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Sez. 5, Sentenza n. 35677 del 15/07/2010 Cc. (dep. 04/10/2010) Rv. 248879 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. ad opera del D.L. n. 11 del 2009, conv. dalla legge n. 38 del 2009 - Presunzione di adeguatezza - Applicabilità ai procedimenti in corso.
Stato
decisa il 2010-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248879-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

La modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. (art. 2, comma primo, lett. a) D.L. n. 11 del 2009, convertito dalla legge n. 38 del 2009), che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza, è di immediata applicazione anche nei procedimenti in cui siano state concesse misure meno gravi per reati commessi prima dell'entrata in vigore del sopra menzionato decreto, e che siano ancora pendenti, trattandosi di disposizione di natura processuale. (Fattispecie relativa al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)