Sez. 3, Sentenza n. 41462 del 30/03/2016 Ud. (dep. 04/10/2016) Rv. 267976 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per insussistenza dell'elemento psicologico ovvero ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Interesse all'impugnazione della parte civile - Insussistenza - Ragioni.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", per mancanza dell'elemento psicologico, trattandosi di accertamento che non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del danno. (Fattispecie di assoluzione dal reato di omicidio colposo a seguito di sinistro stradale, ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., determinata dalla insussistenza di sufficienti elementi di prova per dichiarare la colpa dell'imputata, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che se in sede penale il dubbio non consente di vincere la presunzione di innocenza, in sede civile, invece, rafforza la presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)