diritto.io

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, per il completamento delle opere in corso di realizzazione o comunque finanziate ai sensi della legge 6 giugno 1975, n. 206, e' elevata di lire 28 miliardi.

2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, nonche' per gli interventi necessari indicati nelle lettere b), d), f), g), h) ed i) dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 116 miliardi.

3. Per l'esecuzione delle opere indicate nell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, compresi i lavori di demolizione e di sgombero e gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita', e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 72 miliardi.

4. La spesa complessiva di lire 216 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

5. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 26 miliardi.

Art. 2

1. Per la concessione dei contributi ai privati previsti dagli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1981-85.

2. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 20 miliardi.

3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, le parole "la spesa ammissibile non potra' superare quella determinata", sono sostituite dalle seguenti: "la spesa sara' quella determinata".

4. L'utilizzazione del contributo puo' avvenire anche in comune diverso da quello nel quale e' stato accertato il danno, purche' compreso tra i comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e purche' il titolare del contributo fosse in esso residente alla data del sisma.

Art. 4

1. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi, occorrenti per l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori nonche' per la rimozione degli stessi ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nel periodo 1980-83.

3. La quota relativa all'anno 1980 viene determinata in lire 1 miliardo e ad essa si fara' fronte con corrispondente riduzione del capitolo 9175 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno 1980.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' prorogato al 31 dicembre 1983.

2. Per provvedere al maggior onere relativo alla fornitura di energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, fino a tutto l'anno 1981, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno 1981.

3. Per gli anni 1982 e 1983 la relativa spesa verra' autorizzata con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

4. A richiesta dei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di quelli di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, l'E.N.E.L. dovra' assumere la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. Le spese relative rimangono a carico dei predetti comuni.

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1987, N.1205a

Art. 8

1. L'anticipazione prevista dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' elevata al 50 per cento ed e' disposta anche a favore dei proprietari aventi titolo al contributo per la riparazione della prima unita' immobiliare e al contributo per la ricostruzione o riparazione delle unita' immobiliari abitative diverse dalla prima o destinate ad altri usi, ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

Art. 12

1. L'articolo 4-quater del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"Agli aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle unita' immobiliari e' concesso un contributo suppletivo, non superiore al 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in almeno uno dei seguenti casi:
a) per opere di sistemazione del lotto ad essi assegnato;
b) quando il lotto sia ubicato in zona non accessibile ai normali mezzi meccanici;
c) per la demolizione del fabbricato da ricostruire;
d) per opere necessarie alla funzionalita' del lotto e dell'immobile.
Il contributo suppletivo e' concesso, insieme al contributo principale, sulla base di idonea documentazione tecnica e di eventuali ulteriori accertamenti a cura della commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178".

Art. 13

1. Il secondo comma dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di trasferimento totale o parziale della proprieta' dell'immobile sinistrato per atto tra vivi, il contributo di cui agli articoli precedenti e' concesso all'acquirente, purche' residente nei comuni indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, ed all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, tenendo conto dei requisiti dell'alienante e nei limiti dell'ammontare a questi spettante".

Art. 14

1. Sono fatti salvi le istruttorie, i pareri e le autorizzazioni emessi dagli uffici competenti per i progetti presentati prima dell'emanazione del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464.

2. Per tutti i progetti restituiti ai comuni dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e dalle sezioni autonome del genio civile, la commissione di cui all'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, si limitera' alla rideterminazione del contributo da assegnare sulla base del preventivo di spesa eventualmente aggiornato.

3. La commissione di cui al precedente comma delibera anche in ordine alla assegnazione di aree e di immobili della zona di trasferimento aventi destinazione diversa dalle residenze.

Art. 15

1. L'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza della applicazione del precedente articolo 4 passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Passano altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprieta' degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedera' alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato".

Art. 16

1. Per gli interventi di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro e di impianti di apparecchiature tecniche sul patrimonio storico, artistico, monumentale, archeologico, librario ed archivistico e' autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e di lire 1.500 milioni nei comuni indicati nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178. La predetta spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge.

2. La quota relativa all'anno 1981 viene determinata in lire 1.000 milioni.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede al riparto dei fondi tra i comuni interessati, sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

Art. 17

1. Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983.

2. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983.

3. Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.23678