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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 giugno 1972, causa 1/72

Decisione
decisa il 1972-06-22
ECLI
ECLI:EU:C:1972:56

Epigrafe

Nel procedimento 1-72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunal du travail di Bruxelles, nella causa dinanzi ad esso pendente tra RITA FRILLI, residente in Bruxelles, e STATO BELGA, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità), nonché dell'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 (relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti), in relazione alla legge belga 1o aprile 1969, che istituisce un «reddito garantito» per le persone anziane, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco e P. Pescatore (relatore), giudici; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Negli anni 1966 e 1967, la sig.ra Rita Frilli, cittadina italiana, nata il 29 marzo 1908, svolgeva lavoro subordinato nel Belgio, dove continuava poi a risiedere. Per l'attività svolta, essa percepisce, secondo il regime belga, una pensione vecchiaia dell'importo di 350 FB mensili. Il 14 maggio 1969, la Frilli presentava al ministero belga della previdenza sociale (ufficio pensioni vecchiaia) una domanda intesa ad ottenere le prestazioni corrispondenti al «reddito garantito» alle persone anziane, ai sensi della legge 1o aprile 1969 (Moniteur del 29 aprile 1969, pag. 3954).
paragrafo 2
Il 5 aprile 1971, l'ufficio pensioni vecchiaia notificava alla Frilli la propria decisione negativa in merito alla domanda, motivandola nel senso che, a norma dell' art. 1, n. 2, della legge 1o aprile 1969, «il beneficiario dev'essere belga o cittadino di un paese col quale il Belgio ha concluso un accordo di reciprocità in materia, oppure apolide o ufficialmente riconosciuto come rifugiato», mentre la Frilli ha la nazionalità italiana ed è quindi cittadina di un paese col quale il Belgio non ha concluso alcun accordo di reciprocità in materia di reddito garantito.
paragrafo 3
Il 28 maggio 1971, la Frilli impugnava questo provvedimento dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, invocando a sostegno della domanda l'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori migranti all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) (norma secondo la quale il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, negli altri Stati membri, degli «stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali»), nonché le disposizioni generali (titolo I) del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU n. 30, pag. 561).
paragrafo 4
Il 16 dicembre 1971, in seguito alla discussione avvenuta all'udienza del 18 novembre 1971, il Tribunal du travail di Bruxelles (ll a Sezione) ha deciso di sottoporre alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 5
1) Se il «reddito garantito», ai sensi della legge belga 1o aprile 1969, costituisca un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 1612/68. 2) Se il «reddito garantito», in quanto prestazione sociale non contributiva, concessa dallo Stato belga alle persone anziane ai sensi della legge 1o aprile 1969, costituisca una «prestazione di vecchiaia» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3 del Consiglio, ovvero una prestazione di «assistenza sociale» ai sensi dell'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento.
paragrafo 6
L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 1972.
paragrafo 7
In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE, sono state presentate osservazioni scritte, il 27 gennaio 1972 dall'attrice nella causa principale, il 7 marzo dallo Stato belga, rappresentato dal ministro della previdenza sociale, il 14 marzo dalla Commissione delle Comunità europee, e il 23 marzo dal governo della Repubblica italiana.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 9
Su richiesta della Corte, l'attrice nella causa principale, lo Stato belga e la Commissione hanno fornito per iscritto ulteriori informazioni.
paragrafo 10
Lo Stato belga, il governo della Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto le loro osservazioni orali, ed hanno risposto alle domande rivolte loro dalla Corte, all' udienza del 25 aprile 1972.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 maggio 1972.
paragrafo 12
Nel procedimento dinanzi alla Corte, l'attrice nella causa principale è comparsa personalmente; lo Stato belga era rappresentato nella fase scritta dal ministro della previdenza sociale e nella fase orale dall'avv. Jacques Bartelous, del foro di Bruxelles; il governo della Repubblica italiana, dal ministro plenipotenziario sig. Adolfo Maresca, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari; la Commissione era rappresentata dal suo consigliere giuridico avv. Italo Telchini.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
Le osservazioni presentate alla Corte, oralmente e per iscritto, si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La sig.ra Rita Frilli, attrice nella causa principale, sostiene che il reddito garantito, istituito dalla legge belga 1o aprile 1969, è una pensione vecchiaia non contributiva, non già una prestazione di assistenza sociale.
paragrafo 3
a) Il «reddito garantito» è concesso all' età normale della pensione, viene corrisposto dalla «Caisse nationale des pensions des travailleurs salariés», ed è inte ramente a carico dello Stato; inoltre, ai beneficiari del reddito garantito è esteso il diritto sia al peculio vacanze, previsto dalla legge 13 giugno 1966 relativa alle pensioni vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati, sia all'assicurazione obbligatoria per le cure mediche. La legge 1o aprile 1969, che istituisce il «reddito garantito», ha abrogato talune disposizioni della legge 12 febbraio 1963, relativa all'organizzazione di un regime volontario di assicurazione vecchiaia e superstiti, in forza delle quali le persone assicurate privatamente e quelle che non avessero diritto al massimo della pensione sotto un altro regime potevano ottenere un supplemento di pensione a carico dello Stato; in forza del principio della parità di trattamento, i lavoratori subordinati cittadini di uno Stato membro delle Comunità potevano fruire di questi supplementi, prima dell'entrata in vigore della legge sul «reddito garantito», alle stesse condizioni dei Belgi. b) L'assistenza sociale e sanitaria è disciplinata, in Belgio, dalle leggi 27 novembre 1891 e 10 marzo 1925. Essa è prestata agli indigenti dagli enti comunali di assistenza pubblica, che — essendo autonomi — valutano discrezionalmente la necessità, la natura e l'entità delle prestazioni da concedere. c) Nel caso in cui il «reddito garantito» fosse considerato dalla Corte come una prestazione di assistenza sociale, e non rientrasse quindi nell'ambito del regolamento n. 3, esso va tuttavia attribuito all'attrice nella causa principale in forza dell'art. 1 della convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa.
paragrafo 4
Lo Stato belga, ministero della previdenza sociale, convenuto nella causa principale, osserva in sostanza quanto segue:
paragrafo 5
a) Il regolamento n. 1612/68, adottato a norma dell'art. 49 del trattato CEE si applica ai soli lavoratori subordinati; il «reddito garantito» alle persone anziane ai sensi della legge 1o aprile 1969 non riguarda in special modo la popolazione attiva, e non rientra quindi nel campo d'applicazione del suddetto regolamento. Anche qualora si volesse applicare il regolamento n. 1612/68, va osservato che il «reddito garantito» non rientra nel suo oggetto: l'art. 7, n. 2, che riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro il diritto agli stessi vantaggi sociali e fiscali attribuiti ai lavoratori nazionali, riguarda solo i vantaggi sociali connessi al rapporto di lavoro, in quanto ciò era necessario per realizzare la libera circolazione dei lavoratori. b) Quanto al regolamento n. 3, va osservato che il carattere contributivo o meno non è decisivo al fine di stabilire una distinzione fra le prestazioni assistenziali e quelle di previdenza sociale, che sono le sole contemplate dal regolamento n. 3. Nel corso degli ultimi anni, le caratteristiche proprie dell'assistenza sociale e, rispettivamente, della previdenza sociale sono andate attenuandosi: mentre l'assistenza sociale si è trasformata in un diritto, la previdenza si è generalizzata. La differenza fra i due regimi consiste nello spirito degli stessi, nella causa dei rapporti cui essi si applicano: l'assistenza è caratterizzata dal fatto ch'essa tende ad ovviare ad uno. stato di bisogno, di indigenza (è questo stato che costituisce la causa e il fondamento del diritto alle prestazioni assistenziali); la previdenza sociale, invece, non ha lo scopo di sovvenire all'indigenza, bensì quello di indennizzare colui che sia stato vittima di determinati rischi sociali mediante l'attribuzione di redditi complementari o sostitutivi (essa non mira ad attribuire un reddito come tale, bensì a garantire prestazioni equivalenti e succedanee del reddito normale). L'assistenza risponde alla necessità di un minimo vitale. La previdenza sociale ha un compito più vasto. Dal testo della legge belga 1o aprile 1969, e in ispecie dagli artt. 1, 8, 19 e 21, n. 1, come pure dai lavori preparatori, risulta che si è voluto garantire alle persone anziane prive di redditi propri, a meno che non vengano mantenute a spese dello Stato, un minimo vitale, e quindi una prestazione di assistenza. D'altra parte, non si può ritenere che una stessa prestazione legale costituisca un supplemento di natura previdenziale per i beneficiari che abbiano svolto un' attività lavorativa subordinata, ed abbia invece natura assistenziale per quanto riguarda coloro che non abbiano mai svolto lavoro subordinato. Il Belgio ha considerato fin dall'inizio, il reddito garantito come una prestazione, di assistenza sociale, non contemplata dal regolamento n. 3, ed ha agito di conseguenza sul piano internazionale, concludendo o cercando di concludere accordi di reciprocità. Durante le trattative, nessuno degli Stati interessati ha mai contestato la legittimità della posizione belga, né richiamato i regolamenti nn. 3 e 4, dal che si desume ch'essi condividono la tesi secondo cui questi regolamenti non si applicano al «reddito garantito» alle persone anziane. c) Concludendo, lo Stato belga sostiene che le questioni pregiudiziali deferite alla Corte dal Tribunal du travail di Bruxelles vanno risolte come segue: il regolamento del Consiglio n. 1612/68, relativo alla' libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, è estraneo alla questione sollevata; comunque,; il «reddito garantito» alle persone, anziane, a norma della legge belga 1o aprile 1969, non costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7, n. 2, del suddetto regolamento; il «reddito garantito» ai' sènsi della legge 1o aprile 1969 costituisce una prestazione di assistenza sociale, che non rientra nel campo d'applicazione dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio.
paragrafo 6
Il governo della Repubblica italiana sostiene che il «reddito garantito» alle persone anziane va considerato come una prestazione non contributiva di previdenza sociale.
paragrafo 7
a) Dall'«Aperçu de la sécurité sociale en Belgique», pubblicato nel 1972 dal ministero belga della previdenza sociale, si desume che il sistema del «reddito garantito» sostituisce fra l'altro le disposizioni della legge 12 febbraio. 1963, relative alle maggiorazioni della pensione; benché il suo campo d'applicazione ed i suoi obiettivi siano più estesi, esso s'inserisce in sostanza nell'ambito della previdenza sociale. D'altra parte, la distinzione fra previdenza sociale e assistenza sociale è andata sempre più attenuandosi; ormai il principale carattere distintivo può essere visto nel grado di consistenza della posizione che l'ordinamento garantisce al beneficiario della prestazione, nel senso che di assistenza sociale sembra potersi parlare quando al beneficiario è attribuita una semplice aspettativa giuridica, restando alla pubblica amministrazione la valutazione discrezionale del se concedere o meno il beneficio, mentre ogni volta che la legge attribuisce un vero e proprio diritto soggettivo al beneficiario, escludendo una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, si deve concludere che si è di fronte ad un istituto di previdenza sociale. b) Per quanto riguarda la disciplina comunitaria del trattamento da riservare ai cittadini degli Stati membri nell'ambito della Comunità, fondamento di ogni più specifica disposizione contenuta nelle norme derivate è l'art. 7 del trattato CEE. Il divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità, sancito da questa norma, è un principio fondamentale. I vantaggi garantiti dalla legge belga 1o aprile 1969 devono quindi essere attribuiti senza alcuna possibilità di discriminazione fondata sulla nazionalità del beneficiario. Nell'ambito del diritto comunitario, il limite della reciprocità che la legge belga prevede per la sua applicazione ai lavoratori stranieri residenti in Belgio — classica condizione di diritto internazionale — si riferisce, grazie al principio sancito dall'art. 7 del trattato CEE, solo ai cittadini di paesi terzi, non già ai lavoratori degli Stati membri. Poiché l'istituto del «reddito garantito» trova applicazione nel campo del lavoro (anche se ha obiettivi e finalità più vasti), e poiché il settore del lavoro rientra fra quelli che costituiscono oggetto della disciplina comunitaria, qualsiasi limitazione della concessione del beneficio basata sulla nazionalità dei richiedenti sarebbe in contrasto, per quanto riguarda i lavoratori cittadini degli Stati membri, con l'art. 7 del trattato. c) Sulla prima questione deferita alla Corte dal Tribunal du travail di Bruxelles, il governo italiano osserva che il «reddito garantito» costituisce, per i lavoratori belgi, un vantaggio sociale, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68; pertanto esso deve trovare applicazione anche nel caso dei lavoratori degli altri paesi membri che si trovino nel Belgio. È irrilevante la circostanza che il «reddito garantito» sia concesso anche a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro, né può avere alcun rilievo il fatto che l'attrice nella causa principale è una lavoratrice in pensione: il concetto di lavoratore usato dal legislatore comunitario dev'essere inteso in senso lato. Per questi motivi, la prima questione va risolta affermativamente. d) Per quanto riguarda la seconda questione, la stesso governo osserva che le prestazioni di cui alla legge belga 1o aprile 1969 vengono corrisposte ai lavoratori anziani, e quindi costituiscono una «prestazione per anzianità» ai sensi dell' art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3 del Consiglio. Poiché non si tratta di una mera aspettativa soggetta alla valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, ma di un vero e proprio diritto soggettivo, il reddito garantito rientra fra le prestazioni di previdenza sociale, non già fra quelle di assistenza sociale ai sensi dell' art. 2, n. 3, del regolamento n. 3.
paragrafo 8
La Commissione delle Comunità europee sottolinea che il trattato CEE fonda su una diversa base giuridica le modalità generali per la graduale attuazione della libera circolazione dei lavoratori (art. 49) e, d'altro canto, le norme relative alla previdenza sociale (art. 51). A prima vista sembra quindi difficile ammettere che le prestazioni previdenziali rientrino fra i vantaggi sociali di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, adottato a norma dell'art. 49.
paragrafo 9
a) Quanto alla definizione dell'assistenza sociale, va osservato che il regolamento n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, mentre indica all'art. 2, n. 3, che le sue disposizioni non si applicano all'assistenza sociale e sanitaria, non precisa tuttavia che cosa si debba intendere per «assistenza sociale». Nella giurisprudenza della Corte non si trovano criteri atti a distinguere la previdenza dall'assistenza sociale. Dalla definizione di quest'ultima che si trova nella Convenzione europea di assistenza sociale e sanitaria, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa, si può desumere fra l'altro che le pensioni non contributive non sono prestazioni di assistenza sociale. Infine, appaiono ormai inadeguate le caratteristiche classiche delle prestazioni assistenziali, e cioè l'ampiezza del campo d'applicazione, le condizioni economiche del beneficiario, il tipo di finanziamento. È possibile quindi ritenere che le prestazioni pecuniarie corrisposte, in forza di un regime non contributivo nazionale, a complemento o in sostituzione di una pensione, alle persone che abbiano raggiunto una determinata età, o agli invalidi o ai superstiti, al fine di garantire loro un reddito il cui livello è stabilito per legge, sono prestazioni di previdenza sociale che ricadono sotto il regolamento n. 3, il cui oggetto è definito all'art. 2. Dal momento che un regime del genere è organicamente collegato al regime pensionistico, che le prestazioni pecuniarie sono corrisposte definitivamente e periodicamente, e che l'interessato può impugnare le decisioni adottate nei suoi confronti, si può ritenere ch'esso rientri nella previdenza sociale, anche se la concessione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della situazione finanziaria dell'interessato. b) L'esame della legge belga 1o aprile 1969 mette in luce che il «reddito garantito», pur rispondendo — dal punto di vista dell'ampiezza del suo campo d'applicazione, delle condizioni cui è subordinata la concessione e del tipo di finanziamento — ai criteri classici dell' assistenza, presenta d'altra parte stretti legami col sistema previdenziale vigente nel Belgio: il ministro competente a controllare i dati forniti dagli interessati e a decidere in merito alle domande è quello nelle cui attribuzioni rientra la previdenza sociale; in taluni casi, la domanda è assimilata a quelle con cui si chiede l'applicazione dei regimi di pensione vecchiaia e superstiti dei lavoratori subordinati o dei lavoratori indipendenti; il pagamento viene effettuato dalla «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie»; tutte le leggi modificate, completate o abrogate dalla legge che istituisce il «reddito garantito» riguardano i regimi pensionistici vecchiaia e superstiti; l'interessato può agire dinanzi ai giudici competenti in materia di pensioni vecchiaia e superstiti. I lavori preparatori della legge 1o aprile 1969, come pure l'«Aperçu de la sécurité sociale en Belgique» pubblicato dal ministero della previdenza sociale belga, confermano che il «reddito garantito» rientra fra le prestazioni previdenziali cui si applica il regolamento n. 3. La circostanza che la legge del 1969 non figura nell'allegato B del regolamento n. 3 non influisce affatto su questa conclusione, in quanto l'elenco contenuto nell'allegato ha solo valore indicativo; d'altra parte, la legge non figura nell'allegato I della convenzione europea per l'assistenza sociale e sanitaria, ma è invece menzionata nell'allegato I dell'accordo provvisorio europeo relativo ai regimi di previdenza sociale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti. c) Anche qualora si consideri il reddito garantito come una prestazione di assistenza sociale, l'art. 7 del regolamento n. 1612/68 va interpretato nel senso che qualsiasi «vantaggio sociale» accessibile ai lavoratori nazionali, anche se non deriva direttamente da un rapporto di lavoro subordinato, va esteso ai lavoratori comunitari che posseggano gli stessi requisiti dei lavoratori nazionali. Il suddetto articolo si riferisce tuttavia solo ai lavoratori attivi. Per poter pretendere la parità di trattamento in materia di vantaggi sociali, l'attrice nella causa principale dovrebbe quindi possedere i requisiti di cui al regolamento della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto lavoro subordinato (GU L 142, pag. 24). Dal fascicolo non è possibile, per il momento, desumere se ricorrano tali presupposti. d) La Commissione conclude nel senso che le questioni deferite alla Corte vanno risolte nel seguente modo: Il «reddito garantito» ai sensi della legge belga 1o aprile 1969 è una prestazione non contributiva di previdenza sociale, che ricade sotto il regolamento n. 3, il cui oggetto è definito all'art. 2. Nella fattispecie non si applica, quindi, il regolamento n. 1612/68.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 16 dicembre 1971, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 1972, il Tribunal du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, varie questioni vertenti sull'interpretazione di talune norme del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) e del regolamento del Consiglio 3 dicembre 1958, n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561), in relazione alla legge belga 1o aprile 1969, che istituisce un «reddito garantito» per le persone anziane.
punto 2
Si chiede, in primo luogo, se il «reddito garantito» ai sensi della suddetta legge costituisca un «vantaggio sociale» ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
punto 3
Si chiede, inoltre, se il «reddito garantito» in quanto prestazione sociale non contributiva, concessa dallo Stato belga alle persone anziane, costituisca una «prestazione di vecchiaia», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera c), del regolamento n. 3, ovvero una prestazione di «assistenza sociale», ai sensi dell'art. 2, n. 3, dello stesso regolamento.
punto 4
Tenuto conto della particolare natura della prestazione di cui trattasi, è opportuno prendere in esame innanzitutto la seconda questione, in quanto l'indagine circa la qualificazione del «reddito garantito» rispetto alla nozione di «vantaggi sociali» di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68 interverrà eventualmente, qualora sia accertato che non si tratta di una prestazione di previdenza sociale, ai sensi del regolamento n. 3.
punto 5
La questione sollevata dal Tribunal du travail riguarda una legge che ha lo scopo di garantire un'entrata minima ai bisognosi, uomini e donne, che abbiano superato i 65 e, rispettivamente, i 60 anni di età.
punto 6
Questo vantaggio è concesso ai cittadini belgi, all'unica condizione ch'essi risiedano nel territorio nazionale.
punto 7
Uno straniero, invece, può essere ammesso al beneficio della legge soltanto alla duplice condizione dell'essere cittadino di un paese col quale il Belgio abbia concluso un accordo di reciprocità in materia, e dell'aver risieduto effettivamente nel Belgio almeno durante i cinque anni precedenti alla data in cui sorge il diritto al «reddito garantito».
punto 8
Dal fascicolo risulta che l'attrice nella causa principale, cittadina italiana, la quale percepiva nel Belgio una pensione vecchiaia per aver svolto un breve periodo d'attività subordinata, possiede — salvo verifica cui il Tribunal du travail intende procedere — i requisiti necessari a norma di legge, eccetto quello della reciprocità, dato che non esistono accordi in materia fra l'Italia e il Belgio.
punto 9
Al fine di risolvere la controversia pendente dinanzi al Tribunal du travail, la prestazione prevista dalla legge belga va qualificata alla luce dei criteri che definiscono la sfera d'applicazione del regolamento n. 3, per stabilire se la condizione di reciprocità imposta dalla suddetta legge debba essere rispettata.
punto 10
La Corte non può qualificare la legge belga nell'ambito del presente procedimento. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione di diritto comunitario, che potranno guidarlo nella valutazione degli effetti della norma interna.
punto 11
Il regolamento n. 3 si applica, secondo l'art. 1, lettera b), a tutte le norme di ciascuno Stato membro che riguardano «i regimi e i rami della sicurezza sociale» di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2.
punto 12
Secondo l'art. 2, n. 3, il regolamento non si applica invece «all'assistenza sociale e sanitaria».
punto 13
Ora, méntre può sembrare auspicabile, sul piano dell'attuazione del regolamentò, lo stabilire una netta distinzione fra i regimi legislativi che riguardano là previdenza e, rispettivamente, l'assistenza sociale, non si può escludere l'eventualità che, in ragione del campo d'applicazione soggettivo, degli scopi perseguiti e delle modalità d'attuazione, talune legislazioni possano rientrare al tempo stesso nell'una e nell'altra categoria, sfuggendo così a qualsiasi classificazione generale.
punto 14
In base a certe caratteristiche, la legge sul «reddito garantito» è affine alle norme sull'assistenza sociale (in particolare, perché considera lo stato di bisogno come criterio essenziale d'applicazione e prescinde da qualsiasi condizione relativa a determinati periodi di attività lavorativa, d'iscrizione o di contribuzione). D'altra parte, detta legge può assimilarsi alla previdenza sociale, in quanto, abbandonato il principio della valutazione individuale, caratteristico dell'assistenza, essa pone i destinatari in una situazione giuridica ben definita, attribuendo loro il diritto ad una prestazione analoga alle prestazioni di vecchiaia, di cui all'art. 2 del regolamento n. 3.
punto 15
Data l'ampiezza della cerchia dei destinatari, una legge del genere assolve in pratica una duplice funzione, consistente nel garantire sia un minimo di mezzi di sussistenza a persone che non siano affatto coperte dal sistema della previdenza sociale, sia un reddito complementare ai beneficiari di prestazioni previdenziali insufficienti.
punto 16
Ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera c), il regolamento n. 3 si applica a tutte le «prestazioni di vecchiaia».
punto 17
Secondo l'art. 1, lettera s), dello stesso regolamento, per «prestazioni» s'intendono, nel senso più lato, tutte le pensioni e le rendite, compresi gli «elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, assegni di rivalutazione o assegni supplementari».
punto 18
Perciò, nei confronti di un lavoratore subordinato o assimilato, che abbia svolto determinati periodi lavorativi in uno Stato membro, vi risieda e vi goda di una pensione, le disposizioni legislative che garantiscono a tutti i residenti anziani il diritto a un minimo di pensione rientrano nell'ambito della previdenza sociale, disciplinata dall'art. 51 del trattato e dalle norme di attuazione di questo articolo, anche se la stessa qualificazione può non esser valida per altre categorie di beneficiari.
punto 19
L'eccezione relativa alla mancanza di un accordo di reciprocità non può essere perciò sollevata nei confronti di uno dei suddetti lavoratori, in quanto ciò sarebbe in contrasto col principio dell'uguaglianza di trattamento, uno dei principi fondamentali del diritto comunitario, sancito in materia dall'art. 8 del regolamento n. 3.
punto 20
Le difficoltà che possono sorgere, tenuto conto della disciplina comunitaria, per Papplicazone di regimi globali di protezione sociale, concepiti per tutta la popolazione di un determinato paese e basati sui criteri della nazionalità e della residenza, sono inerenti alla natura stessa di tali regimi, i quali hanno lo scopo di tutelare al; tempo stesso i lavoratori subordinati, sottoposti come tali ai regimi di previdenza sociale, e coloro che invece non vi sono sottoposti.
punto 21
Le difficoltà di cui sopra possono essere risolte nel loro complesso solo mediante interventi normativi della Comunità. Ciò non pregiudica, però, il diritto e il dovere dei giudici di garantire la tutela dei lavoratori migranti ogni qualvolta ciò sia possibile, nel rispetto dei principi contenuti nelle norme comunitarie di carattere sociale e senza tuttavia sconvolgere il sistema legislativo interno.
punto 22
Ciò si verifica senz'altro qualora una persona che sia un lavoratore subordinato o assimilato, ai sensi del regolamento n. 3, sia già coperto, in base ad una precedente attività lavorativa, dal regime previdenziale dello Stato membro di cui s'invoca la legislazione che garantisce un «reddito minimo» alle persone anziane.
punto 23
Considerato quanto precede, non sembra necessario prendere in esame la prima questione deferita dal Tribunal du travail.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
24/25 Le spese sostenute dalla Commissione delle CC.EE., che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali dello Stato belga, del governo della Repubblica italiana e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 7, 49, 51 e 177, visto il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli artt. 1, 2 e 8, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni deferitele dal Tribunal du travail di Bruxelles (ll a Sezione) con ordinanza 16 dicembre 1971, afferma per diritto: 1o Il «reddito garantito» previsto da norme di carattere generale di uno Stato membro, le quali attribuiscono alle persone anziane residenti nello Stato stesso il diritto ad un minimo di pensione, va considerato, per quanto riguarda i lavoratori subordinati e assimilati ai sensi del regolamento n. 3, che godono nello Stato di cui trattasi del diritto alla pensione, come una «prestazione di vecchiaia» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lettera c) dello stesso regolamento. 2o La concessione di una prestazione del genere ad un lavoratore straniero, che possegga i requisiti di cui sopra, non può essere subordinata all'esistenza di un accordo di reciprocità con lo Stato membro di cui il lavoratore è cittadino.

Firme

Lecourt Mertens de Wilmars Donner Monaco Pescatore Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 giugno 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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