Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
OPERAZIONI DI VOLO CON PALLONE [PARTE-BOP]
SOTTOPARTE BAS REQUISITI OPERATIVI DI BASE
Sezione 1 Requisiti generali
BOP.BAS.001 Ambito di applicazione
In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da ogni operatore di palloni diverso dalle imprese di progettazione o di produzione di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1.
BOP.BAS.005 Autorità competente
L'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede. Tale autorità è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, di tale regolamento.
BOP.BAS.010 Dimostrazione della conformità
a) Qualora richiesto dall’autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell’operatore conformemente all’allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l’operatore dimostra la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.
b) L'operatore utilizza uno dei seguenti metodi per dimostrare tale conformità:
1) metodi accettabili di rispondenza (AMC);
2) metodi alternativi di rispondenza (AltMoC).
BOP.BAS.015 Voli introduttivi
I voli introduttivi sono:
a) effettuati in condizioni di volo a vista (VFR) diurne; e
b) sorvegliati, per quanto riguarda la sicurezza, da una persona nominata dal centro che effettua i voli introduttivi.
BOP.BAS.020 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L'operatore attua:
a) le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente in conformità all’allegato II (parte-ARO), norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e
b) le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie emesse dall’Agenzia in conformità all’articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1139.
BOP.BAS.025 Nomina a pilota in comando
L’operatore nomina pilota in comando un pilota qualificato ad esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III (parte-BFCL) del presente regolamento.
BOP.BAS.030 Responsabilità del pilota in comando
a) Il pilota in comando:
1) è responsabile della sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo durante le operazioni con pallone;
2) è responsabile dell'inizio, della continuazione o del termine di un volo nell'interesse della sicurezza;
3) garantisce che tutte le procedure operative e liste di controllo (checklists) applicabili siano rispettate;
4) inizia il volo soltanto se è certo che tutte le limitazioni operative sono osservate, come segue:
i) il pallone è idoneo al volo;
ii) il pallone è debitamente immatricolato;
iii) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per l'esecuzione del volo sono installati a bordo e operativi;
iv) la massa del pallone è tale per cui il volo può essere condotto entro i limiti definiti dal manuale di volo dell'aeromobile;
v) tutti gli equipaggiamenti e i bagagli sono correttamente stivati e messi in sicurezza; e
vi) le limitazioni operative del pallone, come specificato nel manuale di volo dell'aeromobile, sono costantemente rispettate nel corso del volo;
5) si assicura che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata in conformità ai requisiti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1321/2014 della Commissione1;
6) è responsabile del briefing pre-volo al personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone;
7) si assicura che il personale di assistenza durante le operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio del pallone indossi adeguati indumenti protettivi;
8) si accerta che gli equipaggiamenti di emergenza siano sempre facilmente accessibili per un utilizzo immediato;
9) garantisce che nessuno sia autorizzato a fumare a bordo o nelle immediate vicinanze del pallone;
10) vieta la presenza a bordo del pallone di persone visibilmente sotto l'influenza di sostanze psicoattive in grado di mettere in pericolo la sicurezza del pallone o di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo;
11) durante il volo mantiene il controllo del pallone in qualsiasi momento, a meno che un altro pilota non prenda i comandi;
12) intraprende le azioni che ritiene necessarie qualora si verifichi una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate. In questi casi può, nei limiti di quanto necessario ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti;
13) può non continuare un volo oltre il più vicino sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la sua capacità di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta a causa di malattia, affaticamento, mancanza di ossigeno o altro;
14) registra i dati relativi all'utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell'aeromobile al termine del volo, o di una serie di voli, nel giornale di bordo del pallone;
15) in caso di incidente o inconveniente grave in cui è coinvolto il pallone, informa l'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato nel cui territorio si è verificato l'evento e i servizi di emergenza di tale Stato, senza indugio e usando i mezzi più veloci disponibili;
16) in caso di interferenza illecita, presenta senza indugio una segnalazione all'autorità competente e informa l'autorità locale designata dallo Stato nel cui territorio l'interferenza illecita si è verificata; e
17) segnala senza indugio alla pertinente unità dei servizi del traffico aereo (ATS) le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili.
b) Il pilota in comando non può prestare servizio su un pallone in una delle seguenti situazioni:
1) qualora non sia in grado di svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritiene di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause;
2) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili.
c) Ogniqualvolta i membri dell'equipaggio sono coinvolti nell'impiego del pallone, il pilota in comando:
1) garantisce che durante le fasi critiche del volo, o quando ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza, tutti i membri dell'equipaggio si trovino alle postazioni di lavoro assegnate e non svolgano alcuna attività oltre a quelle richieste per l'impiego in sicurezza del pallone;
2) non inizia il volo qualora un membro dell'equipaggio non sia in grado di svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritiene di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause;
3) può non continuare un volo oltre il più vicino sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la capacità di qualsiasi membro dell'equipaggio di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta a causa di malattia, affaticamento, mancanza di ossigeno o altro; e
4) garantisce che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare attraverso una lingua comune.
BOP.BAS.035 Autorità del pilota in comando
Il pilota in comando ha l'autorità di:
a) impartire tutti gli ordini e intraprendere le azioni appropriate al fine di garantire la sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo; e
b) rifiutare l'imbarco o il trasporto di persone o bagagli che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza del pallone o di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.
BOP.BAS.040 Responsabilità dei membri dell'equipaggio
a) Ogni membro dell'equipaggio è responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti relativi all'impiego del pallone.
b) I membri dell'equipaggio non possono prestare servizio su un pallone qualora non siano in grado di svolgere i loro compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritengono di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause.
c) I membri dell'equipaggio informano il pilota in comando qualora si verifichino i seguenti eventi:
1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che si ritiene possa pregiudicare l'aeronavigabilità o l'impiego in sicurezza del pallone, compresi i sistemi di emergenza; e
2) qualsiasi inconveniente.
d) Ogni membro dell'equipaggio di condotta che svolga attività per più di un operatore:
1) conserva la propria documentazione individuale relativa al tempo di volo e ai periodi di riposo, se del caso; e
2) fornisce a ciascun operatore i dati necessari per pianificare le attività conformemente alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e ai requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili.
BOP.BAS.045 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
a) Il pilota in comando e tutti gli altri membri dell'equipaggio si conformano alle leggi, ai regolamenti e alle procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo.
b) Il pilota in comando ha familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea.
BOP.BAS.050 Documenti, manuali e informazioni obbligatori a bordo
a) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo:
1) le limitazioni operative, le procedure normali, speciali e di emergenza e altre informazioni pertinenti riguardanti specificamente le caratteristiche operative del pallone;
2) i dettagli del piano di volo ATS compilato, qualora richiesto in conformità alla sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione2;
3) le carte aeronautiche correnti e appropriate all'area del volo che si intende effettuare.
b) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo o devono essere stivati nel veicolo di recupero:
1) il certificato di immatricolazione;
2) il certificato di aeronavigabilità, compresi gli allegati;
3) il manuale di volo dell'aeromobile o documento/i equivalente/i;
4) la licenza di stazione radio, qualora il pallone sia dotato di apparecchiature radio, conformemente alla norma BOP.BAS.355, lettera a);
5) il/i certificato/i di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
6) il giornale di bordo del pallone o documento/i equivalente/i;
7) ogni altra documentazione che può essere pertinente al volo o che può essere richiesta dallo Stato o dagli Stati interessati dal volo.
c) Qualora richiesta dell'autorità competente, il pilota in comando o l'operatore mette la documentazione originale a disposizione di tale autorità entro il periodo di tempo da essa specificato, non inferiore a 24 ore.
BOP.BAS.055 Merci pericolose
a) Il trasporto di merci pericolose a bordo del pallone è effettuato secondo i requisiti di cui all'allegato 18 della Convenzione di Chicago, modificata da ultimo e ampliata dalle istruzioni tecniche.
b) Il pilota in comando adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo merci pericolose.
c) Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aeromobile è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, sono considerati autorizzati a norma della parte 1, punto 2.2.1, lettera a), delle istruzioni tecniche, indipendentemente dal fatto che tali articoli e sostanze debbano essere trasportati o siano destinati a essere utilizzati nell'ambito di un determinato volo. Il pilota in comando garantisce che l'imballaggio e il carico a bordo dei suddetti articoli e sostanze siano effettuati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per i membri dell'equipaggio, i passeggeri e il pallone durante l'impiego.
d) Il pilota in comando o, qualora il pilota in comando non ne sia in grado, l'operatore segnala senza indugio qualsiasi incidente o inconveniente riguardante merci pericolose all'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato nel cui territorio si è verificato l'evento, ai servizi di emergenza di tale Stato, a qualsiasi altra autorità designata da tale Stato e all'autorità competente.
BOP.BAS.060 Rilascio di merci pericolose
a) Nel corso di operazioni con pallone effettuate sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all'aperto, il pilota in comando non può rilasciare merci pericolose.
b) In deroga alla lettera a), i paracadutisti possono lanciarsi dal pallone per dimostrazioni con il paracadute sopra aree congestionate di città, paesi, insediamenti o sopra assembramenti di persone all'aperto portando dispositivi di addestramento fumogeni, purché fabbricati a questo scopo.
BOP.BAS.065 Giornale di bordo del pallone
Per ogni volo o serie di voli, i dettagli del pallone, del suo equipaggio e di ciascun viaggio devono essere registrati sotto forma di giornale di bordo del pallone o documento equivalente.
Sezione 2 Procedure operative
BOP.BAS.100 Utilizzo di siti operativi
Il pilota in comando utilizza soltanto siti operativi adeguati al tipo di pallone e di operazione interessati.
BOP.BAS.105 Procedure antirumore
Il pilota in comando tiene conto delle procedure operative atte a minimizzare l'effetto del rumore del sistema di riscaldamento, garantendo tuttavia nel contempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
BOP.BAS.110 Rifornimento e pianificazione di combustibile e zavorra
Il pilota in comando inizia il volo soltanto se il combustibile di riserva o la zavorra a bordo del pallone sono sufficienti a garantire un atterraggio in sicurezza.
BOP.BAS.115 Informazioni ai passeggeri
Il pilota in comando garantisce che prima del volo o, se appropriato, durante il volo i passeggeri siano informati in merito alle procedure normali, speciali e di emergenza.
BOP.BAS.120 Trasporto di categorie speciali di passeggeri
Il pilota in comando garantisce che le persone che necessitano di condizioni, assistenza o dispositivi speciali durante il trasporto a bordo del pallone siano trasportate in condizioni che garantiscano la sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.
BOP.BAS.125 Presentazione del piano di volo ATS
a) Se un piano di volo ATS (Air Traffic Service, servizi di traffico aereo) non viene presentato in quanto non necessario in conformità alla norma SERA.4001, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il pilota in comando presenta informazioni adeguate al fine di permettere l'attivazione dei servizi di allarme se necessario.
b) Nel corso di operazioni in siti operativi da cui è impossibile presentare un piano di volo ATS, sebbene necessario in conformità alla norma SERA.4001, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, il pilota in comando presenta il piano di volo ATS dopo il decollo.
BOP.BAS.130 Preparazione del volo
Prima di iniziare il volo, il pilota in comando deve avere familiarità con le opportune informazioni meteorologiche e aeronautiche disponibili riguardanti il volo che si intende effettuare, comprendenti:
a) uno studio di tutte le osservazioni e previsioni meteorologiche aggiornate disponibili; e
b) la pianificazione di una rotta alternativa nell'eventualità che il volo non possa essere completato come pianificato.
BOP.BAS.135 Autorizzazione a fumare a bordo
È vietato fumare a bordo del pallone durante tutte le fasi del volo o nelle immediate vicinanze del pallone.
BOP.BAS.140 Trasporto e uso di armi
a) Il pilota in comando garantisce che nessuno trasporti o usi armi a bordo del pallone.
b) In deroga alla lettera a), il pilota in comando può consentire il trasporto e l'uso di armi a bordo del pallone qualora necessario per la sicurezza dei membri dell'equipaggio o dei passeggeri. In tal caso il pilota in comando garantisce che le armi siano messe in sicurezza quando non utilizzate.
BOP.BAS.145 Condizioni meteorologiche
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo VFR soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che le condizioni meteorologiche lungo la rotta e alla destinazione cui si intende giungere all'orario stimato di utilizzo:
a) sono uguali o superiori ai minimi operativi VFR applicabili; e
b) rientrano nelle limitazioni meteorologiche specificate nel manuale di volo.
BOP.BAS.150 Condizioni per il decollo
Prima di iniziare il decollo del pallone, il pilota in comando si assicura che, in base alle informazioni più recenti disponibili, le condizioni meteorologiche del sito operativo consentano un decollo e una partenza in sicurezza.
BOP.BAS.155 Condizioni per l'avvicinamento e l'atterraggio
Fatte salve le situazioni di emergenza, prima di iniziare l'avvicinamento per l'atterraggio, il pilota in comando si assicura che, in base alle informazioni più recenti disponibili, le condizioni meteorologiche del sito operativo in cui si intende atterrare consentano un avvicinamento e un atterraggio in sicurezza.
BOP.BAS.160 Simulazione di situazioni in volo
a) Il pilota in comando non può simulare situazioni che richiedano l'applicazione di procedure speciali o di emergenza durante il trasporto di passeggeri.
b) In deroga alla lettera a), il pilota in comando può simulare tali situazioni, durante le operazioni diverse dalle operazioni commerciali con pallone, quando effettua voli di addestramento con allievi piloti o con passeggeri, a condizione che i passeggeri siano stati debitamente informati e abbiano acconsentito in anticipo alla simulazione.
BOP.BAS.165 Gestione del combustibile in volo
Il pilota in comando verifica periodicamente durante il volo che la quantità di combustibile utilizzabile o di zavorra rimanente in volo non sia inferiore alla quantità di combustibile o di zavorra necessaria per completare il volo previsto e alla riserva prevista per l'atterraggio.
BOP.BAS.170 Rifornimento con persone a bordo
a) È vietato il rifornimento dei palloni quando vi sono persone a bordo.
b) In deroga alla lettera a), il rifornimento del motore dei dirigibili ad aria calda può avvenire con il pilota in comando a bordo.
BOP.BAS.175 Uso di sistemi di ritenuta
Qualora un sistema di ritenuta sia prescritto dalla norma BOP.BAS.320, il pilota in comando lo indossa almeno durante l'atterraggio.
BOP.BAS.180 Uso di ossigeno supplementare
Il pilota in comando si accerta che:
a) tutti i membri dell'equipaggio impegnati in compiti essenziali per l'impiego in sicurezza del pallone utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine del volo che si intende effettuare, il pilota in comando ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio; e
b) l'ossigeno supplementare sia a disposizione dei passeggeri nel caso in cui la mancanza di ossigeno possa causare ripercussioni negative sugli stessi.
BOP.BAS.185 Limitazioni operative notturne
a) I palloni ad aria calda:
1) non possono atterrare di notte, tranne in situazioni di emergenza; e
2) possono decollare di notte a condizione che il combustibile o la zavorra a bordo siano sufficienti per eseguire un atterraggio di giorno.
b) Palloni a gas e palloni misti:
1) non possono atterrare di notte, tranne in situazioni di emergenza o per atterraggi precauzionali; e
2) possono decollare di notte a condizione che il combustibile o la zavorra a bordo siano sufficienti per eseguire un atterraggio di giorno.
c) I dirigibili ad aria calda sono impiegati in conformità alle loro informazioni e limitazioni operative VFR notturne.
BOP.BAS.190 Operazioni specializzate con pallone - Valutazione del rischio e lista di controllo
a) Prima di iniziare operazioni specializzate con pallone, il pilota in comando effettua una valutazione del rischio in cui valuta la complessità dell'attività per determinare i pericoli e i rischi associati all'operazione che si intende effettuare e stabilire misure di mitigazione ove necessario.
b) Un'operazione specializzata con pallone è effettuata conformemente a una lista di controllo. Il pilota in comando definisce la lista di controllo e garantisce che sia adeguata all'attività specializzata e al pallone usato, in base alla valutazione del rischio e tenendo conto di tutti i requisiti di cui alla presente sottoparte. La lista di controllo deve essere facilmente accessibile su ogni volo al pilota in comando e agli altri membri dell'equipaggio, qualora sia pertinente per lo svolgimento dei loro compiti.
c) Il pilota in comando riesamina e aggiorna periodicamente la lista di controllo qualora necessario, al fine di tenere adeguatamente conto della valutazione del rischio.
Sezione 3 Prestazioni e limitazioni operative
BOP.BAS.200 Limitazioni operative
Il pilota in comando si assicura che durante ogni fase delle operazioni di volo il pallone non superi nessuna delle limitazioni di cui al manuale di volo dell'aeromobile o ai documenti equivalenti.
BOP.BAS.205 Pesatura
a) La pesatura del pallone è effettuata dal fabbricante del pallone o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014.
b) L'operatore garantisce che la massa del pallone sia stata determinata mediante pesatura anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa sono tenuti in considerazione e adeguatamente documentati. Tali informazioni sono messe a disposizione del pilota in comando. Il pallone è sottoposto a una nuova pesatura se non si conoscono con esattezza gli effetti delle modifiche o delle riparazioni sulla massa.
BOP.BAS.210 Prestazioni — Generalità
Il pilota in comando impiega il pallone soltanto se le prestazioni si conformano ai requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e a qualsiasi altra restrizione applicabile al volo, allo spazio aereo o ai siti operativi utilizzati, assicurandosi che le carte e le mappe utilizzate siano le più recenti disponibili.
Sezione 4 Strumenti ed equipaggiamenti
BOP.BAS.300 Strumenti ed equipaggiamenti — Generalità
a) Gli strumenti ed equipaggiamenti richiesti dalla presente sezione sono approvati in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1) sono utilizzati per conformarsi alle disposizioni delle norme BOP.BAS.355 e BOP.BAS.360;
2) sono installati in modo permanente sul pallone.
b) In deroga alla lettera a), tutti i seguenti strumenti o equipaggiamenti, qualora richiesti dalla presente sezione, non necessitano di approvazione:
(1) strumenti o equipaggiamenti usati dall'equipaggio di condotta per determinare la traiettoria di volo;
(2) torce portatili individuali;
(3) un orologio di precisione;
(4) kit di pronto soccorso;
(5) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione;
(6) sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno supplementare;
(7) fonte alternativa di accensione;
(8) coperta antincendio o copertura resistente al fuoco;
(9) estintori a mano;
(10) fune;
(11) coltello.
c) Gli strumenti e gli equipaggiamenti non richiesti dalla presente sezione, nonché tutti gli altri equipaggiamenti non richiesti dal presente allegato, ma che sono trasportati a bordo del pallone durante il volo, soddisfano le due condizioni seguenti:
1) le informazioni fornite da tali strumenti o equipaggiamenti non devono essere utilizzate dall’equipaggio di condotta per conformarsi ai requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;
2) gli strumenti e gli equipaggiamenti non devono incidere sull’aeronavigabilità del pallone, anche in caso di avarie o malfunzionamenti.
d) Gli strumenti ed equipaggiamenti sono facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione assegnata al membro dell'equipaggio di condotta che deve utilizzarli.
e) Tutti gli equipaggiamenti d'emergenza richiesti sono facilmente accessibili per un utilizzo immediato.
BOP.BAS.305 Strumenti ed equipaggiamenti minimi per il volo
Un volo con pallone non può essere iniziato qualora uno qualsiasi degli strumenti ed equipaggiamenti prescritti per il volo con pallone sia mancante, non funzioni o non svolga le funzioni richieste.
BOP.BAS.310 Luci operative
I palloni utilizzati di notte sono dotati di tutti gli elementi seguenti:
a) una luce anticollisione;
b) un mezzo per fornire un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per l'impiego del pallone in sicurezza;
c) una torcia portatile individuale.
BOP.BAS.315 Strumenti ed equipaggiamenti di volo e di navigazione
I palloni utilizzati nei voli VFR diurni devono essere dotati dei seguenti dispositivi:
a) un dispositivo per indicare la direzione di deriva, e
b) un dispositivo per misurare e indicare:
1) il tempo in ore, minuti e secondi;
2) la velocità verticale, se richiesta dal manuale di volo; e
3) l'altitudine di pressione, se richiesta dal manuale di volo, quando prescritto dai requisiti dello spazio aereo o quando l'altitudine deve essere controllata per l'utilizzo dell'ossigeno.
BOP.BAS.320 Sistemi di ritenuta
I palloni sono dotati di un sistema di ritenuta per il pilota in comando quando il pallone è dotato di uno dei seguenti elementi:
a) un vano separato per il pilota in comando;
b) una o più valvole di rotazione.
BOP.BAS.325 Ossigeno supplementare
I palloni utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma BOP.BAS.180 sono dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.
BOP.BAS.330 Kit di pronto soccorso
(a) I palloni sono dotati di un kit di pronto soccorso.
(b) Il kit di pronto soccorso è:
(1) facilmente accessibile per l'uso e
(2) costantemente aggiornato.
BOP.BAS.335 Estintori a mano
I palloni, ad eccezione dei palloni a gas, sono dotati di almeno un estintore a mano.
BOP.BAS.340 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza – Voli sull'acqua
Il pilota in comando di un pallone impiegato in operazioni sull'acqua determina, prima di iniziare il volo, i rischi di sopravvivenza delle persone trasportate a bordo del pallone nell'eventualità di un ammaraggio forzato. Alla luce di tali rischi, il pilota in comando determina se vi sia la necessità di trasportare l'equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza.
BOP.BAS.345 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza – Difficoltà delle operazioni di ricerca e salvataggio
I palloni impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio potrebbero essere particolarmente difficili sono dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguato all'area sorvolata.
BOP.BAS.350 Equipaggiamenti vari
(a) I palloni sono dotati di guanti protettivi per ciascun membro dell'equipaggio.
(b) I palloni misti, i palloni ad aria calda e i dirigibili ad aria calda sono dotati di tutti i seguenti elementi:
(1) una fonte alternativa e indipendente di accensione;
(2) un dispositivo per misurare e indicare la quantità di combustibile;
(3) una coperta antincendio o copertura resistente al fuoco;
(4) una fune di almeno 25 m di lunghezza.
(c) I palloni a gas sono dotati di entrambi i seguenti elementi:
(1) un coltello;
(2) un cavo di almeno 20 metri di lunghezza di fibra naturale o di materiale conduttivo elettrostatico.
BOP.BAS.355 Apparecchiature radio
a) I palloni dispongono di apparecchiature radio per consentire la comunicazione richiesta conformemente all'appendice 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
b) Le apparecchiature radio devono permettere la comunicazione sulla frequenza aeronautica di emergenza 121,5 MHz.
BOP.BAS.360 Transponder
I palloni dispongono di un transponder di radar di sorveglianza secondario (SSR) conformemente alla norma SERA.6005, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
SOTTOPARTE ADD REQUISITI AGGIUNTIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI COMMERCIALI
Sezione 1 Requisiti organizzativi generali
BOP.ADD.001 Ambito di applicazione
In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti, in aggiunta ai requisiti della sottoparte BAS, da ogni operatore impegnato in operazioni commerciali con palloni, diverso dagli operatori di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 2.
BOP.ADD.005 Responsabilità dell'operatore
a) L’operatore è responsabile dell’impiego del pallone conformemente ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, ai requisiti della presente sottoparte e alla sua dichiarazione.
b) Ogni volo è effettuato in conformità alle disposizioni del manuale delle operazioni.
c) L'operatore garantisce che il pallone sia equipaggiato e che tutti i membri dell'equipaggio abbiano le qualifiche richieste per l'area e il tipo di operazione.
d) L'operatore garantisce che tutti i membri dell'equipaggio assegnati alle operazioni di volo, o direttamente coinvolti in esse, soddisfino tutte le seguenti condizioni:
1) sono adeguatamente addestrati e formati;
2) sono a conoscenza delle regole e procedure pertinenti ai loro compiti;
3) hanno dimostrato la capacità di svolgere i loro compiti;
4) sono a conoscenza delle loro responsabilità e della relazione tra i loro compiti e l'impiego del pallone nel suo complesso.
e) L'operatore deve stabilire le procedure e le istruzioni per l'impiego in sicurezza di ciascun tipo di pallone, inclusi i compiti e le responsabilità dei membri dell'equipaggio, per tutti i tipi di operazioni. Tali procedure e istruzioni non possono prescrivere che, durante le fasi critiche del volo, i membri dell'equipaggio svolgano attività diverse da quelle previste per l'impiego in sicurezza del pallone.
f) L'operatore predispone la sorveglianza dei membri dell'equipaggio e del personale coinvolti nell'impiego del pallone da parte di soggetti dotati dell'esperienza e delle competenze necessarie per assicurare il raggiungimento degli standard specificati nel manuale delle operazioni.
g) L'operatore garantisce che tutti i membri dell'equipaggio e il personale coinvolti nell'impiego del pallone siano a conoscenza del dovere di rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali vengono condotte le operazioni e che sono pertinenti allo svolgimento dei loro compiti.
h) L'operatore specifica le procedure per la pianificazione del volo al fine di garantire la condotta in sicurezza del volo in base alle prestazioni del pallone, ad altre limitazioni operative e alle condizioni previste lungo la rotta da seguire e nei siti operativi interessati. Tali procedure devono essere incluse nel manuale delle operazioni.
BOP.ADD.010 Notifica dei metodi alternativi di rispondenza
L'operatore, nel redigere la dichiarazione in conformità alla norma BOP.ADD.100, notifica all'autorità competente l'elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC), qualora intenda usare gli AltMOC per dimostrare la rispondenza nei casi richiesti in conformità alla norma BOP.BAS.010. L'elenco contiene i riferimenti ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) di cui sono i sostituti nel caso in cui gli AMC associati siano stati adottati dall'Agenzia.
BOP.ADD.015 Accesso
a) Al fine di determinare la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento, l’operatore concede a qualsiasi persona autorizzata dall’autorità competente, in ogni momento, l’accesso a qualsiasi struttura, pallone, documento, registro, dato, procedura o altro materiale inerente all’attività dell’operatore che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che l’attività sia stata appaltata o no.
b) Nel caso di un trasporto commerciale di passeggeri con pallone, l'accesso al pallone comprende la possibilità di salire e rimanere a bordo del pallone durante le operazioni di volo, a meno che ciò metta a rischio il volo.
BOP.ADD.020 Rilievi
Dopo aver ricevuto la notifica dei rilievi effettuati dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norme ARO.GEN.350, ARO.GEN.355 e ARO.GEN.360, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore è tenuto a effettuare tutte le seguenti operazioni:
a) individuare le cause che sono alla base della non conformità;
b) definire un piano di azioni correttive;
c) dimostrare l'attuazione del piano di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro il periodo di tempo specificato dalla stessa in conformità all'allegato II, norma ARO.GEN.350, del regolamento (UE) n. 965/2012.
BOP.ADD.025 Segnalazione di eventi
a) L'operatore attua, nell'ambito del suo sistema di gestione, un sistema di segnalazione di eventi atto a provvedere alla segnalazione obbligatoria e spontanea in conformità al regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
b) Fatto salvo il punto a), l'operatore segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile della progettazione del pallone tutti i malfunzionamenti, i difetti tecnici, i superamenti di limitazioni tecniche o gli eventi che evidenzino l'imprecisione, l'incompletezza o l'ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti a norma dell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 e qualsiasi altro evento che costituisca un inconveniente, ma non un incidente o un inconveniente grave.
c) L'operatore adotta le misure necessarie a garantire la conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio4 da parte del pilota in comando, degli altri membri dell'equipaggio e del personale per quanto riguarda gli inconvenienti gravi e gli incidenti associati all'impiego di un pallone.
BOP.ADD.030 Sistemi di gestione
a) L'operatore stabilisce, attua e mantiene un sistema di gestione, che includa tutti i seguenti elementi:
1) linee di autorità e responsabilità ben definite in tutta l'organizzazione dell'operatore, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;
2) una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell'operatore in merito alla sicurezza, note come politica in materia di sicurezza;
3) l'identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'operatore, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, anche mediante l'adozione di azioni volte a mitigare tali rischi ove necessario e la verifica dell'efficacia di tali azioni;
4) il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza tali da potere svolgere i propri compiti;
5) la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, incluso il processo volto a portare il personale a conoscenza delle proprie responsabilità, e della procedura per modificare tale documentazione;
6) una funzione per monitorare la conformità dell'operatore ai requisiti del presente allegato. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni al dirigente responsabile dell'operatore per garantire l'efficace attuazione delle azioni correttive necessarie;
7) i processi necessari per garantire la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 13 del regolamento (UE) n. 376/2014.
b) Il sistema di gestione deve corrispondere alle dimensioni dell'operatore e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.
BOP.ADD.035 Attività appaltate
Nell’appaltare una qualsiasi parte della sua attività che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, l’operatore ha la responsabilità di garantire che l’organizzazione appaltatrice svolga l’attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. L’operatore garantisce inoltre che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare se l’operatore rispetti tali requisiti.
BOP.ADD.040 Requisiti relativi al personale
a) L’operatore nomina un dirigente responsabile che ha l’autorità di garantire che tutte le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento. Il dirigente responsabile è incaricato dell’istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.
b) L'operatore:
1) individua le responsabilità del suo personale per tutti i compiti e le attività da eseguire;
2) dispone di sufficiente personale qualificato per lo svolgimento di tali compiti e attività; e
3) conserva la documentazione appropriata relativa all'esperienza, alle qualifiche e all'addestramento del suo personale.
c) L'operatore nomina le persone responsabili per la gestione e la sorveglianza dei seguenti ambiti:
1) operazioni di volo;
2) operazioni di terra;
3) aeronavigabilità continua in conformità al regolamento (UE) n. 1321/2014.
BOP.ADD.045 Requisiti della struttura
L’operatore dispone di strutture sufficienti a consentire lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e di tutte le attività necessari per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.
Sezione 2 Dichiarazione, aeronavigabilità e contratti di wet lease e di dry lease (noleggio con e senza equipaggio)
BOP.ADD.100 Dichiarazione
a) Nella dichiarazione di cui al secondo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, l’operatore conferma di rispettare i requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli.
b) L'operatore include nella dichiarazione tutte le seguenti informazioni:
1) il nome dell'operatore,
2) il luogo della sede principale di attività dell'operatore;
3) il nome e i recapiti del dirigente responsabile dell'operatore;
4) la data di inizio dell'attività commerciale e, ove pertinente, la data a decorrere dalla quale prende effetto il passaggio a una operazione commerciale esistente;
5) per quanto riguarda tutti i palloni utilizzati per l'operazione commerciale, il tipo di pallone, l'immatricolazione, la base principale, il tipo di operazione e l'organizzazione di gestione dell'aeronavigabilità continua.
c) Ove pertinente, l'operatore allega alla dichiarazione l'elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC), in conformità alla norma BOP.ADD.010.
d) Nel redigere la dichiarazione, l'operatore utilizza il modulo di cui all'appendice del presente allegato.
BOP.ADD.105 Modifiche della dichiarazione e cessazione delle operazioni commerciali
a) L’operatore informa senza indugio l’autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influisca sul suo rispetto dei requisiti essenziali di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti del presente regolamento, secondo quanto dichiarato all’autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera b), e all’elenco di AltMoC di cui alla norma BOP.ADD.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati.
b) L'operatore informa senza indugio l'autorità competente qualora cessi di essere impegnato in operazioni commerciali con palloni.
BOP.ADD.110 Requisiti di aeronavigabilità
I palloni devono essere dotati di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 o, nel caso di palloni immatricolati in un paese terzo, devono essere soggetti a un contratto di wet lease (noleggio con equipaggio) o a un contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio), in conformità alla norma BOP.ADD.115.
BOP.ADD.115 Wet lease (noleggio con equipaggio) o dry lease (noleggio senza equipaggio) di un pallone immatricolato in un paese terzo
a) L'operatore informa l'autorità competente di qualsiasi contratto di wet lease (noleggio con equipaggio) o contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio) riguardante un pallone immatricolato in un paese terzo.
b) Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di wet lease (noleggio con equipaggio), l'operatore garantisce che il livello di sicurezza risultante dall'applicazione degli standard di sicurezza riguardanti l'aeronavigabilità continua e le operazioni di volo cui è soggetto l'operatore del paese terzo sia almeno equivalente a quello risultante dall'applicazione dei requisiti dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 e del presente regolamento.
c) Laddove il pallone immatricolato in un paese terzo sia soggetto a un contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio), l’operatore di tale pallone garantisce il rispetto dei requisiti essenziali relativi all’aeronavigabilità continua di cui agli allegati II e V del regolamento (UE) 2018/1139 e dei requisiti di cui al presente regolamento.
Sezione 3 Manuali e registri
BOP.ADD.200 Manuale delle operazioni
a) L'operatore istituisce un manuale delle operazioni.
b) Il contenuto del manuale delle operazioni riflette i requisiti di cui al presente allegato e non è in contrasto con le informazioni contenute nella dichiarazione dell'operatore.
c) Il manuale delle operazioni può essere costituito da parti separate.
d) Tutto il personale dell'operatore deve poter accedere facilmente alle parti del manuale delle operazioni che sono pertinenti ai propri compiti.
e) Il manuale delle operazioni è costantemente aggiornato. Tutto il personale dell'operatore è messo a conoscenza di qualsiasi modifica del manuale delle operazioni che sia pertinente allo svolgimento dei propri compiti.
f) L'operatore garantisce che le informazioni usate come base per il contenuto del manuale delle operazioni e qualsiasi loro modifica siano correttamente inserite nel manuale delle operazioni.
g) L'operatore garantisce che tutto il personale sia in grado di capire la lingua nella quale sono scritte le parti del manuale delle operazioni pertinenti ai loro compiti. Il contenuto del manuale delle operazioni è presentato in una forma che possa essere utilizzata senza difficoltà.
BOP.ADD.205 Registrazione
a) L'operatore stabilisce un sistema di registrazione che consenta una conservazione adeguata e una tracciabilità affidabile dei dati relativi alle sue attività.
b) Il formato dei registri deve essere specificato nelle procedure o nei manuali dell'operatore.
Sezione 4 Equipaggio di condotta
BOP.ADD.300 Composizione dell'equipaggio di condotta
a) La composizione dell'equipaggio di condotta corrisponde, come minimo, a quanto specificato nel manuale di volo o nelle limitazioni operative prescritte per il pallone.
b) L'equipaggio di condotta include membri aggiuntivi del medesimo ove ciò sia richiesto per il tipo di operazione. Il numero dei membri dell'equipaggio di condotta non può essere inferiore a quello specificato nel manuale delle operazioni.
c) Tutti i membri dell’equipaggio di condotta sono titolari di licenze e abilitazioni rilasciate o accettate in conformità all’allegato III del presente regolamento e adeguate allo svolgimento dei compiti loro assegnati.
d) Un membro dell'equipaggio di condotta può essere sostituito ai comandi in volo da un altro membro dell'equipaggio di condotta adeguatamente qualificato.
e) Se si avvale dei servizi di membri dell'equipaggio di condotta che sono lavoratori autonomi (free-lance) o a tempo parziale, l'operatore verifica che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) i requisiti della presente sottoparte;
2) i requisiti dell’allegato III del presente regolamento, compresi quelli relativi all’attività di volo recente;
3) le limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività, tenendo conto di tutti i servizi prestati dal membro dell'equipaggio di condotta ad altri operatori.
BOP.ADD.305 Nomina a pilota in comando
a) L'operatore nomina pilota in comando un pilota tra i membri dell'equipaggio.
b) Un pilota può essere nominato pilota in comando dall'operatore solo se:
1) è qualificato per esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III del presente regolamento;
2) è in possesso del livello minimo di esperienza specificato nel manuale delle operazioni; e
3) ha una conoscenza adeguata dell'area su cui sarà effettuato il volo.
BOP.ADD.310 Addestramento e controlli
L’addestramento e i controlli dei membri dell’equipaggio di condotta richiesti in forza della norma BOP.ADD.315 sono forniti:
a) conformemente ai programmi di addestramento e di studio stabiliti dall’operatore nel manuale delle operazioni;
b) da persone opportunamente qualificate e, per quanto riguarda l’addestramento e i controlli effettuati in volo, da persone qualificate conformemente all’allegato III del presente regolamento.
BOP.ADD.315 Addestramento e controlli periodici
a) Ciascun membro dell'equipaggio di condotta completa ogni due anni un addestramento periodico di volo e di terra adeguato al tipo di pallone sul quale opera, incluso l'addestramento sulla posizione e sull'utilizzo di tutti gli equipaggiamenti di emergenza e di sicurezza trasportati.
b) Ogni membro dell'equipaggio di condotta completa i controlli di professionalità dell'operatore per dimostrare la propria competenza nel gestire procedure normali, speciali e di emergenza relative agli aspetti pertinenti associati ai compiti specializzati descritti nel manuale delle operazioni. Nell'effettuare tali controlli, vanno tenuti nella dovuta considerazione i membri dell'equipaggio che partecipano a operazioni in VFR di notte.
c) Il controllo di professionalità dell'operatore è valido per 24 mesi di calendario, a decorrere dalla fine del mese durante il quale è stato effettuato il controllo o, nel caso in cui il controllo venga svolto negli ultimi tre mesi del periodo di validità del precedente controllo, dall'ultimo giorno del periodo di validità di quest'ultimo.
Sezione 5 Requisiti operativi generali
BOP.ADD.400 Responsabilità del pilota in comando
Il pilota in comando si conforma:
a) ai requisiti pertinenti del sistema di segnalazione di eventi dell'operatore, di cui alla norma BOP.ADD.025; e
b) alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio e ai requisiti relativi ai tempi di riposo applicabili alle sue attività in conformità al diritto nazionale dello Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività.
BOP.ADD.405 Autorità del pilota in comando
In deroga alla norma BOP.BAS.035, l'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che tutte le persone trasportate sull'aeromobile obbediscano a tutti gli ordini legittimamente impartiti dal pilota in comando nell'intento di garantire la sicurezza del pallone, delle persone o cose trasportate a bordo o delle persone o cose a terra.
BOP.ADD.410 Membro aggiuntivo dell'equipaggio del pallone
Quando un pallone trasporta più di 19 passeggeri, è presente a bordo del pallone almeno un membro aggiuntivo dell'equipaggio, come richiesto in forza della norma BOP.ADD.300, lettere a) e b), al fine di assistere i passeggeri in caso di emergenza. Il membro aggiuntivo dell'equipaggio è in possesso di adeguata formazione e esperienza.
BOP.ADD.415 Idoneità all'immersione in acque profonde e alla donazione di sangue
I membri dell'equipaggio non possono svolgere tutti i compiti sul pallone qualora risultino inidonei a seguito di immersione in acque profonde o donazione di sangue.
BOP.ADD.420 Lingua comune
L'operatore garantisce che tutti i membri dell'equipaggio siano in grado di comunicare attraverso una lingua comune.
BOP.ADD.425 Sostanze psicoattive
L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che non salgano o siano presenti a bordo del pallone persone sotto l'influenza di sostanze psicoattive, che potrebbero rappresentare una minaccia alla sicurezza del pallone, delle persone o cose trasportate a bordo o delle persone o cose a terra.
BOP.ADD.430 Rischi per la sicurezza
L'operatore adotta tutte le ragionevoli precauzioni al fine di garantire che nessuna persona agisca in maniera intenzionale, avventata o negligente o ometta di agire in modo da:
a) mettere in pericolo il pallone o le persone che si trovano a bordo o a terra; oppure
b) fare in modo o consentire che il pallone metta in pericolo persone o cose.
BOP.ADD.435 Documenti, manuali e informazioni da trasportare a bordo
a) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo:
1) la dichiarazione presentata dall'operatore;
2) le informazioni riguardanti i servizi di ricerca e salvataggio per la zona interessata dal volo;
3) il piano di volo operativo.
b) Tutti gli originali dei seguenti documenti, manuali e informazioni devono essere stivati in un luogo sicuro, non a bordo del pallone durante il volo:
1) i documenti, manuali e informazioni di cui alla lettera a), qualora copie degli stessi siano trasportati a bordo del pallone durante il volo;
2) le parti in corso di validità del manuale delle operazioni o delle procedure operative standard (POS) che sono pertinenti ai compiti dei membri dell'equipaggio i quali devono potervi accedere facilmente;
3) l'elenco dei passeggeri, qualora siano trasportati passeggeri;
4) la documentazione sulla massa di cui alla norma BOP.ADD.600, lettera c).
c) Qualora richiesta dell'autorità competente, il pilota in comando o l'operatore mette i documenti, i manuali e le informazioni originali a disposizione di tale autorità entro il periodo di tempo da essa specificato, non inferiore a 24 ore.
BOP.ADD.440 Merci pericolose
L'operatore:
a) stabilisce procedure per garantire che vengano adottate tutte le ragionevoli precauzioni al fine di impedire che, inavvertitamente, siano trasportate a bordo del pallone merci pericolose; e
b) fornisce ai membri dell'equipaggio le informazioni necessarie a consentire loro di svolgere i loro compiti per quanto riguarda le merci pericolose trasportate o che si intende trasportare a bordo del pallone.
Sezione 6 Procedure operative
BOP.ADD.500 Calcoli del combustibile o della zavorra
L'operatore garantisce che i calcoli riguardanti la riserva di combustibile o la zavorra siano documentati in un piano di volo operativo.
BOP.ADD.505 Trasporto di categorie speciali di passeggeri
L'operatore stabilisce procedure per trasportare persone che necessitano di condizioni, assistenza o dispositivi speciali durante il trasporto a bordo del pallone, in condizioni che garantiscano la sicurezza del pallone e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.
BOP.ADD.510 Operazioni commerciali specializzate con pallone - Procedure operative standard
In deroga alla norma BOP.BAS.190:
a) prima di iniziare un'operazione commerciale specializzata con pallone, l'operatore effettua una valutazione del rischio in cui valuta la complessità dell'operazione che si intende effettuare per determinare i pericoli e i rischi associati all'operazione e stabilire misure di mitigazione ove necessario;
b) in base alla valutazione del rischio l'operatore, prima di iniziare un'operazione commerciale specializzata con pallone, stabilisce procedure operative standard (POS) adeguate all'operazione che si intende effettuare e al pallone utilizzato. La procedura operativa standard (POS) fa parte del manuale delle operazioni o costituisce un documento separato. L'operatore riesamina e aggiorna periodicamente la procedura operativa standard qualora necessario, al fine di tenere adeguatamente conto della valutazione del rischio;
c) l'operatore garantisce che le operazioni commerciali specializzate con pallone siano svolte conformemente alla POS.
Sezione 7 Prestazioni e limitazioni operative
BOP.ADD.600 Sistema per determinare la massa
a) L'operatore stabilisce un sistema che specifichi in che modo determinare accuratamente i seguenti elementi per ciascun volo, in modo da permettere al pilota in comando di verificare che siano rispettate le limitazioni contenute nel manuale di volo:
1) massa a vuoto del pallone;
2) massa del carico pagante;
3) massa del carico di combustibile o zavorra;
4) massa al decollo;
5) carico del pallone svolto sotto la supervisione del pilota in comando o di personale qualificato;
6) preparazione e disposizione di tutta la documentazione.
b) Il computo della massa basato su calcoli elettronici deve essere replicabile dal pilota in comando.
c) La documentazione sulla massa, che specifichi le voci elencate alla lettera a), deve essere preparata prima di ogni volo e riportata in un piano di volo operativo.