Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
PARTE 21 Certificazione di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché di imprese di progettazione e di produzione
Indice 21.1Autorità competente21.2Finalità SEZIONE A — REQUISITI TECNICI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI 21.A.1Finalità21.A.2Adempimenti da parte di una persona diversa dal richiedente/titolare di un certificato21.A.3ASistemi di segnalazione21.A.3BDirettive di aeronavigabilità21.A.4Coordinamento tra progettazione e produzione21.A.5Conservazione della documentazione21.A.6Manuali21.A.7Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità21.A.9Accesso e indagine CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI 21.A.11Finalità21.A.13Ammissibilità21.A.14Dimostrazione di conformità operativa21.A.15Domanda21.A.19Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo21.A.20Dimostrazione di conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale21.A.21Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto21.A.31Progetto di tipo21.A.33Verifiche e prove21.A.35Prove in volo21.A.41Certificato di omologazione21.A.44Obblighi del titolare21.A.47Trasferibilità21.A.51Durata e validità prolungata21.A.62Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa21.A.65Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili (CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO 21.A.90AFinalità21.A.90BModifiche standard21.A.90CModifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità21.A.91Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione21.A.92Ammissibilità21.A.93Domanda21.A.95Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità21.A.97Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità21.A.101Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione21.A.108Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa21.A.109Obblighi e contrassegno EPA CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE 21.A.111Campo di applicazione21.A.112AAmmissibilità21.A.112BDimostrazione di idoneità21.A.113Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare21.A.115Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare21.A.116Trasferibilità21.A.117Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare21.A.118AObblighi e contrassegno EPA21.A.118BDurata e validità21.A.120BDisponibilità di dati relativi all’idoneità operativa CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE 21.A.121Finalità21.A.122Ammissibilità21.A.124Domanda21.A.124AModalità di rispondenza21.A.125ARilascio di un’autorizzazione a procedere21.A.125BNon conformità e osservazioni21.A.125CDurata e validità prolungata21.A.126Sistema di verifica della produzione21.A.127Prove: aeromobile21.A.128«Prove: motori, eliche e unità di controllo e monitoraggio (CMU)»;21.A.129Obblighi dell’impresa di produzione21.A.130Dichiarazione di conformità CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE 21.A.131Finalità21.A.133Ammissibilità21.A.134Domanda21.A.134AModalità di rispondenza21.A.135Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione21.A.139Sistema di gestione della produzione21.A.139 ASistema di gestione della sicurezza delle informazioni21.A.143Manuale dell’impresa di produzione21.A.145Risorse21.A.147Modifiche del sistema di gestione della produzione21.A.148Trasferimenti di sede21.A.149Trasferibilità21.A.151Termini di approvazione21.A.153Modifiche ai termini di approvazione21.A.158Non conformità e osservazioni21.A.159Durata e validità prolungata21.A.163Privilegi21.A.165Obblighi del titolare CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ 21.A.171Finalità21.A.172Ammissibilità21.A.173Classificazione21.A.174Domanda21.A.175Lingua21.A.177Emendamenti o modifiche21.A.179Trasferibilità21.A.181Durata e validità21.A.182Identificazione degli aeromobili CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI 21.A.201Finalità21.A.203Ammissibilità21.A.204Domanda21.A.207Emendamenti o modifiche21.A.209Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri21.A.211Durata e validità CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE 21.A.231Campo d’applicazione21.A.233Ammissibilità21.A.234Domanda21.A.235Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione21.A.239Sistema di gestione della progettazione21.A.239 ASistema di gestione della sicurezza delle informazioni21.A.243Manuale21.A.245Risorse21.A.247Modifiche del sistema di gestione della progettazione21.A.249Trasferibilità21.A.251Termini di approvazione21.A.253Modifiche ai termini di approvazione21.A.258Non conformità e osservazioni21.A.259Durata e validità prolungata21.A.263Privilegi21.A.265Obblighi del titolare CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) 21.A.301Finalità21.A.303Conformità ai requisiti applicabili21.A.305Approvazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)21.A.307Idoneità di parti e pertinenze per l’installazione21.A.308Ammissibilità di un componente per l'installazione su un'unità di controllo e monitoraggio (CMU) (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI 21.A.431AFinalità21.A.431BRiparazioni standard21.A.432AAmmissibilità21.A.432BDimostrazione di conformità operativa21.A.432CDomanda di approvazione di un progetto di riparazione21.A.433Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione21.A.435Classificazione e approvazione di progetti di riparazione21.A.439Produzione di parti per la riparazione21.A.441Esecuzione delle riparazioni21.A.443Limitazioni21.A.445Danni non riparati21.A.451Obblighi e contrassegno EPA (CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER) 21.A.601Finalità21.A.602AAmmissibilità21.A.602BDimostrazione di idoneità21.A.603Domanda21.A.604Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)21.A.605Requisiti relativi ai dati21.A.606Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione ETSO21.A.607Privilegi dell’autorizzazione ETSO21.A.608Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)21.A.609Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO21.A.610Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati21.A.611Modifiche di progetto21.A.619Durata e validità prolungata21.A.621Trasferibilità CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO 21.A.701Campo d’applicazione21.A.703Ammissibilità21.A.707Domanda di permesso di volo21.A.708Condizioni di volo21.A.709Domanda di approvazione delle condizioni di volo21.A.710Approvazione delle condizioni di volo21.A.711Rilascio del permesso di volo21.A.713Modifiche21.A.715Lingua21.A.719Trasferibilità21.A.723Durata e validità21.A.725Rinnovo del permesso di volo21.A.727Obblighi del titolare di un permesso di volo CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU 21.A.801Identificazione di prodotti e unità di controllo e monitoraggio (CMU)21.A.803Trattamento dei dati identificativi21.A.804Identificazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)21.A.805Identificazione di parti critiche21.A.807Identificazione degli articoli ETSO SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI 21.B.10Documentazione relativa alla sorveglianza21.B.15Informazioni all’Agenzia21.B.20Reazione immediata a un problema di sicurezza21.B.20AReazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea21.B.25Sistema di gestione21.B.30Assegnazione di compiti21.B.35Modifiche del sistema di gestione21.B.55Conservazione della documentazione21.B.65Sospensione, limitazione e revoca CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI 21.B.70Specifiche di certificazione21.B.75Condizioni speciali21.B.80Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto21.B.82Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile21.B.85Requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto21.B.100Livello di partecipazione21.B.103Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto (CAPITOLO C — NON APPLICABILE) CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI 21.B.105Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione21.B.107Rilascio dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO 21.B.109Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari21.B.111Rilascio di certificati di omologazione supplementari CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE 21.B.115Modalità di rispondenza21.B.120Procedura di certificazione iniziale21.B.125Non conformità e azioni correttive — osservazioni21.B.135Mantenimento dell’autorizzazione a procedere21.B.140Emendamento dell’autorizzazione a procedere CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE 21.B.215Modalità di rispondenza21.B.220Procedura di certificazione iniziale21.B.221Principi di sorveglianza21.B.222Programma di sorveglianza21.B.225Non conformità e azioni correttive – osservazioni21.B.240Modifiche del sistema di gestione della produzione21.B.240AModifiche al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ 21.B.320Indagini21.B.325Rilascio dei certificati di aeronavigabilità21.B.326Certificato di aeronavigabilità21.B.327Certificato ristretto di aeronavigabilità CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI 21.B.420Indagini21.B.425Rilascio di certificati acustici CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE 21.B.430Procedura di certificazione iniziale21.B.431Principi di sorveglianza21.B.432Programma di sorveglianza21.B.433Non conformità e azioni correttive - osservazioni21.B.435Modifiche del sistema di gestione della progettazione21.B.435AModifiche al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) (CAPITOLO L — NON APPLICABILE) CAPITOLO M — RIPARAZIONI 21.B.450Emendamenti alle premesse di omologazione per l’approvazione di un progetto di riparazione21.B.453Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione (CAPITOLO N — NON APPLICABILE) CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO 21.B.480Rilascio dell’autorizzazione ETSO CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO 21.B.520Accertamenti21.B.525Rilascio del permesso di volo CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU Appendici Appendice I — Modulo AESA 1 — Certificato di ammissione in servizio/autorizzazioneAppendice II — RiservatoAppendice III — Modulo AESA 20a — Permesso di voloAppendice IV — Modulo AESA 20b — Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)Appendice V — Modulo AESA 24 — Certificato ristretto di aeronavigabilitàAppendice VI — Modulo AESA 25 — Certificato di aeronavigabilitàAppendice VIIAppendice VIII — Modulo AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell’aeromobileAppendice IX — Modulo AESA 53 — Certificato di riammissione in sevizioAppendice X — Modulo AESA 55 — Certificato di approvazione dell’impresa di produzioneAppendice XI — Modulo AESA 65 — Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzioneAppendice XII — Categorie di prove di volo e relative qualifiche dell’equipaggio di prova di volo
21.1. Autorità competente
Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:
a) per la sezione A, capitolo A,
1. per le imprese di progettazione, l’Agenzia;
2. per le imprese di produzione che hanno la sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro in conformità all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, o l’Agenzia se la competenza è stata riassegnata a quest’ultima in conformità all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;
3. per le imprese di produzione che hanno la sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’Agenzia;
b) per la sezione A, capitoli B, D, E, J, K, M, O e Q, l’Agenzia;
c) per la sezione A, capitoli F e G:
1. per le persone fisiche o giuridiche che hanno la sede principale di attività in un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’autorità designata da tale Stato membro o da un altro Stato membro in conformità all’articolo 64 del regolamento (UE) 2018/1139, o l’Agenzia se la competenza è stata riassegnata a quest’ultima in conformità all’articolo 64 o, per quanto riguarda il capitolo G, all’articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1139;
2. per le persone fisiche o giuridiche che hanno la sede principale di attività al di fuori di un territorio per il quale uno Stato membro è competente a norma della convenzione di Chicago, l’Agenzia;
d) per la sezione A, capitoli H e I, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’aeromobile è registrato o sarà registrato:
e) per la sezione A, capitolo P,
1. per gli aeromobili registrati in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione;
2. per gli aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione;
3. per l’approvazione delle condizioni di volo relative alla sicurezza del progetto, l’Agenzia.
21.2. Finalità
La sezione A del presente allegato definisce le disposizioni che stabiliscono i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di qualsiasi certificato rilasciato, o da rilasciare, in conformità al presente allegato. La sezione B del presente allegato definisce le condizioni per lo svolgimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione, nonché i requisiti relativi al sistema amministrativo e di gestione che l’autorità competente responsabile dell’attuazione della sezione A del presente allegato deve rispettare.
SEZIONE A REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
21.A.1 Finalità
Il presente capitolo definisce i diritti e i doveri generali dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati o da rilasciare in conformità al presente allegato.
21.A.2 Adempimenti da parte di una persona diversa dal richiedente/titolare di un certificato
Le azioni e gli obblighi cui deve adempiere il richiedente o il titolare di una certificazione relativa a un prodotto, una parte, una pertinenza, un'unità di controllo e monitoraggio (CMU) o un componente di CMU in virtù della presente sezione possono essere espletati in sua vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che il suddetto richiedente o titolare dimostri di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare della certificazione siano trasferite correttamente al momento e in seguito.
21.A.3A Sistemi di segnalazione
a) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio5e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un'autorizzazione ETSO, un'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, deve:
1. istituire e mantenere un sistema per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma del punto 3 e quelle segnalate su base volontaria. Se la sede principale di attività è situata in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Il sistema di segnalazione deve comprendere:
i) segnalazioni e informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre non conformità che hanno o possono avere ripercussioni negative sul mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell'autorizzazione ETSO, dell'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento;
ii) errori, quasi incidenti e pericoli non contemplati al punto i);
2. mettere a disposizione di tutti gli operatori del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU e, su richiesta, di ogni persona autorizzata a norma di altri atti di esecuzione o delegati le informazioni relative al sistema istituito in conformità al punto 1 e alle modalità di fornitura delle segnalazioni e delle informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre non conformità di cui al punto 1.i);
3. segnalare all'Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altra non conformità che sia emersa o emerso in merito a un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell'autorizzazione ETSO, dell'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento e che ha determinato o può determinare condizioni di non sicurezza.
b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di approvazione dell'impresa di produzione a norma del capitolo G della presente sezione, o che fabbrica un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU a norma del capitolo F della presente sezione, deve:
1. istituire e mantenere un sistema per raccogliere e valutare le segnalazioni di non conformità, comprese le segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma dei punti 2 e 3 della presente lettera e quelle segnalate su base volontaria. Per le imprese con sede principale di attività in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;
2. segnalare al titolare dell'approvazione del progetto responsabile tutti i casi in cui prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU siano stati messi in servizio dall'impresa di produzione e abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili, e indagare con il titolare dell'approvazione del progetto per individuare le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;
3. segnalare all'autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità al punto 21.1 e all'Agenzia le divergenze individuate in conformità al punto 21.A.3A, lettera b), punto 2, che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;
4. se l'impresa di produzione agisce in qualità di fornitore di un'altra impresa di produzione, segnalare anche a quest'ultima tutti i casi in cui prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU forniti abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili.
1)
2)
c) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, qualsiasi persona fisica o giuridica, quando effettua una segnalazione in conformità alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punti 2), 3) e 4), deve tutelare adeguatamente la riservatezza della persona che effettua la segnalazione e della persona o delle persone menzionate nella segnalazione.
d) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, qualsiasi persona fisica o giuridica deve effettuare le segnalazioni di cui alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punto 3), nella forma e nei modi stabiliti rispettivamente dall’Agenzia o dall’autorità competente e trasmetterle non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui ha rilevato che la non conformità può determinare una possibile condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.
e) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, se una non conformità segnalata a norma della lettera a), punto 3), o della lettera b), punto 3), è determinata da una carenza di progettazione o di produzione, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, o l’impresa di produzione, a seconda dei casi, deve indagare le cause della carenza e a riferire all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità al punto 21.1 e all’Agenzia i risultati della propria indagine e qualsiasi azione correttiva intenda intraprendere o proponga di intraprendere per far fronte a tale carenza.
f) Se l’autorità competente ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, o l’impresa di produzione, a seconda dei casi, deve trasmettere i dati pertinenti all’Agenzia su richiesta di quest’ultima.
21.A.3B Direttive di aeronavigabilità
(a) Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall'Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile o di una CMU al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile o UAS o di detta CMU rischi palesemente di essere compromesso.
(b) L'Agenzia deve emanare una direttiva di aeronavigabilità quando:
1. ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza in un aeromobile, un UAS o una CMU, risultato di una carenza dell'aeromobile stesso, o di un motore, un'elica, una parte o una pertinenza installati a bordo oppure risultato di una carenza della CMU o di un componente di CMU; e
1)
2. vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili o UAS o altre CMU.
c) Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui alla lettera b), o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell’approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:
1. proporre l'azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all'Agenzia per l'approvazione; e
2. ottenuta l'approvazione delle proposte di cui al punto 1 da parte dell'Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.
d) Le direttive di aeronavigabilità, devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:
1. l'identificazione della condizione di non sicurezza;
2. l'identificazione dell'aeromobile interessato o della CMU interessata;
2)
3. l'azione o le azioni correttive richieste;
4. il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive;
5. la data di entrata in vigore della direttiva di aeronavigabilità.
5)
21.A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione
I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni di una modifica ad un certificato di omologazione o approvazioni di un progetto di riparazione, sono tenuti a collaborare con l’impresa di produzione nella misura necessaria al fine di assicurare:
a) un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21 A.122, 21 A.130, lettera b), punti 3) e 4), 21 A.133 e 21 A.165, lettera c), punti 2) e 3), a seconda dei casi, e
b) il sostegno adeguato del continuo mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU.
21.A.5 Conservazione della documentazione
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di progetto o di una riparazione, un permesso di volo, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:
a) quando progetta, modifica o ripara un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU, istituire un sistema di conservazione della documentazione e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti; tali informazioni/dati devono essere messi a disposizione dell'Agenzia al fine di fornire le informazioni/i dati necessari per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU, il mantenimento della validità dei dati di idoneità operativa e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
b) quando fabbrica un prodotto, una parte, una pertinenza, una CMU o un componente di CMU, registrare i dettagli del processo di produzione riguardanti la conformità del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU ai dati di progettazione applicabili e i requisiti imposti ai propri partner e fornitori, e mettere tali dati a disposizione della rispettiva autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU;
c) per quanto riguarda i permessi di volo:
1. conservare i documenti prodotti per definire e giustificare le condizioni di volo e metterli a disposizione dell'Agenzia e della rispettiva autorità competente dello Stato membro al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, dell'UAS e della CMU;
2. quando rilascia un permesso di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, conservare i documenti a esso associati, compresi la documentazione relativa alle ispezioni e i documenti a sostegno dell'approvazione delle condizioni di volo e del rilascio del permesso di volo stesso, e metterli a disposizione dell'Agenzia e della rispettiva autorità competente dello Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa, al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, dell'UAS e della CMU;
d) conservare la documentazione relativa alle competenze e alle qualifiche di cui al punto 21.A.139, lettera c), al punto 21.A.145, lettere b) e c), al punto 21.A.239, lettera c), o al punto 21.A.245, lettera a) o lettera e), punto 1), del personale che è impegnato nello svolgimento delle seguenti funzioni:
1. progettazione o produzione;
2. controllo indipendente della conformità dell’impresa ai requisiti applicabili;
3. gestione della sicurezza;
e) conservazione della documentazione relativa all’autorizzazione del personale, quando è impiegato personale adibito a:
1. esercitare i privilegi concessi all’impresa approvata a norma del punto 21.A.163 e/o 21.A.263, a seconda dei casi;
2. svolgere la funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti di cui al punto 21.A.139, lettera e), e/o al punto 21.A.239, lettera e), a seconda dei casi;
3. svolgere la funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità a norma del punto 21.A.239, lettera d), punto 2).
21.A.6 Manuali
Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto o di un certificato di omologazione supplementare deve:
a) redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle modifiche introdotte nei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili per il prodotto, l'UAS, la CMU o l'articolo, e fornirne copia all'Agenzia, su richiesta;
b) per gli aeromobili senza equipaggio, stabilire se è necessaria l'installazione di una CMU in un ambiente fisico e fornire all'operatore tutte le istruzioni necessarie per l'installazione della CMU e per l'ammissione in servizio di tale installazione in conformità all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) xxxx/xxxx della Commissione.
21.A.7 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
a) Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un'approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione deve, nel dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili stabilite e comunicate dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.80, elaborare le istruzioni necessarie a garantire il mantenimento delle norme di aeronavigabilità relative al tipo di aeromobile, UAS e CMU e a qualsiasi parte o a qualsiasi componente di CMU ad essi associata per tutta la vita operativa dell'aeromobile o dell'UAS o fare riferimento a tali istruzioni.
b) Almeno una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite dal titolare di:
1. un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti, UAS o CMU al momento della consegna o al rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità per l'aeromobile interessato, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore;
2. un certificato di omologazione supplementare o un'approvazione di modifica di progetto a tutti gli operatori noti del prodotto, dell'UAS o della CMU interessato o interessata dalla modifica al momento della riammissione in servizio del prodotto modificato o della CMU modificata;
3. un'approvazione di un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato o della CMU interessata dalla riparazione al momento della riammissione in servizio del prodotto o della CMU su cui il progetto di riparazione è stato realizzato. I prodotti, le parti, le pertinenze, le CMU o i componenti di CMU riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d'accordo con l'Agenzia.
Detti titolari di un’approvazione del progetto di riparazione devono successivamente rendere disponibili tali istruzioni, su richiesta, a tutte le persone tenute a rispettarle.
c) In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto può ritardare fino a dopo l'entrata in servizio del prodotto o della CMU, oppure del prodotto modificato o della CMU modificata, la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l'uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o al prodotto modificato.
d) Il titolare dell'approvazione del progetto che è tenuto a fornire istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla lettera b) deve altresì rendere disponibili le modifiche a tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto o dell'UAS interessato o della CMU interessata dalla modifica e, su richiesta, a tutte le altre persone chiamate al rispetto di tali modifiche. Tale titolare dell'approvazione del progetto deve dimostrare all'Agenzia, su richiesta, l'adeguatezza del processo relativo alla messa a disposizione delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla presente lettera.
21.A.9 Accesso e indagine
Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un’autorizzazione ETSO, un’approvazione di una modifica di progetto o di una riparazione, un certificato di aeronavigabilità, un certificato acustico, un permesso di volo, un’approvazione DOA, un certificato di approvazione dell’impresa di produzione o un’autorizzazione a procedere a norma del presente regolamento deve:
a) concedere all'autorità competente l'accesso a strutture, prodotti, parti, pertinenze, CMU, componenti di CMU, documenti, registri, dati, processi, procedure o qualsiasi altro materiale al fine di riesaminare segnalazioni, effettuare ispezioni o eseguire prove in volo e a terra o assistervi, secondo necessità, al fine di verificare la conformità iniziale e continua dell'impresa ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;
b) provvedere affinché l’autorità competente abbia accesso, come previsto alla lettera a), anche ai partner, fornitori e subappaltatori della persona fisica o giuridica.
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI
21.A.11 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e CMU e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.
21.A.13 Ammissibilità
Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione del tipo, o di omologazione limitata ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni di cui al punto 21.A.14.
21.A.14 Dimostrazione di conformità operativa
a) Il richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21), se il prodotto in questione è uno dei seguenti:
1) un aeromobile ELA2;
2) un motore o un’elica installati su un aeromobile ELA2;
3) un motore a cilindri,
4) un’elica a passo fisso o variabile.
c) In deroga alla lettera a), il richiedente può dimostrare la propria conformità operativa ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.15, lettera b), quando il prodotto da omologare è:
1) un aeromobile ELA1; oppure
2) un motore o un'elica installati su un aeromobile ELA1.
21.A.15 Domanda
a) Le domande di omologazione del tipo o omologazione limitata devono essere presentate all’Agenzia nelle modalità stabilite dalle procedure amministrative applicabili, definite dalla stessa Agenzia.
b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, dell'UAS o della CMU e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da tutti gli elementi seguenti:
1) una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;
2) le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;
3) l'uso previsto del prodotto, dell'UAS o della CMU e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l'omologazione;
4) una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;
5) una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
6) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto o dell’UAS o sulla sicurezza della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell’Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità;
7) un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.
c) Dopo la presentazione iniziale all'Agenzia, il programma di certificazione deve essere aggiornato dal richiedente se ci sono modifiche del progetto di certificazione che interessano uno qualsiasi dei punti da 1 a 7 della lettera b).
d) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile deve comprendere il supplemento di domanda di approvazione dei dati di idoneità operativa oppure essere integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale.
e) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un velivolo o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto, l'UAS o la CMU richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l'accordo dell'Agenzia in tal senso.
f) Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia evidente che non sarà rilasciato, entro il termine di cui alla lettera e) il richiedente può:
1) presentare una nuova domanda e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure
2) chiedere una proroga del termine di cui alla lettera e) e proporre una nuova data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85 alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni tale data non può essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.
21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo
Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l'Agenzia ritiene che la modifica del progetto, della potenza, della spinta o della massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell'osservanza delle premesse di omologazione applicabili. Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un UAS o una CMU deve presentare una nuova domanda di omologazione se l'Agenzia ritiene che la modifica del progetto sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell'osservanza delle premesse di omologazione applicabili.
21.A.20 Dimostrazione di conformità alla base di omologazione, alla base di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale
a) Dopo l'approvazione del programma di certificazione da parte dell'Agenzia, il richiedente deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, quali definiti e comunicati al richiedente dall'Agenzia in conformità ai punti 21.B.80, 21.B.82, 21.B.85; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.
b) Il richiedente deve comunicare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti durante il processo di dimostrazione di conformità che possano avere una conseguenza di rilievo sulla valutazione del rischio di cui al punto 21.A.15, lettera b), 6), o sul programma di certificazione o che possano comunque esigere una modifica del livello di partecipazione dell'Agenzia precedentemente comunicato al richiedente in conformità al punto 21.B.100, lettera c).
c) Il richiedente deve registrare gli elementi dimostrativi della conformità nei documenti di conformità, come previsto dal programma di certificazione.
d) Una volta completate tutte le dimostrazioni di conformità in base al programma di certificazione, comprese eventuali verifiche e prove in conformità al punto 21.A.33, e una volta concluse tutte le prove in volo in conformità al punto 21.A.35, il richiedente deve dichiarare:
1) di aver dimostrato la conformità alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, definiti e comunicati dall'Agenzia, in base al programma di certificazione approvato dall'Agenzia stessa; e
2) che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
e) Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera d). Qualora il richiedente sia titolare di un'appropriata approvazione DOA, la dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al capitolo J e deve essere presentata all'Agenzia.
21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
a) Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione per un prodotto o una CMU oppure di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile per un aeromobile che non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, il richiedente deve:
1) dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;
2) dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20;
3) per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile, dimostrare che il motore o l'elica, o entrambi, se installati sull'aeromobile:
i) è stato omologato, è stata omologata o sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure
ii) è conforme o sono conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilite per gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio, o alle premesse di omologazione di UAS per gli aeromobili senza equipaggio, e ai requisiti di protezione ambientale definiti e comunicati dall'Agenzia come necessari a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile;
A)
B)
4) per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile senza equipaggio:
i) dimostrare la conformità alle premesse di omologazione di UAS in conformità al punto 21.B.80;
ii) dimostrare che la CMU dispone di un certificato di omologazione rilasciato in conformità al presente regolamento, se la CMU è stata certificata separatamente dall'aeromobile senza equipaggio.
b) In deroga alla lettera a), punto 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto di aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.
c)
d)
21.A.31 Progetto di tipo
a) Il progetto di tipo deve comprendere:
1) i disegni, le specifiche e l'elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto, dell'UAS o della CMU che è stato dimostrato o è stata dimostrata conforme alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
2) le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto e della CMU, necessari a garantirne la conformità;
3) la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e
4) qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell'aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi e CMU successive di tipo identico.
b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.
21.A.33 Verifiche e prove
a) (Riservato)
b) Prima di ogni prova nel corso della dimostrazione di conformità prescritta al punto 21.A.20, il richiedente deve avere verificato quanto segue:
1) per l'esemplare di prova:
i) che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;
ii) che le parti dei prodotti e i componenti di CMU siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e
iii) che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e
2) che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per i test siano idonee allo scopo e correttamente calibrate.
c) Sulla base delle verifiche effettuate in conformità alla lettera b), il richiedente deve rilasciare una dichiarazione di conformità che illustri le potenziali non conformità, motivando perché queste non comprometteranno i risultati dei test, e deve consentire all'Agenzia di eseguire la verifica che essa riterrà necessaria per determinare la veridicità di tale dichiarazione.
d) Il richiedente deve consentire all'Agenzia di:
1) verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità; e
2) effettuare o assistere a qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità.
e) Per tutte le prove e verifiche effettuate dall'Agenzia o in sua presenza in conformità alla lettera d), 2):
1) il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di conformità di cui alla lettera c); e
2) non sono consentite modifiche dell'esemplare di prova, delle apparecchiature di prova e della strumentazione di misura che possano avere ripercussioni sulla veridicità della dichiarazione di conformità, tra il momento del rilascio della dichiarazione di conformità di cui alla lettera c) e il momento della presentazione dell'esemplare di prova all'Agenzia per le verifiche del caso.
21.A.35 Prove in volo
a) Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione del tipo devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall’Agenzia.
b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l'Agenzia ritiene necessarie al fine di determinare:
1) la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
2) se vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti, le sue pertinenze, l'UAS e la CMU siano affidabili e funzionino correttamente per gli aeromobili, gli UAS e le CMU da certificare secondo il presente allegato, fatta eccezione per:
i) veleggiatori, diversi dai veleggiatori senza equipaggio, e veleggiatori a motore, diversi dai veleggiatori a motore senza equipaggio;
ii) aerostati e dirigibili definiti in ELA1 o ELA2,
iii) velivoli, diversi dai velivoli senza equipaggio, con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2722 kg.
c) (Riservato)
d) (Riservato)
e) (Riservato)
f) Le prove in volo prescritte alla lettera b) punto 2) devono includere:
1) per gli aeromobili diversi da quelli senza equipaggio:
i) le ore di volo che l'Agenzia ritiene necessarie al fine di garantire che la sicurezza di funzionamento sia dimostrata prima che l'aeromobile entri in servizio, e che devono essere almeno pari a 150 ore;
ii) in particolare, per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo;
2) per gli UAS e le CMU, le ore di volo che l'Agenzia ritiene necessarie, considerando il grado di complessità della progettazione dell'aeromobile e della CMU e il loro rischio per la sicurezza, al fine di garantire che la sicurezza di funzionamento sia dimostrata prima che l'aeromobile e la CMU entrino in servizio.
21.A.41 Certificato di omologazione
Il certificato di omologazione e il certificato di omologazione ristretto devono comprendere il progetto di tipo, le limitazioni operative, le istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, la scheda tecnica di omologazione per l'aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto, l'UAS o la CMU nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell'aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO2 e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.
21.A.44 Obblighi del titolare
Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto:
a) è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità stabiliti al punto 21.A.13; e
b) è tenuto a specificare la marcatura in conformità al capitolo Q.
A decorrere dal 18 maggio 2022, l’obbligo di soddisfare gli obblighi di cui alla lettera a) è da intendersi come riferito ai punti 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 e 21.A.65; a tal fine, il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto deve continuare a rispettare i requisiti di ammissibilità definiti al punto 21.A.14;
21.A.47 Trasferibilità
Il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto o l’autorizzazione ETSO per un’unità di potenza ausiliaria (APU) possono essere trasferiti unicamente a una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi definiti al punto 21.A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa in conformità al punto 21.A.14.
21.A.51 Durata e validità prolungata
a) I certificati di omologazione del tipo ed i certificati ristretti di omologazione del tipo sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);
2) il certificato non deve essere ceduto né revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.
b) In caso di rinuncia o revoca il certificato del tipo o il certificato del tipo ristretto devono essere restituiti all’Agenzia.
21.A.61 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
21.A.62 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa
Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato di omologazione del tipo ristretto mette a disposizione:
a) di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE, almeno una serie completa di dati di idoneità operativa preparati in conformità alle premesse fondamentali di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere usati da un’organizzazione di addestramento o un operatore UE; e
b) di tutti gli operatori dell’aeromobile noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa; e
c) su richiesta, i dati pertinenti di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, a:
1) l’autorità competente responsabile della verifica di conformità a uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa; e
2) chiunque sia tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.
21.A.65 Mantenimento dell’integrità strutturale degli aeromobili
Il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto per un aeromobile di grandi dimensioni deve garantire la validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale per tutta la vita operativa dell’aeromobile, tenendo in considerazione l’esperienza di servizio e le operazioni in corso.
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)
CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
21.A.90A Finalità
Il presente capo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai certificati di omologazione del tipo, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Il presente capo definisce inoltre le modifiche standard non soggette a una procedura di approvazione ai sensi dello stesso. Nel presente capo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.
21.A.90B Modifiche standard
a) Le modifiche standard sono modifiche a un certificato di omologazione del tipo:
1) relative a:
i) velivoli con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 5700 kg;
ii) aerogiri con una MTOM inferiore o pari a 3175 kg;
iii) veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;
iv) aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale con una MTOM inferiore o pari a 5700 kg;
2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e
3) che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato del tipo.
b) I punti da 21.A.91 a 21A.109 non si applicano alle modifiche standard.
21.A.90C Modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
a) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità sono modifiche che non sono preparate direttamente in conseguenza di una modifica del progetto di tipo o del progetto di riparazione.
b) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità possono essere eseguite soltanto dal titolare dell’approvazione del progetto in relazione al quale tali istruzioni sono state elaborate.
c) I punti da 21.A.91 a 21.A.109 non si applicano alle modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità che:
1. non interessano la sezione relativa alle limitazioni di aeronavigabilità delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità e
2. non impongono al titolare dell’approvazione del progetto di eseguire una dimostrazione supplementare di conformità alle premesse di omologazione.
d) Le modifiche a sé stanti delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità di cui alla lettera c) devono essere approvate dal titolare dell’approvazione del progetto secondo le procedure concordate con l’Agenzia.
21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione
Le modifiche a un certificato di omologazione devono essere classificate come modifiche di «minore entità» e «maggiore entità». Una «modifica di minore entità» non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulle caratteristiche operative, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto o del sistema aeromobile senza equipaggio (UAS), o non ha un effetto significativo sull’affidabilità, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità dell’unità di controllo e monitoraggio (CMU). Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche devono essere considerate «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Le modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.
21.A.92 Ammissibilità
a) Solo il detentore del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo; in caso di modifiche maggiori a un certificato di omologazione del tipo, si applica il capo E.
b) Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di approvazione di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo ai sensi del presente capo.
21.A.93 Domanda
a) La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall'Agenzia.
b) La domanda deve comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:
1) una descrizione della modifica che specifichi:
i) la configurazione o le configurazioni del prodotto, dell'UAS o della CMU nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;
ii) tutti gli aspetti del prodotto, dell'UAS o della CMU nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e
iii) quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;
2) l'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
3) per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:
i) una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;
ii) una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
iii) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto o dell’UAS o sulla sicurezza della CMU; la valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell’Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
iv) un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.
c) La domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile o un aerogiro di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione ha una validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia evidente che non verrà approvata, entro il termine di cui alla presente lettera, il richiedente può:
1) presentare una nuova domanda di modifica del certificato e rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105 alla data di presentazione della nuova domanda; oppure
2) chiedere una proroga del termine indicato nella prima frase della lettera c) per la prima domanda e proporre una nuova data per il rilascio dell’approvazione. In tal caso il richiedente deve rispettare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale, stabiliti dall’Agenzia in conformità al punto 21.A.101 e comunicati in conformità al punto 21.B.105, alla data scelta dal richiedente stesso. Tuttavia nel caso di una domanda di modifica di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o aerogiro di grandi dimensioni, tale data non deve essere anteriore di oltre cinque anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente e nel caso di una domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto non può essere anteriore di oltre tre anni rispetto alla nuova data proposta dal richiedente.
21.A.95 Requisiti per l'approvazione di una modifica di minore entità
a) Le modifiche di minore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:
1) dall'Agenzia; oppure
2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 2), quali registrati nei termini di approvazione.
b) Una modifica di minore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:
1) se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa soddisfano le premesse di omologazione e i requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento il certificato di omologazione;
2) nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa cui fa riferimento il certificato di omologazione;
3) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 1, e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità; e
4) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto o della CMU per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
c) In deroga alla lettera b),1), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione possono essere utilizzate per l'approvazione di una modifica di minore entità a condizione che non abbiano ripercussioni sulla dimostrazione della conformità.
d) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.
e) Il richiedente deve presentare all'Agenzia i dati giustificativi relativi alla modifica e una dichiarazione attestante che la conformità è stata dimostrata ai sensi della lettera b).
f) L'approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.
21.A.97 Requisiti per l'approvazione di una modifica di maggiore entità
a) Le modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione sono classificate e approvate:
1) dall'Agenzia; oppure
2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 8), quali registrati nei termini di approvazione.
3)
4)
5)
b) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione può essere approvata soltanto:
1) se è stato dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
2) nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le necessarie modifiche dei dati di idoneità operativa soddisfano le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa stabiliti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101; e
3) se è stata dimostrata la conformità ai punti 1) e 2) ai sensi del punto 21.A.20, così come applicabile alla modifica.
c) In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.
d) L'approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.
21.A.101 Premesse di omologazione, premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e requisiti di protezione ambientale per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
a) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto o all'UAS modificato o alla CMU modificata alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla lettera f). La validità della domanda deve essere determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato o l'UAS modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.
b) Salvo quanto previsto alla lettera h), in deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:
1) una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa; per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto o della CMU. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei criteri seguenti:
i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;
ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto, dell'UAS o della CMU da modificare;
2) ogni sistema, parte, pertinenza o componente di CMU che l'Agenzia non ritiene sia interessato/a dalla modifica;
3) ogni aspetto, sistema, parte, pertinenza o componente di CMU interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato, dell'UAS modificato o della CMU modificata o sia irrealizzabile.
c) In deroga alla lettera a), nel caso di una modifica di un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore o uguale a 2722 kg (6000 lb) o di un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore o uguale a 1361 kg (3000 lb), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono essere conformi alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione. Se tuttavia ritiene che la modifica di un aspetto sia significativa, l'Agenzia può prescrivere che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa si conformino a un emendamento di una specifica di certificazione delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione e a qualunque altra specifica di certificazione direttamente collegata, a meno che l'Agenzia non ritenga anche che la conformità a tale emendamento non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia irrealizzabile.
d) Se l'Agenzia ritiene che le specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e ai relativi emendamenti, prescritti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica.
e) In deroga a quanto stabilito alle lettere a), b) e c), la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa possono conformarsi a una specifica alternativa alla specifica di certificazione definita dall'Agenzia, ove ciò sia proposto dal richiedente, a condizione che l'Agenzia ritenga che l'alternativa garantisca un livello di sicurezza:
1) nel caso di un certificato di omologazione:
i) equivalente a quello delle specifiche di certificazione definite dall'Agenzia in conformità alle lettere a), b) o c) di cui sopra; oppure
ii) conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;
2) nel caso di un certificato di omologazione ristretto, adeguato all'uso previsto.
f) Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione definita in un emendamento che diventa applicabile successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica di un certificato di omologazione, la modifica e i settori da essa interessati devono essere conformi anche a tutte le altre specifiche di certificazione direttamente collegate.
g) Se la domanda di modifica del certificato di omologazione di un aeromobile comprende modifiche dei dati di idoneità operativa o è integrata in tal senso dopo la presentazione della domanda iniziale, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa devono essere stabilite in conformità alle lettere da a) a f).
h) Per gli aeromobili di grandi dimensioni soggetti all’allegato I, punto 26.300, del regolamento (UE) 2015/640 della Commissione5, il richiedente deve rispettare le specifiche di certificazione che garantiscano quanto meno un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dall’allegato I, punti 26.300 e 26.330, del regolamento (UE) 2015/640, fatta eccezione per i richiedenti certificati di omologazione supplementari che non devono tenere conto del punto 26.303.
21.A.108 Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa
Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità mette a disposizione:
a) di tutti gli operatori dell'aeromobile sottoposto a modifica noti dell'UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un'organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e
b) di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e
c) su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:
1) dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e
2) di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.
21.A.109 Obblighi e contrassegno EPA
Il titolare di una modifica di minore entità a un certificato di omologazione del tipo deve:
a) adempiere agli obblighi di cui ai punti 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 e 21.A.108;
b) specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità al punto 21.A.804, lettera a).
CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE
21.A.111 Campo d'applicazione
Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione di modifiche di maggiore entità al certificato di omologazione secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari dei suddetti certificati di omologazione supplementare. Nel presente capitolo, i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.
21.A.112A Ammissibilità
Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità in conformità al punto 21.A.112B.
21.A.112B Dimostrazione di idoneità
a) Il richiedente che domanda un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria idoneità, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.
c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.93, lettera b).
21.A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare
a) La domanda di omologazione supplementare deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.
b) Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:
i) includere le informazioni richieste al punto 21.A.93, lettera b);
ii) precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.
c) Il punto 21.A.93, lettera c), si applica ai requisiti relativi alla scadenza di validità della domanda e ai requisiti relativi alla necessità di aggiornare le premesse di omologazione, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e i requisiti di protezione ambientale se la modifica non è stata approvata o è evidente che non sarà approvata entro la scadenza stabilita.
21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare
a) I certificati di omologazione supplementari sono rilasciati:
1) dall'Agenzia; oppure
2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1) e 9), quali registrati nei termini di approvazione.
b) Il certificato di omologazione supplementare può essere rilasciato soltanto:
1) se il richiedente ha dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.112B;
2) se è stato dimostrato che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
3) nel caso di un certificato di omologazione supplementare riguardante i dati di idoneità operativa, se è stato dimostrato che le modifiche necessarie dei dati di idoneità operativa sono conformi alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.A.101;
4) se è stata dimostrata la conformità ai punti 2) e 3) ai sensi del punto 21.A.20 così come applicabile alla modifica; e
5) se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.113, lettera b):
i) se il titolare del certificato di omologazione ha indicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21.A.93; e
ii) se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire l'adempimento di ogni obbligo per quanto concerne il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, dell'UAS modificato o della CMU modificata, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.
c) In deroga alla lettera b), punti 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.
d) Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.
21.A.116 Trasferibilità
Il certificato di omologazione del tipo supplementare può essere trasferito unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi le responsabilità di cui al punto 21.A.118A e che, a tal fine, abbia dimostrato di poter soddisfare i requisiti del punto 21.A.112B, fatta eccezione per gli aeromobili ELA1 per i quali la persona fisica o giuridica ha richiesto l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le sue attività per adempiere tali obblighi.
21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare
a) Le modifiche di minore entità apportate alla parte di un prodotto, di un UAS o di una CMU coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.
b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto, di un UAS o di una CMU coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.
c) In deroga alla lettera b), una modifica di maggiore entità della parte di un prodotto, di un UAS o di una CMU coperta da un'omologazione di tipo supplementare trasmessa dal titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.
21.A.118A Obblighi e contrassegno EPA
I titolari di certificati di omologazione supplementare devono:
a) adempiere alle obbligazioni:
1) di cui ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 e 21.A.120B;
2) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera b), punto 5.ii);
continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21.A.112B;
b) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).
21.A.118B Durata e validità
a) Il certificato di omologazione del tipo supplementare è concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente allegato I (parte 21);
2) il certificato non deve essere ceduto o revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.
b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare tipo dovrà essere restituito all’Agenzia.
21.A.120A Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
21.A.120B Disponibilità di dati relativi all’idoneità operativa
Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare mette a disposizione:
a) di tutti gli operatori dell'aeromobile sottoposto a modifica noti dell'UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alla premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa siano utilizzati da un'organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e
b) di tutti gli operatori dell’aeromobile sottoposto a modifica noti dell’UE, ogni modifica dei dati di idoneità operativa interessati; e
c) su richiesta, le parti pertinenti delle modifiche di cui alle lettere a) e b) di cui sopra:
1) dell’autorità competente responsabile della verifica della conformità a uno o più elementi dei dati di idoneità operativa interessati; e
2) di ogni soggetto tenuto a osservare uno o più elementi di questa serie di dati di idoneità operativa.
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
21.A.121 Finalità
a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili di prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU da fabbricarsi a cura di un'impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.
b) Il presente capitolo stabilisce gli obblighi del fabbricante di un prodotto, una parte, una pertinenza, una CMU e un componente di CMU fabbricati in conformità al presente capitolo.
21.A.122 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU ai sensi del presente capitolo, purché:
a) il richiedente detenga o abbia richiesto un'approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte, pertinenza, CMU e componente di CMU; oppure
b) il richiedente abbia assicurato un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un’approvazione relativa al progetto.
21.A.124 Domanda
a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall'autorità competente.
b) Dette richieste devono contenere quanto segue.
1) A seconda del caso, prove evidenti che:
i) il rilascio di un'approvazione dell'impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno; oppure
ii) la certificazione o l'approvazione di un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU ai sensi del presente capitolo è necessaria in attesa del rilascio di un'approvazione dell'impresa di produzione ai sensi del capitolo G;
2) Una sintesi delle informazioni richieste al punto 21.A.125A, lettera b).
21.A.124 A Modalità di rispondenza
a) Un’impresa può ricorrere a qualsiasi modalità alternativa di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.
b) Se un’impresa desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento. L’impresa può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.
21.A.125 A Rilascio di un’autorizzazione a procedere
L'autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:
a) avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;
b) avrà fornito un manuale che contiene:
1) una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto alla lettera a);
2) una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;
3) una descrizione delle prove di cui ai punti 21.A.127 e 21.A.128, e i nomi delle persone autorizzate ai fini del punto 21.A.130(a);
c) avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti dei punti 21.A.3 e 21.A.129(d).
21.A.125B Non conformità e osservazioni
a) Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità a norma del punto 21.B.125, il titolare di un’autorizzazione a procedere deve:
1. identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;
2. definire un piano di azioni correttive;
3. dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.
b) Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’autorità competente in conformità al punto 21.B.125.
c) Le osservazioni ricevute in conformità al punto 21.B.125, lettera e), devono essere tenute in debita considerazione dal titolare dell’autorizzazione a procedere. L’impresa deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.
21.A.125B Non conformità
21.A.125C Durata e validità prolungata
a) L’autorizzazione a procedere deve essere rilasciata per un periodo limitato, comunque non superiore a 1 anno. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza da parte dell’impresa di tutte le condizioni seguenti:
1. l’impresa di produzione continua a soddisfare i requisiti applicabili del presente allegato;
2. l’impresa di produzione o i suoi partner, fornitori o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;
3. l'impresa di produzione è in grado di fornire all'autorità competente prove da cui risulti che mantiene un controllo soddisfacente della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU sulla base dell'autorizzazione a procedere;
4. l’autorizzazione a procedere non è stata revocata dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, non è stata ceduta dall’impresa di produzione e la sua durata non è scaduta.
1)
2)
3)
4)
b) In caso di cessione, revoca o scadenza, l’autorizzazione a procedere deve essere restituita all’autorità competente.
21.A.126 Sistema di verifica della produzione
a) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) dovrà determinare che:
1) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano quelli specificati nei dati di progettazione;
2) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano adeguatamente identificati;
3) i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU finiti siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall'autorità competente;
4) le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi del presente allegato e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto, nella parte, nella pertinenza, nell'UAS, nella CMU o nel componente di CMU finiti.
b) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21.A.125A(a) deve altresì garantire che:
1) le parti interessate siano sottoposte a ispezione per verificare la rispondenza ai dati di progettazione in fasi di produzione in cui ciò possa essere determinato accuratamente;
2) i materiali soggetti a danno o deterioramento siano adeguatamente immagazzinati e protetti;
3) i disegni di progetto vigenti siano tempestivamente messi a disposizione del personale di fabbricazione e di ispezione, e utilizzati secondo necessità;
4) i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto, nella parte, nella pertinenza, nell'UAS, nella CMU o nel componente di CMU finiti;
5) i materiali e le parti che sono ritirati a causa di divergenze dal progetto di tipo o dalle specifiche di produzione, e di cui si deve valutare un'eventuale installazione nel prodotto, nella parte, nella pertinenza, nell'UAS, nella CMU o nel componente di CMU finiti, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di tale procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti a ulteriore verifica se si rende necessaria una riparazione o rilavorazione. I materiali e le parti che vengono scartati nel corso di tale procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non siano incorporati nel prodotto finito.
6)
21.A.127 Prove: aeromobile
a) I produttori di aeromobili fabbricati conformemente al presente capitolo devono stabilire una procedura approvata di test del prodotto a terra ed in volo, oltre che formulari di controllo, con cui verificare ciascun aeromobile e valutare gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A(a).
b) Ciascuna procedura di verifica della produzione deve comprendere quanto segue:
1) una verifica delle caratteristiche di manovra;
2) una verifica delle prestazioni in volo (utilizzando la normale strumentazione dell’aeromobile);
3) una verifica del corretto funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e sistemi dell’aeromobile;
4) una verifica che tutti gli strumenti siano correttamente contrassegnati e che tutti i cartelli ed i manuali richiesti siano posizionati dopo il test in volo;
5) una verifica delle caratteristiche operative dell’aeromobile al suolo;
6) una verifica di tutti gli altri elementi caratteristici dell’aeromobile sottoposto al test.
21.A.128 Prove: motori, eliche e unità di controllo e monitoraggio (CMU)
I produttori di motori, eliche o CMU fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ogni motore, elica a passo variabile o CMU ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l'idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A, lettera a).
21.A.129 Obblighi dell'impresa di produzione
Il fabbricante di un prodotto, una parte, una pertinenza, una CMU o un componente di CMU realizzati ai sensi del presente capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
a) mettere ogni prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU a disposizione dell'autorità competente per eventuali controlli;
b) conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU ai dati di progettazione applicabili;
c) gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ogni prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
d) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell'approvazione del progetto, nell'affrontare le azioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU fabbricati;
e) garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.
f)
21.A.130 Dichiarazione di conformità
a) I fabbricanti di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU fabbricati ai sensi del presente capitolo devono presentare una dichiarazione di conformità, il modulo AESA 52 (cfr. l'appendice VIII), per l'aeromobile completo, o il modulo AESA 1 per altri prodotti, altre parti, pertinenze, CMU o altri componenti di CMU (cfr. l'appendice I). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell'impresa di fabbricazione.
b) La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:
1) per ogni prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte, la pertinenza, la CMU o il componente di CMU è conforme ai dati di progettazione approvati ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
2) per ogni aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);
3) per ogni motore, elica a passo variabile o CMU, una dichiarazione attestante che il motore, l'elica a passo variabile o la CMU sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;
4) inoltre, nel caso di requisiti di protezione ambientale:
i) una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e
ii) una dichiarazione attestante che il velivolo completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.
c) I fabbricanti dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle CMU o dei componenti di CMU di cui alla lettera a) devono presentare una dichiarazione di conformità aggiornata per la convalida da parte dell'autorità competente in una delle seguenti situazioni:
1) in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU;
2) in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
3) in occasione della richiesta di rilascio del primo documento di aeronavigabilità per l'ammissione in servizio per un motore, un'elica, una parte, una pertinenza, una CMU e un componente di CMU.
d) L'autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, la parte, la pertinenza, la CMU o il componente di CMU sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
21.A.131 Finalità
Il presente capitolo stabilisce:
a) la procedura di rilascio di un'approvazione dell'impresa di produzione per un'impresa di produzione che dimostra la conformità di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU ai dati di progettazione applicabili;
b) i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.
21.A.133 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:
a) presentare elementi giustificativi del fatto che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione a sensi del presente capitolo è idonea a dimostrare la conformità a uno specifico progetto; e
b) detenere o avere richiesto un’approvazione di quello specifico progetto; oppure
c) avere dichiarato o avere l’intenzione di dichiarare la conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure
d) avere garantito un coordinamento adeguato tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con:
1) il richiedente o il titolare di un’approvazione di quello specifico progetto rilasciata conformemente al presente regolamento; oppure
2) la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).
21.A.134 Domanda
Le domande di approvazione di un’impresa di produzione devono essere inoltrate all’autorità competente nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità; devono altresì includere un quadro delle informazioni richieste al punto 21.A.143 ed i termini di approvazione secondo il punto 21.A.151.
21.A.134A Modalità di rispondenza
a) Un’impresa può ricorrere a qualsiasi modalità alternativa di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.
b) Se un’impresa desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarli deve fornire all’autorità competente una descrizione completa dei medesimi. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento. L’impresa può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.
21.A.135 Rilascio dell’approvazione dell’impresa di produzione
L’autorità competente approva l’impresa di produzione una volta appurata la sua conformità ai requisiti applicabili ai sensi del presente capitolo.
21.A.139 Sistema qualità
21.A.139 Sistema di gestione della produzione
a) L’impresa di produzione deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della produzione che comprenda un elemento di gestione della sicurezza e un elemento di gestione della qualità, con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa.
b) Il sistema di gestione della produzione deve:
1. essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;
2. essere istituito, attuato e mantenuto sotto la responsabilità diretta di un unico dirigente nominato a norma del punto 21.A.145, lettera c), punto 1).
c) Nell’ambito dell’elemento di gestione della sicurezza del sistema di gestione della produzione, l’impresa di produzione deve:
1. definire, attuare e mantenere una strategia in materia di sicurezza e i relativi obiettivi di sicurezza corrispondenti;
2. nominare i membri essenziali del personale addetto alla sicurezza in conformità al punto 21.A.145, lettera c), punto 2);
3. istituire, attuare e mantenere un processo di gestione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare i pericoli per la sicurezza insiti nelle sue attività di trasporto aereo, valutarli e gestire i rischi associati, anche intraprendendo azioni volte ad attenuare i rischi e verificandone l’efficacia;
4. istituire, attuare e mantenere una procedura per la garanzia della sicurezza che comprenda:
i) la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni dell’impresa in materia di sicurezza;
ii) la gestione delle modifiche in conformità al punto 21.A.147;
iii) i principi per il miglioramento continuo dell’elemento di gestione della sicurezza;
5. promuovere la sicurezza all’interno dell’impresa attraverso:
i) la formazione e l’istruzione;
ii) la comunicazione;
6. istituire un sistema di segnalazione delle non conformità a norma del punto 21.A.3 A al fine di contribuire al miglioramento continuo della sicurezza.
d) Nell’ambito dell’elemento di gestione della qualità del sistema di gestione della produzione, l’impresa di produzione deve:
1) garantire che ciascun prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU fabbricato dall'impresa o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, consentendo in tal modo l'esercizio dei privilegi di cui al punto 21.A.163;
2) istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nel quadro delle finalità dell’approvazione, procedure di controllo per:
i) il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;
ii) la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;
iii) la verifica del fatto che i prodotti, le parti, i materiali, gli equipaggiamenti, le CMU o i componenti di CMU, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione applicabili;
iv) l’identificazione e la tracciabilità;
v) i processi di fabbricazione;
vi) l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;
vii) la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;
viii) il controllo degli elementi non conformi;
ix) il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con:
A) il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;
B) la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light);
x) la compilazione e la tenuta dei registri;
xi) le competenze e le qualifiche del personale;
xii) il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;
xiii) la movimentazione, il deposito e il confezionamento;
xiv) gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;
xv) i lavori che rientrano nei termini di approvazione e sono eseguiti in sedi esterne alle strutture approvate;
xvi) i lavori eseguiti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;
xvii) il rilascio di un permesso di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;
3) includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.
e) L’impresa di produzione deve istituire, nell’ambito del sistema di gestione della produzione, una funzione di controllo indipendente per verificare la conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti del presente allegato, nonché la conformità al sistema di gestione della produzione e l’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21.A.145, lettera c), punto 2), e al dirigente di cui al punto 21.A.145, lettera c), punto 1), per garantire, ove necessario, l’attuazione di azioni correttive.
f) Se l’impresa di produzione è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della produzione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l’impresa.
21.A.139 A Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
Oltre al sistema di gestione della produzione di cui al punto 21.A.139, l’impresa di produzione istituisce, realizza e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione7 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.
21.A.143 Manuale dell’impresa di produzione
a) L’impresa di produzione deve elaborare e mantenere un manuale dell’impresa di produzione (Production Organisation Exposition, POE) che fornisca, direttamente o mediante riferimenti incrociati, le seguenti informazioni relative al sistema di gestione della produzione, come descritto al punto 21.A.139:
1) Una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell’impresa di produzione e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la rispondenza dell’impresa approvata ai requisiti del presente Capitolo, saranno seguiti in ogni momento.
2) I titoli ed i nominativi dei responsabili accettati dall’autorità competente secondo il punto 21.A.145(c)(2).
3) I compiti e le responsabilità del o dei responsabili di cui al punto 21.A.145(c)(2), ivi comprese le materie per le quali essi possono trattare direttamente con l’autorità competente per conto dell’impresa.
4) Un organigramma dell’impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti 21.A.145(c)(1) e (2).
5) Un elenco del personale autorizzato a certificare, di cui al punto 21.A.145(d).
6) Una descrizione generale delle risorse umane.
7) Una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell’impresa di produzione.
8) Una descrizione generale delle attività dell’impresa di produzione rilevanti ai fini dell’approvazione.
9) La procedura di notifica all’autorità competente delle modifiche in seno all’impresa.
10) La procedura di modifica del manuale dell’impresa di produzione.
11) Una descrizione del sistema di gestione della produzione, della strategia, dei processi e delle procedure previsti al punto 21.A.139, lettera c).
12) Un elenco dei terzi di cui al punto 21.A.139, lettera d), punto 1).
13) Se devono essere effettuate prove di volo, un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell'impresa in materia di prove di volo. Tale manuale operativo della prova di volo include:
i) una descrizione dei processi dell'impresa per quanto riguarda le prove di volo, tra cui la partecipazione dell'impresa nella procedura di rilascio del permesso di volo;
ii) i requisiti relativi all'equipaggio, tra cui composizione, competenza, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all'appendice XII del presente allegato I (parte 21), se del caso;
iii) le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio e per l'addestramento a prove di volo, se del caso;
iv) una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;
v) le procedure per stabilire gli strumenti e l'equipaggiamento da portare a bordo;
vi) un elenco di documenti necessari per la prova di volo.
b) La versione iniziale del POE deve essere approvata dall’autorità competente.
c) Il POE deve essere modificato in base alle necessità affinché continui a fornire una descrizione aggiornata dell’impresa. Occorre trasmettere all’autorità competente copia di qualsiasi modifica.
d)
21.A.145 Risorse
L’impresa di produzione deve dimostrare che:
a) strutture, condizioni di lavoro, equipaggiamenti e utensili, processi e materiali associati, numero e competenze dei membri del personale e prassi organizzative sono adeguati all’adempimento dei propri obblighi di cui al punto 21.A.165;
b) per quanto riguarda tutti i dati necessari in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale:
1) l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto, rilasciati conformemente al presente regolamento, o da una persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), comprese eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti di protezione ambientale, al fine di determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;
1.
2) l’impresa di produzione ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;
3) i suddetti dati sono tenuti aggiornati e messi a disposizione dei membri del personale che devono accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;
c) per quanto riguarda il personale e i dirigenti:
1. l’impresa di produzione ha nominato un dirigente responsabile, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutta la produzione sia eseguita secondo le norme prescritte e che l’impresa di produzione mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della produzione di cui al punto 21.A.139 e ai dati e alle procedure identificati nel POE di cui al punto 21.A.143;
2. il dirigente responsabile ha individuato e nominato una persona o un gruppo di persone, della cui autorità ha definito la portata, al fine di garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti del presente allegato; tale persona o gruppo di persone deve rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Le persone nominate devono disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità;
3. sono stati conferiti al personale, a tutti i livelli, i poteri necessari per l’esercizio delle funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione, sussiste un coordinamento completo ed efficace per quanto riguarda i dati in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale;
d) per quanto riguarda il personale di certificazione, autorizzato dall’impresa di produzione a firmare i documenti rilasciati a norma del punto 21.A.163 nell’ambito dei termini di approvazione:
1. tale personale dispone delle conoscenze, della preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e dell’esperienza adeguate all’adempimento delle responsabilità assegnate;
2. a tale personale è data prova della portata della propria autorizzazione.
21.A.147 Modifiche del sistema di gestione della produzione
Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di compatibilità ambientale di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU deve essere approvata dall’autorità competente prima di essere realizzata. L’impresa di produzione deve presentare all’autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.
21.A.148 Trasferimenti di sede
Trasferimenti e cambi di sede delle infrastrutture di produzione dell’impresa approvata si considerano modifiche di natura rilevante e sono soggetti quindi alle prescrizioni di cui al punto 21.A.147.
21.A.149 Trasferibilità
Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.147, l’approvazione di un’impresa di produzione non è trasferibile.
21.A.151 Termini di approvazione
I termini di approvazione identificano l'entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, o entrambi, le CMU o i componenti di CMU, o entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nel punto 21.A.163. Questi termini sono considerati parte integrante dell'approvazione di un'impresa di produzione.
21.A.153 Modifiche ai termini di approvazione
Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’autorità competente. Le domande di modifica dei termini di approvazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.
21.A.157 Indagini
21.A.158 Non conformità e osservazioni
a) Dopo aver ricevuto notifica di non conformità a norma del punto 21.B.225, il titolare del certificato di approvazione dell’impresa di produzione deve:
1. identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;
2. definire un piano di azioni correttive;
3. dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.
1)
2)
b) Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’autorità competente in conformità al punto 21.B.225.
c) Le osservazioni ricevute in conformità al punto 21.B.225, lettera e), devono essere tenute in debita considerazione dal titolare del certificato di approvazione dell’impresa di produzione. L’impresa deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.
d)
21.A.159 Durata e validità prolungata
a) Il certificato di approvazione dell’impresa di produzione deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza da parte dell’impresa di produzione di tutte le condizioni seguenti:
1. l’impresa di produzione continua a soddisfare i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;
2. l’impresa di produzione o i suoi partner, fornitori o subappaltatori consentono all’autorità competente di eseguire indagini in conformità al punto 21.A.9;
3. l'impresa di produzione è in grado di fornire all'autorità competente prove da cui risulti che mantiene un controllo soddisfacente della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU sulla base dell'approvazione;
4. il certificato di approvazione dell’impresa di produzione non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dall’impresa di produzione.
1)
2)
3)
4)
5)
b) In caso di cessione o revoca, il certificato di approvazione dell’impresa di produzione deve essere restituito all’autorità competente.
21.A.163 Privilegi
In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:
a) espletare attività produttive a norma del presente allegato o dell’allegato Ib (parte 21 Light);
b) nel caso di aeromobili completi omologati e dietro presentazione, per gli aeromobili e gli UAS, di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52) rilasciata in conformità dei punti 21.A.174 e 21.A.204 del presente allegato o dei punti 21L.A.143, lettera c), e 21.L.A163 dell'allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;
c) per altri prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU, rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del capitolo G del presente allegato o del capitolo G dell'allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;
d) in caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) rilasciata a norma del punto 21L.A.143, lettera d), e del punto 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico ristretto, senza ulteriori dimostrazioni;
e) in caso di prodotti o parti da installare su un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;
f) eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo AESA 53) in merito agli interventi effettuati;
g) conformemente alle procedure concordate con la relativa autorità competente per la produzione, per un aeromobile da essa prodotto e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla propria approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711, lettera c), che comprenda l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710, lettera b).
21.A.165 Obblighi del titolare
In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione deve:
a) garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;
b) vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità dei dati e delle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;
c)
1) controllare che tutti gli aeromobili completi siano conformi al progetto di tipo e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di presentare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure
2) determinare che altri prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo AESA 1 per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati e che siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;
3) inoltre, per quanto riguarda la protezione ambientale, controllare che:
i) il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e
ii) che l’aeromobile completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;
4) controllare che gli altri prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare un modulo AESA 1 quale certificazione di conformità;
d)
d) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione o di altra approvazione del progetto, o alla persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell'allegato Ib (parte 21 Light), nell'affrontare le azioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU fabbricati;
e) qualora il titolare intenda rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;
f)
f) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;
g) se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), stabilire la conformità al punto 21.A.711, lettere c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;
h) garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.
i)
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
21.A.171 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.
21.A.172 Ammissibilità
Sono ammessi a richiedere la certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutti gli individui e persone giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro («Stato membro di registrazione»).
21.A.173 Classificazione
I certificati di aeronavigabilità si classificano come segue.
a) Certificati di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21).
b) Certificati ristretti di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili che:
1) sono conformi a un certificato ristretto di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente allegato I (parte 21); o
2) hanno dato prova all’Agenzia di rispettare determinate determinate specifiche di aeronavigabilità e di garantire un adeguato livello di sicurezza.
21.A.174 Domanda
a) In forza del punto 21.A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:
1) la classe del certificato di aeronavigabilità per la quale è stata presentata una domanda;
2) per gli aeromobili nuovi:
i) una dichiarazione di conformità:
rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure
rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure
per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la conformità dell'aeromobile a un progetto approvato dall'Agenzia;
ii) la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell’aeromobile, a seconda dei casi;
iii) il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili;
3) per gli aeromobili usati che, al momento della domanda:
i) hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, una copia di tale certificato e di uno dei seguenti documenti:
A) un certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) valido, rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione8 o dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, a seconda dei casi;
B) una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato I (parte M), punto M.A.901, lettera b), punto 1), del regolamento (UE) n. 1321/2014;
ii) non hanno un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato:
A) una dichiarazione dell’autorità competente responsabile della sorveglianza dell’aeromobile comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel momento in cui sono cessate le responsabilità di sorveglianza di tale autorità;
B) la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell’aeromobile, a seconda dei casi;
C) il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili;
D) la documentazione storica necessaria per stabilire i parametri di produzione, configurazione e manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;
E) una raccomandazione per il rilascio di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a meno che non sia concordato che la revisione dell’aeronavigabilità deve essere effettuata dall’autorità competente;
F) la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri di cui all’annesso 16, volume III, della convenzione di Chicago, i dati relativi ai valori metrici di CO2;
G) se il precedente certificato di aeronavigabilità dell’aeromobile era stato rilasciato in conformità del presente allegato ma è stato successivamente revocato o ceduto, in alternativa alla dichiarazione di cui alla lettera A), tutta la documentazione seguente:
a) una dichiarazione contenente:
1) i motivi dettagliati della revoca o della cessione del certificato di aeronavigabilità;
2) le modalità dettagliate con cui l’aeromobile è stato preservato e mantenuto dopo la revoca o la cessione del certificato di aeronavigabilità;
3) tutte le altre informazioni pertinenti relative alle condizioni e alla storia dell’aeromobile;
b) un programma di valutazione elaborato e svolto in conformità dei punti 21.A.174, lettera d), punto 3) e 21.A.174, lettera d), punto 4), salvo diverso accordo dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alle lettere b)2)i) e b)3)ii) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
d) In deroga al punto 21.A.174, lettera b), punto 3), ii), A), in casi eccezionali e previo accordo dell’autorità competente, può essere presentata una domanda senza una dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che la dichiarazione di aeronavigabilità non è stata negata dalla precedente autorità aeronautica a causa di criticità in materia di aeronavigabilità, a meno che tali criticità non siano state affrontate e corrette;
2) l’autorità competente dello Stato membro di registrazione dispone di prove relative al progetto approvato in base al quale l’aeromobile è stato inizialmente costruito e consegnato;
3) è elaborato un programma di valutazione che specifica le indagini necessarie per compensare la mancanza della dichiarazione di aeronavigabilità di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3), ii), A);
4) le attività di indagine sono state svolte conformemente al programma di valutazione e i risultati sono stati sintetizzati in una relazione di valutazione;
5) su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione, il richiedente fornisce accesso a tutte le informazioni utilizzate per elaborare il programma di valutazione e la relazione di valutazione e copie di tali informazioni.
Il programma di valutazione di cui al primo comma, punto 3), deve garantire che l’aeromobile e la sua documentazione siano in condizioni tali da rendere l’aeromobile idoneo al rilascio di un certificato di aeronavigabilità, attraverso indagini approfondite condotte da un’impresa approvata o dall’autorità competente. Il programma deve individuare eventuali discrepanze o carenze e, dopo le necessarie azioni volte a correggerle, l’aeromobile sarà reso conforme alle norme di aeronavigabilità applicabili. Il programma di valutazione non deve sostituire i compiti svolti dalla persona o dall’impresa responsabile dei compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità o di revisione dell’aeronavigabilità, ma integrarli.
Il programma di valutazione è elaborato e le indagini ivi descritte sono svolte da:
i) un’impresa approvata conformemente all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, lettera g), o all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, lettera c), punto 3), del regolamento (UE) n. 1321/2014, o all’allegato II (parte CAO.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a seconda dei casi;
ii) l’autorità competente dello Stato membro di registrazione, solo per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2730 kg e previa accettazione di tale autorità.
Il programma di valutazione deve specificare le attività da svolgere per individuare lo stato dell’aeromobile per quanto riguarda la conformità al progetto omologato, le modifiche, le riparazioni e la manutenzione eseguite e lo stato di mantenimento dell’aeronavigabilità. Il programma di valutazione, se elaborato da un’impresa di cui al terzo comma, punto i), è accettato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione prima dello svolgimento della valutazione.
21.A.175 Lingua
I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.177 Emendamenti o modifiche
Il certificato di aeronavigabilità può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.179 Trasferibilità
Il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell’aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all’aeromobile, a condizione che l’aeromobile rimanga sullo stesso registro.
21.A.180 Verifiche
21.A.181 Durata e validità
a) Il certificato di aeronavigabilità deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni seguenti:
1) l’aeromobile continua a soddisfare i requisiti applicabili relativi al progetto di tipo e al mantenimento dell’aeronavigabilità; e
2) iscrizione dell’aeromobile sul medesimo registro;
3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene certificata l’aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto al punto 21.A.51;
4) il certificato non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dal suo titolare.
b) In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.
21.A.182 Identificazione degli aeromobili
I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità secondo il presente capitolo devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al Capitolo Q.
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
21.A.201 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati acustici ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.
21.A.203 Ammissibilità
Sono ammessi a richiedere la certificazione acustica per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutte le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l’aeromobile nel territorio di uno Stato membro (Stato membro di registrazione).
21.A.204 Domanda
a) In conformità a quanto stabilito al punto 21.A.203, le domande di certificazione acustica devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
b) Le domande devono includere quanto segue.
1) per gli aeromobili nuovi:
i) una dichiarazione di conformità:
rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure
rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure
per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia; e
ii) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;
2) per gli aeromobili usati:
i) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e
ii) la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;
c) se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera b)(1) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.207 Emendamenti o modifiche
Il certificato acustico può essere emendato o modificato solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
21.A.209 Trasferibilità e riemissione nell’ambito degli Stati membri
Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia variata:
a) se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico viene trasferito insieme all’aeromobile; oppure
b) se l’aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato acustico deve essere rilasciato dietro presentazione del certificato acustico precedente.
21.A.210 Verifiche
21.A.211 Durata e validità
a) Il certificato acustico deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni seguenti:
1) l’aeromobile continua a soddisfare i requisiti applicabili relativi al progetto di tipo e al mantenimento dell’aeronavigabilità; e
2) iscrizione dell’aeromobile nel medesimo registro; e
3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene rilasciata la certificazione acustica, non deve essere stato annullato secondo il punto 21.A.51;
4) il certificato non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dal suo titolare.
b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
21.A.231 Campo d'applicazione
Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che disciplinano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.
21.A.233 Ammissibilità
Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo:
a) al fine di dimostrare la conformità ai punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B del presente allegato; oppure
b) al fine di dimostrare la conformità ai punti 21L.A.23, 21L.A.83 o 21L.A.204 dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure
c) al fine di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263 per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, o rilasciare dichiarazioni di conformità di modifiche minori o progetti di riparazioni minori di aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).
21.A.234 Domanda
Le domande di approvazione di un’organizzazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e devono includere il quadro delle informazioni di cui al punto 21.A.243 e i termini di approvazione il cui rilascio è richiesto ai sensi del punto 21.A.251.
21.A.235 Rilascio dell’approvazione dell’impresa di progettazione
Una volta dimostrata la conformità dell’impresa ai requisiti del presente capitolo, l’Agenzia rilascia un’autorizzazione DOA.
21.A.239 Sistema di gestione della progettazione
a) L’impresa di progettazione deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della progettazione che comprenda un elemento di gestione della sicurezza e un elemento di assicurazione della progettazione (design assurance), con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa.
b) Il sistema di gestione della progettazione deve:
1. essere commisurato alle dimensioni dell’impresa e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;
2. essere istituito, attuato e mantenuto sotto la responsabilità di un unico dirigente nominato a norma del punto 21.A.245, lettera a).
c) Nell’ambito dell’elemento di gestione della sicurezza del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve:
1. definire, attuare e mantenere una strategia in materia di sicurezza e i relativi obiettivi di sicurezza corrispondenti;
2. nominare i membri essenziali del personale addetto alla sicurezza in conformità al punto 21.A.245, lettera b);
3. istituire, attuare e mantenere un processo di gestione dei rischi per la sicurezza, che comprenda l’identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle sue attività, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, anche intraprendendo azioni volte ad attenuare i rischi e verificandone l’efficacia;
4. istituire, attuare e mantenere una procedura per la garanzia della sicurezza che comprenda:
i) la misurazione e il monitoraggio delle prestazioni dell’impresa in materia di sicurezza;
ii) la gestione delle modifiche in conformità al punto 21.A.243, lettera c), e al punto 21.A.247;
iii) i principi per il miglioramento continuo dell’elemento di gestione della sicurezza;
5. promuovere la sicurezza all’interno dell’impresa attraverso:
i) la formazione e l’istruzione;
ii) la comunicazione;
6. istituire un sistema di segnalazione delle non conformità a norma del punto 21.A.3 A al fine di contribuire al miglioramento continuo della sicurezza.
d) Nell’ambito dell’elemento di assicurazione della progettazione (design assurance) del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve:
1) istituire, attuare e mantenere un sistema per il controllo e la supervisione della progettazione, delle modifiche di progetto e delle riparazioni di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU cui si applicano i termini di approvazione; tale sistema deve:
i) comprendere una funzione di aeronavigabilità atta a garantire che la progettazione di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU, o le relative modifiche di progetto e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
ii) garantire che l'impresa di progettazione adempia correttamente alle proprie responsabilità in conformità del presente allegato e dei termini dell'approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251;
2) istituire, attuare e mantenere una funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale; nonché
2.
3) specificare in che modo il sistema di gestione della progettazione valuta l'idoneità di parti, pertinenze o componenti di CMU progettati da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.
e) L’impresa di progettazione deve istituire, nell’ambito del sistema di gestione della progettazione, una funzione di controllo indipendente per verificare la conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti del presente allegato, nonché la conformità al sistema di gestione della progettazione e l’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21.A.245, lettera b), e al dirigente di cui al punto 21.A.245, lettera a), per garantire, ove necessario, l’attuazione di azioni correttive.
f) Se l’impresa di progettazione è titolare di uno o più certificati di impresa supplementari nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139, il sistema di gestione della progettazione può essere integrato con quello previsto dai certificati supplementari di cui è titolare l’impresa.
21.A.239 A Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
Oltre al sistema di gestione del progetto di cui al punto 21.A.239, l’impresa di progettazione istituisce, realizza e mantiene un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1645 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.
21.A.243 Manuale
a) Nell'ambito del sistema di gestione della progettazione, l'impresa di progettazione deve elaborare e fornire all'Agenzia un manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti incrociati, l'impresa, le strategie, i processi e le procedure pertinenti, il tipo di lavoro di progettazione e le categorie di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU per i quali o le quali l'impresa di progettazione è titolare di un'approvazione DOA, come indicato nei termini di approvazione rilasciati in conformità al punto 21.A.251 e, ove opportuno, le interfacce con i suoi partner o subappaltatori e il controllo degli stessi. Se devono essere effettuate prove di volo, deve essere altresì elaborato e fornito all’Agenzia un manuale operativo che definisca le strategie e le procedure dell’impresa in materia di prove di volo. Il manuale operativo per le prove di volo deve comprendere:
1. una descrizione delle procedure dell’impresa per le prove di volo, compreso il suo coinvolgimento nella procedura di rilascio di un permesso di volo;
2. i requisiti relativi all’equipaggio, tra i quali composizione, competenze, validità e limitazioni del tempo di volo, in conformità all’Appendice XII, ove applicabile;
i)
ii)
3. le procedure per il trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio e per l’addestramento a prove di volo, ove applicabile;
4. una strategia in materia di gestione della sicurezza e del rischio e le relative metodologie;
5. le procedure per stabilire gli strumenti e l’equipaggiamento da portare a bordo;
6. un elenco di documenti necessari per la prova di volo.
b) Se parti, pertinenze, componenti di CMU o modifiche dei prodotti, degli UAS o delle CMU sono progettati da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l'impresa di progettazione è in grado di dimostrare, per tutte le parti o le pertinenze o tutti i componenti di CMU, la conformità a norma del punto 21.A.239, lettera d), punto 2); il manuale deve altresì contenere, direttamente o mediante riferimenti incrociati, descrizioni delle attività di progettazione e della struttura organizzativa di partner o subappaltatori e informazioni in merito, nella misura necessaria a elaborare tale dichiarazione.
c) Il manuale deve essere modificato affinché riporti sempre una descrizione aggiornata dell’impresa, e all’Agenzia deve essere fornita copia delle modifiche.
d) L’impresa di progettazione deve elaborare e mantenere una dichiarazione delle qualifiche e dell’esperienza del personale direttivo e delle altre persone responsabili all’interno dell’impresa dell’adozione di decisioni riguardanti l’aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e la compatibilità ambientale. Tale dichiarazione deve essere trasmessa all’autorità competente.
21.A.245 Risorse
a) L’impresa di produzione deve nominare un direttore dell’impresa di progettazione investito del potere necessario per garantire che, all’interno dell’impresa, tutte le attività di progettazione siano eseguite secondo le norme prescritte e che l’impresa di progettazione mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della progettazione di cui al punto 21.A.239 e ai dati e alle procedure identificati nel manuale di cui al punto 21.A.243.
b) Il direttore dell’impresa di progettazione deve nominare e specificare l’ambito di competenza di:
1. un responsabile della funzione di aeronavigabilità;
2. un responsabile della funzione di controllo indipendente;
3. a seconda delle dimensioni dell’impresa e della natura e della complessità delle sue attività, qualsiasi altra persona o gruppo di persone incaricato di garantire che l’impresa soddisfi i requisiti del presente allegato.
c) In deroga a quanto stabilito al punto 21.A.245, lettera b), punto 1), la funzione di aeronavigabilità di cui al punto 21.A.239, lettera d), punto 1), i), può essere eseguita sotto la supervisione diretta del direttore dell’impresa di progettazione in uno dei seguenti casi:
1. se l’ambito delle attività dell’impresa di progettazione, quale indicato nei termini dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251, è limitato a modifiche e/o riparazioni di minore entità;
2. per un periodo di tempo limitato, se l’impresa di progettazione non ha un responsabile designato della funzione di aeronavigabilità e l’esercizio di tale funzione sotto la supervisione diretta del direttore dell’impresa di progettazione è commisurato alla portata e al livello delle attività dell’impresa.
d) La persona o il gruppo di persone nominato a norma della lettera b) deve:
1. rispondere al direttore dell’impresa di progettazione e avere accesso diretto a quest’ultimo;
2. disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità.
e) L’impresa di progettazione deve garantire:
1. che il personale di tutte le divisioni tecniche sia all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, e sia stato investito di poteri sufficienti a svolgerli, e che le strutture, gli equipaggiamenti e la sistemazione consentano al personale di soddisfare i requisiti in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale stabiliti per il prodotto, l'UAS o la CMU;
2. che vi sia, in relazione alle questioni riguardanti l’aeronavigabilità, i dati di idoneità operativa e la compatibilità ambientale, un coordinamento totale ed efficace tra le divisioni e al loro interno.
21.A.247 Modifiche del sistema di gestione della progettazione
Una volta concessa l’approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell’aeronavigabilità, dei dati di idoneità operativa e della compatibilità ambientale del prodotto, della parte, della pertinenza, dell’UAS, della CMU o del componente di CMU, deve essere approvata dall’Agenzia prima di essere realizzata. L’impresa di progettazione deve presentare all’Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità alle disposizioni del presente allegato.
21.A.249 Trasferibilità
Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi del punto 21.A.247, l’approvazione DOA di un’impresa di progettazione non è trasferibile.
21.A.251 Termini di approvazione
I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU per i quali l’impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti, degli UAS o delle CMU. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per propulsori ausiliari (auxiliary power unit - APU), i termini di approvazione devono contenere anche l’elenco dei prodotti, delle CMU o degli APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell’approvazione DOA.
21.A.253 Modifiche ai termini di approvazione
Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall’Agenzia. La domanda di modifica dei termini di approvazione deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia. L’impresa di progettazione deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.
21.A.258 Non conformità e osservazioni
a) Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità a norma del punto 21.B.433, il titolare dell’approvazione DOA deve:
1. identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;
2. definire il piano delle azioni correttive;
3. dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’Agenzia.
b) Le azioni di cui alla lettera a) devono essere realizzate entro il periodo concordato con l’Agenzia in conformità al punto 21.B.433.
c) Le osservazioni ricevute in conformità al punto 21.B.433, lettera e), devono essere tenute in debita considerazione dal titolare dell’approvazione DOA. L’impresa deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.
21.A.258 Non conformità
21.A.259 Durata e validità prolungata
a) L’approvazione DOA deve essere rilasciata per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza da parte dell’impresa di progettazione di tutte le condizioni seguenti:
1. l’impresa di progettazione mantiene la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione, tenendo conto delle disposizioni del punto 21.B.433 del presente allegato relative al trattamento delle non conformità;
2. il titolare dell’approvazione DOA o i suoi partner o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;
3. l'impresa di progettazione è in grado di fornire all'Agenzia prove per dimostrare che il suo sistema di gestione della progettazione garantisce un controllo e una supervisione soddisfacenti della progettazione dei prodotti e delle CMU nonché delle relative riparazioni e modifiche nell'ambito dell'approvazione;
4. il certificato non è stato revocato dall’Agenzia a norma del punto 21.B.65, né ceduto dall’impresa di progettazione.
1)
2)
3)
4)
b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’Agenzia.
21.A.263 Privilegi
a) (Riservato)
b) (Riservato)
c) Il titolare di un’approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione rilasciati a norma del punto 21.A.251 e nel rispetto delle pertinenti procedure del sistema di gestione della progettazione, è autorizzato a:
1) classificare come «di maggiore entità» o «di minore entità» le modifiche di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazione;
2) approvare le modifiche minori di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazioni di minore entità a norma del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light);
3) dichiarare la conformità di una modifica o di una riparazione di minore entità relativa al progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, punto 21L.A.43, dell’allegato Ib (parte 21 Light);
4) dichiarare la conformità delle modifiche di progetto di un aeromobile, conformemente al punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel caso in cui la persona fisica o giuridica che ha originariamente presentato una dichiarazione di conformità del progetto in relazione a tale aeromobile a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) non sia più attiva o non risponda alle richieste di dichiarazione di conformità delle modifiche del progetto;
5) approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti, CMU o APU a norma del capitolo M del presente allegato;
6) approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità del punto 21.A.710, lettera a), punto 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), punto 15);
7) rilasciare un permesso di volo in conformità del punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), punto 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e ove il titolare stesso di un’approvazione DOA:
i) controlli la configurazione dell'aeromobile, dell'UAS o della CMU, e
ii) ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;
8) approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione a norma del capitolo D del presente allegato o della sezione A, capitolo D, dell’allegato Ib (parte 21 Light); e
9) rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari a norma del capitolo E del presente allegato o della sezione A, capitolo E, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.
d) al punto 21.A.265, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;»;
21.A.265 Obblighi del titolare
Il titolare di un'approvazione DOA deve, nei limiti dei termini di approvazione, stabiliti dall'Agenzia:
a) tenere il manuale di cui al punto 21.A.243 in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;
b) garantire che detto manuale o le procedure pertinenti incluse mediante riferimenti incrociati siano utilizzati come documenti operativi di base all'interno dell'impresa;
c) far sì che la progettazione dei prodotti, degli UAS o delle CMU, o delle relative modifiche e riparazioni, sia conforme alle premesse di omologazione, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e non presenti caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;
d) fornire all'Agenzia dichiarazioni e la relativa documentazione a conferma della conformità alla lettera c), fatta eccezione per i processi di approvazione eseguiti in conformità al punto 21.A.263, lettera c);
e) fornire all'Agenzia dati e informazioni in merito alle azioni richieste a norma del punto 21.A.3B;
f) stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 6), le condizioni di volo in base alle quali è possibile rilasciare un permesso di volo;
g) stabilire, in conformità al punto 21.A.263, lettera c), 7), la conformità alle lettere b) ed e) del punto 21.A.711 prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;
h) contrassegnare i dati e le informazioni pubblicati sotto l’autorità dell’impresa di progettazione approvata nei limiti dei termini di approvazione stabiliti dall’Agenzia con la seguente dicitura: «Il contenuto tecnico del presente documento è approvato sotto l’autorità della DOA rif. AESA. 21 J.[XXXX]»;
i) garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.
CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU)
21.A.301 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura relativa all'approvazione di parti, pertinenze e componenti di CMU.
21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili
La dimostrazione della conformità di parti, pertinenze e componenti di CMU da installare in un prodotto omologato o in una CMU deve avvenire:
a) unitamente alle procedure di omologazione di cui al capitolo B, D o E per il prodotto, l'UAS o la CMU in cui essi devono essere installati; oppure
b) ove opportuno, nell'ambito delle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; oppure
c) per le parti standard, conformemente alle norme ufficialmente riconosciute.
21.A.305 Approvazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)
Laddove l'approvazione di una parte o pertinenza oppure di un componente di CMU sia una premessa fondamentale per il diritto dell'Unione8 o tenendo conto delle misure dell'Agenzia di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 748/2012, detta parte o pertinenza oppure detto componente di CMU dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l'Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.
21.A.307 Idoneità di parti e pertinenze per l’installazione
a) L’installazione di parti o pertinenze in un prodotto omologato è consentita nei casi in cui sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, contrassegnate in conformità al capitolo Q e accompagnate da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo AESA 1) che ne attesti la conformità della fabbricazione ai dati di progettazione approvati.
b) In deroga alla lettera a) e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), non è richiesto un modulo AESA 1 affinché sia consentita l’installazione in un prodotto omologato delle seguenti parti e pertinenze:
1) una parte standard;
2) nel caso di aeromobili ELA1 o ELA2, una parte o pertinenza che
i) non sia limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo,
ii) sia identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile,
iii) sia destinata all’installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità;
3) una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell’approvazione del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, il titolare dell’approvazione del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall’installatore della parte o pertinenza nel prodotto;
4) in caso di incorporazione di una modifica standard in conformità al punto 21.A.90B o di una riparazione standard in conformità al punto 21.A.431B, una parte o pertinenza la cui non conformità ai relativi dati di progettazione approvati comporta conseguenze che hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità al punto 21.A.90B, lettera a), punto 2), e al punto 21.A.431B, lettera a), punto 2). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte o pertinenza non conforme, nelle specifiche di certificazione di cui sopra possono essere stabilite attività di verifica specifiche che devono essere svolte dall’installatore della parte o pertinenza nel prodotto;
5) una parte o pertinenza esente dall’approvazione di aeronavigabilità in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione7;
6) una parte o pertinenza identificata ai punti da 1) a 5) e che è un elemento di un gruppo superiore; e
7) una parte o pertinenza fabbricata da una persona o da un’impresa di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento.
c) L’installazione delle parti e pertinenze elencate alla lettera b) in un prodotto omologato è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte o pertinenza che ne dichiari il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.
21.A.308 Ammissibilità di un componente per l'installazione su un'unità di controllo e monitoraggio (CMU)
a) Un componente di CMU critico per il funzionamento previsto dell'UAS, come stabilito dal titolare dell'approvazione del progetto e concordato con l'Agenzia, può essere installato in una CMU purché sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, sia contrassegnato in conformità al capitolo Q e sia accompagnato da un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1).
b) Un componente di CMU non ritenuto critico per il funzionamento previsto dell'UAS, come stabilito dal titolare dell'approvazione del progetto e concordato con l'Agenzia, può essere installato in una CMU purché:
1) il componente di CMU sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; e
2) l'installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o dall'impresa che ha fabbricato il componente di CMU che dichiari il nome e l'identificazione del componente, la conformità del componente ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)
CAPITOLO M — RIPARAZIONI
21.A.431A A Finalità
a) Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte, di una pertinenza, di una CMU o di un componente di CMU e stabilisce altresì i diritti ed i doveri del richiedente e del titolare di tale approvazione.
b) Il presente capitolo definisce le riparazioni standard non soggette a un processo di approvazione ai sensi dello stesso capitolo.
c) Con «riparazione» si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte, di una pertinenza, di una CMU o di un componente di CMU.
d) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti, pertinenze o componenti di CMU, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.
e) La riparazione a un articolo ETSO diverso da un’unità di potenza ausiliaria è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattata secondo quanto disposto nel punto 21.A.611.
f) Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti.
21.A.431B Riparazioni standard
a) Le riparazioni standard sono riparazioni:
1) relative a:
i) velivoli con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 5700 kg;
ii) aerogiri con una MTOM inferiore o pari a 3175 kg;
iii) veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;
iv) aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale con una MTOM inferiore o pari a 5700 kg;
2) che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e
3) che non siano in conflitto con i dati dei titolari del certificato di tipo.
b) I punti da 21A.432A a 21A.451 non si applicano alle riparazioni standard.
21.A.432A Ammissibilità
a) Sono ammesse a richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità alle condizioni fissate nel presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni del punto 21.A.432B.
b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di progetti di riparazioni minori.
21.A.432B Dimostrazione di conformità operativa
a) Il richiedente che domanda l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la propria idoneità detenendo un'approvazione DOA, rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l’approvazione dell’Agenzia per l’impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.
c) In deroga alla lettera a), nel caso dei prodotti di cui al punto 21.A.14, lettera c), il richiedente può dimostrare la propria idoneità ottenendo dall'Agenzia l'approvazione del proprio programma di certificazione istituito in conformità al punto 21.A.432C, lettera b).
21.A.432C Domanda di approvazione di un progetto di riparazione
a) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.
b) La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve comprendere un programma di certificazione o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, contenente:
1. una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;
2. l'identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;
3. l’identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l’autorizzazione ETSO per APU;
4. eventuali emendamenti proposti delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU;
5. una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, comprese le modalità di rispondenza e la procedura proposta per dimostrare la conformità al punto 21.A.433, lettera a), 1), nonché i riferimenti ai relativi documenti di conformità;
6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, dell’UAS o della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1 a 4 del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell’Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
7. specificare se i dati di certificazione sono preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.
21.A.433 Requisiti per l'approvazione di un progetto di riparazione
a) Un progetto di riparazione può essere approvato soltanto:
1) se è stato dimostrato, in base al programma di certificazione di cui al punto 21.A.432C, lettera b), che il progetto di riparazione è conforme alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l’autorizzazione ETSO per APU, nonché ad eventuali emendamenti stabiliti e comunicati dall’Agenzia in conformità al punto 21.B.450;
2) se è stata dichiarata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1, e se gli elementi dimostrativi della conformità sono stati registrati nei documenti di conformità;
3) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione;
4) se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), punto 7):
i) se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), punto 2) del presente punto; e
ii) se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di tutti gli obblighi concernenti il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, dell'UAS modificato o della CMU modificata in conformità al punto 21.A.451;
5) se, per una riparazione di un aeromobile soggetto all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640, è stato dimostrato che l’integrità strutturale della riparazione e della struttura interessata è quanto meno equivalente al livello di integrità strutturale stabilito per la struttura di base all’allegato I, punto 26.302, del regolamento (UE) 2015/640.
5)
b) Il richiedente deve presentare all'Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera a), 2), e, su richiesta dell'Agenzia, tutti i dati giustificativi necessari.
21.A.435 Classificazione e approvazione di progetti di riparazione
a) Un progetto di riparazione deve essere classificato come «di maggiore entità» o «di minore entità» in conformità ai criteri di cui al punto 21.A.91 per una modifica del certificato di omologazione.
b) Un progetto di riparazione è classificato e approvato:
1) dall'Agenzia; oppure
2) da un'impresa di progettazione approvata nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), 1), 2) e 5), quali registrati nei termini di approvazione.
c)
21.A.439 Produzione di parti per la riparazione
Le parti, le pertinenze e i componenti di CMU da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricati conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell'approvazione del progetto di riparazione:
a) secondo il capitolo F; oppure
b) da un’impresa debitamente approvata, in conformità al capitolo G; oppure
c) da un’impresa di manutenzione debitamente approvata.
21.A.441 Esecuzione delle riparazioni
a) L'esecuzione di una riparazione deve essere effettuata a norma dell'allegato I (parte M), capitolo C, o dell'allegato V ter (parte ML), capitolo C, del regolamento (UE) n. 1321/2014, o dell'allegato I (parte ML.UAS), capitolo C, del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. «C(2024)1569». OP: aggiungere il numero di adozione] o da un'impresa di produzione approvata in conformità al capitolo G del presente allegato, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera d).
b) L’impresa di progettazione deve fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l’installazione.
21.A.443 Limitazioni
L’approvazione di un progetto di riparazione può essere soggetta a limitazioni: in tal caso, essa conterrà tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto all’esercente, secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
21.A.445 Danni non riparati
a) Quando un danno a un prodotto, a una parte, a una pertinenza, a una CMU o a un componente di CMU non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell'aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:
1) dall’Agenzia; oppure
2) da un’impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l’Agenzia.
Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente alle procedure del punto 21.A.443.
b) Se l’impresa che esegue la valutazione del danno secondo la lettera a) non è né l’Agenzia né il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o dell’autorizzazione ETSO per APU, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne o in virtù di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, o il produttore, a seconda del caso.
21.A.449 Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità
21.A.451 Obblighi e contrassegno EPA
a) I titolari di un’approvazione di una riparazione di maggiore entità devono:
1) adempiere alle obbligazioni:
i) definite ai punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.439, 21.A.441 e 21.A.443;
ii) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo supplementare o di un’autorizzazione ETSO per APU, ai sensi del punto 21.A.433(b), a seconda dei casi;
2) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).
b) Fatta eccezione per i titolari di omologazioni o per i titolari di un’autorizzazione APU per cui si applica il punto 21.A.44, i titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione minore devono:
1) adempiere alle obbligazioni definite ai punti 21.A.4, 21.A.5 e 21.A.7;
2) specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21.A.804(a).
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)
CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)
21.A.601 Finalità
Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ETSO e le regole che governano i diritti ed i doveri di richiedenti e titolari di dette autorizzazioni.
21.A.602A Ammissibilità
Sono ammesse a richiedere l’autorizzazione ETSO tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, o si apprestano a produrre, un articolo ETSO e che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa ai sensi del punto 21.A.602B.
21.A.602B Dimostrazione di idoneità
L’entità che richiede un’autorizzazione ETSO deve dimostrare la propria conformità operativa nella maniera seguente.
a) Per la produzione, detenendo un’approvazione d’impresa rilasciata in conformità al capitolo G, o in virtù dell’ottemperanza alle procedure del Capitolo F.
b) Per la progettazione:
1) nel caso di APU, detenendo un’approvazione DOA rilasciata dall’Agenzia in conformità al capitolo J;
2) per tutti gli altri articoli, aderendo a procedure che definiscano, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente allegato I (parte 21).
21.A.603 Domanda
a) La domanda di autorizzazione ETSO deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve includere il quadro delle informazioni richieste nel punto 21.A.605.
b) Nei casi in cui è prevista una serie di modifiche di minore entità conformemente al punto 21.A.611, il richiedente deve specificare nella sua domanda il numero del modello base dell’articolo ed il codice prodotto associato, seguito da un segno di parentesi in luogo del suffisso alfanumerico variabile che sarà aggiunto di volta in volta.
21.A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)
In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:
a) in deroga a quanto stabilito ai punti 21.A.9, 21.A.603, 21.A.610 e 21.A.621, si applicano i punti seguenti: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.A.47, 21.B.75 e 21.B.80. Tuttavia un’autorizzazione ETSO è emessa in conformità al punto 21.A.606 in luogo del certificato di omologazione;
b) in deroga a quanto stabilito al punto 21.A.611, i requisiti del capitolo D si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte del titolare dell’autorizzazione ETSO per APU e alle modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di minore entità e i requisiti del capitolo E si applicano all’approvazione di modifiche di progetto da parte di altri richiedenti classificate come modifiche di maggiore entità. Laddove si applicano i requisiti del capitolo E, deve essere rilasciata un’autorizzazione ETSO distinta in luogo del certificato di omologazione supplementare; e
c) i requisiti del capitolo M si applicano all'approvazione dei progetti di riparazione.
21.A.605 Requisiti relativi ai dati
a) Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:
1) un programma di certificazione per l'autorizzazione ETSO, nel quale siano illustrati i mezzi per dimostrare la conformità al punto 21.A.606, lettera b);
2) una dichiarazione di conformità che certifichi il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti fissati in questo capitolo;
3) una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance) attestante che il richiedente ha dimostrato la conformità dell'articolo all'ETSO applicabile conformemente al programma di certificazione;
4) una copia dei dati tecnici richiesti dall'ETSO applicabile;
5) il manuale dell'impresa (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.143 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di produzione a norma del capitolo G, oppure il manuale (o un riferimento ad esso) di cui al punto 21.A.125A, lettera b), per le finalità di produzione senza approvazione di impresa di produzione in conformità al capitolo F;
6) per le APU, il manuale (o un riferimento al esso) di cui al punto 21.A.243 per l'ottenimento di un'adeguata approvazione di impresa di progettazione a norma del capitolo J;
7) per tutti gli altri articoli, le procedure (o un riferimento ad esse) di cui al punto 21.A.602B, lettera b), 2).
b) Il richiedente deve segnalare all'Agenzia eventuali difficoltà o eventi insorti nel corso del processo di approvazione che possano avere ripercussioni significative sull'autorizzazione ETSO.
c)
d)
e)
f)
21.A.606 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione ETSO
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ETSO, il richiedente deve:
a) dimostrare la propria idoneità conformemente al punto 21.A.602B;
b) dimostrare che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o alle eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610;
c) conformarsi ai requisiti del presente capitolo; e
d) dichiarare che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
21.A.607 Privilegi dell’autorizzazione ETSO
Il titolare di un’autorizzazione ETSO ha la facoltà di produrre ed identificare gli articoli con il contrassegno ETSO.
21.A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)
a) La DDP deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:
1) i dettagli di cui al punto 21.A.31, lettere a) e b), che identificano l’articolo e i suoi parametri di fabbricazione e di prova;
2) le prestazioni nominali dell’articolo, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;
3) una dichiarazione di conformità comprovante che l’articolo risponde ai requisiti ETSO;
4) i riferimenti ai risultati dei test;
5) i riferimenti ai manuali di manutenzione, revisione e riparazione appropriati;
6) i livelli di conformità, laddove la norma ETSO ne preveda più d’uno;
7) l’elenco delle discrepanze tollerate secondo il punto 21.A.610.
b) La DDP deve essere sottoscritta, con data e firma, dal titolare dell’autorizzazione ETSO o da un suo rappresentante autorizzato.
21.A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO
I titolari delle autorizzazioni ETSO ai sensi del presente capitolo devono:
a) fabbricare ogni articolo conformemente ai capitoli G o F, che garantiscono che tutti gli articoli ultimati sono conformi ai dati di progettazione ed idonei all’installazione in sicurezza;
b) preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione ETSO, un fascicolo aggiornato contenente tutti i dati tecnici e la documentazione in conformità al punto 21.A.5;
c) preparare, mantenere ed aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalle specifiche di certificazione applicabili all’articolo;
d) mettere a disposizione degli utenti e dell’Agenzia, su richiesta, i manuali di manutenzione, revisione e riparazione necessari all’uso ed alla manutenzione dell’articolo, nonché le relative modifiche;
e) contrassegnare ciascun articolo in conformità al punto 21.A.807;
f) conformarsi alle disposizioni dei punti 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4 e 21.A.9;
g) continuare ad uniformarsi ai requisiti di qualifica di cui al punto 21.A.602B.
21.A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati
a) Il fabbricante che chiede l’autorizzazione a discostarsi da un parametro di performance ETSO deve dimostrare che la divergenza rispetto a tale parametro sarà compensata da fattori o caratteristiche di progetto che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
b) La richiesta di autorizzazione a divergere da un parametro deve essere presentata all’Agenzia, unitamente a tutti i dati pertinenti.
21.A.611 Modifiche di progetto
a) Il titolare ETSO è autorizzato ad apportare modifiche di minore entità al progetto (ovvero qualsiasi modifica che non sia di maggiore entità) senza ulteriori nulla osta da parte dell’Agenzia. In questi casi, l’articolo modificato conserverà il numero di modello originale (per identificare le modifiche di minore entità si cambia o si corregge il codice prodotto), ed il fabbricante dovrà inoltrare all’Agenzia tutti i dati sottoposti a revisione, necessari alla conformità al punto 21.A.603(b).
b) Tutte le modifiche di progetto operate dal titolare di un’autorizzazione ETSO e di entità tale da richiedere un’indagine sostanzialmente completa per determinarne la conformità ETSO, si considerano modifiche di maggiore entità. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve attribuire all’articolo una nuova designazione di tipo o di modello, e richiedere una nuova autorizzazione ai sensi del punto 21.A.603.
c) Non sono ammesse ad approvazione, in base al presente Capitolo O, le modifiche di progetto effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare dell’autorizzazione ETSO che ha presentato la dichiarazione di conformità dell’articolo, a meno che il richiedente non faccia separatamente domanda di autorizzazione ETSO ai sensi del punto 21.A.603.
21.A.615 Verifiche dell’Agenzia
21.A.619 Durata e validità prolungata
a) L’autorizzazione ETSO deve essere rilasciata per un periodo di tempo illimitato. Il mantenimento della sua validità è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni seguenti:
1. le condizioni stabilite al momento del rilascio dell’autorizzazione ETSO continuano a essere rispettate dal richiedente;
2. gli obblighi di cui al punto 21.A.609 continuano a essere assolti dal titolare dell’autorizzazione ETSO;
3. il titolare dell’autorizzazione ETSO o i suoi partner, fornitori o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;
4. è stato dimostrato che l’articolo ETSO non comporta pericoli inaccettabili in servizio;
5. l’autorizzazione ETSO non è stata revocata dall’Agenzia a norma del punto 21.B.65, né ceduta dal suo titolare.
1)
2)
3)
4)
b) In caso di cessione o revoca, l’autorizzazione ETSO deve essere restituita all’Agenzia.
21.A.621 Trasferibilità
Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si considera una modifica rilevante e soggetta quindi alle prescrizioni dei punti 21.A.147 e 21.A.247, a seconda del caso, le autorizzazioni ETSO rilasciate ai sensi del presente allegato I (parte 21) non sono trasferibili.
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
21.A.701 Campo d’applicazione
a) Il permesso di volo è rilasciato conformemente al presente capitolo a aeromobili non conformi — o per i quali non è stata provata la conformità — alle specifiche di aeronavigabilità applicabili, ma in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per i seguenti fini:
1) sviluppo;
2) dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;
3) formazione del personale di imprese di progettazione o produzione;
4) voli di prova di aeromobili di nuova produzione;
5) voli di aeromobili in corso di produzione tra gli impianti di produzione;
6) voli finalizzati a ottenere l’accettazione da parte dei clienti;
7) consegna o esportazione dell’aeromobile;
8) voli finalizzati a ottenere l’autorizzazione delle autorità;
9) indagini di mercato, inclusa la formazione degli equipaggi del cliente;
10) mostre ed esibizioni aeree;
11) voli per spostare l’aeromobile in strutture di manutenzione o nelle quali effettuare la revisione dell’aeronavigabilità o in un luogo di deposito;
12) voli di aeromobili di peso superiore al peso massimo certificato al decollo per tratte superiori a quelle normali sopra superfici acquatiche, o zone di terra sprovviste di idonee strutture per l’atterraggio o della possibilità di fare rifornimento di carburante;
13) tentativi di stabilire nuovi record, competizioni aeree o analoghe;
14) voli con aeromobili rispondenti ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità prima che ne sia stata dimostrata la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
15) attività di volo non commerciali su singoli aeromobili non complessi o tipi di aeromobili per i quali non è previsto un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità;
16) voli di aeromobili per la risoluzione dei problemi o la verifica del funzionamento di uno o più sistemi, parti o pertinenze dopo la manutenzione.
b) Il presente capitolo stabilisce la procedura per il rilascio dei permessi volo e di approvazione delle relative condizioni di volo e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti permessi e dette approvazioni di condizioni di volo.
21.A.703 Ammissibilità
a) Tutte le persone fisiche o giuridiche possono richiedere un permesso di volo eccetto quando tale permesso sia richiesto ai fini del punto 21.A.701(a)(15), nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario.
b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l’approvazione di condizioni di volo.
21.A.705 Autorità competente
21.A.707 Domanda di permesso di volo
a) Ai sensi del punto 21.A.703 e quando al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, la domanda di permesso di volo è presentata all’autorità competente nella forma e con le modalità stabilite da quest’ultima.
b) Le domande permesso di volo devono indicare:
1. lo o gli scopi del volo o dei voli conformemente al punto 21.A.701;
2. i motivi per i quali l’aeromobile non è conforme ai requisiti applicabili di aeronavigabilità;
3. le condizioni di volo approvate conformemente al punto 21.A.710.
c) Qualora le condizioni di volo non siano state approvate al momento di presentazione della domanda di permesso di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.709.
21.A.708 Condizioni di volo
Le condizioni di volo comprendono:
a) la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo, compresa, per gli aeromobili senza equipaggio, la configurazione della CMU utilizzata per controllare l'aeromobile;
b) le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l’utilizzo sicuro dell’aeromobile, tra cui:
1) le condizioni o limitazioni imposte per le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, o entrambi;
2) eventuali condizioni o limitazioni imposte all'equipaggio per l'utilizzo dell'aeromobile, oltre a quelle definite nell'appendice XII del presente allegato I (parte 21);
3) eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell’equipaggio;
4) le limitazioni operative, le procedure specifiche o le condizioni tecniche da rispettare;
5) lo specifico programma di prove in volo (se pertinente);
6) le disposizioni specifiche di aeronavigabilità continua, incluse le istruzioni di manutenzione e il regime nel quale devono essere eseguite;
7) per gli aeromobili senza equipaggio, disposizioni e istruzioni specifiche per l'esercizio e il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'UAS o della CMU;
c) le prove che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui alla lettera b);
d) il metodo usato per il controllo della configurazione dell'aeromobile, compresa, per gli aeromobili senza equipaggio, la configurazione della CMU utilizzata per controllare l'aeromobile, in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.
21.A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo
a) Ai sensi del punto 21.A.707(c), e quando il richiedente non disponga del privilegio di approvare le condizioni di volo, deve essere presentata una domanda di approvazione delle condizioni di volo:
1) quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza di progetto, all’Agenzia nella forma e con le modalità da essa stabilite; oppure
2) quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza di progetto, all’autorità competente nella forma e con le modalità da essa stabilite.
b) Le domande di approvazione delle condizioni di volo devono includere:
1) le condizioni di volo proposte;
2) la documentazione giustificativa di tali condizioni; e
3) una dichiarazione attestante che l’aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni o limitazioni di cui al punto 21.A.708(b).
21.A.710 Approvazione delle condizioni di volo
a) Quando l’approvazione delle condizioni di volo è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate:
1) dall’Agenzia; oppure
2) da un’impresa di progettazione debitamente autorizzata ai sensi del privilegio di cui al punto 21.A.263(c)(6).
b) Quando l’approvazione delle condizioni di volo non è relativa alla sicurezza del progetto, le condizioni di volo sono approvate dall’autorità competente o da dall’impresa di progettazione debitamente approvata che rilascia anche il permesso di volo.
c) Prima di approvare le condizioni di volo, l’Agenzia, l’autorità competente o l’impresa di progettazione approvata devono accertarsi che l’aeromobile sia in grado di operare in sicurezza tenuto conto delle limitazioni e condizioni specifiche. L’agenzia o l’autorità competente possono effettuare o imporre al richiedente di effettuare tutte le verifiche o le prove necessarie a tal fine.
21.A.711 Rilascio del permesso di volo
a) L’autorità competente può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20a, cfr. l’appendice III) alle condizioni specificate al punto 21.B.525.
b) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.263(c)(7), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.
c) Un’impresa di progettazione debitamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. l’appendice IV) in virtù del privilegio concessole ai sensi del punto 21.A.163(e), quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 sono state approvate conformemente al punto 21.A.710.
d) Un'impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice IV) in virtù del privilegio concessole in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014 oppure all'allegato II (parte CAO.UAS), punto CAO.UAS.095, del regolamento delegato (UE) …/… della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. «C(2024)1569» OP: aggiungere il numero di adozione] a seconda dei casi, se le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato sono state approvate in conformità al punto 21.A.710 del presente allegato;
e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi e le eventuali condizioni e limitazioni approvate ai sensi del punto 21.A.710.
f) Per i permessi rilasciati ai sensi delle lettere b), c) o d) una copia del permesso di volo e delle relative condizioni di volo deve essere presentata all’autorità competente entro e non oltre tre giorni.
g) Se è dimostrato che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto 21.A.723(a) non è soddisfatta in relazione al permesso di volo che un’impresa ha rilasciato a norma della lettera b), c) o d), l’impresa revoca immediatamente il permesso di volo e ne informa subito l’autorità competente.
21.A.713 Modifiche
a) Ogni modifica che invalidi le condizioni di volo o la documentazione associata stabilita ai fini del permesso di volo deve essere approvata conformemente al punto 21.A.710. Se pertinente, la domanda deve essere presentata conformemente al punto 21.A.709.
b) Ogni modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo conformemente al punto 21.A.711.
21.A.715 Lingua
I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente.
21.A.719 Trasferibilità
a) Un permesso di volo non è trasferibile.
b) In deroga alla lettera a), nel caso di un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15), qualora sia cambiata la proprietà di un aeromobile, il permesso di volo viene trasferito insieme all’aeromobile purché quest’ultimo resti sullo stesso registro, oppure è rilasciato soltanto previo accordo dell’autorità competente dello Stato membro di registrazione al quale è trasferito.
21.A.721 Verifiche
21.A.723 Durata e validità
a) Un permesso di volo deve essere rilasciato per un massimo di 12 mesi e mantiene la propria validità se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
1. l’impresa continua a rispettare le condizioni e le limitazioni associate al permesso di volo di cui al punto 21.A.711, lettera e);
2. il titolare o i suoi partner, fornitori o subappaltatori riconoscono che l’autorità competente può svolgere indagini in conformità al punto 21.A.9;
3. il permesso di volo non è stato revocato dall’autorità competente a norma del punto 21.B.65, né ceduto dal suo titolare;
4. l’aeromobile rimane sullo stesso registro.
1)
2)
3)
b) In deroga alla lettera a), un permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701(a)(15) può essere rilasciato a tempo indeterminato.
c) In caso di cessione o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all’autorità competente.
21.A.725 Rinnovo del permesso di volo
Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica conformemente al punto 21.A.713.
21.A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo
Il titolare di un permesso di volo deve garantire che siano soddisfatte e mantenute tutte le condizioni e limitazioni associate al permesso di volo.
21.A.729 Conservazione della documentazione
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU
21.A.801 Identificazione di prodotti e unità di controllo e monitoraggio (CMU)
a) I prodotti e le CMU fabbricati ai sensi del capitolo F o G vanno identificati con le seguenti informazioni:
1) la denominazione del fabbricante;
2) la designazione del prodotto e della CMU;
2.
3) il numero di serie del fabbricante;
4) il marchio «IN DEROGA» per i motori, se l'autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
5) qualsiasi ulteriore informazione che l'Agenzia ritenga appropriata.
b) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano aeromobili o motori ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificare aeromobili e motori con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera tale che sia accessibile e leggibile e non possa essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
c) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano eliche, pale d’elica o mozzi d’elica ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, posizionata su una superficie non critica, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui alla lettera b) deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.
e) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano una CMU ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificarla con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) in modo accessibile e leggibile e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
21.A.803 Trattamento dei dati identificativi
a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21.A.801, lettera a), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica, mozzi d'elica o CMU, o di informazioni identificative di cui al punto 21.A.807, lettera a), nel caso di APU, senza l'approvazione dell'Agenzia.
b) Sono vietate altresì la rimozione e l’installazione di targhe identificative di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, senza l’approvazione dell’Agenzia.
c) In deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti associati applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall'Agenzia, sono autorizzati a:
1) rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21.A.801, lettera a), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica, mozzi d'elica o CMU, o le informazioni identificative di cui al punto 21.A.807, lettera a), nel caso di APU; oppure
2) rimuovere una targa identificativa di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, se l'operazione si rende necessaria durante gli interventi di manutenzione.
d) È vietato installare una targa di identificazione che è stata rimossa ai sensi della lettera c), punto 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica, mozzi d'elica o CMU diversi da quelli dai quali è stata rimossa.
21.A.804 Identificazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)
a) Tutte le parti e pertinenze la cui installazione in un prodotto omologato è consentita e tutti i componenti di CMU la cui installazione in una CMU certificata conformemente al presente allegato I è consentita devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con:
1) un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili;
2) il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; e
3) le lettere «EPA»:
i) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO e per le parti e pertinenze di cui al punto 21.A.307, lettera b);
ii) per i componenti di CMU fabbricati secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione della CMU di riferimento, o al titolare del certificato di omologazione dell'UA quando la CMU è certificata come parte dell'UA, fatta eccezione per i componenti di CMU ETSO e i componenti di CMU di cui al punto 21.A.308, lettera b).
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l'Agenzia determina che una parte, una pertinenza o un componente di CMU è troppo piccola/o o comunque inidonea/o ad essere contrassegnata/o con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di ammissione in servizio che accompagna detta parte o pertinenza o detto componente di CMU, o il relativo contenitore, deve includere le informazioni che non è stato possibile applicare alla parte, alla pertinenza o al componente di CMU.
21.A.805 Identificazione di parti critiche
In aggiunta ai requisiti del punto 21.A.804, i fabbricanti di parti destinate all’installazione su prodotti omologati ed identificate come «parti critiche», devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti con un codice prodotto ed un numero di serie.
21.A.807 Identificazione degli articoli ETSO
a) I titolari di autorizzazioni ETSO ai sensi del Capitolo O devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile ciascun articolo con le seguenti informazioni:
1) denominazione e recapito del fabbricante;
2) nome, tipo, codice prodotto o designazione del modello dell’articolo;
3) numero di serie o data di fabbricazione dell’articolo, o entrambi, e
4) numero ETSO applicabile.
b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l’Agenzia determina che una parte è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte, o il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.
c) I fabbricanti di APU ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui alla lettera a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile ed accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
SEZIONE B PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI
21.B.10 Documentazione relativa alla sorveglianza
L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.
21.B.15 Informazioni all’Agenzia
a) L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.
b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di non conformità registrate nella propria banca dati nazionale in conformità all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.
c) L'autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle relazioni sulla sicurezza delle informazioni ricevute a norma del punto IS.D.OR.230 dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645.
21.B.20 Reazione immediata a un problema di sicurezza
a) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni concernenti la sicurezza.
b) L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute riguardanti la sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le unità di controllo e monitoraggio (CMU), i componenti di CMU e le persone o le organizzazioni (imprese) soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
c) Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.
d) L’autorità competente deve notificare immediatamente le misure adottate a norma della lettera c) a tutte le persone o le organizzazioni (imprese) che devono rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L’autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.
21.B.20A Reazione immediata a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un impatto sulla sicurezza aerea
a) L'autorità competente deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni relative agli inconvenienti e alle vulnerabilità riguardanti la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea segnalati dalle imprese. A tal fine deve coordinarsi con eventuali altre autorità pertinenti responsabili della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza all'interno dello Stato membro, per migliorare il coordinamento e la compatibilità dei sistemi di segnalazione.
b) L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza ricevute conformemente al punto 21.B.15, lettera c), e trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un inconveniente o a una vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea concernente i prodotti, le parti, le unità di controllo e monitoraggio (CMU), i componenti di CMU, gli equipaggiamenti non installati, le persone o le organizzazioni (imprese) soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
c) Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente deve adottare le misure adeguate per affrontare il potenziale impatto dell'inconveniente o della vulnerabilità riguardante la sicurezza delle informazioni sulla sicurezza aerea.
d) Le misure adottate conformemente alla lettera c) devono essere immediatamente notificate a tutte le persone o le organizzazioni (imprese) che devono rispettarle a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. L'autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all'Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.
21.B.25 Sistema di gestione
a) L’autorità competente deve istituire e mantenere un sistema di gestione, che preveda almeno:
1. strategie e procedure documentate per descrivere la sua organizzazione, i mezzi e i metodi impiegati per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutte i relativi compiti;
2. personale in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario che l’autorità disponga di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;
3. personale qualificato a svolgere i compiti assegnati, che ha la necessaria conoscenza ed esperienza e che riceve una formazione iniziale e periodica al fine di garantire una competenza costante;
4. strutture e uffici per il personale adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati;
5. una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai requisiti pertinenti e l’adeguatezza delle procedure, comprendente l’istituzione di una procedura di audit interno e di gestione dei rischi per la sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback sulle non conformità rilevate dal processo di audit ai dirigenti dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;
6. una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
b) Per ogni settore di attività, incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili della gestione dei compiti pertinenti.
c) L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e l’assistenza necessarie con le altre autorità competenti interessate, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese le informazioni riguardanti:
1. le non conformità rilevate e le azioni di follow-up avviate in seguito alla sorveglianza delle persone e delle imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma sono certificati dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;
2. informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto 21.A.3 A.
d) Una copia delle procedure relative al sistema di gestione dell’autorità competente dello Stato membro e delle relative modifiche deve essere messa a disposizione dell’Agenzia a fini di standardizzazione.
e) Oltre ai requisiti di cui alla lettera a), il sistema di gestione istituito e mantenuto dall'autorità competente è conforme all'allegato I (parte IS.AR) del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di garantire la corretta gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni che possono avere un impatto sulla sicurezza aerea.
21.B.30 Assegnazione di compiti
a) L’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti e parti, nonché di persone fisiche o giuridiche soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente deve garantire di aver:
1. posto in essere un sistema per la valutazione iniziale e continua della conformità del soggetto qualificato all’allegato VI del regolamento (UE) 2018/1139. Tale sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;
2. stipulato un accordo scritto con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:
i) i compiti da svolgere;
ii) le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;
iii) le condizioni tecniche da soddisfare nell’espletamento di tali compiti;
iv) la corrispondente copertura di responsabilità;
v) la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.
b) L’autorità competente deve garantire che la procedura di audit interno e la procedura di gestione dei rischi per la sicurezza istituite a norma del punto 21.B.25, lettera a), punto 5, comprendano tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti dal soggetto qualificato per suo conto.
c) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'impresa ai punti 21.A.139A e 21.A.239A, l'autorità competente può assegnare compiti a soggetti qualificati in conformità alla lettera a), o a qualsiasi autorità pertinente responsabile della sicurezza delle informazioni o della cibersicurezza nello Stato membro. Nell'assegnare tali compiti, l'autorità competente deve garantire che:
1) tutti gli aspetti legati alla sicurezza aerea siano coordinati e presi in considerazione dal soggetto qualificato o dall'autorità pertinente;
2) i risultati delle attività di certificazione e sorveglianza svolte dal soggetto qualificato o dall'autorità pertinente siano integrati nei fascicoli complessivi di certificazione e sorveglianza dell'impresa;
3) il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, istituito conformemente al punto 21.B.25, lettera e), includa tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti per suo conto.
21.B.35 Modifiche del sistema di gestione
a) L’autorità competente deve disporre di un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Tale sistema deve consentire all’autorità competente di adottare le misure necessarie per garantire che il suo sistema di gestione rimanga adeguato ed efficace.
b) L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, in modo da garantirne l’efficace attuazione.
c) L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come previsto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.
21.B.55 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l’adeguata archiviazione, l’accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
1. le strategie e le procedure documentate del sistema di gestione;
2. la formazione, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;
3. l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 21.B.30, nonché i dettagli dei compiti assegnati;
4. le procedure di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate, tra cui:
i) le domande di certificati, approvazioni, autorizzazioni e autorizzazioni a procedere;
ii) il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutta la documentazione delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;
iii) i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni a procedere, comprese le eventuali modifiche;
iv) una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;
v) copie di tutta la corrispondenza formale;
vi) raccomandazioni per il rilascio o la proroga di un certificato, di un’autorizzazione di approvazione o di un’autorizzazione a procedere, informazioni dettagliate sulle non conformità e sulle azioni intraprese dalle imprese per chiudere tali non conformità, compresa la data di chiusura, le misure di esecuzione e le osservazioni;
vii) tutte le relazioni di valutazione, audit e ispezione rilasciate da un’altra autorità competente a norma del punto 21.B.120, lettera d), del punto 21.B.221, lettera c), o del punto 21.B.431, lettera c);
viii) copie di tutti i manuali o manuali dell’impresa e delle relative modifiche;
ix) copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;
5. le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52, cfr. appendice VIII) e i certificati di riammissione in servizio (modulo AESA 1, cfr. appendice I) che ha convalidato per le imprese che producono prodotti, parti o pertinenze senza un certificato di approvazione dell’impresa di produzione a norma della sezione A, capitolo F, del presente allegato.
b) L’autorità competente deve includere nella conservazione della documentazione:
1. i documenti giustificativi dell’uso di modalità alternative di rispondenza
2. le informazioni sulla sicurezza in conformità al punto 21.B.15 e le misure di follow-up;
3. il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità conformemente agli articoli 70, 71 paragrafo 1, e 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.
c) L’autorità competente deve tenere un elenco aggiornato di tutti i certificati, le approvazioni, le autorizzazioni e le autorizzazioni a procedere che ha rilasciato.
d) Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
e) Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere messa a disposizione, su richiesta, di un’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.
21.B.65 Sospensione, limitazione e revoca
L’autorità competente deve:
a) sospendere un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;
b) sospendere, revocare o limitare un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere se tale azione è richiesta a norma dei punti 21.B.125, 21.B.225 o 21.B.433;
c) sospendere o revocare un certificato di aeronavigabilità o un certificato acustico se è dimostrato che non sono soddisfatte alcune delle condizioni di cui ai punti 21.A.181, lettera a), o 21.A.211, lettera a);
d) sospendere o limitare, in tutto o in parte, un certificato, un’approvazione, un permesso di volo, un’autorizzazione o un’autorizzazione a procedere qualora circostanze imprevedibili che sfuggono al controllo dell’autorità competente impediscano ai suoi ispettori di assolvere alle proprie responsabilità di sorveglianza nell’ambito del ciclo di pianificazione della sorveglianza.
CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
21.B.70 Specifiche di certificazione
L’Agenzia, a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all’aeronavigabilità e i dati di idoneità operativa, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU e componenti di CMU ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV, V e IX di detto regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.
21.B.75 Condizioni speciali
a) L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili a un prodotto, un UAS o una CMU se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto, l'UAS o la CMU in questione, per uno dei seguenti motivi:
1. il prodotto, l'UAS o la CMU presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;
2. l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure
3) l'esperienza maturata durante l'uso in relazione ad altri prodotti, UAS o CMU simili o a prodotti o CMU che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.
b) Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.
21.B.80 Premesse di omologazione per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:
a) specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia per il prodotto, l'UAS o la CMU, come applicabili alla data della domanda per l'ottenimento di tale certificato e qualsiasi condizione speciale prescritta dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a), a meno che:
1) il richiedente non scelga di osservare, o sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure
2) l'Agenzia non accetti un'alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere osservata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure
3) l'Agenzia non accetti o prescriva altri mezzi che:
i) nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II e, se del caso, all'allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139; oppure
ii) nel caso di un certificato di omologazione ristretto, garantiscano un livello di sicurezza adeguato all'uso previsto; e
b) riservato.
21.B.82 Premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile
L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile. Le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa comprendono:
a) le specifiche di certificazione per i dati di idoneità operativa definite dall'Agenzia sulla base di quelle applicabili all'aeromobile alla data della domanda o alla data del supplemento di domanda per i dati di idoneità operativa, qualora quest'ultima data sia successiva, a meno che:
1) il richiedente non scelga di osservare, o non sia tenuto a osservare a norma del punto 21.A.15, lettera f), le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda. Se il richiedente sceglie di osservare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data di presentazione della domanda, l'Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure
2) l'Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV, V e IX del regolamento (UE) 2018/1139;
b) tutte le condizioni speciali prescritte dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a).
21.B.85 Requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
a) Per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o per un certificato di omologazione di un motore l’Agenzia definisce e notifica al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili tra i requisiti essenziali di cui all’articolo 9, paragrafo 2), primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.
b) (riservato).
c)
d)
21.B.100 Livello di partecipazione
a) L'Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:
la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, dell’UAS e della CMU,
e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:
1. caratteristiche nuove o inusuali del progetto di certificazione, compresi aspetti operativi, organizzativi e di gestione delle conoscenze;
2. complessità della progettazione e/o della dimostrazione di conformità;
3. criticità della progettazione o della tecnologia e relativi rischi per la sicurezza e l'ambiente, compresi quelli individuati in progetti analoghi; e
4. prestazioni ed esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente nell'ambito in questione.
b) Per l'approvazione di un progetto di riparazione di minore entità, di una modifica di minore entità o di un'autorizzazione ETSO diversa da APU, l'Agenzia deve stabilire il proprio grado di partecipazione a livello dell'intero progetto di certificazione, tenendo conto di eventuali caratteristiche nuove o inusuali, della complessità del progetto e/o della dimostrazione di conformità, delle criticità della progettazione o della tecnologia, nonché delle prestazioni e dell'esperienza dell'impresa di progettazione del richiedente.
c) L'Agenzia deve comunicare al richiedente il proprio livello di partecipazione e aggiornare tale livello ove ciò sia giustificato da informazioni aventi un impatto rilevante sul rischio precedentemente valutato a norma delle lettere a) e b). L'Agenzia deve informare il richiedente circa il cambiamento del livello di partecipazione.
21.B.103 Rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto
a) L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore, un'elica o una CMU oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
1) il richiedente sia conforme al punto 21.A.21;
1.
2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione applicabili, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove opportuno, a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione.
3.
b) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.
(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)
CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI
21.B.105 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione
L’Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e li notifica al richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione.
21.B.107 Rilascio dell’approvazione di una modifica del certificato di omologazione
a) L'Agenzia rilascia l'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione a condizione che:
1) il richiedente che presenta domanda di approvazione si sia conformato:
i) al punto 21.A.95 per una modifica di minore entità; oppure
ii) al punto 21.A.97 per una modifica di maggiore entità;
2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a) o b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione applicabili, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove opportuno, a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione.
b) Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga alla lettera a), punti 1) e 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.
c) L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nell'approvazione della modifica del certificato di omologazione.
d) L'approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.
CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO
Nel presente capitolo i riferimenti ai certificati di omologazione comprendono i certificati di omologazione e i certificati di omologazione ristretti.
21.B.109 Premesse di omologazione, requisiti di protezione ambientale e premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa per i certificati di omologazione supplementari
L’Agenzia stabilisce le premesse di omologazione applicabili, i requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di una modifica riguardante i dati di idoneità operativa, le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa definite in conformità al punto 21.A.101 e li notifica al richiedente che presenta domanda di un certificato di omologazione supplementare.
21.B.111 Rilascio di certificati di omologazione supplementari
a) L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione supplementare purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
1) il richiedente sia conforme al punto 21.A.115, lettera b);
2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito sulla base del punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione applicabili, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove opportuno, a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione;
b) Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga alla lettera a), punti 1) e 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.
c) L'approvazione delle modifiche dei dati di idoneità operativa deve essere inclusa nel certificato di omologazione supplementare.
d) Il certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.
21.B.115 Modalità di rispondenza
a) L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
b) Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.
c) Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle imprese sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.
CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE
21.B.120 Procedura di certificazione iniziale
a) Al ricevimento di una domanda di rilascio di un’autorizzazione a procedere ai fini della dimostrazione della conformità dei singoli prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU) e componenti di CMU, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.
b) L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio dell’autorizzazione a procedere.
c) L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che l’autorizzazione a procedere possa essere rilasciata.
d) Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione a procedere (modulo AESA 65, cfr. appendice XI).
e) L’autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse.
f) La durata della validità dell’autorizzazione a procedere non deve essere superiore ad un anno.
21.B.125 Non conformità e azioni correttive - osservazioni
a) L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.
b) L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto ai termini dell’autorizzazione a procedere, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo. Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:
1. all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;
2. l’autorizzazione a procedere è stata ottenuta o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate; e
3. è dimostrato un uso scorretto o fraudolento dell’autorizzazione a procedere.
1)
2)
c) L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto ai termini dell’autorizzazione a procedere, che non è classificata come una non conformità di livello 1.
d) Qualora sia riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la o le non conformità individuate. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile o un’unità di controllo e monitoraggio (CMU), l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile o l’aeromobile senza equipaggio controllato mediante tale CMU è registrato.
1. Qualora vi siano non conformità di livello 1 l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare l’autorizzazione a procedere, limitarla o sospenderla in tutto o in parte a seconda dell’entità della non conformità di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.
2. Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:
i) concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 3 mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;
ii) valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, accettarli;
iii) qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera f), punto 1.i).
e) L’autorità competente può formulare osservazioni per i seguenti casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:
1. per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace;
2. se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c);
3. quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.
Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.
21.B.135 Mantenimento dell’autorizzazione a procedere
L’autorità competente deve considerare valida l’autorizzazione a procedere fintantoché:
a) il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU) e componenti di CMU; e
b) le verifiche ispettive eseguite dall’autorità competente prima della ratifica del modulo 52 AESA (cfr. l’appendice VIII) o del modulo 1 AESA (cfr. l’appendice I), come prescritto nel punto 21.A.130, lettera c), non hanno riscontrato alcuna inosservanza alla luce dei requisiti o delle procedure contenuti nel manuale fornito dal fabbricante, o alla luce della conformità dei rispettivi prodotti, parti e pertinenze. Scopo dei controlli è verificare perlomeno che:
1) l’autorizzazione riguardi il prodotto, la parte, la pertinenza, l’unità di controllo e monitoraggio (CMU) o il componente di CMU da verificare, e rimanga valida;
2) il manuale descritto al punto 21.A.125 A(b), nello stato di emendamento dichiarato nell’autorizzazione a procedere, sia impiegato dal fabbricante come documento operativo di base. Diversamente, l’ispezione non potrà continuare ed i certificati di messa in servizio non saranno convalidati;
3) la produzione sia stata eseguita nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;
4) le verifiche ed i test (incluse le prove in volo, se del caso), di cui al punto 21.A.130(b)(2) e/o (b)(3), siano stati eseguiti nelle condizioni prescritte dall’autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;
5) le verifiche da parte dell’autorità competente, descritte o invocate nell’autorizzazione a procedere, siano state eseguite e giudicate idonee;
6) la dichiarazione di conformità sia rispondente al punto 21.A.130, e le informazioni in essa contenute non ne impediscano la ratifica;
c) L’autorizzazione a procedere non è scaduta.
21.B.140 Emendamento dell’autorizzazione a procedere
a) L’autorità competente investigherà, nel modo adeguato ed in conformità al punto 21.B.120, l’opportunità di emendare l’autorizzazione a procedere.
b) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo F continuano a sussistere, l’autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l’autorizzazione a procedere.
CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE
21.B.215 Modalità di rispondenza
a) L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.
b) Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.
c) Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle imprese sotto la loro sorveglianza o da esse stesse per stabilire la conformità al presente regolamento.
21.B.220 Procedura di certificazione iniziale
a) Al ricevimento di una domanda per il rilascio iniziale di un certificato di approvazione dell’impresa di produzione, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.
b) Almeno una volta nel corso dell’indagine per ottenere la certificazione iniziale deve essere indetta una riunione con il dirigente responsabile del richiedente, al fine di garantire che tale persona comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.
c) L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio di un certificato di approvazione dell’impresa di produzione.
d) L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che il certificato possa essere rilasciato.
e) Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare il certificato di approvazione dell’impresa di produzione (modulo AESA 55, cfr. appendice X).
f) Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato nel modulo AESA 55 secondo le modalità specificate dall’Agenzia.
g) Il certificato deve essere rilasciato per una durata illimitata. I privilegi e la portata delle attività per le quali l’impresa è approvata, comprese le eventuali limitazioni applicabili, devono essere specificate nei termini di approvazione allegati al certificato.
21.B.221 Principi di sorveglianza
a) L’autorità competente deve verificare:
1. la conformità ai requisiti applicabili alle imprese prima del rilascio del certificato di approvazione dell’impresa di produzione;
2. la continua rispondenza delle imprese che ha certificato ai requisiti applicabili;
3. l’attuazione di adeguate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al punto 21.B.20, lettere c) e d).
b) Tale verifica deve:
1. basarsi sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;
2. fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza della sicurezza;
3. basarsi su valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;
4. fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 21.B.225.
c) L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.
d) Se le strutture di un’impresa sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente, quale definita al punto 21.1, può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate le strutture, o all’Agenzia per gli impianti situati al di fuori di un territorio per il quale siano competenti gli Stati membri a norma della convenzione di Chicago. Ogni impresa soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.
e) Per le attività di sorveglianza svolte presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente, quale definita al punto 21.1, deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.
f) L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.
g) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto 21.A.139A del presente allegato, oltre a rispettare le lettere da a) a f) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione11 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.
21.B.222 Programma di sorveglianza
a) L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte al punto 21.B.221, lettera a).
b) Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
1. valutazioni, audit e ispezioni, compresi, se del caso:
i) valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;
ii) audit dei prodotti di un campione pertinente di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio (CMU) e componenti di CMU che rientrano nell’ambito di competenza dell’impresa;
iii) campionamento del lavoro svolto; e
iv) ispezioni senza preavviso;
2. riunioni indette tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni rilevanti.
c) Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve superare i 24 mesi.
d) Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:
1. l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;
2. l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità ai punti 21.A.147 e 21.A.148 ed ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;
3. non sono state rilevate non conformità di livello 1;
4. tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21.B.225.
Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate ai punti da 1 a 4 di cui sopra, l’impresa abbia istituito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.
e) Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.
f) Il programma di sorveglianza deve includere la documentazione delle date alle quali sono previsti audit, valutazioni, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali audit, valutazioni, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.
g) Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve redigere una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.
21.B.225 Non conformità e azioni correttive - osservazioni
a) L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.
b) L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato contenente i termini di approvazione, che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo. Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:
1. all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;
2. il certificato di approvazione dell’impresa di produzione è stato ottenuto o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate;
3. è dimostrato un uso scorretto o fraudolento del certificato di approvazione dell’impresa di produzione; e
4. non è stato nominato un dirigente responsabile a norma del punto 21.A.245, lettera a).
c) L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato comprendente i termini di approvazione, che non è classificata come non conformità di livello 1.
d) Qualora venga riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.
1. Qualora vi siano non conformità di livello 1 l’autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare il certificato di approvazione dell’imprese di produzione, limitarlo o sospenderlo in tutto o in parte a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.
2. Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:
i) concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 3 mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;
ii) valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità, accettarli;
iii) qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a una non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.
e) L’autorità competente può formulare osservazioni per i seguenti casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:
1. per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace; o
2. se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c); o
3. quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa.
Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.
21.B.240 Modifiche del sistema di gestione della produzione
a) Al ricevimento di una domanda per una modifica significativa del sistema di gestione della produzione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili di cui al presente allegato prima di rilasciare l’approvazione.
b) L’autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la valutazione della modifica, a meno che l’autorità competente non decida che il certificato di approvazione dell’impresa di produzione debba essere sospeso.
c) Una volta convinta che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili, l’autorità competente deve approvare la modifica.
d) Fatte salve eventuali misure di esecuzione supplementari, se l’impresa attua una modifica significativa del sistema di gestione della produzione senza aver ricevuto l’approvazione dell’autorità competente a norma della lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.
e) In caso di modifiche non significative del sistema di gestione della produzione, l’autorità competente deve includere il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua in conformità ai principi di cui al punto 21.B.221. Se viene riscontrata una non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.225.
21.B.240A Modifiche al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
a) Per le modifiche gestite e notificate all'autorità competente in conformità alla procedura di cui al punto IS.D.OR.255, lettera a), dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645, l'autorità competente deve inserire il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto 21.B.221. Qualora si riscontri una non conformità, l'autorità competente deve informare l'impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.225.
b) Per quanto riguarda altre modifiche per le quali occorre una richiesta di approvazione in conformità al punto IS.D.OR.255, lettera b), dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645:
1) al ricevimento della domanda di modifica, prima di rilasciare l'approvazione l'autorità competente deve verificare la conformità dell'impresa ai requisiti applicabili;
2) l'autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l'impresa può operare durante l'attuazione della modifica;
3) se convinta della conformità dell'impresa ai requisiti applicabili, l'autorità competente deve approvare la modifica.
CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ
21.B.320 Indagini
a) Tranne che per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità ai sensi del punto 21.B.326, lettera a), punto 2)i), o del punto 21.B.327, lettera a), punto 2)i), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare il rilascio, il mantenimento della validità, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità.
b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve istituire procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:
1. valutazione dell’ammissibilità del richiedente;
2. valutazione delle condizioni della domanda;
1)
2)
3. classificazione dei certificati di aeronavigabilità;
4. valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;
5. ispezione dell’aeromobile;
5)
6. determinazione delle condizioni necessarie e delle restrizioni o dei limiti per i certificati di aeronavigabilità;
7. accettazione del programma di valutazione e valutazione della relazione di valutazione elaborata in conformità del punto 21.A.174, lettera d).
21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità
a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.326 e ai requisiti applicabili di cui al capitolo H della sezione A del presente allegato, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato di aeronavigabilità (modulo AESA 25, cfr. appendice VI) senza ulteriore indugio.
b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.327 e ai requisiti applicabili di cui al capitolo H della sezione A del presente allegato, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo AESA 24, cfr. appendice V) senza ulteriore indugio.
c) Se del caso, oltre al certificato di aeronavigabilità di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare un certificato di revisione dell’aeronavigabilità conformemente all’allegato I (parte M), punto M.B.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.B.901, del regolamento (UE) n. 1321/2014, o al punto AR.UAS.CAW.902 dell’allegato (parte AR.UAS) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione12, a seconda dei casi.
21.B.326 Certificato di aeronavigabilità
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità per:
1) aeromobili nuovi:
i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 2);
ii) se l’autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l’aeromobile è conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;
2) aeromobili usati trasferiti da un altro Stato membro in possesso di un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, su presentazione di una copia del certificato corrente di aeronavigabilità e di una delle documentazioni seguenti:
i) documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)i), lettera A);
ii) documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)i), lettera B);
3) aeromobili usati non in possesso di un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)ii) , che dimostri che sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l’aeromobile o l’UAS, a seconda dei casi, è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione e a qualsiasi certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione approvati in conformità al presente allegato;
ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate;
iii) è stata effettuata una revisione dell’aeronavigabilità in conformità ai requisiti applicabili di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 oppure all’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a seconda dei casi;
iv) l’aeromobile era conforme ai requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.
b) Nei casi di cui alla lettera a), punto 1, punto 2ii), e punto 3, lo Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità se ha accertato che l’aeromobile o l’UAS, a seconda dei casi, è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione può decidere di condurre verifiche ispettive.
21.B.327 Certificato ristretto di aeronavigabilità
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità per:
1. aeromobili nuovi, su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 2);
2. aeromobili usati trasferiti da un altro Stato membro in possesso di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, su presentazione di una copia del certificato ristretto di aeronavigabilità corrente e di una delle documentazioni seguenti:
i) documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)i), lettera A);
ii) documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)i), lettera B);
3. aeromobili usati non in possesso di un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente al presente allegato, su presentazione della documentazione di cui al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)ii), che dimostri che sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i) l’aeromobile o l’UAS, a seconda dei casi, è conforme a un progetto approvato sulla base di un certificato di omologazione ristretto o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e a qualsiasi certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione approvati in conformità al presente allegato;
ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate;
iii) è stata effettuata una revisione dell’aeronavigabilità in conformità ai requisiti applicabili di cui all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 oppure all’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a seconda dei casi.
1)
2)
b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento (CE) n. 216/2008, e pertanto non idonei all’omologazione limitata, l’Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:
1) certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d’uso; nonché
2) definire le limitazioni per l’impiego dei suddetti aeromobili.
c) Le limitazioni d’uso accompagneranno i certificati ristretto di aeronavigabilità e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, per tener conto delle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008.
d) Nei casi di cui alla lettera a), punto 1, punto 2ii), e punto 3, lo Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità quando ha accertato che l’aeromobile o l’UAS, a seconda dei casi, è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione può decidere di condurre verifiche ispettive.
CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI
21.B.420 Indagini
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l’emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato acustico.
b) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione nell’ambito delle procedure documentate, che tengano conto perlomeno dei seguenti elementi:
1) valutazione dell’ammissibilità;
2) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;
3) ispezione dell’aeromobile.
21.B.425 Rilascio di certificati acustici
Accertata la conformità ai requisiti della sezione A, capitolo I, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato acustico (modulo 45 AESA, cfr. l’appendice VII) senza ulteriore indugio.
21.B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici
a) Se vi è prova evidente che alcune delle condizioni specificate nel punto 21.A.211(a) non sono soddisfatte, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato acustico.
b) All’atto dell’emissione dell’avviso di sospensione e revoca di un certificato acustico che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione specificherà le ragioni per la sospensione e la revoca ed informerà il detentore del certificato sul suo diritto di appello.
21.B.445 Conservazione della documentazione
a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti, con criteri minimi di conservazione, che consenta un’adeguata tracciabilità dell’iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati acustici.
b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
1) i documenti forniti dal richiedente;
2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività ed i risultati finali delle indagini di cui al punto 21.B.420(b);
3) una copia del certificato e dei suoi emendamenti.
c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l’espunzione dal registro nazionale.
CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE
21.B.430 Procedura di certificazione iniziale
a) Al ricevimento di una domanda per il rilascio iniziale di un’approvazione DOA, l’autorità competente deve verificare la conformità del richiedente ai requisiti applicabili.
b) Almeno una volta nel corso dell’indagine per ottenere la certificazione iniziale deve essere indetta una riunione con il direttore dell’impresa di progettazione, al fine di garantire che tale persona comprenda il proprio ruolo e la propria responsabilità.
c) L’autorità competente deve registrare tutte le non conformità rilevate, le azioni di chiusura e le raccomandazioni per il rilascio di un’approvazione DOA.
d) L’autorità competente deve confermare per iscritto al richiedente tutte le non conformità rilevate durante la verifica. Per la certificazione iniziale tutte le non conformità devono essere corrette in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente prima che l’approvazione DOA possa essere rilasciata.
e) Una volta accertato che il richiedente soddisfa i requisiti applicabili, l’autorità competente deve rilasciare l’approvazione DOA.
f) Il numero di riferimento del certificato deve essere riportato nell’approvazione DOA secondo le modalità specificate dall’Agenzia.
g) Il certificato deve essere rilasciato per un periodo di tempo illimitato. I privilegi e la portata delle attività per la cui esecuzione l’impresa di progettazione è approvata, comprese le eventuali limitazioni applicabili, devono essere specificati nei termini di approvazione allegati all’approvazione DOA.
21.B.431 Principi di sorveglianza
L’autorità competente deve verificare che le imprese certificate continuino a soddisfare i requisiti applicabili.
a) La verifica deve:
1. basarsi sulla documentazione diretta specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza una guida per lo svolgimento delle proprie funzioni;
2. fornire alle imprese interessate i risultati dell’attività di sorveglianza;
3. basarsi su valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;
4. fornire all’autorità competente le prove necessarie nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, incluse le misure previste al punto 21.B.433.
b) L’autorità competente deve stabilire l’ambito di applicazione della sorveglianza di cui alla lettera a) tenendo conto dei risultati delle attività di sorveglianza svolte nel passato e delle priorità in materia di sicurezza.
c) L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.
d) Per quanto riguarda la certificazione e la sorveglianza della conformità dell'organizzazione al punto 21.A.239A del presente allegato, oltre a rispettare le lettere da a) a c) del presente punto, l'autorità competente riesamina qualsiasi approvazione concessa a norma del punto IS.D.OR.200, lettera e), dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1645 a seguito del ciclo di audit di supervisione applicabile e ogniqualvolta siano attuate modifiche nell'ambito del lavoro dell'organizzazione.
21.B.432 Programma di sorveglianza
a) L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza prescritte ai fini della conformità al punto 21.B.431, lettera a).
b) Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività, dei risultati delle precedenti attività di certificazione o di sorveglianza, o entrambe, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
1. valutazioni, audit e ispezioni, compresi, se del caso:
i) valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;
ii) audit dei prodotti, degli UAS e delle CMU di un campione pertinente della progettazione e della certificazione di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU e componenti di CMU che rientrano nell'ambito di attività dell'impresa;
iii) campionamento del lavoro svolto;
iv) ispezioni senza preavviso;
2. riunioni indette tra il direttore dell’impresa di progettazione e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.
c) Il ciclo di pianificazione della sorveglianza non deve superare i 24 mesi.
d) Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:
1. l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;
2. l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21.A.247 ed ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della progettazione;
3. non sono state rilevate non conformità di livello 1;
4. tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21.B.433, lettera d). Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), punti da 1) a 4), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.
e) Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.
f) Il programma di sorveglianza deve includere la documentazione delle date alle quali sono previsti audit, valutazioni, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali audit, valutazioni, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.
g) Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento dell’approvazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.
21.B.433 Non conformità e azioni correttive — osservazioni
a) L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.
b) L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato dell’impresa di progettazione, ivi compresi i termini di approvazione, che può determinare non conformità incontrollate e potenziali condizioni di non sicurezza. Devono essere rilevate non conformità di livello 1 anche nei casi in cui:
1. all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa di cui al punto 21.A.9 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;
2. l’approvazione DOA è stata ottenuta o la sua validità è stata prolungata falsificando le prove documentali presentate;
3. è dimostrato un uso scorretto o fraudolento dell’approvazione DOA;
4. non è stato nominato un direttore dell’impresa di progettazione a norma del punto 21.A.245, lettera a).
c) L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora sia riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, alle procedure e ai manuali dell’impresa, oppure rispetto al certificato comprendente i termini di approvazione, che non è classificata come non conformità di livello 1.
d) Qualora sia riscontrata una non conformità nel corso della sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo l’autorità competente, fatte salve eventuali azioni ulteriori previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dai relativi atti delegati e di esecuzione, deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa e chiedere un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un prodotto, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.
1. Qualora vi siano non conformità di livello 1, l’autorità competente deve:
i) concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i 21 giorni lavorativi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata;
ii) valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa e, se conclude che essi sono sufficienti a correggere la o le non conformità, accettarli;
iii) qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato dall’autorità competente, agire immediatamente e in modo adeguato per vietare o limitare le attività dell’impresa coinvolta e, se opportuno, per revocare l’approvazione DOA, limitarla o sospenderla in tutto o in parte a seconda dell’entità della non conformità di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’impresa.
2. Qualora vi siano non conformità di livello 2, l’autorità competente deve:
i) concedere all’impresa un periodo di tempo adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso all’inizio non deve superare i tre mesi, al fine di attuare un’azione correttiva. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità con la quale è richiesta un’azione correttiva. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo di tre mesi a condizione che sia stato concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente;
ii) valutare le azioni correttive e il piano di attuazione proposti dall’impresa e, se conclude che essi sono sufficienti a correggere la o le non conformità, accettarli;
iii) qualora un’impresa non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1.
e) L’autorità competente può formulare osservazioni per uno qualsiasi dei casi seguenti che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:
1. per qualsiasi elemento la cui prestazione sia stata valutata inefficace;
2. se è stato individuato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità a norma delle lettere b) o c);
3. quando suggerimenti o miglioramenti sono rilevanti per le prestazioni generali di sicurezza dell’impresa. Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa e registrate dall’autorità competente.
21.B.435 Modifiche del sistema di gestione della progettazione
a) Al ricevimento di una domanda per una modifica significativa del sistema di gestione della progettazione, l’autorità competente deve verificare che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione prima di rilasciare l’approvazione.
b) L’autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente non decida che l’approvazione DOA debba essere sospesa.
c) Una volta convinta che l’impresa sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve approvare la modifica.
d) Fatte salve eventuali misure di esecuzione supplementari, se l’impresa attua una modifica significativa del sistema di gestione della progettazione senza aver ricevuto l’approvazione dell’autorità competente a norma della lettera c), l’autorità competente deve valutare la necessità di sospendere, limitare o revocare il certificato dell’impresa.
e) In caso di modifiche non significative del sistema di gestione della progettazione, l’autorità competente deve includere il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua in conformità ai principi di cui al punto 21.B.431. Se viene riscontrata una non conformità, l’autorità competente deve informare l’impresa, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.433.
21.B.435A Modifiche al sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
a) Per le modifiche gestite e notificate all'autorità competente in conformità alla procedura di cui al punto IS.D.OR.255, lettera a), dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645, l'autorità competente deve inserire il riesame di tali modifiche nella sua sorveglianza continua, conformemente ai principi stabiliti al punto 21.B.431. Se viene riscontrata una non conformità, l'autorità competente deve informare l'organizzazione, richiedere ulteriori modifiche e agire in conformità al punto 21.B.433.
b) Per quanto riguarda altre modifiche per le quali occorre una richiesta di approvazione in conformità al punto IS.D.OR.255, lettera b), dell'allegato (parte IS.D.OR) del regolamento delegato (UE) 2022/1645:
1) al ricevimento della domanda di modifica, prima di rilasciare l'approvazione l'autorità competente deve verificare la conformità dell'impresa ai requisiti applicabili;
2) l'autorità competente deve stabilire le condizioni alle quali l'impresa può operare durante l'attuazione della modifica;
3) se convinta della conformità dell'impresa ai requisiti applicabili, l'autorità competente deve approvare la modifica.
CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)
CAPITOLO M — RIPARAZIONI
21.B.450 Emendamenti alle premesse di omologazione per l’approvazione di un progetto di riparazione
L'Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione, cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione, il certificato di omologazione supplementare o l'autorizzazione ETSO per APU, che l'Agenzia ritenga necessarie per mantenere un livello di sicurezza pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.
21.B.453 Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione
a) L'Agenzia rilascia l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a condizione che:
1) il richiedente abbia dimostrato la propria idoneità conformemente al punto 21.A.432B;
2) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.433;
3) l’Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione della conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
4) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione.
b) L’Agenzia rilascia l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità a condizione che il richiedente si sia conformato ai punti 2 e 4 della lettera a) e che l’Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.
(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)
CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO
21.B.480 Rilascio dell’autorizzazione ETSO
L'Agenzia rilascia l'autorizzazione ETSO a condizione che:
a) il richiedente si sia conformato al punto 21.A.606;
b) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione in conformità al punto 21.B.100, lettera b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle specifiche tecniche dell'ETSO applicabile o eventuali divergenze dalle stesse, approvate in conformità al punto 21.A.610; e
c) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza dell'articolo per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.
CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO
21.B.520 Accertamenti
a) L’autorità competente deve eseguire accertamenti sufficienti a giustificare il rilascio o la revoca del permesso di volo.
b) L’autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano quantomeno gli elementi seguenti:
1) verifica dell’ammissibilità del richiedente;
2) verifica dell’ammissibilità della domanda;
3) valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;
4) ispezione dell'aeromobile e, per gli aeromobili senza equipaggio, della CMU;
5) approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710(b).
21.B.525 Rilascio del permesso di volo
L’autorità competente rilascia un permesso di volo (modulo 20a AESA, cfr. l’appendice III) senza ulteriore indugio:
a) su presentazione delle informazioni richieste al punto 21.A.707; nonché
b) quando le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 siano state approvate conformemente al punto 21.A.710; nonché
c) quando l’autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere verifiche, o mediante procedure concordate con il richiedente, ha accertato che l’aeromobile è conforme al progetto di cui al punto 21.A.708 prima del volo.
CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU
Saranno valide le procedure amministrative fissate dall’Agenzia.