Sez. 3, Sentenza n. 30786 del 02/07/2009 Cc. (dep. 23/07/2009) Rv. 244573 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Reati sessuali non attenuati - Commessi prima della entrata in vigore della L. n. 38 del 2009, di conversione del D.L. n. 11 del 2009 - Sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
È legittima la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per il reato di violenza sessuale, commesso antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009 (conv. con modd. in L. 23 aprile 2009, n. 38) che ha modificato l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto la presunzione relativa di inadeguatezza di misure cautelari diverse da quella carceraria trova applicazione anche per quelle misure in corso e relative a fatti pregressi, in virtù del principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 CORTE COST., Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)