Sez. 2, Sentenza n. 36930 del 04/07/2018 Ud. (dep. 31/07/2018) Rv. 273519 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - Interesse all' impugnazione della parte civile - Sussistenza - Fondamento.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
Sussiste l'interesse processuale della parte civile ad impugnare la decisione di assoluzione con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. pen., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile nel processo penale dall'art. 576 cod. proc. pen. perchè chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte, si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)