Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione del 21 ottobre 2014 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,
La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento della risoluzione per permettere alle autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione. Tali meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero essere dotati di mezzi finanziari adeguati che permettano un funzionamento efficace del quadro di risoluzione; sono pertanto abilitati a raccogliere contributi ex ante presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio, ivi comprese le succursali nell'Unione (di seguito «enti»).
Gli Stati membri sono tenuti a raccogliere i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione non solo presso gli enti, ma, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della stessa direttiva, anche presso le succursali nell'Unione. Le succursali nell'Unione sono contemplate anch'esse negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi della delega di potere di cui all'articolo 103, paragrafi 7 e 8, della medesima direttiva. Tuttavia, in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 47 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, i requisiti prudenziali e il trattamento di vigilanza delle succursali nell'Unione ricadono nella competenza degli Stati membri, è opportuno che molte delle metriche di correzione in funzione del rischio di cui al presente regolamento delegato non si applichino direttamente alle succursali nell'Unione. Pertanto, le succursali nell'Unione, pur non rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento, potrebbero essere assoggettate ad un regime specifico sviluppato dalla Commissione in un futuro atto delegato.
A norma degli articoli 6, 15, 16, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio3, determinate imprese di investimento autorizzate a svolgere solo servizi e attività limitati non sono assoggettate a taluni requisiti patrimoniali e di liquidità ovvero possono esserne esentate. Ad esse non si applicherebbero quindi molte delle metriche di correzione in funzione del rischio da stabilirsi. Benché l'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE obblighi gli Stati membri a raccogliere presso tali imprese di investimento contributi ex ante, è opportuno lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di stabilire la correzione per il rischio in modo che non costituisca per esse un onere sproporzionato. Dette imprese di investimento non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che, nell'arco del periodo compreso tra l'entrata in vigore della direttiva e il 31 dicembre 2024, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno l'1 % dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel rispettivo territorio. Nel corso di tale periodo i contributi ai meccanismi di finanziamento dovrebbero essere spalmati nel tempo e nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo, tenendo conto della fase del ciclo economico e dell'impatto che possono avere i contributi prociclici sulla situazione finanziaria degli enti contribuenti.
L'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, ai fini del raggiungimento del livello-obiettivo fissato nell'articolo 102 della medesima direttiva, i contributi siano raccolti a cadenza almeno annuale. A norma dell'articolo 103, paragrafo 2, di detta direttiva, il contributo annuale dovrebbe rispecchiare le dimensioni dell'ente, in quanto dovrebbe basarsi su un importo fisso determinato in funzione delle sue passività (di seguito «contributo annuale di base»); in secondo luogo, il contributo annuale di base rispecchia anche il livello di rischio delle attività condotte dall'ente, perché dovrebbe essere corretto in funzione del suo profilo di rischio (di seguito «ulteriore correzione per il rischio»). La dimensione costituisce il primo indicatore del rischio rappresentato dall'ente: più grande è l'ente, più probabile è che, in caso di difficoltà, l'autorità di risoluzione ne ritenga la risoluzione nell'interesse pubblico e si avvalga del meccanismo di finanziamento della risoluzione per assicurare un'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione.
Per precisare il modo in cui l'autorità di risoluzione debba correggere i contributi in funzione del profilo di rischio dell'ente, è necessario stabilire le categorie e gli indicatori di rischio da utilizzare per determinare il profilo di rischio dell'ente, il meccanismo con cui correggere in funzione del rischio il contributo annuale di base e lo stesso contributo annuale di base quale punto di partenza per la correzione in funzione del rischio. Questi elementi, che verrebbero a integrare i criteri di rischio previsti all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, dovrebbero essere stabiliti in modo da mantenere la parità di condizioni fra gli Stati membri e preservare un mercato interno forte evitando divergenze tra gli Stati membri quanto all'impostazione del calcolo dei contributi al rispettivo meccanismo di finanziamento della risoluzione. Risulta così possibile assicurare che i contributi versati dagli enti ai meccanismi di finanziamento della risoluzione siano equiparabili e prevedibili per le varie tipologie di enti creditizi, il che è importante ai fini della parità di condizioni nel mercato interno.
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il Comitato di risoluzione unico istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento, qualora svolga compiti ed eserciti poteri che a norma della direttiva 2014/59/UE devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, è considerato l'autorità nazionale di risoluzione pertinente ai fini dell'applicazione del regolamento e della direttiva. Poiché l'articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 abilita il Comitato di risoluzione unico a calcolare i contributi degli enti al Fondo di risoluzione unico che il 1o gennaio 2016 subentrerà ai meccanismi di finanziamento degli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico in applicazione del presente regolamento basato sull'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, il concetto di autorità di risoluzione ai sensi del presente regolamento dovrebbe includere anche il Comitato di risoluzione unico.
Per i gruppi il calcolo dei contributi a livello individuale causerebbe un doppio conteggio di talune passività nella determinazione del contributo annuale di base dei diversi soggetti del gruppo, perché le passività connesse agli accordi conclusi tra enti dello stesso gruppo sarebbero computate nelle passività totali prese in considerazione per determinare il contributo annuale di base di ciascun soggetto del gruppo. Per i gruppi è pertanto opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per rispecchiare l'interconnessione fra i soggetti di uno stesso gruppo e per evitare il doppio conteggio delle esposizioni infragruppo. Per assicurare parità di condizioni tra i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo e gli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a questi ultimi.
Ai fini del calcolo del contributo annuale di base del soggetto di un gruppo, dovrebbero essere escluse dalle passività totali le passività derivanti dai contratti che il soggetto ha concluso con altri soggetti dello stesso gruppo. Tale esclusione dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto se ciascun soggetto del gruppo è stabilito nell'Unione, è incluso integralmente nello stesso consolidamento ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio, e se non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso delle passività in questione alla scadenza. Dovrebbe risultare così possibile impedire che le passività siano escluse dalla base di calcolo dei contributi se non vi sono garanzie che le esposizioni da finanziamenti infragruppo sarebbero coperte qualora la solidità finanziaria del gruppo si deteriorasse. Per evitare che l'esclusione delle passività infragruppo conceda un vantaggio ai soggetti del gruppo interessati dall'esenzione, l'esclusione non dovrebbe consentire all'ente che, grazie ad essa, pure ne rispetterebbe le condizioni, di beneficiare del sistema di contribuzione semplificato concesso agli enti di piccole dimensioni. Per assicurare parità di condizioni tra i soggetti appartenenti a uno stesso gruppo e gli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o sono affiliati permanentemente allo stesso organismo centrale, lo stesso trattamento dovrebbe applicarsi a questi ultimi.
In deroga alla regola secondo cui i contributi dovrebbero essere calcolati a livello individuale, nel caso dell'organismo centrale cui sono affiliati enti creditizi interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative ai contributi ex ante dovrebbero applicarsi soltanto all'organismo centrale e agli enti creditizi affiliati considerati nel loro insieme su base consolidata, perché la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati sono controllate, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti.
È opportuno precisare in maggior dettaglio la determinazione del contributo annuale di base per le infrastrutture dei mercati finanziari. Alcune infrastrutture dei mercati finanziari, quali le controparti centrali (CCP) o i depositari centrali di titoli (CSD), sono autorizzate anche come enti creditizi. In particolare alcuni CSD prestano servizi di tipo bancario accessori alla loro attività di infrastrutture di mercato. Contrariamente agli enti creditizi, i CSD non detengono depositi protetti bensì, perlopiù, saldi infragiornalieri o overnight derivanti dal regolamento delle operazioni su titoli che forniscono a enti finanziari o banche centrali, che, di norma, non determinano saldi in contante assimilabili alla provvista di fondi per lo svolgimento di attività bancarie. Poiché i servizi di tipo bancario prestati dalle infrastrutture dei mercati finanziari sono accessori all'attività principale di compensazione e di regolamento per la quale tali infrastrutture sono soggette a rigorosi requisiti prudenziali ai sensi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 648/20125 e (UE) n. 909/20146 e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, e dato che il modello aziendale delle infrastrutture dei mercati finanziari non comporta rischi equiparabili a quelli di un ente creditizio, nella determinazione dell'ammontare delle passività totali di tali soggetti ai fini del calcolo del loro contributo annuale di base dovrebbero essere computate soltanto le passività connesse all'attività di tipo bancario svolta.
Il fatto che la contabilità dei derivati non sia armonizzata nell'Unione per i conti su base individuale potrebbe incidere sull'importo delle passività da computare nel calcolo dei contributi di ciascun ente creditizio. Applicandosi a tutti gli enti creditizi, la metodologia di calcolo del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 garantisce che lo stesso contratto derivato, in particolare la compensazione tra contratti derivati, sia computato nello stesso modo quale che sia la disciplina contabile cui l'ente creditizio è soggetto. Per garantire, nella determinazione del contributo annuale di base, un trattamento armonizzato dei derivati che ne consenta la comparabilità della valutazione tra i vari enti e per garantire parità di condizioni in tutta l'Unione, i derivati dovrebbero pertanto essere valutati in conformità all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tuttavia, ai fini della prevedibilità della valutazione dei derivati a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno prevedere che tale valutazione non possa risultare in un valore inferiore al 75 % del valore attribuito ai derivati in base alla disciplina contabile applicabile.
Alcuni enti creditizi sono istituti di credito agevolato, finalizzati a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato membro, prevalentemente tramite la concessione di prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro. I prestiti concessi da tali enti sono in parte garantiti, direttamente o indirettamente, dall'amministrazione centrale o regionale ovvero dall'autorità locale. I prestiti agevolati sono concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro. Sono talvolta concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through), nel qual caso l'ente creditizio intermediario riceve il prestito agevolato da una banca multilaterale di sviluppo o da un organismo del settore pubblico e lo estende a un altro ente creditizio che a sua volta lo eroga al cliente finale. Dato che l'ente creditizio intermediario si limita a passare la liquidità di questi prestiti dall'istituto di credito agevolato d'origine all'ente di concessione o ad altro ente intermediario, queste passività non dovrebbero essere incluse nelle passività totali da computare nel calcolo del contributo annuale di base.
Ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tutti gli enti sono tenuti a contribuire ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. È opportuno tuttavia raggiungere il giusto e proporzionato equilibrio fra l'obbligo dell'ente di contribuire al meccanismo di finanziamento della risoluzione e determinate sue caratteristiche, ossia: dimensioni, profilo di rischio, ambito e complessità dell'attività, interconnessioni con altri enti o con il sistema finanziario in generale, ripercussioni negative del suo eventuale dissesto sui mercati finanziari, su altri enti, sulle condizioni di finanziamento o sull'economia in generale, e, quindi, probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e si avvalga del meccanismo di finanziamento. A norma dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione tiene conto di tali elementi per decidere se all'ente debbano applicarsi obblighi semplificati di preparazione dei piani di risanamento e di risoluzione. Nel valutare il giusto equilibrio tra il rispetto delle prescrizioni della direttiva 2014/59/UE e le specificità dei vari enti che vi sono soggetti, è altresì opportuno tener conto dell'onere amministrativo che il calcolo dei contributi annuali comporta per taluni enti e autorità di risoluzione.
Gli enti di piccole dimensioni non presentano in genere un profilo di rischio elevato, comportano spesso un rischio sistemico minore rispetto ai grandi enti e, in molti casi, le potenziali ripercussioni del loro dissesto sull'economia in generale sono più lievi di quelle dei grandi enti. Non si può tuttavia escludere il potenziale impatto di un loro eventuale dissesto sulla stabilità finanziaria, perché anche gli enti di piccole dimensioni possono generare un rischio sistemico in considerazione del ruolo che svolgono nel sistema bancario complessivo, degli effetti cumulati delle reti cui appartengono o del contagio che rischiano di propagare a causa della perdita di fiducia nel sistema bancario.
Poiché nella maggior parte dei casi gli enti di piccole dimensioni non presentano un rischio sistemico e hanno meno probabilità di essere assoggettati a risoluzione, con conseguente minore probabilità, rispetto agli enti grandi, che si avvalgano dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, è opportuno semplificare la metodologia di calcolo dei loro contributi annuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Il contributo annuale dell'ente di piccole dimensioni dovrebbe consistere in una somma forfettaria basata unicamente sul contributo annuale di base, in proporzione alle dimensioni dell'ente. Dato che, nel determinare il contributo annuale di ciascun ente, l'autorità di risoluzione deve rispettare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento, questa metodologia dovrebbe assicurare un sistema proporzionato di contributi annuali. La somma forfettaria rispecchia pertanto il fatto che in molti casi gli enti di piccole dimensioni comportano un rischio minore e lascia margine per una correzione più ampia del contributo degli enti più grandi la cui rilevanza sistemica è in genere maggiore, in funzione del loro profilo di rischio.
Per stabilire quali enti siano considerati di piccole dimensioni è opportuno fissare una duplice soglia: la prima, relativa alle passività totali (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti, dovrebbe essere pari o inferiore a 300 milioni di EUR; la seconda, relativa alle attività totali, non dovrebbe superare 1 miliardo di EUR. Questa seconda soglia dovrebbe impedire che gli enti di maggiori dimensioni che rispettano la prima soglia relativa all'importo delle passività possano beneficiare del sistema semplificato.
È opportuno operare una distinzione all'interno della categoria degli enti di piccole dimensioni, perché, mentre alcuni di essi sono molto piccoli, altri sfiorano le soglie massime al di sotto delle quali possono beneficiare del sistema semplificato. Se si utilizzasse un'unica somma forfettaria, il contributo annuale dell'ente di piccolissime dimensioni sarebbe sproporzionalmente più elevato di quello dell'ente che, seppur di piccole dimensioni, sfiora le soglie massime. Allo stesso tempo è opportuno evitare che il sistema semplificato comporti una differenza sproporzionata in termini di contributi annuali tra gli enti di piccole dimensioni più grandi e gli enti che non sono ammissibili al sistema semplificato perché si situano appena al di sopra delle soglie. Per evitare tali effetti indesiderati è quindi opportuno articolare il sistema in varie categorie di enti di piccole dimensioni, prevedendo per ciascuna una somma forfettaria diversa come contributo annuale. Dovrebbe essere così possibile la progressività dei contributi sia all'interno del sistema semplificato sia tra la somma forfettaria più elevata e il contributo più basso determinato applicando il metodo della correzione del contributo annuale di base in funzione del profilo di rischio dell'ente.
Laddove stabilisca che l'ente di piccole dimensioni presenta un profilo di rischio particolarmente elevato, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere la facoltà di decidere che esso non può più beneficiare del sistema semplificato e che il suo contributo dev'essere invece calcolato applicando il metodo della correzione del contributo annuale di base in funzione di fattori di rischio diversi dalle dimensioni dell'ente.
Gli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE non saranno ricapitalizzati ricorrendo ai meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma degli articoli 44 e 101 della direttiva 2014/59/UE, in quanto saranno posti in liquidazione ai sensi della procedura nazionale di insolvenza o di altri tipi di procedure attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE e cesseranno l'attività. Tali procedure garantiscono che i creditori di detti enti, compresi, se del caso, i titolari di obbligazioni garantite, sostengano le perdite secondo modalità che soddisfano gli obiettivi della risoluzione. Pertanto, i loro contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbero rispecchiare tali specificità. Tuttavia i meccanismi di finanziamento della risoluzione potrebbero essere utilizzati per gli altri fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Nel caso in cui uno di detti enti utilizzi il meccanismo di finanziamento della risoluzione ad uno qualsiasi dei predetti fini, l'autorità di risoluzione dovrebbe essere in grado di confrontare il profilo di rischio di tutti gli altri enti coperti dall'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE con quello dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione e di applicare la metodologia stabilita nel presente atto delegato per gli enti che presentino un profilo di rischio analogo o superiore a quello degli enti che hanno utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione. È altresì opportuno prevedere un elenco di elementi di cui l'autorità di risoluzione deve tenr conto per il confronto dei profili di rischio.
Affinché le autorità di risoluzione degli Stati membri interpretino in modo armonizzato i criteri fissati all'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE in modo che l'indicatore di rischio degli enti ai fini del calcolo dei contributi individuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione sia determinato in modo analogo in tutta l'Unione, è opportuno prevedere una serie di categorie di rischio, coi corrispondenti indicatori di rischio per ciascuna di esse, di cui le autorità di risoluzione tengano conto per valutare il profilo di rischio degli enti. Ai fini della coerenza con le pratiche di vigilanza, gli indicatori di rischio dovrebbero corrispondere ai vigenti parametri di riferimento per la regolamentazione, già disponibili o in fase di messa a punto.
Laddove la normativa applicabile preveda deroghe che esentano gli enti dallo stabilire alcuni degli indicatori di rischio al livello dell'ente e a condizione che, se applicabili, l'autorità competente autorizzi le deroghe, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare gli indicatori in questione a livello consolidato o subconsolidato, secondo i casi, per assicurare la coerenza con le pratiche di vigilanza e evitare che i gruppi che si avvalgono di tali deroghe siano indebitamente penalizzati.
Affinché le autorità di risoluzione possano seguire un'impostazione uniforme in ordine alla rilevanza delle categorie e degli indicatori di rischio di cui dovrebbero tener conto per determinare il profilo di rischio degli enti, il presente regolamento dovrebbe stabilire la ponderazione relativa di ciascuna categoria e di ciascun indicatore di rischio. È tuttavia importante lasciare alle autorità di risoluzione sufficiente flessibilità nella valutazione del profilo di rischio degli enti, in modo che possano modulare l'applicazione delle categorie e degli indicatori di rischio sulle specificità di ciascun ente. Poiché questo risultato non può essere ottenuto esclusivamente prevedendo una forcella di valutazione del profilo di rischio, ma richiede una certa discrezionalità nello stabilire l'incidenza di taluni indicatori di rischio caso per caso, è opportuno che, per alcuni di essi, la ponderazione sia solo indicativa o sia prevista una forcella che consenta all'autorità di risoluzione di stabilire la pertinenza di tali indicatori nel caso di specie.
Per stabilire l'incidenza dei vari indicatori riconducibili a una determinata categoria, l'aggregazione all'interno delle categorie dovrebbe essere effettuata mediante la media aritmetica ponderata dei singoli indicatori. L'indicatore composito finale di rischio corrispondente a ciascun ente dovrebbe essere calcolato in base alla media geometrica ponderata della singola categoria per evitare gli effetti di compensazione tra categorie, grazie ai quali l'ente che vanta una prestazione moderatamente positiva in varie categorie e una estremamente scarsa in un'altra categoria otterrebbe, di norma, un punteggio a metà classifica in base alla media aritmetica delle diverse categorie.
La forcella di valutazione del grado di rischio rappresentato dall'ente dovrebbe essere tale da permettere un'adeguata modulazione del relativo profilo di rischio risultante dalle diverse categorie e dai diversi indicatori di rischio previsti dal presente regolamento e, nel contempo, tale da offrire sufficienti certezza e prevedibilità circa l'importo annuale che ciascun ente è tenuto a versare ai sensi della direttiva 2014/59/UE e del presente regolamento.
Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, è necessario precisare le condizioni e i mezzi di pagamento. In particolare, per i contributi che non sono pagati in contante ma in impegni di pagamento irrevocabili conformemente all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE, è necessario specificare la quota di impegni di pagamento irrevocabili che ciascun ente può utilizzare e il tipo di garanzia accettata a copertura degli impegni di pagamento irrevocabili, così da permettere all'autorità di risoluzione di assicurare il pagamento effettivo nell'esecuzione dell'impegno di pagamento irrevocabile qualora abbia difficoltà. Affinché i contributi annuali siano effettivamente versati, è necessario conferire all'autorità di risoluzione lo specifico potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative all'ente che viola gli obblighi fissati nel presente regolamento riguardo al calcolo e alla correzione dei contributi, ad esempio non assolvendo l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere abilitata a imporre una penalità giornaliera all'ente che versi solo parte del contributo annuale dovuto o che non lo versi affatto ovvero che non assolva gli obblighi previsti nella comunicazione inviata dall'autorità di risoluzione. È parimenti opportuno prevedere obblighi specifici di scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione.
Per assicurare che la correzione per il rischio resti al passo con l'evoluzione del settore bancario soddisfacendo stabilmente le prescrizioni della direttiva 2014/59/UE, la Commissione riesaminerà anteriormente al 1o giugno 2016, in base all'esperienza di applicazione maturata, la correzione per il rischio ai fini del calcolo dei contributi annuali, in particolare la congruità del fattore di correzione per il rischio stabilito nel presente regolamento e la necessità di un eventuale innalzamento del suo limite superiore.
Poiché, a norma dell'articolo 130, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'obbligo degli Stati membri di raccogliere i contributi annuali presso gli enti autorizzati nel rispettivo territorio si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2015,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Sezione 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce:
a) la metodologia da seguire per il calcolo dei contributi che gli enti devono versare ai meccanismi di finanziamento della risoluzione e per la loro correzione in funzione del profilo di rischio dell'ente;
b) gli obblighi degli enti riguardo alle informazioni che devono fornire ai fini del calcolo dei contributi e riguardo al pagamento dei contributi ai meccanismi di finanziamento della risoluzione;
c) le misure che permettono alle autorità di risoluzione di verificare che i contributi siano stati pagati correttamente.
Art. 2 Ambito d'applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enti richiamati all'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 23), della medesima. Si applica anche all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati su base consolidata, laddove gli enti affiliati siano interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Ogni riferimento al gruppo s'intende fatto all'organismo centrale, a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle loro filiazioni.
Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 e alla direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per:
1) «ente»: l'ente creditizio definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/59/UE o l'impresa di investimento definita al punto 2) del presente articolo, nonché, laddove siano soddisfatte le condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente ad esso di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013 considerati nel loro insieme su base consolidata;
2) «impresa di investimento»: l’impresa di investimento definita all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che soddisfano una delle condizioni seguenti: a) negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti; b) soddisfano tutte le condizioni seguenti: i) non detengono denaro o titoli della clientela; ii) effettuano solo negoziazioni per conto proprio; iii) non hanno clienti esterni; iv) l’esecuzione e il regolamento delle operazioni sono da loro effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione;
3) «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che l'autorità di risoluzione fissa per ciascun periodo di contribuzione per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
4) «meccanismo di finanziamento»: il meccanismo istituito per permettere all'autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione di cui all'articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
5) «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE raccolto nel periodo di contribuzione dall'autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
6) «periodo di contribuzione»: un anno civile;
7) «autorità competente»: l'autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE;
8) «autorità competente»: l’autorità competente definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 o l’autorità competente definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio2;
9) «sistema di garanzia dei depositi» (SGD): il sistema di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2014/49/UE;
10) «deposito protetto»: il deposito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, escluso il saldo temporaneamente elevato definito all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva;
11) «passività totali»: il totale delle passività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio9 o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio10;
12) «attività totali»: il totale delle attività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002;
13) «esposizione complessiva al rischio»: l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
14) «coefficiente di capitale primario di classe 1»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
15)
16) «fondi propri»: i fondi propri definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013;
17) «passività ammissibili»: le passività ammissibili definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE;
18) «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013;
19) «coefficiente di copertura della liquidità»: il coefficiente di copertura della liquidità definito all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e precisato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione11;
20) «coefficiente netto di finanziamento stabile»: il coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013;
21) «controparte centrale» (CCP): la persona giuridica definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012;
22) «derivato»: lo strumento derivato ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013;
23) «depositario centrale di titoli» (CSD): la persona giuridica definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio12;
24) «regolamento»: il completamento di un'operazione in titoli definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 909/2014;
25) «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni definita all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012;
26) «infrastruttura dei mercati finanziari»: la CCP di cui al punto 21) o il CSD di cui al punto 23) autorizzati come enti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE;
27) «istituto di credito agevolato»: l'impresa o il soggetto costituito dall'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dalla predetta amministrazione;
28) «prestito agevolato»: il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro;
29) «ente intermediario»: l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale.
30) «passività derivanti da contratti derivati»: le singole passività derivanti da un contratto derivato o, se del caso, le passività derivanti da un insieme di attività soggette a compensazione di contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013.
Sezione 2. Metodologia
Art. 4 Determinazione dei contributi annuali
1. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell'ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell'articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione.
2. L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e in base all'ammontare medio dei depositi protetti dell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza.
Art. 5 Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio
1. I contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:
a) passività infragruppo derivanti da operazioni condotte dall'ente con un altro ente appartenente allo stesso gruppo, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
i) ciascun ente è stabilito nell'Unione;
ii) ciascun ente è incluso integralmente nella stessa vigilanza su base consolidata a norma degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio;
iii) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza;
b) passività istituite dall'ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/59/UE, autorizzato dall'autorità competente ad applicare l'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
c) in caso di controparte centrale stabilita in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, passività legate alle attività di compensazione nella definizione di cui all'articolo 2, punto 3), del medesimo regolamento, incluse le passività derivanti da misure adottate dalla controparte centrale per rispettare gli obblighi di costituzione di margini, per costituire un fondo di garanzia e per mantenere risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a coprire le perdite potenziali nelle linee di difesa in caso di default conformemente allo stesso regolamento e a investire le proprie risorse finanziarie in conformità all'articolo 47 del medesimo regolamento;
d) in caso di depositario centrale di titoli, passività connesse a questa sua attività, comprese le passività verso suoi partecipanti o prestatori di servizi con scadenza inferiore a sette giorni, derivanti da attività per le quali il depositario centrale di titoli è stato autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ma ad esclusione delle altre passività derivanti da tali attività di tipo bancario;
e) in caso di impresa di investimento, passività scaturite dalla detenzione delle attività o liquidità della clientela, anche detenute per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 o di fondi d'investimento alternativi (FIA) definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14, a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;
f) in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.
2. Le passività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono dedotte uniformemente, per ogni singola operazione, dall'importo delle passività totali degli enti parti delle operazioni o degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3.
Ai fini della presente sezione, l’ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti dai contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, è valutato a norma degli articoli da 5 bis a 5 sexies del presente regolamento.
Tuttavia, il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l'ente è soggetto ai fini dell'informativa di bilancio.
Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all’ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell’esposizione perché tali strumenti derivati sono detenuti fuori bilancio, l’ente segnala all’autorità di risoluzione la somma dei valori equi (fair value) di tali derivati, se la somma è negativa, come costo di sostituzione e aggiunge tali derivati ai valori contabili in bilancio.
4. Ai fini della presente sezione, dalle passività totali di cui al paragrafo 1 è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il corrispondente valore determinato conformemente al paragrafo 3.
5. Per verificare il soddisfacimento di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di risoluzione si basa sulle pertinenti valutazioni effettuate dalle autorità competenti e messe a sua disposizione a norma dell'articolo 90 della direttiva 2014/59/UE.
Art. 5 bis Valore dell’esposizione dei derivati
1.
Gli enti determinano il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati all’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo del valore di mercato (mark-to-market) di cui all’articolo 5 ter.
Nel determinare il valore dell’esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all’articolo 5 quinquies. Non si applica la compensazione tra prodotti differenti. Tuttavia gli enti possono compensare all’interno di una singola categoria di prodotti inclusa nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 quando sono soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti.
2. Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell’importo delle passività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.
3.
Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono dedurre dalla parte del costo corrente di sostituzione del valore dell’esposizione il margine di variazione pagato in contante alla controparte, nella misura in cui questo non sia già stato rilevato, in base alla disciplina contabile applicabile, come riduzione del valore dell’esposizione e purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) per le negoziazioni non compensate mediante una controparte centrale qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;
b) il margine di variazione è calcolato e scambiato quotidianamente in base a una valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
c) il margine di variazione pagato in contante è nella valuta di regolamento del contratto derivato;
d) il margine di variazione scambiato corrisponde all’importo totale che sarebbe necessario per estinguere completamente l’esposizione del derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi le soglie e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili all’ente;
e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l’ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l’ente può riconoscere un effetto di riduzione del rischio conformemente all’articolo 5 quinquies.
Ai fini del primo comma, lettera c), se il contratto derivato è oggetto di un accordo quadro di compensazione ammissibile, per valuta di regolamento s’intende la valuta di regolamento specificata nel contratto derivato o nell’accordo quadro di compensazione ammissibile che lo disciplina.
L’ente che, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizza il margine di variazione ricevuto in contante dalla controparte come passività da corrispondere può escludere tale passività dalla misura dell’esposizione purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e).
4. Ai fini del paragrafo 3 si applicano le disposizioni seguenti:
a) la deduzione del margine di variazione pagato è limitata alla parte negativa del costo corrente di sostituzione del valore dell’esposizione;
b) l’ente non usa il margine di variazione pagato in contante per ridurre l’importo dell’esposizione creditizia potenziale futura, neanche ai fini dell’articolo 5 sexies, paragrafo 1, lettera b), punto ii).
5.
In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare il metodo semplificato dell’esposizione di cui all’articolo 5 quater per determinare il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati all’allegato II, punti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l’entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati di tali enti soddisfi le condizioni di cui all’articolo 273 bis, paragrafo 2, di detto regolamento.
Gli enti che applicano il metodo semplificato dell’esposizione non riducono la misura dell’esposizione dell’importo del margine di variazione ricevuto in contante.
Art. 5 ter Metodo del valore di mercato
1. Il costo corrente di sostituzione delle passività derivanti da contratti derivati a livello di insieme di attività soggette a compensazione è il valore assoluto del valore di mercato netto di tali contratti soggetti a compensazione, al lordo di eventuali garanzie reali detenute o fornite, laddove i valori di mercato positivi e negativi siano compensati nel calcolo del valore di mercato netto. A tal fine, gli enti trattano una singola operazione in derivati come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
2. Al fine di determinare l’esposizione creditizia potenziale futura, gli enti moltiplicano gli importi nozionali o i valori sottostanti, a seconda del caso, per le percentuali di cui alla tabella 1 e nel rispetto di quanto segue:
a) i contratti derivati che non rientrano in una delle cinque categorie di cui alla tabella 1 sono considerati come contratti concernenti merci diverse dai metalli preziosi;
b) per i contratti derivati con più scambi del capitale, le percentuali sono moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
c) per i contratti derivati strutturati in modo tale da estinguere l’esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto derivato sia pari a zero a tali date, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; in caso di contratti sui tassi d’interesse che soddisfino tali criteri e abbiano una durata residua di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5 %.
Tabella 1
Durata residua Contratti su tassi di interesse Contratti su tassi di cambio e oro Contratti su azioni Contratti su metalli preziosi diversi dall’oro Contratti su merci diverse dai metalli preziosi 1 anno o meno 0 % 1 % 6 % 7 % 10 % Più di 1 anno ma non più di 5 anni 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % Oltre 5 anni 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 %
3. Il valore dell’esposizione è pari alla somma del costo corrente di sostituzione e dell’esposizione creditizia potenziale futura.
Art. 5 quater Metodo semplificato dell’esposizione
1. Secondo il metodo semplificato dell’esposizione, gli enti determinano il valore dell’esposizione moltiplicando l’importo nozionale di ciascuno strumento per le percentuali di cui alla tabella 2.
Tabella 2
| Durata originaria | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio e oro |
| 1 anno o meno | 0,5 % | 2 % |
| Più di 1 anno ma non più di 2 anni | 1 % | 5 % |
| Incremento per ogni anno successivo | 1 % | 3 % |
2. Nel calcolare il valore dell’esposizione nel caso dei contratti su tassi di interesse, gli enti possono utilizzare la durata originaria o la durata residua.
Art. 5 quinquies Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
Gli enti possono riconoscere l’effetto di riduzione del rischio, conformemente all’articolo 5 sexies, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l’accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all’articolo 296 del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’ente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 297 di detto regolamento:
a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproci sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, così da creare un unico nuovo contratto che è vincolante per le parti e sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti;
b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte.
Art. 5 sexies Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
1. Gli enti considerano gli accordi di compensazione contrattuale come segue:
a) nel caso dei contratti di novazione, gli enti possono procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti da tali contratti anziché degli importi lordi. In applicazione dell’articolo 5 ter, gli enti possono prendere in considerazione il contratto di novazione per determinare:
il costo corrente di sostituzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1;
gli importi del capitale nozionale o i valori sottostanti di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2.
Nell’applicazione del metodo semplificato dell’esposizione, nel determinare l’importo nozionale di cui all’articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono tenere conto del contratto di novazione ai fini del calcolo dell’importo del capitale nozionale. In tali casi, gli enti applicano le percentuali di cui alla tabella 2;
b) nel caso di altri accordi di compensazione, gli enti applicano l’articolo 5 ter come segue:
i) il costo corrente di sostituzione di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 1, per i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico reale derivante dall’accordo; qualora la compensazione dia luogo a un credito netto per l’ente che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione è quantificato a “0”;
ii) l’importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione è ridotto in base alla formula seguente:
PCEred = 0,4 • PCEgross + 0,6 • NGR • PCEgross dove: PCEred = l’importo ridotto relativo all’esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido; PCEgross = la somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando gli importi del capitale nozionale per le percentuali di cui alla tabella 1; NGR = il rapporto netto/lordo calcolato come il quoziente del costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) e il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore).
2.
Per il calcolo dell’esposizione creditizia potenziale futura conformemente alla formula di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti.
Nell’applicazione dell’articolo 5 quater, paragrafo 1, gli enti possono considerare i contratti derivati perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; gli importi del capitale nozionale sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2 dell’articolo 5 quater.
Ai fini del presente paragrafo, i contratti derivati perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio o contratti analoghi nei quali il capitale nozionale è equivalente ai flussi di cassa se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente nella medesima valuta.
3. Per tutti gli altri contratti derivati inclusi in un accordo di compensazione, gli enti possono ridurre le percentuali da applicare come indicato nella tabella 3.
Tabella 3
| Durata originaria | Contratti su tassi di interesse | Contratti su tassi di cambio |
| 1 anno o meno | 0,35 % | 1,50 % |
| Più di 1 anno ma non più di 2 anni | 0,75 % | 3,75 % |
| Incremento per ogni anno successivo | 0,75 % | 2,25 % |
4. Nel caso di contratti su tassi di interesse, gli enti possono scegliere tra la durata originaria e la durata residua.
Art. 6 Categorie e indicatori di rischio
1. L'autorità di risoluzione valuta il profilo di rischio dell'ente in base a quattro categorie di rischio:
a) esposizione al rischio;
b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;
c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;
d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.
2. La categoria «esposizione al rischio» consta degli indicatori di rischio seguenti:
a)
b) coefficiente di leva finanziaria;
c) coefficiente di capitale primario di classe 1;
d) esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali.
3. La categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» consta degli indicatori di rischio seguenti:
a) coefficiente netto di finanziamento stabile;
b) requisito di copertura della liquidità.
4. La categoria «rilevanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia» consta dell’indicatore «importo totale dei prestiti e depositi interbancari nell’Unione europea», che riflette la rilevanza dell’ente per l’economia dello Stato membro di stabilimento.
5.
La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione» consta degli indicatori seguenti:
a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione;
b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale;
c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato.
Per determinare i diversi indicatori di rischio della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione tiene conto della loro rilevanza alla luce della probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell'ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione.
6. Per determinare l'indicatore «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
a) innalzamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
i) incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
ii) incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni;
iii) incidenza dell'importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
iv) misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell'ente sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE;
b) abbassamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
i) importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP);
ii) misura in cui l'ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE.
7. Per determinare l'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
a) se l'importo dei fondi disponibili immediatamente, a fini sia di ricapitalizzazione sia di finanziamento di liquidità, per sostenere l'ente che incontra problemi sia sufficientemente consistente da permettere di offrirgli un sostegno credibile e efficace;
b) il grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi di cui alla lettera a) saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario.
8.
L'indicatore di rischio di cui al paragrafo 5, lettera c), assume il valore massimo della scala di cui all'allegato I, fase 3, per:
a) l'ente appartenente a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti, ad esempio fondi attinti a un meccanismo di finanziamento della risoluzione, e che è ancora nel periodo di ristrutturazione o liquidazione, eccezion fatta per gli ultimi 2 anni di attuazione del piano di ristrutturazione;
b) l'ente in liquidazione, fino a ultimazione del piano di liquidazione (purché sia ancora tenuto al versamento del contributo).
Per tutti gli altri enti detto indicatore assume il valore minimo della scala di cui all'allegato I, fase 3.
9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, per la determinazione degli indicatori l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.
Art. 7 Ponderazione relativa di ogni categoria e indicatore di rischio
1. Per valutare il profilo di rischio di ciascun ente, l'autorità di risoluzione applica alle categorie di rischio i fattori di ponderazione seguenti:
a) esposizione al rischio: 50 %;
b) stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento: 20 %;
c) rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia: 10 %;
d) altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione: 20 %.
2. A ciascun indicatore di rischio della categoria «esposizione al rischio» è attribuito un identico fattore di ponderazione del rischio.
3. A ciascun indicatore di rischio della categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» è attribuito un identico fattore di ponderazione di rischio.
4.
Ai fini della determinazione della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione valuta ciascun indicatore applicando la ponderazione relativa seguente:
a) attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione: 45 %;
b) appartenenza a un sistema di tutela istituzionale: 45 %;
c) entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato: 10 %.
Nell'applicare l'indicatore di cui alla lettera b) l'autorità di risoluzione tiene conto della ponderazione relativa dell'indicatore di cui alla lettera a).
Art. 8 Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici
1. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga a norma degli articoli 8 e 21 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione applica l'indicatore di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento a livello del sottogruppo di liquidità. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello del sottogruppo di liquidità è attribuito a ciascun ente appartenente al sottogruppo di liquidità ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio.
2.
3. Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga in altra circostanza prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori in questione possono essere calcolati a livello consolidato. Il risultante punteggio degli indicatori a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo dei sui indicatori di rischio.