. 18) «fattore di emissione specifico»: il fattore di emissione per un tipo di fonte di emissione che è ottenuto da misurazioni dirette;

  19. 19) «misurazione diretta»: la misurazione delle emissioni di metano a livello di fonte con un dispositivo di misurazione che consente tale misurazione;

  20. 20) «quantificazione»: attività volte a determinare la quantità di emissioni di metano mediante misurazioni dirette o, ove non siano realizzabili misurazioni dirette, sulla base di altri metodi quali strumenti di simulazione e altri calcoli ingegneristici dettagliati o una combinazione di tali metodi;

  21. 21) «emissioni di metano a livello di sito»: tutte le fonti di emissione di metano all'interno di un sito;

  22. 22) «misurazione a livello di sito»: una misurazione che offre una panoramica completa di tutte le emissioni di metano a livello di sito, comprese, nel caso di una rete di gasdotti, le emissioni provenienti da segmenti di tale rete, e che comporta di norma l'uso di sensori montati su una piattaforma mobile, quale un veicolo, un drone, un aeromobile, un'imbarcazione o un satellite, o l’uso di altri mezzi, come sensori fissi o reti continue di sensori a punto;

  23. 23) «impresa»: la persona fisica o giuridica che svolge almeno una delle attività seguenti: ricerca e coltivazione di petrolio o gas fossile, raccolta e trattamento del gas fossile o trasporto, distribuzione e stoccaggio sotterraneo del gas, anche in relazione al GNL;

  24. 24) «impianto del GNL»: l’impianto del GNL quale definito all'articolo 2, punto 32), della direttiva 2024/1788;

  25. 25) «indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite» o «indagine LDAR»: l'indagine volta a individuare e rilevare le fonti di fuoriuscite di metano e altre emissioni di metano accidentali e a riparare o sostituire i componenti in causa;

  26. 26) «indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 1» o «indagine LDAR di tipo 1»: l'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite effettuata conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 7 e 8, e alla parte 1 dell'allegato I per le indagini LDAR di tipo 1;

  27. 27) «indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite di tipo 2» o «indagine LDAR di tipo 2»: l'indagine di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite effettuata conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 7 e 8, e alla parte 1 dell'allegato I per le indagini LDAR di tipo 2;

  28. 28) «luogo di produzione»: un luogo in cui il petrolio o il gas naturale è estratto dal sottosuolo e in cui non avviene alcun trattamento;

  29. 29) «luogo di trattamento»: un luogo in cui sono utilizzati processi, quali la separazione del petrolio e del gas naturale dall’acqua, per trattare il petrolio e il gas naturale;

  30. 30) «arresto»: la situazione in cui un sito o parte dei suoi componenti non funziona più in normali condizioni d’esercizio e si procede al suo arresto, e in cui si rivela necessaria una riduzione della pressione totale o parziale prima di poter avviare i lavori di riparazione o manutenzione;

  31. 31) «rilascio»: lo sprigionamento diretto in atmosfera di metano incombusto;

  32. 32) «combustione in torcia»: lo smaltimento di metano tramite combustione controllata, in un dispositivo concepito a tale scopo;

  33. 33) «combustione in torcia di routine»: la combustione in torcia durante la normale produzione di petrolio o gas fossile e in assenza di impianti adatti o di una struttura geologica adeguata per reiniettare il metano, utilizzarlo in loco o inviarlo a un mercato, a esclusione della combustione in torcia causata da un'emergenza o da malfunzionamento;

  34. 34) «camino di torcia»: il dispositivo munito di bruciatore pilota utilizzato per la combustione in torcia;

  35. 35) «emergenza»: la situazione temporanea, imprevista e poco frequente in cui le emissioni di metano sono inevitabili e necessarie per prevenire un impatto negativo imminente e sostanziale sulla sicurezza umana, sulla salute o sull'ambiente, escluse le situazioni derivanti dai seguenti eventi o ad essi correlate:

    1. a) mancata installazione da parte del gestore di adeguate apparecchiature di capacità sufficiente per il tasso e la pressione di produzione previsti o effettivi;

    2. b) mancato rispetto, da parte del gestore, dell'obbligo di limitare la produzione se il tasso di produzione supera la capacità dell'apparecchiatura o del sistema di raccolta relativo, a meno che l'eccesso di produzione sia dovuto a un'emergenza, a un malfunzionamento o a riparazioni non programmate downstream e si protragga per non più di otto ore dalla notifica del problema di capacità downstream;

    3. c) manutenzione programmata;

    4. d) negligenza del gestore;

    5. e) avarie ripetute, vale a dire quattro o più avarie della stessa apparecchiatura nei 30 giorni precedenti;

  36. 36) «malfunzionamento»: l'avaria o il guasto improvviso e inevitabile di un'apparecchiatura al di fuori del ragionevole controllo del gestore, che perturba sostanzialmente il funzionamento ma non consiste in un'avaria o un guasto di un'apparecchiatura causato interamente o in parte da una manutenzione inadeguata o un uso negligente o dovuto ad altre cause prevenibili;

  37. 37) «efficienza di distruzione e rimozione»: la percentuale di massa di metano distrutta o eliminata dopo la cessazione della combustione relativamente alla quantità di metano che entra nel camino di torcia;

  38. 38) «pozzo inattivo»: il pozzo petrolifero o di gas per ricerca o coltivazione o il sito del pozzo, onshore o offshore, in cui da almeno un anno non sono effettuate operazioni di ricerca o coltivazione, a eccezione dei pozzi tappati temporaneamente e dei pozzi tappati permanentemente e abbandonati;

  39. 39) «pozzo tappato temporaneamente»: il pozzo petrolifero o di gas per ricerca o coltivazione o il sito del pozzo, onshore o offshore, in cui sono state installate barriere per pozzi per isolare temporaneamente il giacimento di produzione e in cui è ancora previsto l'accesso al pozzo;

  40. 40) «pozzo tappato permanentemente e abbandonato»: il pozzo petrolifero o di gas per ricerca o coltivazione o il sito del pozzo, onshore o offshore, che è stato tappato e al quale non si avrà più possibile accesso, in cui tutte le operazioni sono state interrotte e tutte le installazioni associate al pozzo sono state rimosse conformemente ai requisiti normativi applicabili e per cui può essere fornita una documentazione come stabilito nell'allegato V, parte 1, punto 3;

  41. 41) «bonifica»: il processo di disinquinamento delle acque e del suolo contaminati;

  42. 42) «risanamento»: il processo di ripristino delle condizioni pedologiche e vegetali di un pozzo petrolifero o di gas o del sito del pozzo analoghe a quelle esistenti prima dell'alterazione;

  43. 43) «miniera di carbone»: il sito in cui si estrae o si è estratto carbone, compresi terreni, scavi, tunnel, condotte, versanti, gallerie e siti di lavorazione, strutture, impianti, apparecchiature, macchinari e utensili situati in superficie o sotterranei e utilizzati per o risultanti da lavori di estrazione della lignite, del carbone sub-bituminoso, del carbone bituminoso o dell'antracite dai depositi naturali nella terra con qualsiasi mezzo o metodo; sono inclusi i lavori di preparazione del carbone per l'estrazione;

  44. 44) «miniera di carbone attiva»: la miniera di carbone in cui la maggior parte delle entrate proviene dall'estrazione di lignite, carbone sub-bituminoso, carbone bituminoso o antracite e in cui sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

    1. a) l'attività mineraria è in corso;

    2. b) negli ultimi 90 giorni è stato prodotto carbone;

    3. c) i ventilatori per la ventilazione della miniera sono in funzione;

  45. 45) «miniera di carbone sotterranea»: la miniera di carbone in cui il carbone è prodotto scavando tunnel nella terra fino allo strato carbonifero e in cui il carbone è poi estratto con apparecchiature per l'estrazione di carbone sotterranea, come macchine da taglio e minatori continui per pareti lunghe e corte, e trasportato in superficie;

  46. 46) «miniera di carbone a cielo aperto»: la miniera di carbone in cui il minerale è situato in prossimità della superficie e può essere estratto eliminando gli strati di roccia e suolo che lo ricoprono;

  47. 47) «pozzo di ventilazione»: passaggio ad asse verticale utilizzato per fornire aria fresca sottoterra o per eliminare metano e altri gas da una miniera di carbone sotterranea;

  48. 48) «stazione di drenaggio»: la stazione che raccoglie il metano proveniente dal sistema di drenaggio dei gas della miniera di carbone;

  49. 49) «sistema di drenaggio»: il sistema che può comprendere più fonti di metano e che drena gas ricco di metano dalle vene di carbone o dagli strati rocciosi circostanti e lo trasporta in una stazione di drenaggio;

  50. 50) «attività post estrattive»: le attività svolte dopo l'estrazione e il trasporto in superficie del carbone; includono la movimentazione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto del carbone;

  51. 51) «misurazione in continuo»: la misurazione che prevede almeno una lettura al minuto;

  52. 52) «giacimento di carbone»: una zona contenente significative concentrazioni e quantità estraibili di carbone, definita in base alla metodologia dello Stato membro per la documentazione dei giacimenti minerari;

  53. 53) «miniera di carbone chiusa»: la miniera di carbone in cui la produzione di carbone è cessata, che è chiusa conformemente alle prescrizioni applicabili in materia di licenze o ad altre disposizioni e per la quale un gestore, un proprietario o un licenziatario possiede ancora un'autorizzazione, una licenza o un altro documento giuridico in corso di validità che conferisce la responsabilità della miniera di carbone;

  54. 54) «miniera di carbone abbandonata»: la miniera di carbone in cui la produzione di carbone è cessata, ma per la quale non è possibile identificare un gestore, un proprietario o un licenziatario quale soggetto agli obblighi in virtù di un'autorizzazione, una licenza o un altro documento giuridico in corso di validità che conferisce la responsabilità della miniera di carbone, o che non è stata chiusa in modo regolamentato;

  55. 55) «uso alternativo di una miniera di carbone sotterranea abbandonata»: l'uso dell'infrastruttura mineraria sotterranea e dell'apparecchiatura per l'estrazione di carbone per scopi diversi dalla produzione di carbone;

  56. 56) «apparecchiatura per l'estrazione di carbone»: qualsiasi apparecchiatura che rimane collegata agli strati contenenti metano, come gli sfiatatoi e i tubi di drenaggio;

  57. 57) «miniera di carbone coke»: una miniera di carbone in cui almeno il 50 % della produzione media degli ultimi tre anni disponibili è costituita da carbone coke, ai sensi dell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio23;

  58. 58) «produttore»: un'impresa che, nel corso di un'attività commerciale, produce petrolio greggio, gas naturale o carbone, estraendolo dal sottosuolo in un'area autorizzata, trattandolo o convogliandolo tramite infrastrutture collegate all'interno di tale area autorizzata;

  59. 59) «importatore»: la persona fisica o giuridica che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato dell'Unione petrolio greggio, gas naturale o carbone provenienti da un paese terzo, comprese le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'Unione nominate per l'espletamento degli atti e delle formalità previsti dal capo 5;

  60. 60) «esportatore»: la controparte contrattuale dell'importatore in ogni contratto concluso dall'importatore per la fornitura di petrolio greggio, gas naturale o carbone nell'Unione;

  61. 61) «profilo di prestazione in materia di metano»: le singole informazioni e schede di dati per gli Stati membri, i paesi terzi e, se del caso, i produttori o gli importatori dell'Unione, nonché per i produttori o gli esportatori di paesi terzi che forniscono petrolio greggio, gas naturale o carbone all'Unione o che immettono petrolio greggio, gas naturale o carbone sul mercato dell'Unione, se del caso, che sono pubblicate nella banca dati per la trasparenza sul metano;

  62. 62) «evento ad alte emissioni»: un evento che si verifica all'interno o all'esterno dell'Unione in cui una fonte o un insieme di fonti strettamente collegate in un sito emette oltre 100 kg di metano all'ora;

  63. 63) «processo di riconciliazione»: l'indagine e la spiegazione dei motivi di eventuali discrepanze statisticamente significative tra la quantificazione a livello di fonte e la misurazione a livello di sito delle emissioni di metano.

Art. 3 Costi sostenuti dagli operatori

1.

Nel fissare o approvare le tariffe o le metodologie che devono essere utilizzate dai gestori dei sistemi di trasporto, dai gestori dei sistemi di distribuzione, dai gestori degli impianti GNL o da altri soggetti regolamentati, compresi, ove applicabile, i gestori dello stoccaggio sotterraneo del gas, le autorità di regolazione ai sensi dell'articolo 57 della direttiva (UE) 2019/944 e del capo X della direttiva (UE) 2024/1788 tengono conto dei costi sostenuti e degli investimenti effettuati per rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento, nella misura in cui corrispondono a quelli di un soggetto regolamentato efficiente e strutturalmente comparabile e sono trasparenti.

I costi unitari di investimento di cui al paragrafo 2 possono essere utilizzati dalle autorità di regolazione per confrontare i costi sostenuti dai gestori.

2.

Ogni tre anni l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) stabilisce e rende pubblici una serie di indicatori e i corrispondenti valori di riferimento per il raffronto dei costi unitari di investimento legati alla misurazione, alla quantificazione, al monitoraggio, alla comunicazione, alla verifica e alla riduzione delle emissioni di metano, anche provenienti da fuoriuscite, rilascio o combustione in torcia, in progetti comparabili.

Le autorità di regolazione competenti di cui al paragrafo 1 e i soggetti regolamentati pertinenti forniscono all'ACER tutti i dati necessari per il raffronto di cui al primo comma del presente paragrafo.

Capo 2. Autorità competenti e verifica indipendente

Art. 4 Autorità competenti

1.

Lo Stato membro designa una o più autorità competenti cui spetta monitorare e garantire il rispetto del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le denominazioni e i recapiti delle rispettive autorità competenti entro il 5 febbraio 2025. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche delle denominazioni o dei recapiti delle rispettive autorità competenti.

2. La Commissione mette a disposizione del pubblico un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna regolarmente ogniqualvolta riceve da uno Stato membro una notifica di eventuali modifiche.

3. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti istituiscano un punto di contatto e dispongano di poteri e risorse adeguati per l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento.

Art. 5 Compiti delle autorità competenti

1. Nell'eseguire i loro compiti le autorità competenti adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto del presente regolamento.

2. I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori forniscono alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per consentire o agevolare l'esecuzione dei compiti cui sono tenute a norma del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la presentazione di documentazione o registri, l'accesso al sito, e, qualora il sito si trovi offshore, il trasporto da e verso il sito.

3. Le autorità competenti cooperano tra loro e con la Commissione e possono cooperare con le autorità dei paesi terzi per assicurare il rispetto del presente regolamento. La Commissione istituisce una rete di autorità competenti per promuovere la cooperazione, definendo le modalità necessarie per lo scambio di informazioni, relative in particolare a monitoraggio, regolamentazione e conformità, e di migliori pratiche, e per consentire consultazioni. I punti di contatto istituiti in seno alle autorità competenti sostengono tali attività.

4.

Se le comunicazioni devono essere rese pubbliche ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti le mettono a disposizione del pubblico gratuitamente, su un sito web apposito e in un formato liberamente accessibile, scaricabile e leggibile meccanicamente.

Se alcune informazioni sono state omesse per uno o più motivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE o, se del caso, ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, le autorità competenti indicano il tipo di informazioni che sono state omesse e le ragioni dell'omissione.

Art. 6 Ispezioni

1. Le ispezioni comprendono ispezioni di routine per i gestori e i gestori di miniere e ispezioni straordinarie per i gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori, come stabilito al presente articolo.

2.

Le ispezioni includono, se del caso, controlli in loco o audit sul campo, l'esame della documentazione e delle registrazioni che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, il rilevamento e la misurazione delle emissioni di metano, nonché qualsiasi azione di seguito intrapresa da o per conto delle autorità competenti per verificare e promuovere la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

Se un'ispezione ha individuato una violazione grave del presente regolamento, le autorità competenti emanano, nel contesto della relazione di cui al paragrafo 5, la notifica delle azioni correttive che devono essere intraprese dal gestore, dall'impresa, dal gestore della miniera o dall'importatore e in cui sono fissate scadenze chiare per tali azioni.

In alternativa, le autorità competenti possono decidere di incaricare il gestore, l’impresa, il gestore della miniera o l’importatore di sottoporre all’autorità competente interessata per l'approvazione di una serie di azioni correttive per affrontare le violazioni gravi individuate entro un mese dalla data in cui si è conclusa l’ispezione. Tali azioni sono incluse nella relazione di cui al paragrafo 5.

3.

La prima ispezione di routine è completata entro il 5 maggio 2026. Dopo la prima ispezione di routine, le autorità competenti stilano i programmi delle ispezioni di routine sulla base di una valutazione del rischio. L’autorità competente può decidere in merito alla portata e alla frequenza delle ispezioni di routine, sulla base di una valutazione dei rischi associati a ciascun sito quali il rischio ambientale, compreso l’impatto cumulativo di tutte le emissioni di metano come inquinante, la sicurezza umana e i rischi per la salute, nonché eventuali violazioni individuate del presente regolamento.

Il periodo che intercorre tra le ispezioni non supera i tre anni. Se un’ispezione ha individuato una violazione grave del presente regolamento, l’ispezione successiva ha luogo entro 10 mesi.

4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, le autorità competenti effettuano ispezioni straordinarie per:

  1. a) indagare in merito a reclami motivati di cui all'articolo 7 e a casi di non conformità il prima possibile dopo la data in cui esse vengono a conoscenza di tali reclami o non conformità, e non oltre 10 mesi dopo tale data;

  2. b) garantire, laddove le autorità competenti lo ritengano pertinente, che le riparazioni di fuoriuscite o le sostituzioni di componenti siano state effettuate conformemente all'articolo 14 e che le misure di mitigazione siano state attuate conformemente agli articoli 18, 22 e 26;

  3. c) garantire la conformità qualora sia stata concessa una deroga a norma dell'articolo 14, paragrafo 5;

  4. d) verificare, se ritenuto pertinente dalle autorità competenti, il rispetto del presente regolamento da parte delle imprese e degli importatori.

5.

Dopo ogni ispezione, le autorità competenti preparano una relazione che espone la base giuridica dell'ispezione, le fasi procedurali seguite, le risultanze e le raccomandazioni relative alle ulteriori azioni da intraprendere da parte del gestore, dell'impresa, del gestore della miniera o dell'importatore, e include scadenze per la loro attuazione.

Se del caso, le autorità competenti possono preparare una relazione riguardante molteplici ispezioni di attivi, siti o componenti dello stesso gestore, della stessa impresa, dello stesso gestore della miniera o dello stesso importatore, a condizione che tali ispezioni siano effettuate prima dell'ispezione periodica successiva.

La relazione è notificata al gestore, all'impresa, al gestore della miniera o all'importatore in questione e resa pubblica entro due mesi dalla data dell'ispezione. Se l'ispezione è avviata in seguito a un reclamo presentato in conformità dell'articolo 7, le autorità competenti informano il reclamante non appena la relazione è pubblica.

La relazione è resa pubblica dalle autorità competenti conformemente alla direttiva 2003/4/CE. Se le informazioni sono state omesse per uno o più motivi di cui all'articolo 4 di tale direttiva, le autorità competenti indicano nella relazione il tipo di informazioni che sono state omesse e il motivo della loro omissione.

6. Se dalla relazione di cui al paragrafo 5 si evince il mancato rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte di un gestore, di un'impresa, di un gestore della miniera o di un importatore, questi intraprende tutte le azioni necessarie per rendere le sue operazioni conformi al presente regolamento. Le azioni sono intraprese senza indugio entro il termine fissato dalle autorità competenti.

7.

Gli Stati membri possono concludere accordi formali con pertinenti istituzioni, organi e organismi dell'Unione o con altri Stati membri o con altre organizzazioni intergovernative o altri organismi pubblici adeguati, se disponibili, per la messa a disposizione di competenze specialistiche al fine di sostenere le loro autorità competenti nello svolgimento dei compiti attribuiti loro dal presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, un'organizzazione intergovernativa o un organismo pubblico non sono ritenuti adeguati se la loro obiettività può essere compromessa da un conflitto d'interessi.

Art. 7 Reclami

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare reclamo per iscritto alle autorità competenti in merito a una potenziale violazione del presente regolamento da parte di un gestore, un'impresa, un gestore di miniere o un importatore.

2. Il reclamo è debitamente motivato e contiene prove sufficienti dell’asserita violazione.

3.

Se risulta evidente che il reclamo non fornisce prove sufficienti per giustificare un'indagine, le autorità competenti informano il reclamante, entro un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a due mesi dalla ricezione del reclamo, dei motivi della loro decisione di non avviare un'indagine.

Il presente paragrafo non si applica qualora i reclami che non sono sufficientemente motivati siano presentati ripetutamente e per tale motivo ritenuti abusivi dalle autorità competenti.

4. Fatti salvi il paragrafo 3 e il diritto nazionale applicabile, le autorità competenti tengono informato il reclamante delle fasi della procedura e, se del caso, lo informano in merito alle possibilità alternative di ricorso, come la facoltà di adire gli organi giurisdizionali nazionali o di avvalersi di qualsiasi altra procedura di reclamo nazionale o internazionale.

5. Fatto salvo il diritto nazionale applicabile e sulla base di procedure comparabili, le autorità competenti stabiliscono e rendono pubblici i termini indicativi entro i quali deliberare sui reclami.

Art. 8 Attività di verifica e dichiarazione di verifica

1. I verificatori svolgono attività di verifica per valutare la conformità delle relazioni sulle emissioni presentate loro dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere o dagli importatori alle prescrizioni del presente regolamento. Tali attività di verifica comprendono l'esame di tutte le fonti di dati e delle metodologie utilizzate per valutare l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle relazioni sulle emissioni, in particolare per quanto riguarda:

  1. a) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione;

  2. b) le metodologie, i calcoli, i campionamenti o le distribuzioni statistiche che hanno portato alla determinazione delle emissioni di metano;

  3. c) qualsiasi rischio di misurazione o comunicazione inappropriata;

  4. d) qualsiasi sistema di controllo o di garanzia della qualità applicato dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere o dagli importatori.

2.

Nello svolgimento delle attività di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i verificatori fanno ricorso alle norme e alle prescrizioni tecniche, a seconda dei casi, per la misurazione e la quantificazione delle emissioni di metano e la mitigazione stabilite conformemente all'articolo 32.

Fino alla data di applicazione di tali norme e prescrizioni tecniche, i gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori, a seconda dei casi, forniscono ai verificatori informazioni sulle pertinenti norme, incluse le norme europee o altre norme internazionali, o sulle metodologie da loro utilizzate ai fini delle attività di verifica.

Le attività di verifica possono inoltre includere, se del caso, controlli in loco, con o senza preavviso, per stabilire l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza delle fonti di dati e delle metodologie utilizzate.

3. Le attività di verifica di cui al presente articolo sono allineate alle norme e alle metodologie europee o internazionali per i verificatori e le loro attività al fine di limitare l'onere per i gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori nonché per le autorità competenti, e tengono debitamente conto della natura delle attività verificate e degli orientamenti della Commissione al riguardo.

4.

Se a seguito della valutazione del verificatore, lo stesso conclude con ragionevole certezza che la relazione sulle emissioni è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica che attesta la conformità della relazione sulle emissioni e illustra le attività di verifica svolte.

Il verificatore rilascia una dichiarazione di verifica solo in presenza di dati e informazioni affidabili, credibili e accurati che consentono di determinare con un grado ragionevole di certezza le emissioni di metano e purché i dati comunicati siano coerenti con i dati stimati e siano completi e congruenti.

Se a seguito della valutazione del verificatore, lo stesso conclude che la relazione sulle emissioni non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, il verificatore ne informa il gestore, l'impresa, il gestore della miniera o l'importatore e fornisce un riscontro motivato al gestore, all'impresa, al gestore della miniera o all'importatore alla luce di norme riconosciute. Il gestore, l’impresa, il gestore della miniera o l'importatore presentano senza indugio al verificatore, entro il termine fissato da quest'ultimo, una relazione sulle emissioni riveduta.

5. I gestori, le imprese, i gestori di miniere e gli importatori forniscono ai verificatori tutta l'assistenza necessaria per consentire o facilitare l'esecuzione delle attività di verifica, in particolare per quanto concerne l'accesso al sito e la presentazione di documentazione o registri.

Art. 9 Indipendenza e accreditamento o autorizzazione dei verificatori

1.

I verificatori sono indipendenti dai gestori, dalle imprese, dai gestori di miniere e dagli importatori e svolgono le attività di verifica di cui al presente regolamento nell'interesse pubblico. A tale scopo né il verificatore né alcuna parte della medesima persona giuridica è gestore, impresa, gestore di miniera o importatore, è proprietario di un gestore, di un'impresa, di un gestore di miniera o di un importatore, o è di proprietà di un gestore, di un'impresa, di un gestore di miniera o di un importatore.

I verificatori non intrattengono con i gestori, le imprese, i gestori di miniere o gli importatori relazioni che possono comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità.

2.

I verificatori che sono persone giuridiche sono accreditati da un organismo nazionale di accreditamento in applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008.

In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Gli Stati membri possono decidere di autorizzare le persone fisiche ad agire in qualità di verificatori ai fini del presente regolamento. Tali verificatori sono autorizzati da un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.

4. Qualora uno Stato membro decida di applicare il paragrafo 3, esso garantisce che l'autorità nazionale competente rispetti il presente regolamento e fornisca alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le prove documentali necessarie per la verifica della competenza dei verificatori autorizzati a norma di tale paragrafo.

Art. 10 Uso e condivisione delle informazioni

1. Nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri a norma del presente regolamento, la Commissione, le autorità competenti e i verificatori tengono conto delle informazioni rese pubbliche dall'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano (IMEO) o dal partenariato per il petrolio e il gas metano (Oil and Gas Methane Partnership – OGMP) o di altre informazioni disponibili a livello internazionale, in particolare per quanto concerne:

  1. a) aggregazione dei dati sulle emissioni di metano secondo congrui metodi statistici;

  2. b) verifica e convalida delle metodologie e dei processi statistici utilizzati dall'industria per quantificare i dati sulle emissioni di metano;

  3. c) sviluppo di metodologie di aggregazione e analisi dei dati secondo le buone pratiche scientifiche e statistiche per garantire una maggiore accuratezza delle stime delle emissioni di metano, con un'adeguata caratterizzazione dell'incertezza;

  4. d) pubblicazione dei dati aggregati comunicati per fonte principale e per livello di comunicazione, classificati, ove tali informazioni siano disponibili, per attivi gestiti e non gestiti, nel rispetto degli obblighi di concorrenza e riservatezza;

  5. e) comunicazione delle discrepanze più importanti constatate tra le fonti di dati, in modo da contribuire allo sviluppo di metodologie scientifiche più solide;

  6. f) comunicazione di eventi ad alte emissioni identificati mediante un sistema di rilevamento precoce e di allarme.

2. La Commissione presenta all'IMEO i dati pubblici sulle emissioni di metano che ritiene pertinenti, così come sono messi a disposizione della Commissione dalle autorità competenti in conformità del presente regolamento.

Capo 3. Emissioni di metano nei settori del petrolio e del gas