Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamita' naturali e provvidenze per le imprese industriali
Testo vigente
Art. 6
1. I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e con ammortamento in cinque anni a rata costante: il tasso e' ridotto all'1,50 per cento per i prestiti concessi ai coltivatori diretti, ai mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o associati. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.
2. I prestiti sono deliberati dagli Istituti e dagli Enti autorizzati, previo parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste silla gravita' dei danni riportati dell'azienda sull'ammontare del credito occorrente.
Art. 7
1. Per la concessione, l'utilizzazione e il rimborso allo Stato delle anticipazioni di cui all'art. 5 saranno apportate, mediante atti aggiuntivi, le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate in applicazione dell'art. 18 della legge 25 luglio 1957, n. 595.
2. I rischi di ciascuna operazione di prestito sono posti integralmente a carico degli Istituti e degli Enti mutuanti.
3. Ciascuna annualita' di rimborso dei prestiti con i relativi interessi, sara' garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Art. 8
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' assumere a suo totale carico le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, occorrenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte dagli eventi di cui all'art. 1 ovvero per la sistemazione idraulico-forestale ed agraria nei territori montani danneggiati. Possono anche essere eseguiti lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
2. Le stesse disposizioni si applicano per il ripristino delle strade interpoderali, degli acquedotti, degli elettrodotti e delle reti idrauliche ed impianti irrigui a servizio di piu' predii anche se non ricadenti in comprensori di bonifica.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.
Titolo II
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 OTTOBRE 1968, N. 1088
Art. 10
1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alle province ed ai comuni che concedono, in applicazione delle norme della presente legge, lo sgravio delle sovrimposte sui terreni e delle addizionali sul reddito agrario, mutui, per i relativi importi, ammortizzabili in un periodo non inferiore agli anni trenta. Nella concessione di tali mutui i comuni e le province suddetti saranno preferiti agli altri enti che avessero presentato istanza anche in precedente data per l'ottenimento di prestiti.
2. Valgono per tali mutui le disposizioni di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'onere per l'ammortamento e per le garanzie dei mutui anzidetti e' assunto dallo Stato.
Art. 11
1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 e' accordata, in pendenza delle verifiche, la sospensione dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni, dell'imposta sul reddito agrario e delle sovrimposta e addizionali comunali e provinciali sui terreni.
2. Nelle stesse zone il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone la sospensione dei contributi agricoli unificati per la durata di un anno a partire dalla data del provvedimento di delimitazione.
3. Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale dispone altresi' la sospensione per la durata di un anno del pagamento dei contributi dovuti dai coltivatori diretti a norma delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.
4. I contributi sospesi saranno recuperati in 24 rate bimestrali uguali decorrenti dalla scadenza del periodo di sospensione.
Art. 12
1. Nelle zone delimitate al sensi dell'articolo 9, Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' autorizzare i Consorzi di bonifica, i Consorzi di bonifica montana ed i Consorzi di miglioramento fondiario, a concedere lo sgravio dei contributi per non oltre sei rate consecutive a decorrere dalla data del provvedimento di delimitazione.
2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai predetti consorzi mutui nei limiti dell'importo delle rate suddette.
3. I mutui possono essere contratti anche con istituti abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento e le relative operazioni sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle di credito agrario di miglioramento.
4. La concessione dei mutui e' condizionata ad attestazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della necessita' del ricorso al credito.3
Titolo III. Norme transitorie e finali capitolo i
Art. 13
1. Nel caso in cui stabilimenti industriali danneggiati o distrutti dagli eventi straordinari riconosciuti come pubbliche calamita' ai sensi della legge 13 febbraio 1952.
2. n. 50, siano localizzati nei territori indicati dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, e appartengano ad imprese che hanno stipulato contratti di mutuo a medio termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni dei contratti stessi possono essere modificate mediante l'applicazione del tasso di interesse e della durata previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, fermo restando il termine di decorrenza dei contratti di mutuo.
3. Le modificazioni delle clausole dei contratti in corso sopra contemplati possono essere adottate anche dagli Istituti mutuanti non compresi tra quelli abilitati alla concessione di finanziamenti ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623.
4. Nei confronti degli Istituti di credito autorizzati alla concessione dei finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1950, n. 623, e agli altri Istituti menzionati nel secondo comma del presente articolo, per consentire le modificazioni contrattuali di cui al primo comma, si applica l'art. 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623.
Art. 14
1. Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 1 della presente legge, alle piccole aziende commerciali e alle aziende di artigiani e di venditori ambulanti a posto fisso, distrutte o danneggiate, e' esteso l'indennizzo di cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, da destinarsi alla ricostituzione dell'efficienza produttiva delle aziende.
2. Alla spesa derivante dall'applicazione del comma, precedente, autorizzata nella misura di lire 100 milioni, si provvede mediante la riduzione di pari importo della autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 e alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, ottenuta, riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61 dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'industria e del commercio.
Art. 15
1. Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a ratizzare, per una sola volta ed in non piu' di 5 annualita' o di 10 semestralita' uguali, comprensive di capitale ed interessi, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti concessi con proprie disponibilita' a termini dell'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data dei 30 aprile 1960.
2. La ratizzazione di cui al precedente comma puo' essere concessa agli agricoltori singoli od associati, con preferenza a coltivatori diretti e loro cooperative, le cui aziende abbiano subito, durante l'ultimo triennio, gravi danni alle colture ed ai prodotti a seguito di calamita' naturali od avversita' atmosferiche.
3. Sui prestiti ratizzati ai sensi del primo comma a favore di aziende agricole ricadenti nelle zone che saranno delimitate in applicazione della presente legge, potra' essere accordato, nei limiti della autorizzazione, di cui alla, lettera a) del terzo comma del successivo art. 24, un contributo dello Stato al 3 per cento annuo costante in modo da ridurre ai 3 per cento il tasso di interesse a carico delle ditte prestatarie.
4. Detto contributo sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze annuali o semestrali anticipate, rispettivamente il primo ottobre o il primo ottobre e il primo aprile di ciascun anno a decorrere dal 1 ottobre 1960 - alla quale data saranno riportati i debiti da, ratizzare a lordo degli interessi maturati alla data medesima - sulla base di elenchi prodotti dagli Istituti ed Enti mutuanti, restando gli Istituti ed Enti medesimi responsabili dell'impiego delle somme erogate per gli scopi previsti dalla presente legge.
5. La ratizzazione di cui al primo comma, puo' essere concessa, nelle zone de saranno delimitate in applicazione della presente legge, anche per le esposizioni relative a prestiti di esercizio erogati con fondi di anticipazioni dello Stato ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III, e successive modificazioni, della legge 25 luglio 1957, n. 595, titolo III, e successive modificazioni, e della legge 8 agosto 1957, n. 777, dalle stesse condizioni e modalita' stabilite dalle leggi i medesime, dai relativi regolamenti di attuazione, nonche' dalle rispettive convenzioni stipulate con Istituti ed Enti interessati.
Art. 16
1. Per l'accertamento delle condizioni cui e' subordinata I la concessione prevista, dal precedente art. 15, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, ove richiesti, rilasceranno apposite attestazioni.
2. Alle provvidenze previste dal citato art. 15 potranno essere ammessi anche i prestiti la cui scadenza sia stata prorogata a termini del secondo comma, dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed in applicazione di provvedimenti emanati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 838, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge.
3. Ciascuna annualita' o semestralita' di rimborso degli importi ratizzati e' garantita, dai privilegi contemplati dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 5 luglio 1928 n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. In deroga alle norme vigenti, i privilegi legali che assistono le operazioni autorizzate a termini della presente legge hanno collocazione anteriore rispetto quelli costituiti, in epoca, successiva, a garanzia di prestiti posti in essere per gli scopi di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1925, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolo di poziorita' ai fini della collocazione dei privilegi e' costituito dalla data d'iscrizione degli stessi nello schedario regionale istituito ai sensi dell'art. 37 del regolamento alla legge sul credito agrario approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli Istituti speciali di credito agrario sono tenuti ad effettuare le occorrenti annotazioni allo schedario predetto nel giorno stesso di ricezione della lettera raccomandata di comunicazioni di avvenuto perfezionamento dell'operazione, compilata a cura dell'Istituto od Ente sovventore.
6. La tassa da bollo sulle cambiali agrarie, rilasciate a termini della, presente legge, e' ridotta alla misura fissa del 0,10 per ogni mille lire o frazione di mille lire indipendentemente dalla loro scadenza o dalla durata delle operazioni.
7. Per la parte non in contrasto con la presente legge sono applicate le norme previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17
1. Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono in ammortamento alla data della presente legge, sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 15, i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti nell'anno in cui si e' verificato l'evento dannoso e in quello successivo, e che venga prorogato di altrettante semestralita' il mutuo in essere. In tale caso si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 25 luglio 1957, n. 595.
2. La stessa agevolazione possono chiedere gli assegnatari di terre in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, nonche' i coltivatori diretti che hanno acquistato i fondi dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina o dall'Opera Nazionale Combattenti, per le rate di riscatto o di ammortamento dovute a pagamento del prezzo dei terreni.
Art. 18
1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali sterili, di aratura, e di semina eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettorato provinciale della agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli anche fuori dei rispettivi comprensori, nonche' a rimborsare le somme da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.
2. Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
3. Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti comuni, saranno portate in detrazione del contributo di cui all'art. 1.
4. Dai contributi e' altresi' detratto il prezzo delle se menti concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.
5. Gli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta, degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo, sono ammessi a fruire dei relativi contributi.
6. Gli Enti medesimi possono altresi' essere ammessi i fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all'art. 1, secondo comma.
Art. 19
1. Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
2. La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche.
3. Sono ridotte alla meta' l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.
Art. 20
1. I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi anche per le opere e per gli acquisti effettuati in dipendenza dell'evento dannoso e prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
1. E' data facolta' al Ministero dell'interno di concedere agli E.C.A. delle zone delimitate ai sensi dello articolo 9 sovvenzioni straordinarie da destinare a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici per il pagamento dei contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 22
1. Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.
Art. 23
1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale.
Art. 24
1. I contributi e le agevolazioni creditizie e fiscali previsti dalla presente legge saranno concessi, entro i limiti e con le modalita' di cui ai precedenti articoli, ai danneggiati dalle calamita' naturali e dalle avversita' atmosferiche verificatesi dal 1 giugno 1958 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tale scopo e' autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi cosi' ripartiti:
a) per la concessione dei contributi ed
i rimborsi di cui agli artt. 1 e 18....... L. 5.000 milionib) per le anticipazioni di cui
all'art. 5................................." 1.000 "c) per la esecuzione delle opere pub-
bliche di bonifica e di interesse collet-
tivo, nonche per il pagamento delle spese
di studio e di progettazione.............. L. 2.000 milionid) per il ripristino delle opere pub-
bliche di bonifica montana e per la siste-
mazione idraulico-forestale ed agraria nei
territori montani e per il pagamento delle
relative spese di studio e di progettazio-
ne........................................ " 1.000 "
2. Per attuare gli interventi di cui ai titoli II e III sono autorizzate le spese:
a) per la concessione del contributo sui prestiti di cui gli artt. 15 e 16: lire 3 miliardi in ragione di lire 600 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65;
b) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bonifica a norma degli artt. 10 e 12:
1) lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1989-90.1a2a
Alla spesa di lire 9 miliardi, di cui al secondo comma del presente articolo, per l'esercizio finanziario 1959-60 si fara' fronte con corrispondente aliquota delle disponibilita' recate dal provvedimento di variazione al bilancio 1959-60.
3. Alla spesa di cui alla lettera a) del terzo comma del presente articolo si fara' fronte, nell'esercizio finanziario 1960-61:
1) mediante la riduzione di lire 350 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 luglio 1957, n. 667, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;
2) mediante la riduzione di lire 180 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui agli artt. 4 e 9, lettera c), della legge 1 febbraio 1956, n. 53, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61;
3) mediante la riduzione di lire 70 milioni dell'autorizzazione di spesa, di cui agli artt. 6 e 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, ottenuta riducendo di uguale importo lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1960-61.
Alla spesa di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo si fara' fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge riguardante l'arrotondamento a lire 100 delle frazioni minori di lire 100 nella liquidazione delle imposte di registro. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente art. 13 fa carico al fondo previsto dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1960
GRONCHI
TAMBRONI - RUMOR - SPATARO - GONELLA - TRABUCCHI - TAVIANI - COLOMBO - ZACCAGNINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA