Norme in materia di avanzamento per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e' sostituita dalla seguente:
"b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri".
Art. 2
1. Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e' sostituito dai seguenti:
"Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro, anche se collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado della tabella n. 1 annessa alla presente legge.
Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano ancora stati promossi".
Art. 3
1. Nell'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 77 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, l'espressione "servizio permanente effettivo" e' sostituita con "servizio permanente".
2. A modifica dell'art. 45 della legge 29 marzo 1956, n. 288, il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto nel grado di maggiore e' elevato da 64 a 65 anni.
Art. 4
1. I capitani iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i quali non abbiano potuto o non possano maturare, prima del compimento del limite di eta' per la cessazione dal servizio, l'anzianita' prevista dall'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono promossi al grado di maggiore con anzianita' decorrente dal giorno precedente a quello del compimento del limite stesso.
2. Sono riaperti i termini fino a 15 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande di iscrizione nel ruolo separato e limitato da parte dei capitani di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 408, anche se collocati in ausiliaria dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 5
1. Agli effetti della partecipazione ai concorsi per esami di merito ai gradi di maresciallo di 3ยช classe e di la classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non sono di ostacolo i risultati negativi conseguiti in precedenti concorsi. Nei concorsi predetti sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 30 cinquantesimi nelle due prove scritte e non meno di 25 cinquantesimi in ciascuna di esse.
2. Le promozioni per merito straordinario che vengono conferite ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 845, sono disposte con decorrenza dalla data del verificarsi dell'evento o dei fatti che determinarono le relative proposte.
3. Ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gia' scrutinati per l'avanzamento e dichiarati idonei, nei cui confronti il conferimento della promozione e' stato sospeso, perche' collocati in aspettativa per infermita', la promozione stessa e' conferita, in caso di giudizio di permanente fisica inidoneita' al servizio, dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo.
Art. 6
1. La nota b) in calce alla tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e' soppressa.
2. Le promozioni ad appuntato di pubblica sicurezza, gia' conferite e da conferire in attuazione dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, decorrono dalla data di compimento della prescritta anzianita', non anteriore comunque a quella di entrata in vigore della legge predetta, ovvero dalla successiva data in cui siano venuti a cessare gli effetti di cause tassativamente previste come ostative dalle norme di avanzamento.
3. Fino al 31 dicembre 1970, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si prescinde, ove necessario, dal possesso della qualifica di guardia scelta.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad anzianita' ed a ruolo aperto dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono conferite con il criterio stabilito nel secondo comma del presente articolo.
Art. 7
1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888.
2. Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n. 709, e della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennita' speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.
Art. 8
1. Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data della sua applicazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire novecentomila per l'anno finanziario 1969, si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA