Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2025 concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
Nel 2017 il Consiglio «Trasporti», riunitosi a titolo informale a Malta ha convenuto che i numeri costantemente elevati rispettivamente di vittime e di feriti gravi sulle strade costituiscono un problema sociale di primaria importanza e ha stabilito l’obiettivo di dimezzare il numero di feriti gravi nell’Unione entro il 2030. La dichiarazione di Valletta sulla sicurezza strada adottata il 29 marzo 2017 dai ministri dei Trasporti degli Stati membri dell’Unione ha invitato la Commissione a rafforzare il quadro giuridico e strategico dell’UE in materia di sicurezza stradale per il decennio successivo al 2020, che comprende l’avvicinamento all’obiettivo a lungo termine di «zero vittime» entro il 2050, migliorando la protezione degli utenti della strada, in particolare degli utenti della strada vulnerabili, che sono più spesso vittime di incidenti stradali. Gli sforzi compiuti in precedenza dalle autorità pubbliche hanno portato a una riduzione delle vittime della strada da 51400 nel 2001 a 19800 nel 2021. Tuttavia, tali dati risultano al di sotto dell’obiettivo dell’Unione di ridurre del 75 % il numero di vittime della strada tra il 2001 e il 2020 e i progressi compiuti verso il dimezzamento del numero di vittime della strada durante il primo decennio hanno successivamente perso dinamicità. L’Unione si è impegnata ad avvicinarsi il più possibile all’obiettivo di azzerare gli incidenti stradali entro il 2050. La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 dicembre 2020, intitolata «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» («strategia per una mobilità sostenibile e intelligente») definisce la strategia «zero vittime» relativa a tale obiettivo.
Le norme relative alle patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale, nonché ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Tenuto conto dell’importanza dei mezzi di trasporto individuali, il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato membro ospitante è in grado di favorire e agevolare la libera circolazione e la libertà di stabilimento delle persone. Analogamente, l’ottenimento illegale di tale documento o del diritto di guidare, o la revoca di una patente di guida legalmente ottenuta a seguito di un comportamento illecito, incide non solo sullo Stato membro in cui sono state commesse tali violazioni, ma anche sulla sicurezza stradale in tutta l’Unione.
Il quadro istituito dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 dovrebbe essere aggiornato per essere adeguato alla nuova era, sostenibile, inclusivo, intelligente e resiliente. Dovrebbe tenere conto della necessità di ridurre le emissioni prodotte dai trasporti oltre che il consumo di energia del settore, anche attraverso una maggiore diffusione di veicoli alimentati con combustibili alternativi, della digitalizzazione, delle tendenze demografiche e degli sviluppi tecnologici per rafforzare la competitività dell’economia dell’Unione. In particolare, per quanto riguarda alcuni veicoli alimentati con combustibili alternativi, l’ambito di applicazione delle categorie di patente di guida dovrebbe riflettere la loro massa maggiore rispetto ai veicoli convenzionali. È importante semplificare e digitalizzare le procedure amministrative, al fine di eliminare gli ostacoli rimanenti, quali gli oneri amministrativi, alla libera circolazione delle persone che sono conducenti e trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida. Un quadro armonizzato delle patenti di guida standard dell’Unione dovrebbe comprendere sia le patenti di guida fisiche sia le patenti di guida digitali (patenti di guida «mobili») in tutte le categorie e prevederne il riconoscimento reciproco, qualora siano state debitamente rilasciate in conformità della presente direttiva.
La Comunità europea ha introdotto il primo modello comunitario di patente di guida fisica il 4 dicembre 1980. Da allora le norme relative al modello comunitario sono diventate l’elemento fondamentale delle strutture di rilascio della patente di guida più avanzate al mondo, che interessano più di 250 milioni di conducenti. La presente direttiva dovrebbe pertanto basarsi sull’esperienza e sulla pratica maturate e stabilire norme armonizzate sugli standard dell’Unione in materia di patenti di guida fisiche. Le patenti di guida fisiche rilasciate nell’Unione dovrebbero, in particolare, offrire un livello elevato di protezione contro la frode e la falsificazione attraverso misure antifalsificazione e la possibilità di inserire microchip e codici QR.
Il trattamento dei dati personali ai fini dell’attuazione della presente direttiva dovrebbe essere conforme al quadro dell’Unione in materia di protezione dei dati, in particolare alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio5, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio6.
La presente direttiva stabilisce una base giuridica per la conservazione di una serie obbligatoria di dati personali nelle patenti di guida fisiche e nei relativi microchip o codici QR, e nelle patenti di guida mobili, allo scopo di dimostrare e verificare l’identità della persona e il suo diritto a guidare, con l’obiettivo di garantire un livello elevato di sicurezza stradale in tutta l’Unione. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per dimostrare il diritto di guidare di una persona, identificarla e verificarne i diritti di guida e l’identità. La conservazione e l’ulteriore trattamento di tali dati devono essere conformi, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), e, per quanto riguarda i dati biometrici, all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679. La presente direttiva prevede inoltre misure di salvaguardia supplementari per garantire la protezione dei dati personali comunicati e conservati da un verificatore durante il processo di verifica. In particolare, il verificatore dovrebbe poter conservare tali dati solo se autorizzato a farlo dal diritto dell’Unione o nazionale; ad esempio, un funzionario di polizia potrebbe essere autorizzato a includere i dati della patente di guida in un rapporto di polizia oppure una società di noleggio potrebbe essere autorizzata a inserire i dati della patente di guida in un contratto di noleggio di un veicolo.
Per assicurare la chiarezza giuridica e una transizione senza soluzione di continuità dalla direttiva 2006/126/CE alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter conservare dati personali supplementari su un microchip, se ciò è previsto dalla legislazione nazionale conforme al regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia la presente direttiva non fornisce di per sé una base giuridica per l’inclusione di tali dati supplementari.
Al contrario, il codice QR che sarà istituito dalla presente direttiva dovrebbe consentire la verifica dell’autenticità delle informazioni stampate sulla patente di guida fisica. Tuttavia non dovrebbe rendere possibile la conservazione di informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate sulla patente di guida fisica.
La presente direttiva non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati a livello nazionale per la conservazione di dati biometrici negli Stati membri, che è una questione di diritto nazionale, che deve essere conforme al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati. Inoltre, la presente direttiva non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di una banca dati centralizzata di dati biometrici a livello di Unione.
La trasformazione digitale è una delle priorità dell’Unione. Nel caso dei trasporti su strada contribuisce a eliminare i restanti ostacoli amministrativi alla libera circolazione delle persone, come quelli relativi alla durata della procedura di rilascio delle patenti di guida fisiche. È pertanto opportuno stabilire uno standard dell’Unione distinto per le patenti di guida mobili rilasciate all’interno dell’Unione. Al fine di agevolare la digitalizzazione, le patenti di guida mobili dovrebbero essere il formato predefinito rilasciato ai candidati con effetto a decorrere dalla data corrispondente a 54 mesi dalla data di adozione del primo degli atti di esecuzione necessari per l’introduzione delle patenti di guida mobili, fatto salvo il diritto del candidato di ottenere una patente di guida fisica o entrambe contemporaneamente mediante un’unica domanda. Gli Stati membri hanno la possibilità di rilasciare patenti di guida mobili prima della data in cui il formato digitale diventerà il formato predefinito.
In linea con l’obiettivo della trasformazione digitale di non lasciare indietro i cittadini, come indicato nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 2023, è essenziale che i cittadini continuino ad avere il diritto di richiedere la patente di guida in formato fisico oltre alla patente di guida in formato digitale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire al candidato una patente di guida in formato fisico, su richiesta del candidato, senza indebito ritardo e in generale entro tre settimane, se tale candidato è già in possesso di una patente di guida di tale Stato membro in formato digitale che attesta i diritti di guida del candidato. Inoltre, in situazioni urgenti, in cui la ricezione tardiva della patente di guida fisica comporterebbe un danno sproporzionato per il candidato, gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere la possibilità di ricorrere a una procedura di emergenza attraverso la quale la patente di guida fisica sarebbe rilasciata in pochi giorni in cambio di un aumento proporzionato dei pertinenti oneri amministrativi.
La patente di guida mobile dovrebbe contenere non solo le informazioni riportate sulla patente di guida fisica, ma anche informazioni che consentano di verificare l’autenticità di tali dati. È tuttavia opportuno garantire che, anche in caso di verifica, la quantità di dati personali messi a disposizione sia limitata a quanto sarebbe riportato sulla patente di guida fisica e a quanto strettamente necessario per la verifica dell’autenticità di tali dati. Inoltre, a meno che non sia consentito dal diritto dell’Unione o nazionale, i dati necessari per la verifica non dovrebbero essere conservati dopo lo svolgimento di quest’ultima. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le patenti di guida fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona siano equivalenti per quanto riguarda i diritti e le condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare e per quanto riguarda la durata della validità amministrativa delle patenti di guida, conformemente alla presente direttiva.
Spetta agli Stati membri stabilire le proprie norme nazionali che impongono il pagamento di diritti per il rilascio di una patente di guida. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia prestare la dovuta attenzione a non influenzare la libera scelta dei cittadini in relazione ai formati delle patenti di guida stabilendo oneri amministrativi sproporzionati che favoriscano indebitamente un formato rispetto all’altro.
Gli Stati membri dovrebbero collaborare a favore dell’uso e del riconoscimento reciproco a livello mondiale delle patenti di guida mobili. Tale obiettivo potrebbe comportare modifiche alla convenzione internazionale sul trasporto a motore del 24 aprile 1926, alla convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 19 settembre 1949 e alla convenzione di Vienna sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968. La Commissione si trova nella posizione migliore per fornire assistenza agli Stati membri a tale riguardo, in particolare per quanto concerne le condizioni di interoperabilità che consentono un ampio riconoscimento delle patenti di guida mobili dell’Unione. Come primo passo in tale processo, la Commissione dovrebbe tenere conto dei pertinenti sviluppi nei paesi terzi nell’adottare gli atti di esecuzione sulle patenti di guida mobili.
La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente definisce una visione che consente all’Unione di migliorare in modo significativo la sostenibilità della mobilità e dei trasporti. Le emissioni prodotte dal settore dei trasporti su strada comprendono le emissioni di gas a effetto serra, gli inquinanti atmosferici, il rumore e le microplastiche derivanti dall’usura degli pneumatici e delle strade. Lo stile di guida influenza la quantità di tali emissioni, che hanno possibili impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Le prove di guida dovrebbero pertanto garantire che la formazione alla guida consenta ai conducenti di ridurre il loro impatto per quanto riguarda le emissioni, anche attraverso l’ecoguida, e li prepari alla guida di veicoli a emissioni zero o a basse emissioni.
Al fine di consentire ai cittadini e ai residenti di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio7 prevede l’accesso alle procedure in linea pertinenti per il funzionamento del mercato interno, anche per gli utenti transfrontalieri. Le informazioni sull’ottenimento e il rinnovo di una patente di guida figurano già nell’allegato I di tale regolamento. L’allegato II di tale regolamento dovrebbe essere modificato al fine di garantire che gli utenti che seguono una procedura amministrativa relativa alle patenti di guida beneficino di procedure interamente in linea.
Le patenti di guida dovrebbero essere suddivise in categorie in base ai tipi di veicoli rispetto ai quali indicano il diritto di guidare. Tale classificazione dovrebbe avvenire in modo chiaro e coerente, nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche dei veicoli interessati e delle capacità necessarie per guidarli.
Conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006, di cui l’Unione è parte dal 21 gennaio 2011, è opportuno adottare disposizioni specifiche per facilitare la guida dei veicoli da parte delle persone con disabilità. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati, senza ridurre le norme minime in materia di idoneità alla guida e competenze di guida stabilite nella presente direttiva, a rispondere alle esigenze specifiche delle persone con disabilità e ad agevolarne le opportunità di acquisire e detenere una patente di guida. Pertanto, previo accordo della Commissione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a escludere determinati tipi di veicoli a motore dall’applicazione delle norme in materia di categorie di patente di guida di cui alla presente direttiva.
Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a escludere dall’applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate e dagli organismi di protezione civile o messi a loro disposizione, data la natura specifica delle operazioni effettuate da tali forze armate e organismi e dei veicoli utilizzati.
L’età minima dei candidati per le varie categorie di patenti di guida dovrebbe essere fissata a livello di Unione. Ciò nondimeno gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a innalzare il limite di età per la guida di talune categorie di veicoli al fine di promuovere ulteriormente la sicurezza stradale. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per determinate categorie e in via eccezionale, ad abbassare l’età minima per tenere conto delle circostanze nazionali, in particolare per quanto riguarda la guida dei veicoli dei vigili del fuoco, della protezione civile e di soccorso, nonché dei veicoli utilizzati ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici.
I veicoli di emergenza, vale a dire i veicoli utilizzati ai fini del mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante le emergenze naturali o antropogeniche, quali i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso, o i veicoli dei vigili del fuoco, potrebbero presentare caratteristiche particolari, ad esempio l’essere più pensanti per via di attrezzature speciali, e potrebbero dover beneficiare di determinate deroghe alle norme generali per una patente di guida di categoria B al fine di rispondere efficacemente alle situazioni di crisi e alle esigenze di soccorso. Inoltre, onde evitare potenziali ostacoli alla circolazione transfrontaliera di tali veicoli durante l’impiego per interventi transfrontalieri in varie regioni dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare, temporaneamente o a tempo indeterminato, la guida di tali veicoli di emergenza sul loro territorio con una patente di guida di categoria B. A tale riguardo, gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere reciprocamente le misure nazionali, in modo da non ostacolare o penalizzare le operazioni di emergenza transfrontaliere.
Al fine di tenere conto delle esigenze di mobilità dei giovani residenti negli Stati membri, ad esempio la necessità di percorrere lunghe distanze in zone scarsamente popolate in cui mancano adeguati mezzi alternativi di mobilità personale, gli Stati membri, previo accordo della Commissione, dovrebbero poter abbassare l’età minima a 15 anni per il rilascio di patenti di guida limitate al proprio territorio ai fini della guida di determinati tipi di veicoli della categoria B1. È importante che tale abbassamento dell’età minima non incida negativamente sulla sicurezza stradale. Prima di dare il proprio accordo, la Commissione dovrebbe pertanto valutare debitamente l’impatto sulla sicurezza stradale di tale abbassamento dell’età minima, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti fornite dagli esperti degli Stati membri.
Combinare un’età minima adeguata per le patenti di guida di ciascuna categoria, che agevoli l’indipendenza dei giovani conducenti in termini di mobilità e il loro accesso tempestivo alla guida professionale, e condizioni più rigorose per i conducenti inesperti, anche per quanto riguarda il consumo di alcol associato alla guida, può migliorare la sicurezza stradale. L’età minima non dovrebbe essere ridotta a scapito della sicurezza stradale.
È opportuno istituire un sistema di graduazione, ossia che definisca il diritto di essere titolare di una patente di guida di una categoria specifica come condizione preliminare per l’idoneità di un candidato a essere titolare di determinate altre categorie di patente di guida, e di equivalenze tra categorie, ivi compreso, se del caso, un periodo minimo di esperienza prima dell’idoneità. Tale sistema dovrebbe essere vincolante per tutti gli Stati membri, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di applicare tra loro determinate equivalenze nei rispettivi territori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a stabilire determinate equivalenze limitate all’interno del proprio territorio.
La maggiore presenza di veicoli alimentati con combustibili alternativi è fondamentale per la transizione verde. La presente direttiva dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di disporre di nuovi modelli di peso superiore nelle categorie di patente di guida B e BE. Pertanto, i titolari di una patente di guida di categoria B o BE dovrebbero essere autorizzati, previa esperienza di guida nella categoria ottenuta, a guidare veicoli a motore, ai fini della guida per il trasposto sia di persone che di merci, alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi, eccedenti una massa autorizzata di 3500 kg.
Il diritto alla patente di guida costituisce una garanzia della libera circolazione e facilita la partecipazione alla vita economica e sociale, il che riveste un’importanza particolare nelle zone rurali e meno urbanizzate che dispongono di una rete di trasporti pubblici limitata. Per gli anziani, le persone a mobilità ridotta o le persone con disabilità, il trasporto individuale è un elemento importante a sostegno della loro mobilità. La valutazione dell’idoneità del conducente alla guida sicura dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri specifici, tenendo conto in particolare delle condizioni mediche del conducente conformemente ai risultati oggettivi degli esami e, ove appropriato, delle prove. Le decisioni in merito all’annullamento, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle patenti di guida dovrebbero essere adottate su base individuale e non dovrebbero comportare discriminazioni, in particolare in base all’età.
Ai fini della sicurezza stradale, è necessario aggiornare i requisiti minimi armonizzati che il candidato deve soddisfare prima del rilascio della patente di guida. Tale aggiornamento dovrebbe comprendere le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, la prova di guida e le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale ai fini della guida di detti veicoli.
In considerazione della disponibilità e dell’utilizzo crescenti di sistemi avanzati di assistenza alla guida e di sistemi di guida automatizzata, è necessario includere i requisiti relativi a tali sistemi nelle prove teoriche al fine di garantire la conoscenza generale da parte del conducente dei vantaggi, delle limitazioni e dei rischi associati a tali sistemi. Tale requisito di conoscenza dovrebbe riguardare, in particolare, il campo d’impiego dei sistemi di guida automatizzata, l’esistenza di richieste di presa in carico da parte dei sistemi di guida automatizzata e gli obblighi restanti del conducente mentre i sistemi di guida automatizzata sono attivi.
La prova del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale dovrebbe essere fornita all’atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale monitoraggio periodico, conformemente alle norme nazionali sul rispetto delle norme minime, contribuisce alla libera circolazione delle persone, evita distorsioni della concorrenza e tiene maggiormente conto della responsabilità dei conducenti. Le norme nazionali sul rispetto delle norme minime dovrebbero prevedere un esame medico al momento del rilascio e del rinnovo di una patente di guida. Tale esame potrebbe essere effettuato da medici di medicina generale o da qualsiasi altra autorità medica competente o altro professionista del settore sanitario, secondo quanto stabilito dalla legislazione di ciascuno Stato membro.
Una vista adeguata è una condizione essenziale per garantire l’idoneità fisica alla guida. Tutti i candidati alla patente di guida dovrebbero pertanto sottoporsi a un esame appropriato per assicurarsi di possedere un’acutezza visiva adeguata, compreso, se necessario, un ulteriore esame del campo visivo effettuato da un professionista della vista competente autorizzato dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non limitarsi a tale requisito, imponendo la stessa procedura in caso di rinnovo delle patenti di guida. La notazione decimale per l’acutezza visiva fornisce una norma riconosciuta a livello internazionale per la comparabilità nella determinazione della vista.
Per il rilascio o il rinnovo di determinate categorie di patenti di guida, gli Stati membri dovrebbero poter richiedere, anziché un esame medico, che il candidato o il titolare di una patente di guida fornisca, per iscritto o per via elettronica, un’autovalutazione il cui modello potrebbe essere orientato al rischio. Tuttavia, l’opzione più auspicabile sarebbe che gli Stati membri includano esami medici almeno nell’ambito della prima procedura di rilascio delle patenti di guida, al fine di valutare il rispetto delle condizioni stabilite nella presente direttiva e nel diritto nazionale.
Dopo il rilascio di una patente di guida, gli Stati membri, anziché richiedere un esame medico o un’autovalutazione al momento del rinnovo, dovrebbero essere in grado di istituire un sistema per garantire che si tenga conto dei cambiamenti dell’idoneità fisica o mentale del titolare della patente di guida. Riconoscendo la diversità nell’organizzazione dei sistemi e delle prassi nazionali in ambito sanitario per quanto riguarda il loro efficace coordinamento con le autorità preposte al rilascio e al rinnovo delle patenti di guida, tale sistema potrebbe assumere varie forme, in base al principio fondamentale secondo cui le autorità mediche o le autorità preposte al rilascio delle patenti di guida dovrebbero collegare le condizioni mediche dei titolari di patente di guida alla loro capacità di guidare e alla relativa autorizzazione. Tale reazione da parte delle autorità mediche o preposte al rilascio delle patenti di guida potrebbe anche essere fondata sulla valutazione delle dichiarazioni del titolare di una patente di guida sulla base di un obbligo generale imposto a tutti i titolari di patente di guida di dichiarare il loro stato di salute rilevante ai fini della guida, con conseguente rinvio a uno specialista, divieto di guida espresso da un medico o, in definitiva, revoca, sospensione o limitazione della patente di guida.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere liberi di combinare tali misure al fine di aumentarne l’efficienza e di applicare norme relative all’idoneità alla guida più rigorose di quelle minime stabilite nella presente direttiva.
I recenti progressi nella tecnologia medica hanno migliorato la sicurezza stradale affrontando i rischi associati alla guida in presenza di determinate condizioni mediche. Innovazioni quali i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio per le persone con diabete consentono una gestione efficace e in tempo reale delle loro condizioni, riducendo i rischi legati alla guida. Tali tecnologie in rapida evoluzione garantiscono un migliore controllo dei problemi medici e migliorano ulteriormente la sicurezza stradale.
In considerazione degli studi condotti su varie patologie che comportano un rischio di eccessiva sonnolenza e stanchezza, la Commissione dovrebbe avviare una revisione delle disposizioni della presente direttiva concernenti la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, una volta che un numero adeguato di studi è stato completato e messo a disposizione della comunità scientifica. Dati i progressi scientifici compiuti nel trattamento delle patologie che pregiudicano la vista, la Commissione dovrebbe anche avviare una revisione delle disposizioni della presente direttiva relative a tali condizioni.
Al fine di garantire diritti uniformi in tutta l’Unione, fatte salve le considerazioni relative alla sicurezza stradale, le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE dovrebbero avere una validità amministrativa di 15 anni, mentre le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E dovrebbero avere una validità amministrativa di cinque anni. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare un periodo di validità di 10 anni anziché 15 anni se la patente di guida è utilizzata anche come documento di identificazione personale. In base al quadro già in vigore, che consente agli Stati membri di aumentare la frequenza di rinnovo con l’avanzare dell’età, la durata generale della validità potrebbe essere ridotta sulla base di fattori oggettivi con un collegamento generale alle condizioni fisiche e mentali medie dei conducenti, ad esempio l’età, e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a definire periodi di validità più brevi di quelli previsti dalla presente direttiva in casi eccezionali, quali stabiliti dalla presente direttiva.
I corsi di aggiornamento per conducenti esperti possono migliorare la sicurezza stradale sensibilizzando i conducenti e imponendo loro di acquisire ulteriore esperienza nelle nuove tecnologie, quali sistemi avanzati di assistenza alla guida e sistemi di guida automatizzata. In tale contesto e anche nel quadro della formazione dei conducenti prima del rilascio di una patente di guida, l’uso di simulatori potrebbe essere utile per migliorare importanti capacità di guida, come la reazione a condizioni sfavorevoli e a scenari di emergenza.
In un contesto di graduale digitalizzazione e automazione, di obblighi di riduzione delle emissioni sempre più rigorosi per quanto riguarda i trasporti su strada, nonché di continui progressi tecnologici in relazione ai veicoli a motore, è necessario tenere aggiornati tutti i conducenti in merito alle nuove tecnologie, alla sicurezza stradale e alla sostenibilità. La promozione da parte degli Stati membri di una formazione lungo tutto l’arco della vita per i conducenti, ad esempio offrendo la partecipazione a corsi di guida sicuri con riscontro, può contribuire a una mobilità più inclusiva. Tale formazione lungo tutto l’arco della vita può svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere aggiornate le capacità dei conducenti esperti in termini di sicurezza stradale, nuove tecnologie e cambiamenti nella massa dei veicoli, in grado di migliorare l’efficienza del carburante e ridurre le emissioni, nonché in termini di gestione della velocità.
Al fine di consentire agli Stati membri e, in casi debitamente giustificati, all’Unione nel suo insieme di reagire a crisi che impediscono alle autorità nazionali di rinnovare le patenti di guida la cui validità altrimenti scadrebbe, dovrebbe essere possibile prorogare la validità amministrativa di tali patenti di guida. Tale proroga dovrebbe essere possibile solo per la durata strettamente necessaria.
Il principio «un titolare – una patente» dovrebbe impedire a chiunque di essere titolare di più di una patente di guida. Il principio dovrebbe inoltre essere esteso per tenere conto delle specificità tecniche delle patenti di guida mobili, in quanto il titolare potrebbe richiedere il rilascio di una patente di guida fisica al posto di una patente di guida mobile o in combinazione con essa e una patente di guida mobile potrebbe essere visualizzata su diversi dispositivi elettronici.
Per motivi di sicurezza stradale è opportuno che gli Stati membri possano applicare le disposizioni nazionali in materia di annullamento, revoca, sospensione e rinnovo della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio.
I conducenti titolari di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro in cui risiedono a seguito della conversione di una patente di guida rilasciata da un paese terzo dovrebbero essere abilitati a guidare in tutta l’Unione come se avessero originariamente ottenuto la patente all’interno dell’Unione. Ciò contribuisce alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per individuare i paesi terzi che garantiscono un livello di sicurezza stradale comparabile a quello dell’Unione, offrendo in tal modo ai titolari di patenti di guida rilasciate da tali paesi terzi l’opportunità, soggetta a pertinenti condizioni, che dovrebbero essere dettagliate e ben definite per tutte le categorie di patente di guida interessate, di convertire la loro patente di guida a condizioni analoghe a quelle che si applicherebbero se le patenti fossero rilasciate da uno Stato membro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Per quanto riguarda le patenti di guida rilasciate da paesi terzi che non sono identificati in un atto di esecuzione quali paesi terzi aventi un livello di sicurezza stradale paragonabile a quello dell’Unione, o rilasciate da paesi terzi in relazione ai quali tale atto di esecuzione non autorizza esplicitamente né vieta una conversione di tali patenti di guida, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a convertire le patenti di guida conformemente alle loro norme nazionali, purché utilizzino i pertinenti codici dell’Unione sulla patente di guida rilasciata in tal modo. Qualora il titolare di una tale patente di guida trasferisca la propria residenza in un nuovo Stato membro, quest’ultimo non dovrebbe essere tenuto ad applicare il principio del riconoscimento reciproco alla suddetta patente di guida.
Anche il nuovo quadro per la conversione delle patenti di guida rilasciate da paesi terzi dovrebbe essere considerato uno strumento per far fronte alla carenza di conducenti professionisti, in quanto le norme intendono agevolare la libera circolazione dei titolari di patenti di guida di varie categorie. Dato che la guida da parte di cittadini di paesi terzi, che sono impiegati o lavorano per un’impresa stabilita in uno Stato membro e che effettuano trasporti su strada all’interno dell’Unione, potrebbe essere soggetta all’ulteriore requisito di qualifiche attestate da un certificato di abilitazione professionale (CAP), la Commissione dovrebbe valutare in che modo gli effetti positivi previsti del nuovo quadro potrebbero essere ulteriormente sostenuti in relazione ad altri documenti di guida, fatto salvo l’obiettivo generale di migliorare la sicurezza stradale nell’Unione.
Il «turismo delle patenti di guida», vale a dire la pratica di trasferire la residenza al fine di ottenere una nuova patente di guida, tra l’altro per eludere gli effetti di annullamenti, revoche, sospensioni o limitazioni del diritto di guidare di un conducente di un veicolo a motore, della sua patente di guida, o del riconoscimento della validità della sua patente di guida imposti in un altro Stato membro, è un fenomeno diffuso, che incide negativamente sulla sicurezza stradale. Il mero trasferimento di residenza non dovrebbe esentare i conducenti dall’obbligo di recuperare la loro patente di guida, il riconoscimento della sua validità, o il diritto di guidare. Allo stesso tempo, è opportuno chiarire che qualsiasi comportamento da parte dei cittadini, o la mancanza di idoneità fisica o mentale alla guida, dovrebbe comportare un divieto di guida di durata indeterminata solo laddove ciò sia debitamente giustificato. È opportuno stabilire condizioni affinché gli Stati membri diversi da quelli che hanno imposto annullamenti, revoche, sospensioni o limitazioni della patente di guida possano comunque rilasciare una patente di guida alla persona interessata, qualora ciò sia ritenuto opportuno sulla base di una decisione informata e la validità della patente di guida rilasciata in tal modo sia limitata al territorio degli Stati membri che non hanno imposto un divieto di durata indeterminata.
È opportuno introdurre a livello di Unione un sistema di guida accompagnata per determinate categorie di patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza stradale. Le norme di tale sistema dovrebbero prevedere la possibilità per i candidati di acquisire la patente di guida nelle categorie pertinenti prima del raggiungimento dell’età minima richiesta. Tuttavia, l’uso di tali patenti di guida dovrebbe essere subordinato all’obbligo di essere accompagnati da un conducente esperto, ad esempio un familiare. In tali situazioni gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, per motivi di sicurezza stradale, a definire condizioni e norme più rigorose nel loro territorio per quanto riguarda le patenti di guida da essi rilasciate.
Il sistema di guida accompagnata, fatto salvo il suo obiettivo generale di migliorare la sicurezza stradale, potrebbe contribuire a rendere la professione di conducente di autocarri più accessibile e attraente per le giovani generazioni, al fine di ampliare le loro possibilità professionali e contribuire ad affrontare la carenza di conducenti nell’Unione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare tale sistema alle patenti di guida delle categorie C1, C1E e C in aggiunta alle patenti di guida di categoria B, e le patenti di guida rilasciate di conseguenza dovrebbero essere riconosciute reciprocamente tra gli Stati membri che applicano tale ambito di applicazione più ampio al sistema.
Il sistema di guida accompagnata non dovrebbe limitare l’attuale possibilità per gli Stati membri di abbassare l’età minima per la categoria B e di applicare le relative condizioni a livello nazionale.
È opportuno semplificare, senza compromettere la sicurezza stradale, le condizioni e i requisiti stabiliti nella direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio9 per quanto riguarda la guida di autobus di categoria D o DE a partire da una determinata età dopo il conseguimento della qualifica professionale.
Gli Stati membri sono incoraggiati a intensificare i partenariati tra gli organismi di istruzione e formazione, comprese le università e le scuole professionali, e le imprese di trasporto e logistica, al fine di affrontare la carenza di conducenti professionisti nell’Unione. Lo sviluppo e il sostegno di apprendistati, tirocini e offerte educative analoghe nell’ambito di tali partenariati dovrebbero offrire ai futuri conducenti professionisti l’opportunità di familiarizzare maggiormente con i vantaggi e le sfide della professione, di migliorare le proprie capacità operative e organizzative e di acquisire esperienza, utilizzando nel contempo tecnologie e tecniche avanzate. La Commissione è incoraggiata a sostenere i partenariati pubblico-privato tra le scuole professionali e le imprese di logistica e trasporto al fine di migliorare la disponibilità e le competenze dei conducenti professionisti, utilizzando programmi dell’Unione come Erasmus+.
Nel fare il punto su quali fonti di entrate esistono per facilitare la sicurezza stradale, si raccomanda agli Stati membri di utilizzare le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie per le infrazioni in materia di sicurezza stradale nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio10 al fine di aumentare la sicurezza stradale e garantire la trasparenza delle misure di sicurezza stradale.
È opportuno garantire che i conducenti che ottengono per la prima volta la patente di guida non mettano a repentaglio la sicurezza stradale. Per tali conducenti inesperti è opportuno stabilire un periodo di prova di almeno due anni, durante il quale dovrebbero applicarsi norme o sanzioni per la guida in stato di ebbrezza più rigorose, fatte salve le competenze degli Stati membri a regolamentare il comportamento dei conducenti. Tali norme più rigorose potrebbero includere o consistere in una formazione specifica per i conducenti inesperti che fornisca loro ulteriori istruzioni sulla consapevolezza dei rischi e consenta loro di riflettere sul loro comportamento. È inoltre opportuno stabilire misure speciali per garantire la riduzione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti tra i conducenti inesperti, come anche per incoraggiarli a usare correttamente i necessari sistemi di sicurezza. Tali misure potrebbero includere norme o sanzioni più rigorose. Ove si ricorra a sanzioni, queste ultime dovrebbero essere efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e potrebbero includere interdizioni alla guida, nonché una formazione specifica sulla consapevolezza dei rischi per i conducenti inesperti. Tali misure speciali potrebbero inoltre consistere in iniziative mirate in termini di rispetto delle norme e campagne informative. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare liberamente norme aggiuntive nel loro territorio per i conducenti inesperti al fine di migliorare la sicurezza stradale, come un secondo periodo di prova per una categoria di patente di guida supplementare per tenere conto dei diversi rischi e delle necessarie competenze inerenti alla nuova categoria.
I regimi di tolleranza zero di applicazione generale per la guida in stato di ebbrezza, associati a un’applicazione mirata, si sono dimostrati un metodo efficace per migliorare la sicurezza stradale. Un limite zero per l’alcol, che non tiene conto dell’esposizione accidentale o di un’esposizione che non ha alcun impatto sulle prestazioni di guida, è comunemente percepito come la misura più efficace per ridurre il numero di vittime e feriti sulle strade. Vengono inoltre introdotte politiche di tolleranza zero per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli Stati membri sono incoraggiati a mantenere e introdurre nel loro diritto nazionale tali regimi di tolleranza zero di applicazione generale, relativamente ai quali il sistema del periodo di prova dovrebbe essere una misura complementare volta a contrastare l’eccessiva proporzione di conducenti inesperti, per lo più giovani, negli incidenti stradali connessi alla guida in stato di ebbrezza e al consumo di stupefacenti.
Gli Stati membri sono incoraggiati a includere nei loro programmi di studio della scuola elementare e secondaria una formazione adeguata all’età sulle norme in materia di sicurezza stradale e sulla consapevolezza dei rischi legati al traffico, che rifletta anche la crescente popolarità dei dispositivi di mobilità personale come le biciclette elettriche e i monopattini elettrici. L’apprendimento delle norme di base in materia di sicurezza stradale in giovane età può contribuire a prevenire gli incidenti stradali, promuovendo la sensibilizzazione e sviluppando comportamenti responsabili, consentendo così ai cittadini, fin dalla giovane età, di prendere decisioni sicure sulla base di una solida conoscenza dei rischi e delle norme applicabili. La Commissione è incoraggiata a consentire e sostenere gli scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e le loro autorità, anche attraverso un sostegno finanziario.
Dovrebbero essere stabilite norme minime relative all’accesso alla professione di esaminatore di guida e ai requisiti di formazione degli esaminatori di guida al fine di migliorare le conoscenze e le competenze degli esaminatori, compreso un esame di percezione del pericolo alla guida, garantendo in tal modo una valutazione più obiettiva dei candidati al conseguimento della patente e giungendo a una migliore armonizzazione delle prove di guida. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare tali norme minime, al fine di adeguarle agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici in questo settore, compresi i sistemi avanzati di assistenza alla guida e i sistemi di guida automatizzata, ove necessario.
La nozione di residenza normale dovrebbe essere stabilita in modo da consentire di risolvere le questioni che sorgono quando non è possibile stabilire la residenza normale sulla base di legami professionali o personali. La regola secondo cui le patenti di guida possono essere rilasciate solo dallo Stato membro di residenza normale potrebbe rappresentare, in taluni casi, una barriera linguistica sproporzionata. Pertanto, nei casi in cui lo Stato membro di residenza normale non offra la possibilità di sostenere le prove nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui il candidato è cittadino, si dovrebbe consentire al candidato di sostenere la prova teorica o pratica, o entrambe, nello Stato membro di cittadinanza del candidato. Tale deroga non dovrebbe impedire agli Stati membri di intervenire contro gli abusi o le frodi che potrebbero scaturire dalla nuova flessibilità. È opportuno stabilire norme specifiche per i diplomatici e le loro famiglie, qualora gli obblighi professionali dei diplomatici impongano loro di vivere all’estero per un periodo di tempo prolungato.
È opportuno che gli Stati membri si assistano reciprocamente nell’attuazione della presente direttiva. Nella misura del possibile, dovrebbero avvalersi della rete dell’UE delle patenti di guida di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE per fornire tale assistenza. La rete dell’UE delle patenti di guida mira a garantire il riconoscimento dei documenti e dei diritti acquisiti provenienti dagli Stati membri, a combattere la frode documentale e la guida senza autorizzazione, a evitare il rilascio di più patenti di guida e a facilitare l’applicazione delle interdizioni alla guida. In particolare, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di verificare sistematicamente che i motivi che hanno portato alla precedente imposizione di annullamenti, revoche, sospensioni o limitazioni siano venuti meno. L’uso della rete dell’UE delle patenti di guida per l’attuazione di altri atti dell’Unione dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui tali usi siano esplicitamente previsti dalla presente direttiva.
Al fine di consentire l’elaborazione di relazioni significative sull’attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe ricevere annualmente informazioni sul numero di patenti di guida fisiche e mobili rilasciate, rinnovate, sostituite, revocate e convertite per ciascuna categoria. La Commissione dovrebbe inoltre ricevere statistiche sugli incidenti stradali gravi che coinvolgono conducenti di 17 anni [che partecipano a un sistema di guida accompagnata], nell’ambito della più ampia raccolta di dati sugli incidenti stradali dei conducenti professionisti. In vista della preparazione di tali relazioni, dell’assistenza reciproca degli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva e degli sforzi congiunti degli Stati membri volti a migliorare la sicurezza stradale in generale, gli Stati membri sono incoraggiati a condividere regolarmente informazioni tra di loro e con la Commissione in merito alle loro migliori pratiche per quanto riguarda le misure di sicurezza stradale connesse ai conducenti, ad esempio formazione sulla consapevolezza dei rischi, programmi per conducenti inesperti, attenzione agli utenti della strada vulnerabili, formazione lungo tutto l’arco della vita o monitoraggio dell’idoneità del conducente alla guida. Tali scambi possono far parte di un progetto, come l’Osservatorio europeo della sicurezza stradale e lo Scambio dell’UE in materia di sicurezza stradale, o delle riunioni periodiche dei gruppi di esperti. Le differenze nei metodi, nelle pratiche e nelle caratteristiche nazionali tra gli Stati membri sono una fonte preziosa per l’apprendimento reciproco e lo scambio delle migliori pratiche.
Gli sviluppi tecnologici e le innovazioni nei veicoli alimentati con combustibili alternativi, che incidono sulla massa dei veicoli, continuano a influenzare il quadro normativo che disciplina le patenti di guida. Essendo tecnicamente complesso, tale quadro dovrebbe evolvere in modo da assicurare la certezza del diritto e rispettare il principio della neutralità tecnologica, garantendo che le norme non favoriscano né penalizzino ingiustificatamente tecnologie specifiche, ma forniscano invece un quadro equo e adeguato alle esigenze future. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare i progressi tecnologici nei veicoli alimentati con combustibili alternativi e valutarne l’impatto sulla graduazione e sulle equivalenze tra le categorie di patente di guida, al fine di garantire un quadro normativo chiaro, equilibrato e aggiornato che tuteli la sicurezza stradale senza soffocare l’innovazione.
Al fine di conseguire gli obiettivi della presente direttiva, in particolare per adeguare gli allegati agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la modifica delle parti dell’allegato della presente direttiva che disciplinano le specifiche delle patenti di guida fisiche; la modifica della parte dell’allegato della presente direttiva che stabilisce le specifiche per le patenti di guida mobili; la modifica della parte dell’allegato della presente direttiva che disciplina le norme relative ai codici nazionali e dell’Unione applicabili; la modifica degli allegati della presente direttiva che specificano taluni requisiti minimi relativi al rilascio, alla validità e al rinnovo delle patenti di guida; e la modifica dell’allegato che stabilisce le norme minime per gli esaminatori di guida. Tale potere dovrebbe essere conferito per un periodo di cinque anni, dato che si verificano di frequente sviluppi tecnici, operativi e scientifici che incidono sulle materie disciplinate da questi allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
La Commissione dovrebbe istituire un apposito gruppo di esperti sulle patenti di guida e le questioni correlate, al fine di poter ricorrere, ove necessario, a una pertinente gamma di competenze per l’esercizio del suo potere di adottare atti delegati nonché di agevolare e incoraggiare gli scambi a livello dell’Unione tra i portatori di interessi e gli esperti degli Stati membri su tutte le questioni relative alle patenti di guida, alle procedure di rilascio delle patenti di guida, al miglioramento della sicurezza stradale e all’eliminazione degli ostacoli amministrativi a cui devono far fronte i cittadini o le imprese. In particolare, il gruppo di esperti dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche sui requisiti in termini di età e idoneità applicabili ai candidati al conseguimento della patente, sui vantaggi dei sistemi graduali di rilascio della patente e dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, sugli effetti delle nuove tecnologie quali la patente di guida mobile e la guida automatizzata o assistita, sull’agevolazione dell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei titolari di patenti di guida non reciprocamente riconosciute, come quelle per le macchine mobili non stradali, e sulle norme relative alla formazione e alle prove per i nuovi conducenti.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire disposizioni dettagliate concernenti le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza che i codici QR inseriti nelle patenti di guida fisiche devono rispettare e le disposizioni riguardanti l’aspetto visivo, l’interoperabilità, le norme di aggiornamento dei dati e delle registrazioni, la sicurezza, le modalità organizzative per il trattamento e la protezione dei dati personali, le prove e le norme tecniche e di sicurezza per lo scambio e gli elenchi di fiducia degli emittenti di fiducia delle patenti di guida mobili per la verifica delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l’interfaccia con i sistemi nazionali, nella misura del possibile, tenendo conto anche del quadro generale e delle specifiche tecniche necessarie per il riconoscimento di tali patenti di guida da parte delle autorità dei paesi terzi e per stabilire un insieme comune di norme che disciplinino il funzionamento della rete dell’UE delle patenti di guida, compresi i requisiti operativi, di interfaccia e tecnici dettagliati, al fine di garantire l’interoperabilità tra i sistemi nazionali connessi alla rete dell’UE delle patenti di guida, la protezione dei dati personali scambiati attraverso la rete dell’UE delle patenti di guida e il corretto funzionamento di tutte le funzionalità di tale rete stabilite dal diritto dell’Unione e nazionale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Ove sussistano, in casi debitamente giustificati relativi alla proroga del periodo di validità amministrativa delle patenti di guida in tutta l’Unione, imperativi motivi di urgenza relativi ad una crisi, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.
Per motivi di coerenza, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1724 e la direttiva (UE) 2022/2561, che trattano alcune questioni contemplate dalla presente direttiva.
È opportuno abrogare la direttiva 2006/126/CE e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione12.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire ridurre seriamente il numero delle vittime di incidenti stradali nell’Unione e agevolare la libera circolazione delle persone prevedendo norme uniformi in materia di diritto di guidare e di rilascio e rinnovo delle patenti di guida e del loro riconoscimento reciproco, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le norme nazionali che disciplinano il rilascio, il rinnovo, la sostituzione e la conversione delle patenti di guida comporterebbero requisiti così diversi da non poter conseguire il livello di sicurezza stradale e di libera circolazione dei cittadini garantito da norme armonizzate, ma, a motivo della natura transfrontaliera e su scala dell’Unione del traffico stradale e della necessità di stabilire requisiti minimi comuni, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio13, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 aprile 202314.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi15, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce regole comuni per quanto riguarda:
a) i modelli, le norme e le categorie delle patenti di guida;
b) il rilascio, la validità, il rinnovo e il riconoscimento reciproco delle patenti di guida;
c) taluni aspetti relativi alla conversione, alla sostituzione, all’annullamento, alla revoca, alla sospensione e alla limitazione delle patenti di guida;
d) taluni aspetti applicabili ai conducenti inesperti, in particolare per quanto riguarda un sistema di guida accompagnata e un periodo di prova.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle macchine mobili non stradali quali definite all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2025/14 del Parlamento europeo e del Consiglio1; e
b) ai veicoli a motore, su ruote o cingoli, aventi almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepiti per trainare, spingere, trasportare o azionare determinate attrezzature, macchine o rimorchi impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1) «patente di guida»: un documento, in formato fisico o digitale, o in entrambi, che attesta il diritto di guidare veicoli a motore e indica le condizioni alle quali il titolare è autorizzato a guidare;
2) «patente di guida fisica»: una patente di guida in formato fisico;
3) «patente di guida mobile»: una patente di guida in formato digitale;
4) «veicolo a motore»: ogni veicolo stradale munito di un motore di propulsione, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;
5) «veicolo a due ruote»: un veicolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
6) «veicolo a tre ruote»: un veicolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 168/2013;
7) «quadriciclo leggero»: un veicolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 168/2013;
8) «motociclo»: un veicolo a due ruote con o senza sidecar di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 168/2013;
9) «triciclo a motore»: un veicolo munito di tre ruote simmetriche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 168/2013;
10) «autoveicolo»: un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Sono compresi i filobus;
11) «filobus»: un veicolo che può essere collegato con una rete elettrica e non circola su rotaie;
12) «quadrimobile pesante»: un veicolo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 168/2013;
13) «camper»: un veicolo per uso speciale della categoria M di cui all’articolo 4 e all’allegato I, punto 5.1, del regolamento (UE) 2018/858;
14) «crisi»: un evento eccezionale, imprevisto e improvviso, naturale o antropogenico, di natura e portata straordinarie che si verifica all’interno o all’esterno dell’Unione con un impatto diretto o indiretto significativo sul settore dei trasporti su strada e che inoltre impedisce o compromette in modo sostanziale la possibilità per i titolari di patenti di guida o le autorità nazionali competenti di espletare le procedure necessarie per il rinnovo delle stesse.
Art. 3 Specifiche standard dell’Unione in materia di patenti di guida e riconoscimento reciproco
1. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive patenti di guida nazionali siano rilasciate in conformità della presente direttiva e siano conformi alle specifiche standard dell’Unione di cui all’Allegato I e ad altri criteri a norma:
a) dell’articolo 4, per le patenti di guida fisiche;
b) dell’articolo 5, per le patenti di guida mobili.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida fisiche e mobili rilasciate alla stessa persona siano perfettamente equivalenti per quanto riguarda i diritti e le condizioni in base ai quali tale persona è autorizzata a guidare e la loro validità amministrativa.
3. Fatto salvo il trattamento delle patenti di guida esistenti in caso di conversione o sostituzione in conformità dell’articolo 13, paragrafi 3, e 4, gli Stati membri non impongono quale condizione preliminare il possesso di una patente di guida fisica o mobile da parte del candidato al momento del rilascio, della sostituzione, del rinnovo o della conversione di una patente di guida nell’altro formato.
4. Con effetto a decorrere dalla data corrispondente a 54 mesi dalla data di adozione del primo degli atti di esecuzione in conformità dell’articolo 5, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono affinché il formato predefinito in cui sono rilasciate le patenti di guida sia quello della patente di guida mobile, fatto salvo il diritto del candidato di ottenere la patente di guida in formato fisico o in entrambi i formati mediante un’unica domanda contemporaneamente. Dopo il rilascio di una patente di guida in un formato, il titolare di una patente di guida continua ad avere il diritto di chiedere il rilascio della patente di guida nell’altro formato, anche quando la patente di guida di tale titolare non è ancora scaduta.
5. Gli Stati membri possono rilasciare patenti di guida mobili prima della data di cui al paragrafo 4.
6. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi. Tuttavia, le patenti di guida mobili rilasciate a norma dell’articolo 5 sono riconosciute reciprocamente solo dopo la data di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Art. 4 Patenti di guida fisiche
1. Gli Stati membri rilasciano patenti di guida fisiche sulla base delle specifiche standard dell’Unione di cui all’allegato I.
2.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida, comprese quelle rilasciate prima del 19 gennaio 2013. Essi informano la Commissione delle misure adottate.
Le patenti di guida fisiche sono protette contro la falsificazione, come minimo, mediante le specifiche standard dell’Unione di cui all’allegato I, parte A2. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
3. Allorché il titolare di una patente di guida fisica in corso di validità sprovvista di un periodo di validità amministrativa acquisisce la residenza normale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione, lo Stato membro ospitante può, a partire da due anni dopo la data in cui il titolare ha acquisito la residenza normale nel suo territorio, applicare alla patente i periodi di validità amministrativa di cui all’articolo 10, paragrafo 2, rinnovando la patente di guida.
4. Gli Stati membri si assicurano che, entro il 19 gennaio 2033, tutte le patenti di guida fisiche rilasciate o in circolazione soddisfino tutti i requisiti della presente direttiva.
5.
Gli Stati membri possono decidere di inserire un microchip nella patente di guida fisica. Qualora decida di inserire un microchip nella patente di guida fisica, uno Stato membro può anche decidere, se previsto dalla legislazione nazionale in materia di patenti di guida, di memorizzare nel microchip dati supplementari rispetto a quelli specificati nell’allegato I, parte D.
Qualora prevedano l’inserimento di un microchip nella patente di guida fisica, gli Stati membri applicano, come minimo, i pertinenti requisiti tecnici di cui all’allegato I, parti da B a B4. Gli Stati membri possono introdurre caratteristiche di sicurezza aggiuntive.
Qualora adottino la decisione di inserire un microchip nelle patenti di guida fisiche da essi rilasciate o qualora modifichino successivamente tale decisione, gli Stati membri informano la Commissione entro tre mesi dall’adozione della pertinente decisione. Gli Stati membri che hanno già inserito un microchip nelle patenti di guida fisiche ne informano la Commissione entro il 26 febbraio 2026.
6.
Gli Stati membri possono decidere di inserire, nello spazio riservato al microchip sulle patenti di guida fisiche da essi rilasciate, un codice QR al posto del microchip o in combinazione con esso. Il codice QR consente di verificare l’autenticità delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica.
Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi misura volta all’inserimento di un codice QR nella patente di guida, e di qualsiasi modifica successiva, entro tre mesi dall’adozione della stessa.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti le caratteristiche di interoperabilità e le misure di sicurezza che i codici QR inseriti nelle patenti di guida fisiche devono rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
7. Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica delle informazioni riportate sulla patente di guida fisica non siano conservati dal verificatore, a meno che tale conservazione non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o nazionale, e si assicurano che l’autorità che ha rilasciato la patente di guida non sia informata della verifica.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 per modificare l’allegato I, parti A1 e A2, da B a B4, e D, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Art. 5 Patenti di guida mobili
1. Gli Stati membri rilasciano patenti di guida mobili sulla base delle specifiche standard dell’Unione di cui all’allegato I, parte C.
2.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le patenti di guida mobili da esso rilasciate possano essere recuperate elettronicamente a titolo gratuito dai titolari delle stesse.
Le patenti di guida mobili sono rilasciate ai titolari per essere utilizzate con i portafogli europei di identità digitale quali attestati elettronici di attributi a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le patenti di guida mobili non contengano ulteriori dati rispetto a quelli indicati nell’allegato I, parte D, e che il verificatore non tratti a fini di verifica dati personali diversi da quelli necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare.
4. Gli Stati membri si assicurano che i dati personali necessari per la verifica dei diritti di guida del titolare della patente di guida mobile non siano conservati dal verificatore, a meno che tale conservazione non sia autorizzata dal diritto dell’Unione o nazionale.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco degli emittenti delle patenti di guida mobili e lo tengono aggiornato. La Commissione rende pubblici tali elenchi attraverso un canale sicuro e in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 per modificare l’allegato I, parte C, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
7. Entro il 26 novembre 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate concernenti l’aspetto visivo, l’interoperabilità, le norme di aggiornamento dei dati e delle registrazioni, la sicurezza, le misure organizzative per il trattamento e la protezione dei dati personali, le prove e le norme tecniche e di sicurezza per lo scambio e gli elenchi di fiducia degli emittenti di fiducia delle patenti di guida mobili per la verifica delle patenti di guida mobili, comprese le funzioni di verifica e l’interfaccia con i sistemi nazionali. La Commissione, per quanto possibile, tiene conto del quadro generale e delle specifiche tecniche necessarie per il riconoscimento di tali patenti di guida da parte delle autorità dei paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 26, paragrafo 2.
Art. 6 Categorie di patenti di guida
1. La patente di guida autorizza il titolare a guidare veicoli a motore secondo la seguente classificazione:
a) ciclomotori: categoria AM:
veicoli a due o tre ruote con una velocità massima di progetto non superiore a 45 km/h e una potenza massima netta non superiore a 4 kW (esclusi quelli con una velocità massima di progetto inferiore o uguale a 25 km/h);
quadricicli leggeri;
b) motocicli e tricicli a motore:
i) categoria A1:
motocicli di cilindrata massima di 125 cm3, con una potenza massima netta non superiore a 11 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
tricicli a motore con una potenza massima netta non superiore a 15 kW;
ii) categoria A2:
motocicli con una potenza massima netta non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione di potenza [netta] superiore a 70 kW;
iii) Categoria A:
motocicli;
tricicli a motore con una potenza massima netta superiore a 15 kW.
Ai veicoli a motore delle categorie di cui alla lettera a) e alla presente lettera può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi la metà della massa a vuoto del veicolo. Gli Stati membri possono applicare condizioni supplementari alle patenti di guida da essi rilasciate, sulla base di considerazioni di sicurezza stradale;
c) autoveicoli:
i) categoria B1:
quadricicli pesanti. La categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli. Tali Stati membri possono rifiutare la conversione di una patente di guida per la categoria B1. Gli Stati membri possono inoltre decidere di introdurre questa categoria, ai fini della guida sul loro territorio, esclusivamente per i veicoli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, primo comma, lettera c), alle condizioni ivi previste e purché siano rispettati i requisiti aggiuntivi che il conducente abbia meno di 21 anni di età al momento del rilascio della patente di guida e che la patente di guida per tale categoria scada al compimento dei 21 anni. Qualora uno Stato membro decida in tal senso, contrassegna la patente di guida con il codice dell’Unione 60.03, di cui all’allegato I, parte E;
ii) categoria B:
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858. Fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, purché la massa massima autorizzata complessiva non superi 4250 kg. Qualora la massa complessiva superi 3500 kg, gli Stati membri, conformemente all’allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa:
il completamento di un corso di formazione; oppure
il superamento di una prova di capacità e comportamento.
Gli Stati membri possono anche richiedere sia il corso di formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento.
A condizione che tale corso di formazione sia stato completato e/o che tale prova sia stata superata, conformemente all’allegato V, e fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, gli autoveicoli di questa categoria possono consistere in:
un camper la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg ma non superi 4250 kg, anche in combinazione con un rimorchio, se la massa massima autorizzata complessiva non supera 5000 kg;
fatta salva un’autorizzazione di uno Stato membro conformemente alle condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera d), un veicolo di emergenza a motore utilizzato per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg ma non superi, anche in combinazione con un rimorchio, 5000 kg; o
un autoveicolo alimentato con combustibili alternativi che rientri nell’equivalenza di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera i), in combinazione con un rimorchio, non già contemplato dal secondo trattino, se la massa massima autorizzata complessiva supera 4250 kg ma non supera 5000 kg.
Gli Stati membri indicano sulla patente di guida, mediante il pertinente codice dell’Unione di cui all’allegato I, parte E, l’abilitazione alla guida di tale combinazione, camper o veicolo di emergenza.
iii) categoria BE:
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio delle categorie O1 o O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858;
iv) categoria C1:
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
v) categoria C1E:
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata eccede i 3500 kg, purché la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
vi) categoria C:
autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858.
vii) categoria CE:
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;
viii) categoria D1:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 ma non più di 16 passeggeri, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
ix) categoria D1E:
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D1 e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg;
x) categoria D:
autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto passeggeri oltre al conducente;
agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio della categoria O1 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2018/858;
xi) categoria DE:
fatte salve le norme di omologazione per i veicoli interessati, complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata eccede i 750 kg.
2.
Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione del presente articolo determinati tipi specifici di veicoli a motore, tra cui i veicoli speciali per le persone con disabilità, previo accordo della Commissione, che si basa su una valutazione dell’impatto dell’esclusione proposta sulla sicurezza stradale.
Gli Stati membri possono escludere dall’applicazione della presente direttiva i tipi di veicoli utilizzati dalle forze armate o dagli organismi di protezione civile o messi a loro disposizione. Essi ne informano la Commissione.
Art. 7 Età minima
1. L’età minima del candidato cui può essere rilasciata la patente di guida è la seguente:
a) 16 anni per le categorie AM, A1 e B1;
b) 18 anni per le categorie A2, B, BE, C1 e C1E;
c) per quanto riguarda la categoria A:
i) 20 anni per i motocicli. Tuttavia, la guida di motocicli di questa categoria è subordinata all’acquisizione di una previa esperienza di almeno due anni alla guida di motocicli con patente di guida della categoria A2. Tale requisito di previa esperienza di due anni può non essere richiesto se il candidato ha almeno 24 anni;
ii) 21 anni per i tricicli a motore di potenza superiore a 15 kW;
d) 21 anni per le categorie C, CE, D1 e D1E;
e) 18 anni per le categorie C e CE a condizione che il conducente sia titolare di un certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;
f) 24 anni per le categorie D e DE;
g) 21 anni per le categorie D e DE a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) 2022/2561.
2. Gli Stati membri possono modificare l’età minima per il rilascio della patente di guida:
a) abbassandola a 14 anni o innalzandola a 18 anni per la categoria AM;
b) innalzandola a 18 anni per la categoria B1; per la categoria B1, previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono comunque abbassare l’età minima a 15 anni per il rilascio di una patente di guida limitata al loro territorio, per i veicoli di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c), e alle condizioni specificate all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i) e all’articolo 9, paragrafo 4, lettera c);
c) innalzandola a 18 anni per la categoria A1, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i) tra l’età minima per la categoria A1 e l’età minima per la categoria A2 c’è un intervallo di almeno due anni;
ii) è richiesta un’esperienza di almeno due anni su motocicli della categoria A2 prima di consentire la guida di motocicli della categoria A, come previsto al paragrafo 1, lettera c), punto i);
d) abbassandola a 17 anni per le categorie B e BE;
e) abbassandola a 18 anni per le categorie D1, D1E, D e DE, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i) il conducente è titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;
ii) solo per le categorie D e DE, il conducente è soggetto alle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2022/2561;
f) abbassandola a 20 anni per le categorie D e DE, a condizione che il conducente sia titolare di un CAP di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561.
3. Gli Stati membri possono abbassare l’età minima a 18 anni per la categoria C e a 21 anni per la categoria D per quanto riguarda:
a) veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso, e i veicoli dei vigili del fuoco;
b) i veicoli sottoposti a prove su strada a fini di riparazione o manutenzione.
4.
Le patenti di guida rilasciate a norma dei paragrafi 2 e 3 sono valide soltanto nel territorio dello Stato membro di emissione fino a quando il titolare della patente di guida non abbia raggiunto l’età minima di cui al paragrafo 1, dopo di che sono valide in tutta l’Unione.
Gli Stati membri possono riconoscere la validità nel loro territorio delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 1. Tuttavia, non riconoscono la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del paragrafo 2, lettere b), e) ed f).
Gli Stati membri possono riconoscere reciprocamente, nei rispettivi territori, la validità delle patenti di guida rilasciate a conducenti che non abbiano ancora raggiunto le età minime di cui al paragrafo 3, lettera a).
Art. 8 Condizioni e limitazioni
1.
Nel caso in cui rilascino una patente di guida a determinate condizioni, gli Stati membri indicano tali condizioni sulla patente di guida. mediante i pertinenti codici dell’Unione di cui all’allegato I, parte E. Essi possono anche utilizzare codici nazionali per indicare le condizioni non contemplate dall’allegato I, parte E. In tal caso, informano tempestivamente la Commissione e le comunicano i dettagli dei codici nazionali e dei casi in cui sono utilizzati, sia al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva sia in caso di successive aggiunte o modifiche a tali codici nazionali.
Se, a causa di una sua disabilità fisica, la patente di guida è rilasciata al conducente solo per determinati tipi di veicoli o solo per veicoli adattati al fine di compensare tale disabilità fisica, la prova di capacità e comportamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è effettuata con un veicolo siffatto. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire alle persone con disabilità fisica di sostenere la prova in un veicolo adattato alla loro disabilità fisica.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 per modificare l’allegato I, parte E, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.
Art. 9 Graduazione ed equivalenze tra categorie
1. Le patenti di guida delle categorie BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE sono rilasciate solo ai conducenti già in possesso di patente per la categoria B.
2. La validità delle patenti di guida è fissata come segue:
a) la patente di guida rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E o DE è inoltre valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
b) la patente di guida rilasciata per la categoria CE è valida anche per la categoria DE se il titolare è già in possesso di patente per la categoria D;
c) la patente di guida rilasciata per la categoria C1E o CE è valida anche per la categoria D1E se il titolare è già in possesso di patente per la categoria D1;
d) la patente di guida rilasciata per le categorie CE e DE è valida anche, rispettivamente, per le categorie C e C1 nonché D e D1;
e) la patente di guida rilasciata per le categorie CE e DE è valida anche, rispettivamente, per i complessi di veicoli delle categorie C1E e D1E;
f) la patente di guida rilasciata per le categorie C1E e D1E è valida anche, rispettivamente, per le categorie C1 e D1;
g) la patente di guida rilasciata per una qualsiasi delle categorie è valida anche per i veicoli a motore della categoria AM. Tuttavia, per le patenti di guida rilasciate nel suo territorio, uno Stato membro può limitare le equivalenze per la categoria AM alle patenti di guida per le categorie A1, A2 e A qualora esso imponga una prova pratica come requisito per ottenere una patente di guida per la categoria AM;
h) la patente di guida rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
i) la patente di guida rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida anche, rispettivamente, per le categorie A1 e A2; B1; C1; D1;
j) due anni dopo il suo primo rilascio, una patente di guida della categoria B è valida anche per la guida di autoveicoli, compresi i veicoli di emergenza a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi quali definiti all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE e che sono stati omologati a norma del regolamento (UE) 2018/858, aventi una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg. Se è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della presente direttiva, a tali veicoli può essere agganciato un rimorchio purché la massa massima autorizzata complessiva non superi 5000 kg. I camper non rientrano nell’equivalenza di cui alla presente lettera;
k) due anni dopo il suo primo rilascio, una patente di guida della categoria BE è valida anche per la guida di una combinazione di autoveicoli alimentati in tutto o in parte con combustibili alternativi quali definiti all’articolo 2 della direttiva 96/53/CE e che sono stati omologati a norma del regolamento (UE) 2018/858, aventi una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, come una motrice e un rimorchio o semirimorchio di categorie di massa O1 o O2 di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/858.
3.
Ai fini della guida nei rispettivi territori, gli Stati membri possono accordare le seguenti equivalenze:
a) i tricicli a motore di potenza massima netta superiore a 15 kW possono essere guidati con una patente di guida della categoria B, purché il titolare abbia almeno 21 anni;
b) i motocicli della categoria A1 possono essere guidati con una patente di guida della categoria B.
Le equivalenze di cui al primo comma sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri che le hanno accordate.
Gli Stati membri indicano sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma solo mediante i pertinenti codici dell’Unione di cui all’allegato I, parte E.
Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione in merito alle equivalenze di cui al primo comma accordate sui loro territori, compresi gli eventuali codici nazionali connessi utilizzati prima del 25 novembre 2025. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.
4.
Gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida delle categorie di veicoli seguenti:
a) veicoli della categoria D1 aventi una massa massima autorizzata di 3500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di passeggeri con disabilità, da parte di conducenti di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente al conducente e sempreché tali veicoli siano utilizzati per fini sociali da entità non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;
b) veicoli aventi una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg da parte di conducenti di età non inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B da almeno due anni dopo il primo rilascio di detta patente al conducente, purché tali veicoli soddisfino tutte le condizioni seguenti:
i) sono destinati a essere utilizzati, da fermi, solo per fini didattici o ricreativi;
ii) sono utilizzati per fini sociali da entità non commerciali;
iii) sono stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie ai fini di cui ai punti i) e ii);
c) veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata non superiore a 2500 kg e una velocità massima limitata mediante mezzi tecnici a 45 km/h da parte di conducenti di età inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria B1 rilasciata alle condizioni stabilite all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma, e, se applicabile, all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b);
d) veicoli a motore utilizzati per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, anche fornendo assistenza immediata durante emergenze naturali o antropogeniche, come i veicoli di polizia, le ambulanze, i veicoli di protezione civile e di soccorso o i veicoli dei vigili del fuoco, aventi una massa massima autorizzata superiore a 3500 kg ma non superiore a 5000 kg, ai quali può essere agganciato un rimorchio se la massa massima autorizzata complessiva non supera 5000 kg, da parte di conducenti che hanno compiuto 20 anni di età, sono in possesso di patente di guida della categoria B, hanno completato la formazione e/o le prove richieste a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e guidano unicamente ai fini a cui il veicolo di emergenza è destinato, comprese le necessarie attività di manutenzione e prove di guida.
Laddove gli Stati membri indichino sulla patente di guida che il titolare è abilitato a guidare i veicoli di cui al primo comma, lettere a) e b), ciò avviene soltanto mediante i pertinenti codici nazionali.
Gli Stati membri possono, temporaneamente o a tempo indeterminato, riconoscere reciprocamente nei rispettivi territori la validità delle patenti di guida rilasciate a norma del primo comma, lettera d).
Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5.
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare la guida di veicoli della categoria D o D1, sui loro territori, da parte dei titolari di una patente di guida rilasciata per la categoria C, a condizione che a bordo del veicolo non siano trasportate altre persone e che il conducente:
a) effettui un controllo tecnico, conformemente alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, entro un raggio di 5 km dal centro di controllo; oppure
b) sia un meccanico di un’officina che esegue una prova di guida, entro un raggio di 5 km dalla stessa, rispettivamente una volta riparato il veicolo o a fini di manutenzione o ispezione.
Quando lascia il centro di controllo o l’officina, il titolare della patente di guida della categoria C deve essere in grado di dimostrare, nel corso di qualsiasi ispezione, che il veicolo è guidato ai fini di un controllo tecnico di cui alla lettera a) o di una prova di guida di cui alla lettera b). Gli Stati membri informano la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
Art. 10 Rilascio, validità e rinnovo
1. Il rilascio della patente di guida è subordinato al soddisfacimento delle condizioni seguenti:
a) il superamento di una prova di capacità e comportamento e di una prova teorica, in conformità dell’allegato II, e il rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida, conformemente alle disposizioni dell’allegato III;
b) per la categoria AM, il superamento di una prova teorica soltanto; gli Stati membri possono tuttavia imporre il superamento di una prova di capacità e comportamento e applicare l’articolo 11 in relazione a questa categoria. Gli Stati membri possono imporre una prova di capacità e comportamento specifica per i veicoli a tre ruote e i quadricicli rientranti in detta categoria. Per la differenziazione dei veicoli di categoria AM può essere inserito un codice nazionale nella patente di guida;
c) per quanto riguarda la categoria A2 o la categoria A, e a condizione che il candidato abbia acquisito un’esperienza di almeno due anni alla guida di un motociclo rientrante rispettivamente nella categoria A1 o nella categoria A2:
i) il superamento di una prova di capacità e comportamento soltanto; oppure
ii) il completamento di una formazione a norma dell’allegato VI;
d) il completamento di una formazione o il superamento di una prova di capacità e comportamento, oppure il completamento di una formazione e il superamento di una prova di capacità e comportamento a norma dell’allegato V per quanto riguarda la categoria B per la guida di un complesso di veicoli, di un camper, di un veicolo di emergenza o di un veicolo alimentato con combustibili alternativi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto ii);
e) la residenza normale, o la prova della qualifica di studente per almeno gli ultimi sei mesi al momento della presentazione della domanda, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, o il rientro nelle eccezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3 o 4.
2.
La durata della validità amministrativa delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri è la seguente:
a) 15 anni per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE. Gli Stati membri possono ridurre tale durata a dieci anni nel caso in cui il diritto nazionale consenta l’utilizzo della patente di guida anche come documento d’identità personale;
b) cinque anni per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
Il rinnovo di una patente di guida può far scattare un nuovo periodo di validità amministrativa per una o più categorie per le quali il titolare è abilitato alla guida, nella misura in cui ciò sia conforme alla presente direttiva.
La presenza di un microchip o di un codice QR a norma dell’articolo 4, paragrafi 5 e 6 rispettivamente, non è una condizione preliminare per la validità di una patente di guida. Lo smarrimento o l’illeggibilità del microchip o del codice QR o qualsiasi altro danneggiamento dello stesso non incidono sulla validità della patente di guida.
Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di qualsiasi categoria delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria se necessario per incrementare la frequenza dei controlli medici e delle autovalutazioni mediche o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
Gli Stati membri limitano il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto i), secondo comma. La patente di guida così limitata non è rinnovabile.
Gli Stati membri possono ridurre i periodi di validità amministrativa di cui al primo comma, per le patenti di guida i cui titolari risiedano nel loro territorio e abbiano compiuto 65 anni di età, al fine di richiedere che i controlli medici e le autovalutazioni mediche o l’applicazione di altre misure specifiche, tra cui corsi di aggiornamento, avvengano con maggiore frequenza. Tale periodo di validità amministrativa ridotto si applica soltanto al momento del rinnovo della patente di guida.
Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al presente paragrafo per le patenti di guida di persone cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo o che beneficiano sui loro territori della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.
3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato a entrambe le condizioni seguenti:
a) il continuo rispetto da parte del candidato al rinnovo delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale alla guida descritte nell’allegato III;
b) la residenza normale del candidato al rinnovo, o la prova della sua qualifica di studente per almeno i sei mesi precedenti al momento della presentazione della domanda, nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida, o il rientro nelle eccezioni di cui all’articolo 20, paragrafo 3.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di leggi che disciplinano il mantenimento dell’ordine, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni nazionali relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.
5.
Si può essere titolari di un’unica patente di guida. Una patente di guida mobile può tuttavia essere visualizzata simultaneamente su più di un dispositivo elettronico.
Uno Stato membro rifiuta il rilascio della patente di guida se il candidato è già titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l’applicazione del secondo comma. Le misure necessarie relativamente al rilascio, alla sostituzione, al rinnovo o alla conversione di una patente di guida comprendono, qualora vi siano ragionevoli motivi di supporre che il candidato sia già titolare di un’altra patente di guida, la verifica con gli altri Stati membri della possibilità che il candidato sia già titolare di un’altra patente di guida. A tal fine, gli Stati membri si avvalgono della rete dell’UE delle patenti di guida.
Fermo restando l’articolo 3, paragrafo 6, uno Stato membro che rilascia una patente di guida applica la dovuta diligenza per garantire che una persona soddisfi i requisiti stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo e applica le disposizioni nazionali riguardanti l’annullamento della patente di guida o del diritto di guidare qualora si accerti che una determinata patente di guida è stata rilasciata senza che tali requisiti fossero soddisfatti.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 25 per modificare gli allegati II, III, V e VI, se necessario per tener conto degli sviluppi tecnici, operativi o scientifici.