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Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia

Testo vigente

Titolo I. Disposizioni in materia sanitaria

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali degli operatori sanitari interessati, con propri decreti, da emanarsi entro il 31 dicembre 1982, definisce, per le forme morbose di piu' alta rilevanza sociale, i protocolli relativi ai mezzi di diagnostica strumentale ed ai mezzi terapeutici.

2. Le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni farmaceutiche, verificando particolarmente quelle relative ai farmaci per i quali il prontuario dispone l'obbligo della relazione medica.

Art. 2

1. Le disposizioni di cui al terzo comma e seguenti dell'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, si applicano anche agli istituti scientifici delle universita' ed agli istituti superiori.

2. Restano ferme, in quanto non incompatibili con le presenti, le norme legislative e regolamentari che disciplinano le funzioni istituzionali dei predetti istituti.

Art. 3

1. Al fine di ridurre i consumi sanitari non necessari, le unita' sanitarie locali dispongono controlli sistematici sulle prescrizioni di prestazioni medico-specialistiche e di diagnostica strumentale e sulle prestazioni stesse.

2. Le unita' sanitarie locali provvedono altresi' alla riorganizzazione del lavoro nei loro laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi, al fine di rispondere alle esigenze diagnostiche degli assistiti, di realizzare la piena utilizzazione e la massima produttivita' dei servizi e di ridurre la durata della degenza media ospedaliera.

Art. 4

1. L'ultimo alinea della lettera a) dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, e' sostituito dal seguente:
"L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita' sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".

Art. 5

1. Le regioni adottano le misure necessarie per il contenimento della spesa sanitaria entro i limiti della quota ad esse assegnata dal CIPE. Le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le stesse misure nel limite delle assegnazioni disposte a loro favore ai sensi dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano direttive vincolanti alle unita' sanitarie locali per il contenimento della spesa sanitaria. A tale fine possono disporre la soppressione, trasformazione e concentrazione di servizi eccedenti o non essenziali rispetto ai requisiti minimi previsti dal Piano sanitario nazionale.

Art. 6

1. All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanita' e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente".

Art. 7

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge le unita' sanitarie locali aggiornano gli elenchi dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale assistibili dai medici di medicina generale e dai pediatri convenzionati, cancellando altresi' i nominativi di coloro che anche temporaneamente fruiscano dell'assistenza sanitaria erogata dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, punti v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

2. Le regioni dettano norme per la ripetizione entro il 31 dicembre 1982 delle somme indebitamente erogate dal 1 gennaio 1980 a medici convenzionati per quote capitarie indebitamente percepite.

3. Ai fini indicati nei precedenti commi gli uffici che ancora detengono gli elenchi degli assistibili sono tenuti a comunicarli entro il termine di quindici giorni ai comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.

4. Nelle regioni ove non siano entrate in funzione le unita' sanitarie locali alla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento degli elenchi provvede il commissario liquidatore regionale nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cittadini residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio.

Titolo II. Interventi in particolari settori

Art. 9

1. Per provvedere alle esigenze connesse con l'occupazione di giovani nelle amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, i cui contratti sono prorogati fino all'approvazione delle graduatorie degli esami di idoneita', l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 21, e' incrementata della somma di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.

2. Tra le esigenze di cui al primo comma sono comprese quelle afferenti ai giovani immessi nelle graduatorie ma non ancora transitati nei ruoli per mancanza di posti al momento disponibili anche in amministrazioni ed enti diversi da quelli presso i quali i giovani stessi hanno prestato il servizio o espletato l'esame di idoneita'.

3. Gli accreditamenti delle somme spettanti alle regioni, comprese quelle non ancora liquidate per periodi pregressi sono subordinati:

  1. a) all'avvenuta indizione degli esami di idoneita' per tutti i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) all'approvazione delle graduatorie uniche regionali relative agli esami di idoneita' gia' espletati;

  3. c) al rispetto delle riserve concernenti l'immissione nei ruoli degli idonei nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato servizio;

  4. d) all'espletamento degli esami ancora da effettuare ed all'approvazione delle relative graduatorie, comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

4. Per gli accreditamenti di cui al comma precedente la rendicontazione semestrale che le regioni sono tenute a trasmettere in ottemperanza ai criteri stabiliti dal CIPE, deve essere corredata da apposita delibera, certificativa della giunta regionale, la quale attesti l'avvenuto espletamento degli adempimenti indicati nello stesso comma precedente. Il rispetto delle riserve di cui alla lettera c) del precedente comma deve essere dimostrato in termini analitici.

Art. 10

1. Ai fabbricanti e agli importatori di apparecchi radiotelevisivi e' fatto obbligo di tenere l'apposito registro di carico e scarico secondo le norme di cui alla legge 12 novembre 1949, n. 996.

Art. 11

1. Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, e' incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

2. La somma di cui al precedente comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-88; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.

3. Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e' integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85.

4. A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.

5. Il Mediocredito centrale e' autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto.

6. Per le medesime finalita' il Mediocredito puo' altresi' compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri.

Art. 12

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata, per l'anno 1982, la spesa di lire 4.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 13

1. Al fine di assicurare continuita' all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli colpite dal terremoto del 1976 e fino all'adozione di un'apposita legge dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia, in deroga all'articolo 32 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e' autorizzata ad assumere ulteriori impegni di spesa nell'anno 1982 fino alla concorrenza della somma di lire 350 miliardi.

2. Per l'attuazione della legge dello Stato in favore della rinascita delle zone terremotate della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Marche, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e' iscritta, in termini di competenza, la somma di lire 285 miliardi.

Art. 14

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, e' autorizzata per l'anno 1982 la spesa di lire 200 miliardi, per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per la attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

2. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2.

3. 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 389.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno inviera' al Parlamento, entro il 31 dicembre 1982, una relazione sui risultati degli investimenti di cui al presente articolo; l'amministrazione regionale e' tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie.

5. All'onere di cui al precedente primo comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91".

Art. 16

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' sostituito dal seguente:
"Resta ferma l'autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, o con altri istituti nazionali ed esteri, le operazioni finanziarie disciplinate dall'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con l'onere per le relative rate di ammortamento a carico del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire delle predette operazioni finanziarie e' portato a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del secondo comma".

Art. 17

1. Ai fini della realizzazione del programma triennale 1979-81, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.000 miliardi, gia' autorizzato dall'articolo 7 della legge n. 119 del 1981, viene ulteriormente elevato a lire 3.500 miliardi.

2. L'integrazione di lire 500 miliardi viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 250 miliardi nell'anno 1983 e di lire 250 miliardi nell'anno 1984 ed e' versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda, connesse con la realizzazione del predetto programma.