Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Le difficoltà delle imprese di assicurazione possono avere ripercussioni sostanziali sull’economia e sul benessere sociale negli Stati membri laddove tali difficoltà sfocino in un’interruzione della protezione fornita ai contraenti, ai beneficiari o alle parti lese. Il ruolo delle imprese di riassicurazione nell’economia, le loro interconnessioni con le imprese di assicurazione primaria e i mercati finanziari più in generale, così come la relativa concentrazione del mercato riassicurativo richiedono un quadro adeguato per affrontare le difficoltà o il dissesto in modo ordinato. Il risanamento e la risoluzione tanto delle imprese di assicurazione primaria quanto di quelle di riassicurazione dovrebbero quindi essere affrontati tenendo conto delle loro rispettive specificità.
La crisi finanziaria globale del 2008 ha reso palesi le vulnerabilità del settore finanziario e le sue interconnessioni. Le cause delle difficoltà e dei dissesti sembrano essere legate, tra l’altro, all’evoluzione dei mercati finanziari e alla natura intrinseca delle attività di assicurazione o di riassicurazione. A questo proposito, i rischi di sottoscrizione, ossia i crediti non sufficientemente coperti, un’errata determinazione dei prezzi, ossia premi sottostimati, la cattiva gestione di attività-passività e le perdite sugli investimenti sono aspetti indicati spesso come fonti principali di preoccupazione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. In tale contesto il denaro dei contribuenti è stato utilizzato per ripristinare le condizioni finanziarie deteriorate di diverse imprese di assicurazione. Anche se la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 mirava a rafforzare il sistema finanziario dell’Unione e la resilienza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, non ha eliminato completamente la possibilità di dissesto di tali imprese. Elevate volatilità di mercato e periodi prolungati di bassi livelli dei tassi di interesse potrebbero essere particolarmente dannosi per la redditività e la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La sensibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione agli sviluppi economici e di mercato richiede pertanto una cautela particolare e un quadro adeguato per gestire, anche in modo preventivo, potenziali deterioramenti della situazione finanziaria di tali imprese. Alcuni dissesti e quasi dissesti recenti, in particolare di natura transfrontaliera, hanno messo in evidenza le debolezze del quadro attuale che devono essere affrontate per organizzare adeguatamente un’uscita ordinata delle imprese di assicurazione o di riassicurazione dal mercato.
Le attività, i servizi o le operazioni svolti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che non possono essere sostituiti facilmente entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli per contraenti, beneficiari o parti lese devono essere considerati come funzioni essenziali delle quali deve essere assicurata la prosecuzione. Tali attività, servizi od operazioni possono essere essenziali a livello di Unione, nazionale o regionale. La continuità della protezione assicurativa o riassicurativa è spesso preferibile alla liquidazione di un’impresa in dissesto, dato che tale continuità offre l’esito più favorevole per contraenti, beneficiari o parti lese. Di conseguenza è essenziale che siano disponibili strumenti adeguati per evitare dissesti e, laddove questi ultimi si verifichino, per ridurre al minimo le ripercussioni negative preservando la continuità di tali funzioni essenziali.
Assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto nell’Unione è un fattore essenziale nel completamento del mercato interno. Il dissesto di tali imprese incide non soltanto sui contraenti ed eventualmente sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese di assicurazione e di riassicurazione operano direttamente, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni. Il completamento del mercato interno dei servizi finanziari ha rinsaldato l’interazione fra i vari sistemi finanziari nazionali. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono attive sui mercati finanziari per gestire il loro portafoglio di investimenti e i rischi legati alle loro attività. In tale contesto, l’incapacità degli Stati membri di affrontare il dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e di procedere alla risoluzione dell’impresa in un modo prevedibile e armonizzato che eviterebbe in modo efficace un danno sistemico più ampio può minare la stabilità dei mercati finanziari e, di conseguenza, il mercato interno nel settore dei servizi finanziari.
La crisi finanziaria globale del 2008 ha evidenziato la necessità di sviluppare un quadro adeguato di risanamento e risoluzione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A livello internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato nell’ottobre 2011 e aggiornato nell’ottobre 2014 il documento dal titolo «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli istituti finanziari), che include considerazioni sulla risoluzione di qualsiasi impresa di assicurazione che possa essere significativa o essenziale a livello sistemico in caso di dissesto. Nel giugno del 2016 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato orientamenti complementari sullo sviluppo di strategie e piani di risoluzione efficaci per gli assicuratori di importanza sistemica. Parallelamente nel novembre del 2019 l’Associazione internazionale delle autorità di vigilanza assicurativa ha adottato «principi fondamentali sulle assicurazioni» per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, un «quadro comune per i gruppi assicurativi attivi a livello internazionale» che dettagliano le norme per la pianificazione preventiva del risanamento, e le azioni che le autorità dovrebbero intraprendere nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che si ritirasse dal mercato e per la quale dovesse essere avviata la risoluzione. Tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione quando si stabilisce un quadro in materia di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto.
Numerose imprese di assicurazione e di riassicurazione operano oltre i confini nazionali. La mancanza di coordinamento e di cooperazione tra le autorità pubbliche nel prepararsi e gestire le difficoltà o il dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che opera a livello transfrontaliero minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri, si tradurrebbe in un esito non ottimale per contraenti, beneficiari e parti lese e comprometterebbe la credibilità del mercato interno delle assicurazioni.
Attualmente non esistono procedure armonizzate a livello dell’Unione per la risoluzione coordinata delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Al contrario, tra gli Stati membri si rilevano notevoli differenze sostanziali e procedurali tra le disposizioni normative, regolamentari e amministrative che disciplinano il dissesto delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Inoltre le procedure di insolvenza applicabili alle imprese potrebbero non essere sempre adeguate per le imprese di assicurazione o di riassicurazione, dato che tali procedure potrebbero non garantire sempre un adeguato proseguimento delle funzioni essenziali a vantaggio dei contraenti, i beneficiari e le parti lese, l’economia reale o la stabilità finanziaria nel suo complesso.
È necessario garantire la continuità delle funzioni essenziali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o di quelle a rischio di dissesto, riducendo al minimo, nel contempo, le ripercussioni di un dissesto di tali imprese sull’economia o sul sistema finanziario. Di conseguenza è necessario stabilire un quadro che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per intervenire in maniera sufficientemente precoce e rapida presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o a rischio di dissesto. Tale quadro dovrebbe assicurare che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, in conformità del principio secondo cui nessun creditore dovrebbe essere svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza («principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato»). Al fine di garantire che sia accuratamente rispecchiato il trattamento che gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, gli aventi diritto e altri creditori interessati avrebbero ricevuto se l’impresa soggetta a risoluzione fosse stata sottoposta a una procedura ordinaria di insolvenza, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli eventi pertinenti che sarebbero innescati dall’apertura della procedura ordinaria di insolvenza o prima di essa nonché tutti gli eventi pertinenti relativi all’apertura della procedura, compresi quelli connessi alla protezione delle parti lese ai sensi della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 per quanto riguarda i danni derivanti da incidenti in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione.
Sulla base della direttiva 2009/138/CE, il quadro da definire dovrebbe consentire alle autorità di garantire la continuità della protezione assicurativa per contraenti, beneficiari e parti lese, cedere attività e portafogli sani dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, ove opportuno, nonché ripartire le perdite in modo equo e prevedibile. Tali obiettivi dovrebbero contribuire a evitare perdite inutili o difficoltà sociali che ricadono su contraenti, beneficiari e parti lese, mitigare le ripercussioni negative sull’economia reale, ridurre al minimo gli effetti negativi sui mercati finanziari nonché i costi per i contribuenti.
La revisione della direttiva 2009/138/CE e in particolare l’introduzione di requisiti patrimoniali maggiormente sensibili ai rischi, una vigilanza rafforzata, un potenziamento del controllo della liquidità e strumenti migliori per le politiche macroprudenziali dovrebbero ridurre ulteriormente la probabilità di dissesti di imprese di assicurazione o di riassicurazione e migliorare la resilienza di tali imprese allo stress economico, sia esso causato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici riguardanti la singola impresa. Tuttavia, nonostante un quadro prudenziale solido e robusto, non si possono escludere completamente situazioni di difficoltà finanziarie. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero essere preparati e disporre di strumenti adeguati di risanamento e di risoluzione per gestire situazioni che comportino tanto crisi sistemiche quanto il dissesto di singole imprese. Tali strumenti dovrebbero comprendere meccanismi che consentano alle autorità di gestire in modo efficace imprese in dissesto o a rischio di dissesto. Il ricorso a tali strumenti e l’esercizio di tali poteri dovrebbero tenere conto delle circostanze in cui il dissesto si verifica.
Taluni Stati membri hanno già introdotto obblighi di pianificazione preventiva del risanamento e meccanismi per la risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Tuttavia l’assenza di condizioni, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione in tutta l’Unione può intralciare il buon funzionamento del mercato interno e ostacolare la cooperazione tra autorità nazionali nella gestione di gruppi transfrontalieri di imprese in difficoltà o in dissesto. Ciò vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della medesima capacità di procedere alla risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tali differenze nei regimi di risanamento e risoluzione potrebbero incidere sulla parità di condizioni e creare potenzialmente distorsioni della concorrenza tra le imprese. È opportuno eliminare tali ostacoli e adottare una normativa intesa a garantire che non sia pregiudicato il mercato interno. A tal fine, le norme che disciplinano il risanamento preventivo e la risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero essere soggette a disposizioni comuni di armonizzazione minima. Al fine di garantire la coerenza con la legislazione dell’Unione vigente nel settore dei servizi assicurativi, il regime preventivo di risanamento e il regime di risoluzione dovrebbero applicarsi alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono soggette ai requisiti prudenziali di cui alla direttiva 2009/138/CE.
Il dissesto di un soggetto affiliato a un gruppo può incidere rapidamente sulla solvibilità e sulle operazioni del gruppo nel suo complesso. Di conseguenza è necessario disporre di obblighi di pianificazione preventiva del risanamento e di pianificazione della risoluzione a livello di gruppo. Inoltre le autorità dovrebbero disporre di mezzi di intervento efficaci nei confronti di tali soggetti per imporre misure correttive che tengano conto della solidità finanziaria di tutti i soggetti del gruppo, affrontino gli impedimenti alla possibilità di risoluzione in un contesto di gruppo e producano un programma di risoluzione coerente per il gruppo nel suo complesso, in particolare in un contesto transfrontaliero. Gli obblighi in materia di pianificazione preventiva del risanamento, di pianificazione della risoluzione e di possibilità di risoluzione, nonché il regime di risoluzione dovrebbero pertanto applicarsi anche alle imprese madri, alle società di partecipazione e ad altri soggetti di un gruppo, comprese le succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite al di fuori dell’Unione.
Al fine di garantire che la pianificazione del risanamento e della risoluzione e l’effettiva risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a conglomerati finanziari o di gruppi assicurativi che sono essi stessi conglomerati finanziari o fanno parte di conglomerati finanziari possano svolgersi senza problemi e con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbero essere stabiliti obblighi di condivisione delle informazioni tra le autorità di risoluzione e di vigilanza delle banche e delle assicurazioni e dovrebbe essere concesso lo status di osservatore all’autorità di risoluzione bancaria in seno al collegio di risoluzione delle assicurazioni per un gruppo assicurativo che è o fa parte di un conglomerato finanziario conformemente alla direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio5, e viceversa.
Con le nuove norme introdotte dalla presente direttiva, le autorità di risoluzione nel settore assicurativo e riassicurativo e le autorità di risoluzione nel settore bancario disporranno ciascuna di un proprio quadro di risoluzione adeguato alle specificità dei settori assicurativo e riassicurativo e del settore bancario. La tempistica di una risoluzione in un contesto assicurativo e riassicurativo è diversa da quella di una risoluzione in un contesto bancario. Al fine di evitare una corsa agli sportelli, il Comitato di risoluzione unico e le autorità nazionali di risoluzione nel settore bancario di norma devono agire rapidamente. Le autorità di risoluzione nel settore assicurativo e riassicurativo, invece, hanno spesso il vantaggio di disporre di più tempo per trovare le soluzioni più vantaggiose per i contraenti. Nel settore assicurativo e riassicurativo è meno probabile che si verifichi un evento simile a una corsa agli sportelli, e le conseguenze di tale evento sarebbero diverse rispetto al settore bancario.
Entrambi i quadri legislativi settoriali hanno creato poteri decisionali indipendenti per le rispettive autorità. Di conseguenza, le autorità di risoluzione del settore assicurativo e riassicurativo e del settore bancario dovrebbero agire su un piano di parità. Per lo svolgimento dei compiti di risoluzione è fondamentale che le autorità di risoluzione del settore assicurativo e riassicurativo e del settore bancario si informino reciprocamente e cooperino in buona fede. Gli obblighi in materia di condivisione delle informazioni imposti dalla presente direttiva dovrebbero agevolare tale cooperazione. Pertanto, le autorità di risoluzione del settore assicurativo e riassicurativo e del settore bancario nonché le rispettive autorità di vigilanza assicurativa e riassicurativa e bancaria dovrebbero scambiarsi senza indugio le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei rispettivi compiti.
Al fine di garantire che le autorità di risoluzione siano informate e consultate in una fase sufficientemente precoce del processo e in un modo strutturato che consenta loro di esercitare il rispettivo mandato in modo informato e coerente, è opportuno che le autorità di risoluzione nel settore assicurativo e riassicurativo e nel settore bancario siano invitate in qualità di osservatori nei rispettivi collegi di risoluzione. Ciò è particolarmente importante nel contesto della pianificazione preventiva del risanamento e della pianificazione della risoluzione, nonché per valutare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione e, infine, quando si intraprendono azioni di risoluzione in relazione a uno o più soggetti che fanno parte di conglomerati finanziari. Sulla base dell’esperienza acquisita, la Commissione dovrebbe riesaminare le pertinenti disposizioni della presente direttiva entro cinque anni dopo la sua entrata in vigore.
È necessario assicurare l’adeguatezza e l’efficacia del quadro di risanamento e risoluzione, evitando allo stesso tempo oneri e costi amministrativi inutili per le imprese e le autorità. L’attuazione di tale quadro di risanamento e risoluzione dovrebbe quindi essere proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impresa interessata nonché delle sue attività e dei suoi servizi. Inoltre, dovrebbero essere prese in considerazione le differenze tra risanamento, da un lato, e risoluzione dall’altro. Per quanto concerne l’ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione del risanamento e della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire, sulla base di diverse serie di criteri basati sul rischio, quali imprese sono soggette agli obblighi di pianificazione completi o semplificati. Al fine di promuovere la fiducia nel mercato unico dell’assicurazione e della riassicurazione e per favorire la parità di condizioni, si dovrebbe conseguire un livello minimo di preparazione attraverso la definizione di un livello minimo di copertura del mercato per il mercato assicurativo e riassicurativo vita e per il mercato assicurativo e riassicurativo non vita. Per quanto concerne l’ambito di applicazione degli obblighi di pianificazione della risoluzione, le autorità dovrebbero stabilire per quali imprese è più probabile, rispetto ad altre imprese di loro competenza, che l’azione di risoluzione sia nell’interesse pubblico in caso di dissesto o quali imprese svolgono funzioni essenziali.
Per lo stesso motivo le autorità dovrebbero applicare, se del caso, obblighi diversi o ridotti in materia di pianificazione preventiva del risanamento, pianificazione della risoluzione e informativa in funzione dell’impresa, e richiedere aggiornamenti con una frequenza inferiore. Nell’applicare tali obblighi semplificati, le autorità dovrebbero tener conto della natura, delle dimensioni, della complessità e della sostituibilità dell’attività di un’impresa, della sua struttura azionaria e forma giuridica, del suo profilo di rischio e del suo grado di interconnessione con altre imprese regolamentate o con il sistema finanziario in generale. Le autorità dovrebbero inoltre considerare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui contraenti, sui mercati finanziari, su altre imprese o sull’economia in generale. Le autorità dovrebbero riferire all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio6, in merito all’applicazione di tali obblighi semplificati con cadenza annuale.
Ai fini di un processo di risoluzione ordinato e per evitare conflitti di interesse, gli Stati membri dovrebbero nominare autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici affinché svolgano le funzioni e i compiti connessi al quadro di risanamento e risoluzione. Essi dovrebbero provvedere affinché alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Quando uno Stato membro designa un’autorità di risoluzione che svolge già altre funzioni, dovrebbero essere messe in atto misure strutturali adeguate per separare tali funzioni da quelle relative alla risoluzione nonché per assicurare l’indipendenza operativa. Tale separazione non dovrebbe impedire alla funzione di risoluzione di avere accesso alle informazioni di cui necessita per l’esercizio dei suoi compiti nel contesto del quadro di risanamento e risoluzione o per la cooperazione tra le diverse autorità coinvolte nell’applicazione di tale quadro.
Date le conseguenze che il dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione potrebbero avere per i contraenti, il sistema finanziario e l’economia di uno Stato membro nonché l’eventualità di dover utilizzare fondi pubblici per affrontare un tale dissesto, i ministeri delle Finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nel processo di gestione della crisi e di risoluzione.
È essenziale che i gruppi o, se del caso, le singole imprese, preparino e aggiornino regolarmente piani preventivi di risanamento che stabiliscano le azioni che tali gruppi o imprese devono intraprendere per ripristinare la loro situazione finanziaria a seguito di un deterioramento significativo della stessa che potrebbe mettere a rischio la loro sostenibilità economica. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto individuare una serie di indicatori quantitativi e qualitativi che determinerebbero l’attivazione delle misure correttive previste in tali piani preventivi di risanamento. Tali indicatori dovrebbero aiutare le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad adottare misure correttive nel migliore interesse dei loro contraenti in linea con i sistemi di gestione del rischio delle imprese e non dovrebbero stabilire requisiti prudenziali normativi nuovi. La presente direttiva non dovrebbe pertanto impedire alle imprese né imporre loro di includere nei loro piani preventivi di risanamento i punti di deterioramento della posizione patrimoniale che precedono l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, della direttiva 2009/138/CE. I piani preventivi di risanamento che si applicano a tutti i soggetti giuridici rilevanti all’interno del gruppo dovrebbero essere dettagliati e dovrebbero essere basati su ipotesi realistiche che siano applicabili in una serie di scenari robusti e gravi. Tali piani preventivi di risanamento dovrebbero essere parte integrante del sistema di governance di un’impresa. Gli strumenti esistenti potrebbero essere presi in considerazione per l’elaborazione di tali piani preventivi di risanamento, tra cui la valutazione interna del rischio e della solvibilità, i piani di emergenza o i piani di gestione del rischio di liquidità. L’obbligo di preparare un piano preventivo di risanamento dovrebbe tuttavia essere applicato in modo proporzionato e non dovrebbe pregiudicare l’elaborazione e la presentazione di un piano di risanamento realistico secondo quanto previsto dall’articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Se del caso, gli elementi del piano preventivo di risanamento potrebbero informare o servire da base per lo sviluppo del piano di risanamento di cui all’articolo 138, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.
È necessario assicurare un livello adeguato di preparazione alle situazioni di crisi. Le imprese madri apicali o le imprese individuali di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero pertanto essere tenute a presentare i loro piani preventivi di risanamento alle autorità di vigilanza ai fini di una valutazione completa, che tenga conto anche della loro esaustività e della loro capacità di ripristinare la solvibilità di un’impresa o di un gruppo in modo tempestivo, anche in periodi di grave stress finanziario. Se un’impresa presenta un piano preventivo di risanamento non adeguato, le autorità di vigilanza dovrebbero poter esigere che essa prenda le misure necessarie per colmarne le carenze sostanziali.
La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di un processo di risoluzione efficace. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi avere tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la prosecuzione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di conoscenza privilegiata in merito al proprio funzionamento e ai problemi che da esso scaturiscono e, di conseguenza, le autorità di risoluzione dovrebbero redigere piani di risoluzione sulla base, tra l’altro, delle informazioni fornite dalle imprese interessate. Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, le autorità di risoluzione dovrebbero principalmente recuperare le informazioni necessarie dalle autorità di vigilanza.
Le imprese piccole e non complesse non dovrebbero essere tenute a redigere piani preventivi di risanamento separati, né dovrebbero essere soggette alla pianificazione della risoluzione, tranne qualora l’impresa in questione rappresenti un particolare rischio a livello nazionale o regionale.
Al fine di anticipare la possibile interazione delle misure correttive e delle misure di risoluzione nonché di migliorare la preparazione alle crisi e la possibilità di risoluzione dei gruppi, qualsiasi regime di gruppo per la pianificazione preventiva del risanamento e la pianificazione della risoluzione dovrebbe applicarsi a tutti i soggetti di un gruppo ai quali si applica la vigilanza di gruppo. I piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione dovrebbero tenere conto della struttura finanziaria, tecnica e commerciale del gruppo di cui trattasi e del suo livello di interconnessione interna.
I piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione di gruppo dovrebbero essere preparati per il gruppo nel suo complesso e dovrebbero individuare misure in relazione tanto all’impresa capogruppo quanto alle singole imprese figlie che fanno parte di tale gruppo. La misura in cui le imprese figlie sono considerate nei piani preventivi di risanamento e nei piani di risoluzione di gruppo dovrebbe tuttavia essere proporzionata alla loro rilevanza per il gruppo e per i contraenti, l’economia reale e il sistema finanziario negli Stati membri in cui tali imprese figlie operano. Le autorità di risoluzione degli Stati membri nei quali il gruppo detiene imprese figlie dovrebbero essere implicate nella predisposizione di qualsiasi piano di risoluzione. Le autorità interessate, nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza o dei collegi di risoluzione, dovrebbero adoperarsi per giungere a una decisione congiunta sulla valutazione e l’adozione di tali piani. Tuttavia un’adeguata preparazione alle crisi non dovrebbe essere influenzata dall’assenza di una decisione congiunta all’interno dei collegi delle autorità di vigilanza o dei collegi di risoluzione. In tali casi ciascuna autorità di vigilanza responsabile per un’impresa figlia dovrebbe poter richiedere un piano preventivo di risanamento per le imprese figlie soggette alla sua giurisdizione ed effettuare la propria valutazione del piano preventivo di risanamento. Per le stesse ragioni, ciascuna autorità di risoluzione responsabile per un’impresa figlia dovrebbe, per le imprese figlie soggette alla sua giurisdizione, redigere e mantenere aggiornato un piano di risoluzione. La predisposizione di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione individuali per imprese che fanno parte di un gruppo dovrebbe rimanere una circostanza eccezionale, debitamente giustificata e rispettare le medesime norme che sono applicate a imprese comparabili nello Stato membro interessato. Se sono elaborati piani preventivi di risanamento e piani di risoluzione individuali per imprese che fanno parte di un gruppo, è opportuno che le autorità interessate cerchino di conseguire, per quanto possibile, la coerenza di tali piani con i piani preventivi di risanamento e i piani di risoluzione del resto del gruppo.
Le autorità di risoluzione che non sono in disaccordo con una decisione congiunta possono raggiungere una decisione congiunta tra di esse su un piano di risoluzione di gruppo, nonché sull’individuazione degli impedimenti sostanziali e, ove necessario, sulla valutazione delle misure proposte dall’impresa capogruppo e delle misure richieste dalle autorità per affrontare o rimuovere gli impedimenti.
Al fine di mantenere tutte le autorità interessate pienamente e costantemente informate, le autorità di vigilanza dovrebbero trasmettere i piani preventivi di risanamento e le relative modifiche degli stessi alle autorità di risoluzione interessate e queste ultime dovrebbero a loro volta trasmettere i piani di risoluzione e le relative modifiche degli stessi alle autorità di vigilanza interessate.
Sulla base di una valutazione della possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di richiedere, direttamente o indirettamente attraverso l’autorità di vigilanza, che le imprese di assicurazione o di riassicurazione modifichino la propria struttura e organizzazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero altresì poter adottare misure necessarie ma proporzionate per ridurre o eliminare eventuali impedimenti sostanziali all’applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione dei soggetti interessati. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la possibilità di risoluzione delle imprese di assicurazione o di riassicurazione al livello di quelle imprese per le quali si prevede che, conformemente al piano di risoluzione di gruppo, sarebbero intraprese azioni di risoluzione. La capacità delle autorità di risoluzione di esigere modifiche della struttura e dell’organizzazione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di adottare misure destinate a ridurre o eliminare eventuali impedimenti sostanziali all’applicazione degli strumenti di risoluzione e di garantire la possibilità di risoluzione delle imprese interessate non dovrebbe andare oltre quanto necessario per semplificare la struttura e le operazioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata al fine di migliorarne la possibilità di risoluzione.
L’attuazione delle azioni delineate in un piano preventivo di risanamento o in un piano di risoluzione potrebbero avere effetti sul personale delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Tali piani dovrebbero pertanto includere procedure d’informazione e di consultazione dei rappresentanti dei dipendenti nel corso di tutto il processo di risanamento e di risoluzione ove appropriato. Tali procedure dovrebbero tener conto dei contratti collettivi, di altri accordi previsti dalle parti sociali, come pure del diritto nazionale e dell’Unione in materia di partecipazione dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori ai processi di ristrutturazione aziendale.
Il risanamento e la risoluzione efficaci di un’impresa di assicurazione e di riassicurazione o di soggetti di un gruppo che opera in tutta l’Unione presuppone che le autorità di vigilanza e quelle di risoluzione cooperino nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza e dei collegi di risoluzione in tutte le fasi del processo, dalla stesura dei piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione fino all’effettiva risoluzione dell’impresa. Se le autorità sono in disaccordo in merito alle decisioni da prendere in relazione a gruppi e imprese, l’EIOPA dovrebbe, come ultima istanza, svolgere un ruolo di mediazione.
Durante le fasi preventiva e di risanamento gli azionisti dovrebbero mantenere la piena responsabilità e il pieno controllo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Una volta che l’impresa sarà soggetta a risoluzione, essi saranno sollevati da tali responsabilità. Il quadro di risoluzione dovrebbe pertanto prevedere un avvio tempestivo della risoluzione, ossia prima che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione sia insolvente a termini di bilancio o di flussi di cassa, prima che l’intero capitale sia esaurito o prima che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi di pagamento nel momento in cui diventano esigibili. La risoluzione dovrebbe essere avviata quando un’autorità di vigilanza, dopo aver consultato l’autorità di risoluzione, o un’autorità di risoluzione, dopo aver consultato l’autorità di vigilanza, stabilisce che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o rischia un dissesto e che misure alternative non impedirebbero tale dissesto entro un periodo di tempo ragionevole. Un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una qualsiasi delle seguenti circostanze: i) quando l’impresa viola o probabilmente violerà il requisito patrimoniale minimo di cui al titolo I, capo VI, sezione 5, della direttiva 2009/138/CE e non vi sono ragionevoli prospettive di ripristino della conformità; ii) quando l’impresa non soddisfa più le condizioni di autorizzazione o è gravemente inadempiente agli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta o rischia di essere nel prossimo futuro gravemente inadempiente agli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari cui è soggetta in un modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione; iii) quando le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione sono inferiori alle passività, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro lo saranno; iv) quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non è in grado o è probabile che non sia in grado di pagare i propri debiti o altre passività nel prossimo futuro, compresi i pagamenti in scadenza ai contraenti o ai beneficiari; o v) quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario.
Al fine di stabilire una chiara delimitazione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione, è opportuno specificare che, dopo l’avvio dell’azione di risoluzione da parte dell’autorità di risoluzione, quest’ultima diventa responsabile in ultima istanza dell’attuazione efficace di tale azione di risoluzione. A partire da tale momento, l’autorità di vigilanza dovrebbe pertanto astenersi dall’adottare misure nei confronti dell’impresa soggetta a risoluzione senza il previo accordo dell’autorità di risoluzione. Analogamente, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di porre fine, nel contesto dell’azione di risoluzione, a qualsiasi misura adottata dall’autorità di vigilanza nel caso in cui il mantenimento di tale misura ostacoli l’applicazione degli strumenti di risoluzione.
L’uso di strumenti e poteri di risoluzione potrebbe perturbare l’esercizio dei diritti di azionisti e creditori di imprese di assicurazione e di riassicurazione. In particolare, il potere delle autorità di risoluzione di cedere le azioni o di cedere, in tutto o in parte, le attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a un acquirente privato senza il consenso degli azionisti incide sui diritti di proprietà di questi ultimi. Inoltre, il potere di decidere quali passività cedere al di fuori di un’impresa in dissesto per garantire la continuità dei servizi ed evitare effetti negativi sui contraenti, sui beneficiari e sulle parti lese, sull’economia reale o sulla stabilità finanziaria nel suo complesso potrebbe incidere sulla parità di trattamento dei creditori. Qualsiasi strumento di risoluzione dovrebbe pertanto essere applicato esclusivamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o a rischio di dissesto e solo quando ciò risulta necessario e proporzionato per perseguire gli obiettivi della risoluzione nell’interesse generale tenendo debitamente conto dell’obiettivo della protezione dell’interesse collettivo dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti. L’interesse individuale di una determinata persona o di un determinato gruppo non dovrebbe prevalere sull’equilibrio complessivo dell’interesse collettivo dei contraenti, dei beneficiari e delle persone che vantano crediti dell’impresa interessata.
In particolare gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati soltanto quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non può essere liquidata applicando le procedure ordinarie di insolvenza senza pregiudicare indebitamente la protezione dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti o senza destabilizzare il sistema finanziario o impedire la rapida cessione e la prosecuzione delle funzioni essenziali e non vi sono prospettive ragionevoli di soluzioni alternative del settore privato, neanche sotto forma di un aumento del capitale, da parte degli azionisti esistenti o di terzi, sufficiente a ripristinare la sostenibilità economica piena del soggetto senza che ciò incida sui crediti di assicurazione o di riassicurazione. I sistemi di garanzia delle assicurazioni applicabili a un’impresa che soddisfa le condizioni per la procedura di insolvenza o la risoluzione dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare se l’applicazione degli strumenti di risoluzione sia necessaria nell’interesse pubblico. Qualsiasi interferenza con i diritti di azionisti e creditori che risulti da un’azione di risoluzione dovrebbe essere compatibile con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta»). In particolare, qualora creditori della stessa classe siano trattati in maniera diversa nel contesto di un’azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, per motivi di cittadinanza.
Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di un certo grado di flessibilità per bilanciare gli obiettivi della risoluzione tenendo conto, ove necessario, della natura e delle circostanze di ciascun caso.
Nel perseguire gli obiettivi della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare il modo più appropriato per ridurre al minimo i costi della risoluzione. Ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario è un obiettivo della risoluzione, ma l’utilizzo di tale sostegno costituisce anche un costo della risoluzione. La riduzione al minimo dei costi non dovrebbe tuttavia essere considerata un obiettivo distinto della risoluzione, bensì un principio al quale le autorità di risoluzione dovrebbero ispirarsi nel decidere come conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione.
Nell’applicare gli strumenti di risoluzione e nell’esercitare i poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare tutte le misure adeguate per assicurare che l’azione di risoluzione sia presa in conformità con il principio secondo il quale i crediti di assicurazione e di riassicurazione sono interessati dopo che gli azionisti e altri creditori hanno sostenuto la loro parte di perdite. Inoltre le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere affinché i costi della risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa classe ricevano pari trattamento.
La svalutazione o la conversione di strumenti di capitale, titoli di debito e altre passività ammissibili dovrebbe prevedere un meccanismo interno di assorbimento delle perdite. Tale meccanismo, combinato con strumenti di cessione che miravano a mantenere la continuità della copertura assicurativa a beneficio dei contraenti, dei beneficiari e delle parti lese, dovrebbe consentire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione e dovrebbe limitare in larga misura le ripercussioni sui contraenti del dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Vi potrebbero tuttavia essere casi estremi nei quali la risoluzione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione richiede l’intervento di regimi nazionali specifici, in particolare un sistema di garanzia delle assicurazioni o un fondo di risoluzione, per fornire risorse complementari per l’assorbimento delle perdite e la ristrutturazione o, come ultima istanza, un finanziamento pubblico straordinario. Le salvaguardie necessarie che mirano a proteggere i creditori dovrebbero riflettere altresì l’esistenza di tali regimi nazionali specifici, che a loro volta devono rispettare la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Lo strumento della svalutazione o conversione dovrebbe essere applicato prima di ricorrere a qualsiasi sostegno finanziario pubblico straordinario.
L’interferenza nei diritti di proprietà non dovrebbe essere eccessiva. Gli azionisti, i contraenti, i beneficiari, coloro che vantano crediti e altri creditori delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessati non dovrebbero pertanto subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata liquidata nel momento in cui è stata presa la decisione di risoluzione. Il «principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato» riflette il diritto fondamentale alla proprietà tutelato dall’articolo 17 della Carta. Tale diritto dovrebbe essere tutelato nella procedura di risoluzione amministrativa garantendo che qualsiasi azionista, contraente, beneficiario, persona che vanta crediti di assicurazione o altro creditore interessato non sia svantaggiato rispetto alla procedura ordinaria di insolvenza. La valutazione del trattamento che i contraenti, i beneficiari e le parti lese avrebbero ricevuto in tal caso dovrebbe includere qualsiasi pagamento che i contraenti, i beneficiari e le parti lese avrebbero ricevuto dai sistemi di garanzia delle assicurazioni, se del caso, e dagli organismi di indennizzo ai sensi della direttiva 2009/103/CE. Qualora le attività e le passività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a risoluzione siano parzialmente cedute a un acquirente privato o a un’impresa-ponte, è opportuno liquidare la parte residua di tale impresa soggetta a risoluzione con procedura ordinaria di insolvenza. Gli azionisti e i creditori che si trovano coinvolti nella procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero avere il diritto a ricevere, in pagamento o a compensazione dei loro crediti nel quadro di tale procedura, una somma non inferiore a quella che avrebbero recuperato se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse stata integralmente liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
Per tutelare i diritti di azionisti e creditori, compresi contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti, è necessario stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività dell’impresa soggetta a risoluzione così come riguardo alla valutazione del trattamento che tali azionisti e creditori, compresi contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti, avrebbero ricevuto se l’impresa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Di conseguenza è necessario stabilire che prima dell’avvio dell’azione di risoluzione occorre effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Tale valutazione dovrebbe poter essere impugnata. Tuttavia, in ragione della natura dell’azione di risoluzione e del suo stretto legame con la valutazione, tale impugnazione dovrebbe essere possibile soltanto se è simultaneamente diretta avverso la decisione di risoluzione. È altresì necessario stabilire che, dopo l’applicazione degli strumenti di risoluzione, occorre effettuare un raffronto tra il trattamento che gli azionisti e i creditori, compresi contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti, hanno effettivamente ricevuto e quello che avrebbero ricevuto nel contesto di una procedura ordinaria di insolvenza. Tale raffronto a posteriori dovrebbe essere contestabile separatamente dalla decisione di risoluzione. Gli azionisti e i creditori che hanno ricevuto meno dell’importo che avrebbero ricevuto nel contesto di una procedura ordinaria di insolvenza dovrebbero avere diritto al pagamento della differenza.
Quando vengono intraprese azioni di risoluzione, i contraenti potrebbero mantenere una parte o la totalità dei benefici previsti nei loro contratti e non dovrebbero necessariamente concludere un nuovo contratto assicurativo. In caso di liquidazione di un’impresa con procedura ordinaria di insolvenza, una modifica del contratto potrebbe comportare costi di sostituzione per i contraenti. In particolare per i contratti di assicurazione a lungo termine, le condizioni di mercato e le caratteristiche proprie dei contraenti, nonché i costi aggiuntivi quali le commissioni di intermediazione e di chiusura, potrebbero comportare costi significativi per i contraenti che devono sostituire i loro contratti. Per stimare tali costi di sostituzione nel contesto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, occorre presumere che la conclusione di un nuovo contratto di assicurazione con una copertura comparabile e disponibile sul mercato ai tassi di mercato prevalenti avvenga entro un termine ragionevole dalla data dell’azione di risoluzione.
È importante che le perdite siano rilevate nel momento in cui si verifica il dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. La valutazione delle attività e passività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche nel momento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le valutazioni al fine di orientare la scelta e la concezione delle azioni di risoluzione dovrebbero essere coerenti con il quadro normativo prudenziale applicabile, ma, nel contesto della risoluzione, potrebbero essere apportate modifiche mirate ai principi alla base di tale quadro, in particolare quando non è soddisfatto il presupposto della continuità aziendale dell’impresa interessata. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni eccezionali di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente. L’EIOPA dovrebbe istituire un quadro di principi da impiegare nello svolgimento di tale valutazione e dovrebbe prevedere che le autorità di risoluzione e chi effettua la valutazione indipendente possano servirsi di specifici metodi diversi ove opportuno.
Quando intraprendono azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione e applicarle, a meno che esse ritengano, alla luce delle specifiche circostanze, che gli obiettivi della risoluzione sarebbero raggiunti più efficacemente attuando azioni non previste in detto piano.
Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere idonei a fronteggiare un ampio spettro di scenari largamente imprevedibili, tenendo conto del fatto che può esservi una differenza tra la crisi di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione e una crisi sistemica di più ampio respiro. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero pertanto affrontare ciascuno di tali scenari, compreso il solvent run-off dell’impresa soggetta a risoluzione fino alla sua cessazione, la vendita dell’attività o delle azioni dell’impresa soggetta a risoluzione, la costituzione di un’impresa-ponte, la separazione delle attività e passività dai portafogli deteriorati o in sofferenza dell’impresa in dissesto e la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività ammissibili dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto.
In casi specifici, qualora determinati soggetti del gruppo forniscano a un’impresa soggetta a risoluzione servizi essenziali per garantire la continuità della copertura assicurativa, l’autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di assicurare che i beni e i servizi forniti da tale prestatore di servizi essenziali in questione continuino a essere forniti nei casi in cui la situazione finanziaria di quest’ultimo peggiori a causa del dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione all’interno dello stesso gruppo e il ricorso a tale potere sia necessario per preservare la continuità della copertura assicurativa fornita da altri soggetti del gruppo. Tali poteri potrebbero comprendere l’esercizio dei poteri di risoluzione e l’applicazione di strumenti di risoluzione al prestatore di servizi essenziali.
Quando gli strumenti di risoluzione sono stati utilizzati per cedere portafogli assicurativi a un soggetto sano, che potrebbe essere un acquirente del settore privato o un’impresa-ponte, la parte residua dell’impresa dovrebbe essere liquidata entro un periodo di tempo adeguato. La durata di tale periodo dovrebbe essere basata sulla necessità per l’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto di fornire servizi o sostegno per consentire all’acquirente del settore privato o all’impresa-ponte di svolgere le attività o i servizi acquisiti in virtù di tale cessione.
In ciascuno Stato membro dovrebbero essere istituiti meccanismi di finanziamento per indennizzare i contraenti, i beneficiari e le persone che vantano crediti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate in tale Stato membro. Dovrebbero essere disponibili meccanismi di finanziamento per soddisfare i crediti di altri creditori e azionisti in base al principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, ove ciò sia necessario per evitare il ricorso a fondi pubblici. Tali crediti dovrebbero essere calcolati secondo la gerarchia dei creditori nella procedura ordinaria di insolvenza, al fine di impedire che gli azionisti o gli altri creditori siano indennizzati prima dell’indennizzo completo dei contraenti, dei beneficiari o delle persone che vantano crediti. Se da un lato dovrebbe essere evitato l’assorbimento diretto delle perdite di un’impresa di assicurazione, dall’altro dovrebbe essere possibile utilizzare tali meccanismi di finanziamento per finanziare altri costi associati all’uso di strumenti di risoluzione, in ultima istanza, nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi della risoluzione e purché i principi di risoluzione siano pienamente rispettati. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere che i meccanismi di finanziamento possano essere utilizzati per assorbire le perdite dei contraenti, dei beneficiari e di coloro che vantano crediti. In tal caso, l’impresa in dissesto uscirebbe dal mercato e la totalità o parte dei portafogli di contratti di assicurazione sarebbe ceduta nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o a un’impresa-ponte, o sarebbe mantenuta nell’impresa soggetta a risoluzione se sottoposta a solvent run-off. In ogni caso, i crediti degli azionisti dovrebbero essere svalutati prima che i meccanismi di finanziamento della risoluzione possano essere utilizzati per assorbire le perdite. Riconoscendo la diversità dei mercati assicurativi, agli Stati membri dovrebbe essere concessa una certa flessibilità in relazione alle modalità precise di finanziamento esterno, purché sia assicurata la disponibilità di liquidità sufficiente a garantire l’indennizzo in tempi ragionevoli. Uno Stato membro dovrebbe imporre un obbligo di contributo solo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate in tale Stato membro e alle succursali nell’Unione di un’impresa di un paese terzo stabilite nel suo territorio.
Lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbe consentire alle autorità di risoluzione di vendere l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso degli azionisti. Nell’applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o dei rami della sua attività, adoperandosi nel contempo per ottenere il prezzo di vendita più alto possibile. Quando tale procedura non sia possibile per ragioni d’urgenza, le autorità dovrebbero intraprendere azioni per ovviare a possibili effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno.
I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività dell’impresa soggetta a risoluzione quando si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio dell’impresa che rimane sottoposta alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall’impresa soggetta a risoluzione quando si applica lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa dovrebbero andare a beneficio dei proprietari di tali azioni o altri titoli di proprietà, a condizione di indennizzare innanzitutto i contraenti e gli altri creditori nella misura in cui i loro crediti siano stati svalutati senza essere interamente compensati. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalla procedura di risoluzione.
Le informazioni riguardanti la commercializzazione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto e i negoziati con i potenziali acquirenti prima dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa sono probabilmente sensibili e potrebbero comportare rischi per la fiducia nel mercato assicurativo. Di conseguenza, è importante assicurare che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio7, possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.
Un’impresa-ponte è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che è interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche o controllata dall’autorità di risoluzione. La finalità principale di un’impresa -ponte è garantire che le funzioni essenziali continuino ad essere fornite ai contraenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. È opportuno pertanto gestire l’impresa-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e rimetterla sul mercato non appena ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se l’impresa non è economicamente sostenibile.
Lo strumento della separazione di attività e passività dovrebbe consentire alle autorità di cedere attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo distinta al fine di rimuovere, gestire e liquidare tali attività, diritti o passività. Al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo per l’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, lo strumento della separazione di attività e passività, la cui funzione principale è facilitare la cessione di un portafoglio, dovrebbe essere utilizzato soltanto in combinazione con altri strumenti.
Un regime di risoluzione efficace dovrebbe garantire che le imprese di assicurazione o di riassicurazione possano essere sottoposte a risoluzione in un modo che riduca al minimo le ripercussioni negative di un dissesto sui contraenti, sui contribuenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria. La svalutazione o la conversione dovrebbe garantire che, prima di incidere sui crediti di assicurazione e di riassicurazione, gli azionisti e i creditori di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto subiscano le perdite per primi e sostengano una parte adeguata dei costi derivanti dal dissesto dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione non appena si ricorre a un potere di risoluzione. Lo strumento della svalutazione o conversione dovrebbe quindi dare agli azionisti e ai creditori delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e, in una certa misura, ai contraenti, un incentivo maggiore a controllare la salute di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in circostanze normali.
È importante assicurare che le autorità di risoluzione dispongano della flessibilità necessaria, in una serie di circostanze, per sottoporre a solvent run-off l’impresa soggetta a risoluzione, per cedere le sue attività, i suoi diritti e le sue passività nelle migliori condizioni per i contraenti oppure per assegnare le perdite rimanenti. Di conseguenza è opportuno stabilire che le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di applicare lo strumento della svalutazione o conversione sia quando l’obiettivo è la risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto come impresa soggetta a solvent run-off, sia quando i servizi assicurativi essenziali sono ceduti mentre la parte residua dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione cessa di operare e viene liquidata. In tale contesto la ristrutturazione delle passività assicurative potrebbe essere giustificata per garantire la continuazione di una parte importante della copertura assicurativa e laddove ciò sia ritenuto nel migliore interesse dei contraenti.
Quando vi è una prospettiva realistica che la sostenibilità economica dell’impresa possa essere ripristinata e i contraenti non subiscano perdite nel processo di risoluzione, si potrebbe ricorrere allo strumento della svalutazione o conversione per ripristinare la continuità aziendale dell’impresa soggetta a risoluzione. In tal caso la risoluzione tramite svalutazione o conversione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della dirigenza, fatta eccezione quando il mantenimento della dirigenza sia opportuno e necessario per il conseguimento degli obiettivi della risoluzione.
Non è opportuno applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti nella misura in cui questi ultimi siano assistiti da garanzie o da garanzie reali o garantiti in altro modo, dato che tale svalutazione o conversione potrebbe risultare inefficace oppure in ragione delle potenziali ripercussioni negative di tale svalutazione o conversione sulla stabilità finanziaria. Tuttavia, per assicurare che lo strumento della svalutazione o conversione sia efficace e consegua gli obiettivi è auspicabile che si possa applicare a una gamma più ampia possibile di passività non garantite di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. In ogni caso è opportuno escludere determinate categorie di passività non garantite dall’ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione. Di conseguenza per garantire la continuità delle funzioni essenziali lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi a talune passività nei confronti dei dipendenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto o ai crediti commerciali relativi a beni e servizi indispensabili per il funzionamento quotidiano di tale impresa. Per soddisfare gli obblighi pensionistici e gli importi delle pensioni dovuti a fondi pensionistici e fiduciari di tali fondi, lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi alle passività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto nei confronti di un regime pensionistico. Per limitare il rischio di contagio sistemico, lo strumento della svalutazione o conversione non dovrebbe applicarsi alle passività derivanti dalla partecipazione a sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a sette giorni, o alle passività nei confronti di imprese di assicurazione o di riassicurazione, enti creditizi e imprese di investimento, ad eccezione dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo, con una scadenza originaria inferiore a sette giorni.
La protezione dell’interesse collettivo di contraenti, beneficiari e coloro che vantano crediti è uno degli obiettivi principali della risoluzione. I crediti di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto essere soggetti all’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione solo come misura di ultima istanza e le autorità di risoluzione dovrebbero considerare attentamente le conseguenze di una svalutazione potenziale dei crediti di assicurazione derivanti da contratti di assicurazione detenuti da persone fisiche e micro, piccole e medie imprese.
Le autorità di risoluzione dovrebbero poter escludere, integralmente o parzialmente, le passività in talune circostanze, ad esempio quando non sia possibile svalutare o convertire tali passività in tempi ragionevoli, quando l’esclusione sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di conseguire gli obiettivi della risoluzione o, ancora, quando l’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione provocherebbe una distruzione di valore tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali passività non fossero state escluse dalla svalutazione o dalla conversione. Quando si applicano tali esclusioni, il livello di svalutazione o di conversione delle altre passività ammissibili può essere aumentato per tener conto delle esclusioni stesse, fatto salvo il rispetto del principio per cui nessun creditore può essere svantaggiato. Allo stesso tempo, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a finanziare la risoluzione con fondi provenienti dal loro bilancio generale.
Nell’applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai contratti di assicurazione, le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto del fatto che i livelli minimi di copertura obbligatoria ai sensi del diritto applicabile sono soddisfatti a seguito della ristrutturazione del contratto. Ciò non dovrebbe impedire all’autorità di risoluzione di applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti di assicurazione sorti prima della data dell’azione di risoluzione.
Di norma le autorità di risoluzione dovrebbero applicare lo strumento della svalutazione o conversione in modo tale da rispettare il trattamento paritario dei creditori e il rango dei crediti ai sensi del diritto fallimentare vigente. Le perdite dovrebbero pertanto essere assorbite innanzitutto da strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere ripartite tra gli azionisti mediante la cancellazione, la cessione o una forte diluizione delle azioni. Se ciò non bastasse, il debito subordinato dovrebbe essere convertito o svalutato. Le passività di primo rango dovrebbero essere convertite o svalutate soltanto se il debito subordinato è già stato convertito o azzerato integralmente. La contestazione della svalutazione del valore nominale dello strumento o passività ovvero della sua conversione derivante dall’esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione dovrebbe essere possibile solo a norma del diritto dello Stato membro dell’autorità di risoluzione che ha esercitato i poteri di svalutazione o di conversione.
Le esenzioni per le passività, come nel caso, tra gli altri, dei sistemi di pagamento e di regolamento, dei creditori dipendenti o commerciali, o del rango preferenziale, dovrebbero applicarsi allo stesso modo nei paesi terzi e nell’Unione. Al fine di garantire che le passività possano essere svalutate o convertite in paesi terzi, è necessario stabilire che le disposizioni contrattuali disciplinate dal diritto dei paesi terzi riconoscano tale possibilità. Non si dovrebbero imporre tali termini contrattuali per le passività escluse dall’applicazione dello strumento della svalutazione o conversione o nei casi in cui il diritto del paese terzo o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo consenta all’autorità di risoluzione dello Stato membro interessato di applicare tale strumento.
Gli azionisti e i creditori dovrebbero contribuire, nella misura necessaria, al meccanismo di ripartizione delle perdite di un’impresa in dissesto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che gli strumenti di capitale di livello 1, 2 e 3 assorbano completamente le perdite quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente raggiunge il punto di insostenibilità economica. Di conseguenza le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute ad azzerare tali strumenti o a convertirli, ove opportuno, in strumenti di livello 1 quando si raggiunge il punto di insostenibilità economica e prima che sia avviata qualsiasi azione di risoluzione. A tale scopo, il punto di insostenibilità economica dovrebbe essere inteso come il punto al quale l’autorità di risoluzione interessata stabilisce che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soddisfa le condizioni per la risoluzione, ovvero il punto al quale detta autorità stabilisce che tale impresa cesserebbe di essere economicamente sostenibile se tali strumenti di capitale non fossero svalutati o convertiti. Tali obblighi dovrebbero essere riconosciuti nelle clausole che disciplinano lo strumento, e in qualsiasi prospetto o documento di offerta pubblicato o fornito in relazione agli strumenti.
Al fine di assicurare un’esecuzione efficace della risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i poteri giuridici necessari che si possono esercitare in diverse combinazioni quando sono applicati gli strumenti di risoluzione. Tali poteri giuridici dovrebbero comprendere: il potere di cedere azioni o attività, diritti o passività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto a un altro soggetto, quale un’altra impresa o un’impresa-ponte, il potere di svalutare o cancellare azioni o il potere di svalutare o convertire le passività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, il potere di sostituire la dirigenza e il potere di imporre una moratoria temporanea del pagamento dei crediti. Saranno necessari poteri accessori, compreso quello di richiedere ad altre parti del gruppo di continuare a fornire servizi essenziali.
Non occorre prescrivere con esattezza i mezzi attraverso i quali le autorità di risoluzione dovrebbero intervenire nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter scegliere tra assumere il controllo attraverso un intervento diretto nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione oppure attraverso un provvedimento esecutivo. Esse dovrebbero decidere in base alle circostanze del caso.
È necessario stabilire gli obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. È probabile che le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante il processo di risoluzione siano tuttavia sensibili e dovrebbero quindi essere soggette a un regime efficace di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Tutte le informazioni fornite rispetto a una decisione prima che questa sia presa, che si tratti della possibilità o meno che le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte, dell’uso di uno specifico strumento o di qualsiasi azione nel corso della procedura, devono essere considerate come suscettibili di avere ripercussioni sugli interessi, pubblici e privati, interessati dall’azione. Occorre quindi assicurare l’esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, compresi il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.
Non dovrebbero essere impediti gli scambi di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali. Tali scambi dovrebbero essere conformi al diritto nazionale e le informazioni, se provengono da un altro Stato membro, dovrebbero essere scambiate solo con l’esplicito consenso della pertinente autorità da cui provengono.
Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l’efficacia della cessione di azioni o titoli di debito e attività, diritti e passività a un acquirente terzo o a un’impresa-ponte. In particolare, per facilitare la cessione di crediti di assicurazione o di riassicurazione senza che ciò incida sul profilo di rischio complessivo del portafoglio corrispondente e delle riserve tecniche nonché dei requisiti patrimoniali associati, dovrebbero essere preservati i benefici economici forniti dagli accordi di riassicurazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la capacità di cedere i crediti di assicurazione o di riassicurazione congiuntamente ai diritti di riassicurazione corrispondenti. Tale capacità dovrebbe altresì comprendere il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli ceduti o dalle attività cedute, il potere di dare esecuzione a contratti e il potere di assicurare la continuità degli accordi nei confronti del ricevente delle attività e delle azioni cedute. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di risolvere un contratto con un’impresa soggetta a risoluzione, o con un soggetto del suo gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre disporre del potere accessorio di imporre all’impresa di assicurazione o di riassicurazione residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di fornire i servizi necessari per consentire all’impresa alla quale sono state cedute attività o azioni in virtù dell’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento dell’impresa-ponte di svolgere la propria attività.
Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare le decisioni prese dalle autorità di risoluzione.
Le misure di gestione della crisi intraprese dalle autorità di risoluzione possono richiedere complesse valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le complesse valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione in tale contesto servano da base agli organi giurisdizionali nazionali che riesaminano le misure di gestione delle crisi interessate. Tuttavia la complessa natura di tali valutazioni non dovrebbe impedire agli organi giurisdizionali nazionali di esaminare se le prove sulle quali l’autorità di risoluzione si è basata sono accurate, affidabili e coerenti, se contengono tutte le informazioni pertinenti di cui occorre tenere conto per valutare una situazione complessa e se possono confermare le conclusioni che ne sono state tratte.
Al fine di trattare situazioni di urgenza è necessario prevedere che l’impugnazione non dia luogo a una sospensione automatica degli effetti della decisione contestata e che la decisione dell’autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva, presupponendo che la sospensione sia contraria al pubblico interesse.
È necessario proteggere i terzi che hanno acquisito attività, diritti e passività dell’impresa soggetta a risoluzione in buona fede in virtù dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità. È altrettanto necessario assicurare la stabilità dei mercati finanziari. Un diritto di impugnazione esercitato nei confronti di una decisione di risoluzione non dovrebbe quindi incidere su qualsiasi atto amministrativo successivo o qualsiasi transazione conclusa sulla base di una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.
Può essere necessario adottare con urgenza misure di gestione della crisi in ragione di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro interessato e nell’Unione. Qualsiasi procedura a norma del diritto nazionale relativa alla domanda di approvazione giudiziaria ex-ante di una misura di gestione della crisi e all’esame di tale domanda da parte di un organo giurisdizionale dovrebbe quindi essere rapida. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l’autorità interessata possa formulare la propria decisione immediatamente dopo l’approvazione da parte di un organo giurisdizionale. Tale possibilità non dovrebbe pregiudicare il diritto delle parti interessate di presentare una domanda dinanzi un organo giurisdizionale per ottenere l’annullamento della decisione. Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere concessa soltanto per un periodo limitato dopo che l’autorità di risoluzione ha adottato la misura di gestione della crisi, al fine di non ritardare indebitamente l’applicazione della decisione di risoluzione.
Una risoluzione efficiente e la necessità di evitare conflitti di competenza giurisdizionale impongono che non venga aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto mentre l’autorità di risoluzione esercita i propri poteri di risoluzione o applica strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell’autorità di risoluzione. È quindi necessario stabilire che taluni obblighi contrattuali possono essere sospesi per un periodo limitato per consentire alle autorità di risoluzione di applicare gli strumenti di risoluzione. Tale possibilità non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi connessi ai sistemi designati da uno Stato membro di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, comprese le controparti centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. È necessario assicurare che tali tutele continuino ad essere applicate in situazioni di crisi e che sia mantenuta una certezza adeguata per gli operatori di sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato. Una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi non dovrebbe quindi, di per sé, essere considerata come una procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che gli obblighi sostanziali derivanti dai contratti in questione continuino a trovare esecuzione.
È necessario assicurare che le autorità di risoluzione, quando cedono attività e passività a un acquirente del settore privato o a un’impresa-ponte, dispongano del tempo adeguato per individuare i contratti che devono essere ceduti. Le autorità di risoluzione dovrebbero quindi avere la possibilità di limitare i diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo contratti finanziari prima della cessione. Tali limitazioni dovrebbero consentire alle autorità di risoluzione di ottenere un quadro reale della situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei diritti di recesso. Inoltre tali limitazioni dovrebbero contribuire a evitare la creazione di instabilità nel mercato. L’interferenza con i diritti contrattuali delle controparti dovrebbe comunque essere limitata alla misura minima necessaria. Eventuali limitazioni dei diritti di recesso imposte dalle autorità di risoluzione dovrebbero quindi applicarsi soltanto in relazione alle misure di gestione della crisi o agli eventi direttamente collegati all’applicazione di tali misure. I diritti di recesso derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento dei margini, dovrebbero quindi restare impregiudicati.
È necessario preservare i legittimi accordi finanziari in caso di cessione di una parte, ma non della totalità, delle attività, dei diritti e delle passività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in dissesto. È pertanto opportuno stabilire meccanismi di protezione per impedire la separazione di passività o diritti e contratti collegati, compresi contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applicano tali meccanismi di protezione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere tenute a cedere tutti i contratti collegati nell’ambito di un accordo protetto, ovvero a lasciarli all’impresa di assicurazione o di riassicurazione residua in dissesto. Tale forma di protezione dovrebbe garantire che il trattamento ai fini del capitale regolamentare previsto dalla direttiva 2009/138/CE per le esposizioni soggette a un accordo di netting non sia alterato.
Al fine di fornire stabilità finanziaria all’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dovrebbe essere introdotta una moratoria sui diritti di riscatto dei contraenti. Tale moratoria e la conseguente stabilità finanziaria per l’impresa interessata dovrebbero fornire alle autorità di risoluzione un tempo sufficiente per valutare tali imprese e quali strumenti di risoluzione dovrebbero essere applicati. Tale moratoria dovrebbe altresì garantire un trattamento equo dei contraenti ed evitare quindi potenziali ripercussioni finanziarie negative sui contraenti che non sarebbero tra i primi a riscattare la loro polizza. Poiché uno degli obiettivi della risoluzione è il proseguimento della copertura assicurativa, i contraenti dovrebbero continuare a effettuare qualsiasi pagamento obbligatorio in base ai contratti di assicurazione o di riassicurazione interessati, anche nel caso di assicurazioni di rendite.
Garantire che le autorità di risoluzione dispongano degli stessi strumenti e degli stessi poteri di risoluzione agevolerà un’azione coordinata in caso di dissesto di un gruppo transfrontaliero. Tuttavia sembrano necessarie ulteriori misure per promuovere la cooperazione e prevenire risposte nazionali frammentate. Per concordare un programma di risoluzione di gruppo nel contesto della risoluzione di soggetti di un gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero quindi essere tenute a consultarsi a vicenda e a cooperare in seno ai collegi di risoluzione. Al fine di mettere a disposizione un consesso per la discussione e per il conseguimento di tali accordi, dovrebbero essere istituiti collegi di risoluzione che andrebbero a integrare i già esistenti collegi delle autorità di vigilanza attraverso l’aggiunta delle autorità di risoluzione e il coinvolgimento dei ministeri competenti, dell’EIOPA e, se opportuno, delle autorità responsabili dei sistemi di garanzia delle assicurazioni. I collegi di risoluzione non dovrebbero essere organi decisionali, quanto piuttosto piattaforme che agevolano il processo decisionale delle autorità nazionali, mentre dovrebbe spettare alle autorità nazionali interessate prendere le decisioni congiunte.
A seguito degli sviluppi normativi in risposta alla crisi finanziaria mondiale, dell’esperienza acquisita dopo tale crisi e dell’applicazione della presente direttiva, la Commissione, previa consultazione dell’EIOPA, dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l’adeguatezza di norme minime comuni per i sistemi di garanzia delle assicurazioni nell’Unione. Tale relazione dovrebbe almeno: valutare lo stato di avanzamento dei sistemi di garanzia delle assicurazioni negli Stati membri (livello di protezione, tipi di prestazioni assicurative protette, ipotesi di intervento); esaminare le opzioni strategiche, comprese le diverse opzioni di intervento, come il ricorso a sistemi di garanzia delle assicurazioni per mantenere o liquidare le polizze di assicurazione, tenendo debitamente conto delle differenze tra i prodotti assicurativi nei vari Stati membri; valutare la necessità di introdurre e, se del caso, delineare le misure necessarie per fissare una base minima di riferimento per i sistemi di garanzia delle assicurazioni in tutta l’Unione. La relazione dovrebbe essere eventualmente corredata di una proposta legislativa.
Nella risoluzione di gruppi transfrontalieri è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone alla criticità della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive per il gruppo nel suo complesso e, dall’altro, l’esigenza di tutelare i contraenti, l’economia reale e la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera. Le diverse autorità di risoluzione dovrebbero pertanto condividere i loro pareri in seno al collegio di risoluzione e qualsiasi azione di risoluzione proposta dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe essere preparata e discussa tra le diverse autorità di risoluzione nel contesto dei piani di risoluzione di gruppo. Al fine di agevolare decisioni rapide e congiunte, laddove possibile, i collegi di risoluzione dovrebbero tenere conto altresì dei pareri delle autorità di risoluzione di tutti gli Stati membri in cui il gruppo opera.
Le azioni di risoluzione decise dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero tener sempre conto delle ripercussioni sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui il gruppo opera. Le autorità di risoluzione dello Stato membro nel quale è stabilita un’impresa figlia dovrebbero pertanto essere in grado di opporsi, in ultima istanza e in casi debitamente giustificati, alle decisioni dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, qualora tali autorità ritengano che le azioni e le misure di risoluzione non siano adeguate, in ragione della necessità di tutelare i contraenti, l’economia reale e la stabilità finanziaria in tale Stato membro oppure in ragione degli obblighi cui sono soggette imprese comparabili in tale Stato membro.
I programmi di risoluzione di gruppo dovrebbero agevolare una risoluzione coordinata, che ha più probabilità di produrre i migliori risultati per tutte le imprese di un gruppo. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero pertanto proporre programmi di risoluzione di gruppo e sottoporli al collegio di risoluzione. Le autorità di risoluzione che non concordano in merito a un programma di risoluzione di gruppo o decidono di intraprendere un’azione di risoluzione indipendente dovrebbero spiegare le motivazioni del loro dissenso all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo e notificare tali motivazioni, unitamente ai dettagli di qualsiasi azione di risoluzione indipendente che intendono intraprendere. Le autorità di risoluzione che decidano di discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo dovrebbero tenere debitamente conto dell’impatto potenziale di tale scostamento sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria degli Stati membri nei quali sono ubicate le altre autorità di risoluzione, nonché dei potenziali effetti di tale scostamento su altre parti del gruppo.
Al fine di assicurare un’azione coordinata a livello di gruppo, le autorità di risoluzione dovrebbero essere invitate ad applicare, nel contesto di un programma di risoluzione di gruppo, il medesimo strumento ai soggetti appartenenti al gruppo che soddisfano le condizioni per la risoluzione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbero quindi disporre del potere di applicare lo strumento dell’impresa-ponte a livello di gruppo al fine di stabilizzare un gruppo nel suo complesso e cedere la proprietà delle imprese figlie all’impresa-ponte in vista della successiva vendita di tali imprese figlie, come pacchetto unico o singolarmente, quando le condizioni di mercato sono adeguate. Inoltre l’autorità di risoluzione a livello di gruppo dovrebbe avere il potere di applicare lo strumento della svalutazione o conversione a livello di impresa madre.
Una risoluzione efficace delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione attivi a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine, qualora la situazione lo giustifichi, l’EIOPA dovrebbe avere il potere di elaborare e concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità di paesi terzi conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Per il medesimo motivo, le autorità nazionali dovrebbero essere autorizzate a concludere accordi bilaterali con le autorità di paesi terzi in linea con gli accordi quadro di cooperazione dell’EIOPA. Lo sviluppo di tali accordi bilaterali dovrebbe garantire una pianificazione, un processo decisionale e un coordinamento efficaci in relazione a tali imprese di assicurazione e di riassicurazione attive a livello internazionale. Al fine di creare parità di condizioni, tali accordi bilaterali dovrebbero essere reciproci e prevedere che le autorità di risoluzione riconoscano reciprocamente le rispettive procedure e vi diano esecuzione, fatto salvo il caso in cui si applichi un’eccezione che consenta di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi.
È opportuno che la cooperazione tra le autorità di risoluzione riguardi tanto le imprese figlie di gruppi dell’Unione o di paesi terzi, quanto le succursali di imprese di assicurazione o di riassicurazione dell’Unione o di paesi terzi. Le imprese figlie dei gruppi di paesi terzi sono imprese stabilite nell’Unione e sono pertanto pienamente soggette al diritto dell’Unione, compresa l’applicazione di qualsiasi strumento di risoluzione. Occorre tuttavia preservare il diritto degli Stati membri di agire nei confronti delle succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui sede legale è stabilita in un paese terzo nei casi in cui il riconoscimento e l’applicazione alla succursale di procedure di risoluzione del paese terzo metterebbero a repentaglio l’economia reale o la stabilità finanziaria dell’Unione o in cui i contraenti dell’Unione non riceverebbero lo stesso trattamento dei contraenti del paese terzo. In tali circostanze gli Stati membri dovrebbero avere il diritto, dopo aver consultato le loro autorità di risoluzione, di rifiutare il riconoscimento delle procedure di risoluzione di paesi terzi.
L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe impedire ai sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni di coesistere con il quadro di risanamento e risoluzione, indipendentemente dalla fonte di finanziamento dei sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni. Il ricorso a strumenti e poteri di risoluzione per un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe impedire ai contraenti, ai beneficiari e a coloro che vantano crediti di essere compensati attraverso tali sistemi nazionali di garanzia delle assicurazioni.
L’EIOPA dovrebbe promuovere la convergenza delle prassi delle autorità di risoluzione attraverso orientamenti emanati conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010. Più in particolare, l’EIOPA dovrebbe specificare quanto segue: a) ulteriori dettagli sui criteri relativi all’applicazione degli obblighi semplificati per talune imprese; b) una serie di scenari per i piani preventivi di risanamento e un elenco minimo di indicatori qualitativi e quantitativi; c) i criteri per l’individuazione delle funzioni essenziali; d) ulteriori questioni e criteri per la valutazione della possibilità di risoluzione; e) i dettagli sulle misure per affrontare o eliminare gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e le circostanze in cui ciascuna misura può essere applicata; e f) le modalità con cui le informazioni dovrebbero essere fornite in forma sintetica o collettiva ai fini degli obblighi di riservatezza.
Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei contraenti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’EIOPA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.
Laddove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE, progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’EIOPA conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, al fine di specificare i seguenti aspetti: a) i criteri per assoggettare l’impresa a una pianificazione preventiva del risanamento, i metodi da utilizzare per determinare le quote di mercato ai fini della pianificazione del risanamento e le informazioni che devono essere contenute nei piani preventivi di risanamento; b) il contenuto dei piani di risoluzione e il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo; c) diversi elementi sulla valutazione, tra cui le circostanze in cui una persona è considerata indipendente ai fini dell’esecuzione di una valutazione, le metodologie per valutare il valore delle attività e delle passività nel contesto della risoluzione, la separazione delle diverse valutazioni, una metodologia per il calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie, metodologie e principi sulla valutazione delle passività risultanti da derivati e la metodologia per svolgere la valutazione della differenza di trattamento; d) il contenuto delle clausole contrattuali da includere nei contratti finanziari disciplinati dal diritto di un paese terzo; e) il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione. Laddove previsto dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’EIOPA mediante atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE, conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 al fine di specificare le procedure, il contenuto e un ’insieme minimo di moduli e modelli standard per la fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione e della cooperazione da parte dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 e la direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio11 contengono norme per la protezione di azionisti e creditori di imprese che rientrano nell’ambito di applicazione di tali direttive. Qualora le autorità di risoluzione debbano agire rapidamente, tali norme potrebbero compromettere l’efficacia dell’azione di risoluzione e dell’applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione. Le deroghe previste dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12 e dal regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio13 dovrebbero pertanto essere estese alle azioni intraprese nel contesto della risoluzione di imprese di assicurazione e di riassicurazione. Al fine di garantire il massimo grado di certezza del diritto ai portatori di interessi, tali deroghe dovrebbero essere definite in modo chiaro, essere ristrette ed essere applicate esclusivamente nell’interesse pubblico e nel rispetto dei presupposti per la risoluzione.
Al fine di assicurare un’adeguata condivisione delle informazioni e l’accesso alle stesse a tutte le autorità interessate, è necessario assicurare che le autorità di risoluzione siano rappresentate in tutti i consessi pertinenti e che l’EIOPA benefici delle competenze necessarie per svolgere i compiti relativi al risanamento e alla risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza si dovrebbe modificare il regolamento (UE) n. 1094/2010 per designare le autorità di risoluzione come autorità competenti ai sensi di tale regolamento. Tale assimilazione fra autorità di risoluzione e autorità competenti è coerente con le funzioni che l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1094/2010 attribuisce all’EIOPA, ossia contribuire e partecipare attivamente all’elaborazione e al coordinamento di piani di risanamento e di risoluzione.
È necessario garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, coloro che ne controllano effettivamente l’attività e il loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza rispettino i loro obblighi in relazione alla risoluzione di tali imprese. È altrettanto necessario garantire che tali imprese, coloro che ne controllano effettivamente l’attività e il loro organo amministrativo, direttivo o di vigilanza siano soggetti a un trattamento analogo in tutta l’Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative dovrebbero rispondere a determinati requisiti quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicare una sanzione amministrativa o un’altra misura amministrativa, pubblicazione delle sanzioni amministrative o di altre misure amministrative, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle ammende amministrative. Fatto salvo il rispetto rigoroso del segreto professionale, l’EIOPA dovrebbe gestire una banca dati centrale di tutte le sanzioni amministrative o delle altre misure amministrative e delle informazioni sui ricorsi ad essa fornite dalle autorità di vigilanza e dalle autorità di risoluzione.
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a stabilire norme per sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni della presente direttiva che sono soggette al diritto penale nazionale. Tuttavia, il mantenimento di sanzioni penali in luogo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative per le violazioni non dovrebbe ridurre o incidere altrimenti sulla capacità delle autorità di risoluzione e delle autorità di vigilanza di cooperare, accedere a informazioni e scambiare informazioni in maniera tempestiva con le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza di altri Stati membri, anche dopo che le autorità giudiziarie competenti per procedere siano state adite per le pertinenti violazioni.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una tale impresa può avere sull’intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Quando adottano decisioni o intraprendono azioni in applicazione della presente direttiva, le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto dell’impatto delle loro decisioni e azioni sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di qualsiasi impresa figlia o di attività transfrontaliere per i contraenti, il settore finanziario e l’economia dello Stato membro in cui è stabilita tale impresa figlia o nel quale vengono svolte tali attività, anche nei casi in cui l’impresa figlia o le attività transfrontaliere interessate rivestano un’importanza limitata per il gruppo.
Entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, sulla base dell’esperienza acquisita e previa consultazione dell’EIOPA, dovrebbe svolgere una valutazione e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in modo più dettagliato e concentrandosi su determinati aspetti dell’applicazione della presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Oggetto e ambito di applicazione, definizioni e designazione delle autorità di risoluzione
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
La presente direttiva stabilisce norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione dei soggetti seguenti:
a) imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell’Unione e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 2 della direttiva 2009/138/CE;
b) imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell’Unione;
c) società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell’Unione;
d) società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro;
e) società di partecipazione assicurativa madri nell’Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;
f) succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite in un paese terzo che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 75 a 80.
La presente direttiva stabilisce inoltre norme e procedure relative ai prestatori di servizi essenziali, qualora sia avviata la risoluzione per la pertinente impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Quando stabiliscono e applicano gli obblighi previsti dalla presente direttiva e utilizzano i diversi strumenti a loro disposizione in relazione a uno dei soggetti di cui al primo o secondo comma, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza tengono conto della natura dell’attività di tale soggetto, della sua struttura azionaria, della sua forma giuridica, del suo profilo di rischio, delle sue dimensioni, del suo status giuridico e della sua interconnessione con altri enti o col sistema finanziario in generale, nonché dell’ambito e della complessità delle sue attività.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose o aggiuntive rispetto a quelle della presente direttiva e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della stessa, a condizione che siano di applicabilità generale e non siano in contrasto con la presente direttiva e i relativi atti delegati e di esecuzione.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «risoluzione»: applicazione di uno strumento di risoluzione o di uno strumento di cui all’articolo 26, paragrafo 7, al fine di conseguire uno o più obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
2) «impresa di assicurazione»: impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE;
3) «impresa di riassicurazione»: impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
4) «società di partecipazione assicurativa»: società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
5) «società di partecipazione finanziaria mista»: società di partecipazione finanziaria mista ai sensi all’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
6) «società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro»: società di partecipazione assicurativa che è stabilita in uno Stato membro e che non è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;
7) «società di partecipazione assicurativa madre nell’Unione»: società di partecipazione assicurativa madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’altra società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita in un qualsiasi Stato membro;
8) «società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro»: società di partecipazione finanziaria mista che è stabilita in uno Stato membro e che non è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata o costituita nello stesso Stato membro;
9) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è un’impresa figlia di un’impresa autorizzata in un qualsiasi Stato membro né di un’altra società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
10) «gruppo»: gruppo ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE;
11) «obiettivi della risoluzione»: obiettivi di risoluzione di cui all’articolo 18, paragrafo 2;
12) «autorità di risoluzione»: autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 3;
13) «autorità di vigilanza»: autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 13, punto 10, della direttiva 2009/138/CE;
14) «strumento di risoluzione»: uno strumento di risoluzione di cui all’articolo 26, paragrafo 3;
15) «potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui agli articoli da 42 a 54;
16) «ministeri competenti»: ministeri delle Finanze o altri ministeri degli Stati membri che sono responsabili delle decisioni economiche, finanziarie e di bilancio a livello nazionale secondo le competenze nazionali e che sono stati designati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7;
17) «alta dirigenza»: persona o persone che dirigono effettivamente l’impresa e che sono responsabili della gestione quotidiana e ne rispondono all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa;
18) «gruppo transfrontaliero»: un gruppo le cui entità sono stabilite in più di uno Stato membro;
19) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che, se erogato a livello nazionale, configurerebbe un aiuto di Stato, forniti per mantenere o ripristinare la sostenibilità economica, la liquidità o la solvibilità di un soggetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di un gruppo di cui tale soggetto fa parte;
20) «entità del gruppo»: persona giuridica facente parte di un gruppo;
21) «autorità di vigilanza del gruppo»: autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE;
22) «piano preventivo di risanamento»: piano preventivo di risanamento predisposto e aggiornato a norma dell’articolo 5;
23) «piano preventivo di risanamento di gruppo»: piano preventivo di risanamento di gruppo predisposto e aggiornato a norma dell’articolo 7;
24) «attività transfrontaliere significative»: attività transfrontaliere significative ai sensi dell’articolo 152 bis bis, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
25) «funzioni essenziali»: attività, servizi o operazioni svolti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a beneficio di terzi che non possono essere sostituiti entro un termine ragionevole o a costi ragionevoli, laddove l’incapacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere tali attività, servizi od operazioni avrebbe probabilmente un impatto significativo sul sistema finanziario o sull’economia reale di uno o più Stati membri, compreso, in particolare, l’impatto derivante dagli effetti sul benessere sociale di un gran numero di contraenti, beneficiari o parti lese o da perturbazioni sistemiche o da una perdita di fiducia generale nella prestazione di servizi assicurativi;
26) «linee di business principali»: linee di business e servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o valore di avviamento (franchise value) di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un gruppo di cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione fa parte;
27) «meccanismo di finanziamento»: meccanismo istituito da uno Stato membro in conformità dell’articolo 81, al fine di garantire l’effettiva applicazione da parte dell’autorità di risoluzione degli strumenti di risoluzione e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione;
28) «fondi propri»: fondi propri previsti dall’articolo 87 della direttiva 2009/138/CE;
29) «azione di risoluzione»: decisione di sottoporre un soggetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), a risoluzione a norma dell’articolo 19 o 20, ad applicazione di uno strumento di risoluzione o all’esercizio di uno o più poteri di risoluzione;
30) «piano di risoluzione»: piano di risoluzione predisposto per un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma dell’articolo 9;
31) «risoluzione di gruppo»: uno dei due interventi seguenti:
a) azione di risoluzione a livello di un’impresa madre o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza di gruppo, o
b) coordinamento dell’applicazione degli strumenti di risoluzione e dell’esercizio dei poteri di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione in relazione ai soggetti di un gruppo;
32) «piano di risoluzione di gruppo»: piano di risoluzione di gruppo predisposto a norma degli articoli 10 e 11;
33) «autorità di risoluzione a livello di gruppo»: autorità di risoluzione nello Stato membro in cui si trova l’autorità di vigilanza del gruppo;
34) «programma di risoluzione di gruppo»: piano finalizzato a una risoluzione di gruppo predisposto a norma dell’articolo 73;
35) «collegio di risoluzione»: collegio istituito in conformità dell’articolo 70;
36) «collegio europeo di risoluzione»: collegio istituito a norma dell’articolo 71;
37) «società di partecipazione assicurativa mista»: società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
38) «procedura ordinaria di insolvenza»: procedura collettiva di insolvenza che comporta lo spossessamento parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per tali imprese oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;
39) «titoli di debito»: obbligazioni e altre forme di debito trasferibile, strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti ad acquisire titoli di debito;
40) «credito di assicurazione»: credito di assicurazione ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE;
41) «impresa madre in uno Stato membro»: impresa madre ai sensi dell’articolo 13, punto 15, della direttiva 2009/138/CE;
42) «disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione»: disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell’Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, o dell’articolo 109 TFUE;
43) «liquidazione»: realizzazione delle attività di un soggetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e);
44) «strumento della separazione di attività e passività»: meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a una società veicolo per la gestione di attività e passività secondo il disposto dell’articolo 30;
45) «società veicolo per la gestione di attività e passività»: persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 30, paragrafo 2;
46) «strumento della svalutazione o conversione»: meccanismo per l’esercizio, da parte di un’autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione o conversione in relazione alle passività di un’impresa soggetta a risoluzione secondo il disposto dell’articolo 35;
47) «strumento per la vendita dell’attività d’impresa»: meccanismo per effettuare la cessione, ad opera di un’autorità di risoluzione, di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione, o di attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a un acquirente diverso da un ’impresa ponte secondo il disposto dell’articolo 31;
48) «impresa -ponte»: persona giuridica che soddisfa i requisiti stabiliti all’articolo 32, paragrafo 2;
49) «strumento dell’impresa -ponte»: meccanismo per la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione o di attività, diritti o passività di un’impresa soggetta a risoluzione a un’impresa-ponte secondo il disposto dell’articolo 32;
50) «strumento del solvent run-off»: meccanismo per vietare a un’impresa soggetta a risoluzione di concludere nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e per limitarne l’attività all’amministrazione esclusiva del portafoglio esistente fino alla cessazione delle sue attività e alla sua liquidazione nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza secondo il disposto dell’articolo 27;
51) «titoli di proprietà»: azioni, altri titoli che conferiscono la proprietà, titoli convertibili in – o che conferiscono il diritto di acquisire – azioni o altri titoli di proprietà, e titoli che rappresentano partecipazioni azionarie o altri titoli di proprietà;
52) «azionista»: un detentore di titoli di proprietà;
53) «poteri di cessione»: poteri specificati all’articolo 42, paragrafo 1, lettera e) o f), di trasferire azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, da un’impresa soggetta a risoluzione a un ricevente;
54) «controparte centrale» (CCP): una CCP ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14;
55) «derivato»: un derivato quale definito ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;
56) «poteri di svalutazione o conversione»: poteri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, e all’articolo 42, paragrafo 1, lettere da g) a k);
57) «passività garantita»: passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o altra forma di adempimento è garantito da impegno, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto ed altri contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
58) «strumenti di livello 1»: elementi dei fondi propri di base che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE;
59) «strumenti di livello 2»: elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE;
60) «strumenti di livello 3»: elementi dei fondi propri di base e accessori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE;
61) «passività ammissibili»: passività e strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti di livello 1, 2 o 3 di un soggetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a norma dell’articolo 35, paragrafi da 5 a 8;
62) «sistema di garanzia delle assicurazioni»: sistema ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro e finanziato mediante contributi delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei contraenti che garantisce il pagamento, in tutto o in parte, dei crediti di assicurazione ammissibili a favore di contraenti, assicurati e beneficiari ammissibili, o garantisce la continuazione delle polizze di assicurazione quando un’impresa di assicurazione non è in grado, o è probabile che non sia in grado, di adempiere a obblighi e impegni derivanti dai suoi contratti di assicurazione;
63) «strumenti di capitale pertinenti»: strumenti di livello 1, 2 o 3;
64) «tasso di conversione»: fattore che determina il numero di azioni o altri titoli di proprietà in cui è convertita una passività di una data classe, facendo riferimento a un singolo strumento di detta classe o a una specifica unità di valore di un credito;
65) «creditore interessato»: creditore la cui pretesa si riferisce a una passività svalutata o convertita in azioni o altri titoli di proprietà mediante l’esercizio del potere di svalutazione o conversione conformemente all’uso dello strumento della svalutazione o conversione;
66) «ricevente»: soggetto al quale sono trasferiti azioni, altri titoli di proprietà, titoli di debito, attività, diritti o passività, ovvero una combinazione degli stessi, dall’impresa soggetta a risoluzione;
67) «giorno lavorativo»: qualsiasi giorno tranne il sabato, la domenica e le festività pubbliche nello Stato membro interessato;
68) «diritto di recesso»: diritto di recedere da un contratto, diritto di anticipazione, close-out, compensazione o netting di obbligazioni nonché eventuali disposizioni analoghe che sospendono, modificano o estinguono l’obbligo di un contraente oppure una disposizione che impedisce l’insorgere di un obbligo previsto dal contratto, come accadrebbe in assenza della stessa;
69) «impresa soggetta a risoluzione»: uno dei soggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), nei confronti dei quali è adottata un’azione di risoluzione;
70) «impresa capogruppo»: impresa madre in uno Stato membro di un gruppo sottoposto a vigilanza di gruppo ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva 2009/138/CE che non sia un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista autorizzata e costituita in uno Stato membro;
71) «impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo»: impresa di assicurazione di un paese terzo o impresa di riassicurazione di un paese terzo ai sensi dell’articolo 13, punti 3 e 6, della direttiva 2009/138/CE;
72) «procedura di risoluzione di un paese terzo»: azione ai sensi del diritto di un paese terzo per gestire il dissesto di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui alla presente direttiva;
73) «succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo»: succursale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in uno Stato membro;
74) «autorità pertinente di un paese terzo»: autorità di un paese terzo competente a svolgere funzioni comparabili a quelle delle autorità di risoluzione o delle autorità di vigilanza ai sensi della presente direttiva;
75) «contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15;
76) «accordo di netting» (netting arrangement): accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento che determini l’escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo che tali obbligazioni diventano immediatamente esigibili, oppure sono estinte, e in entrambi i casi sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; sono inclusi le «clausole di compensazione (netting) per close-out» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE e il «netting» ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;
77) «accordo di compensazione» (set-off arrangement): accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra l’impresa soggetta a risoluzione e una controparte possono compensarsi reciprocamente;
78) «contratti finanziari»: contratti finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;
79) «misura di prevenzione della crisi»: esercizio dei poteri di imporre a un’impresa di far fronte alle carenze o agli impedimenti alla possibilità di risanamento a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della presente direttiva, esercizio dei poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell’articolo 15 o 16 della presente direttiva, applicazione di una misura a norma dell’articolo 137, dell’articolo 138, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 139, paragrafo 3, e dell’articolo 140 della direttiva 2009/138/CE e applicazione di una misura preventiva a norma dell’articolo 141 della direttiva 2009/138/CE;
80) «misura di gestione della crisi»: azione di risoluzione o nomina di un amministratore speciale ai sensi dell’articolo 44 o di una persona ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1;
81) «autorità macroprudenziale nazionale designata»: autorità cui spetta la conduzione delle politiche macroprudenziali di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);
82) «mercato regolamentato»: mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio16;
83) «ente creditizio»: ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17;
84) «impresa di investimento»: impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
85) «impresa piccola e non complessa»: un’impresa piccola e non complessa ai sensi dell’articolo 13, punto 10 bis, della direttiva 2009/138/CE;
86) «prestatore di servizi essenziali»: un soggetto che fornisce beni o servizi, quali servizi informatici, utenze e locazione, riparazione e manutenzione dei locali, necessari per assicurare la continuità del funzionamento delle operazioni di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o necessari per assicurare la continuità della copertura assicurativa e che fa parte dello stesso gruppo di tale impresa;
87) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell’articolo 13, punto 16, della direttiva 2009/138/CE;
88) «impresa figlia nell’Unione»: impresa di assicurazione o di riassicurazione che ha sede in uno Stato membro e che è un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo o di un’impresa madre di un paese terzo;
89) «succursale»: succursale ai sensi dell’articolo 13, punto 11, della direttiva 2009/138/CE;
90) «organo amministrativo, direttivo o di vigilanza»: organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ai sensi dell’articolo 1, punto 43, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione18;
91) «conglomerato finanziario»: un conglomerato finanziario ai sensi all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE.