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Sez. 5 - , Sentenza n. 10369 del 06/02/2019 Ud. (dep. 08/03/2019) Rv. 276344 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse della parte civile all'impugnazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276344-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

Sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen. non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, che è riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve iniziarlo in assenza di tale accertamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)