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Sez. 6, Sentenza n. 46510 del 27/10/2004 Ud. (dep. 30/11/2004) Rv. 231447 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Istanza di ammissione - Omessa o tardiva decisione del giudice - Nullità conseguente - Sussistenza - Condizioni - Effettivo pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa dell'instante - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231447-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la nullità prevista per il caso che il giudice non deliberi nei termini di legge sull'istanza di ammissione avanzata dall'imputato (e cioè immediatamente, nel caso della domanda presentata in udienza, o entro dieci giorni negli altri casi, così come attualmente previsto dall'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) non opera quando l'omissione nel provvedimento resti priva di concreti effetti pregiudizievoli per la difesa dell'interessato (v. Corte cost. 1 ottobre 2003, n. 304). (Nella specie la Corte ha posto in rilievo che l'imputato era stato assistito nel giudizio proprio dal difensore nominato contestualmente all'istanza per il gratuito patrocinio, escludendo che l'incertezza sulle modalità di retribuzione del professionista valesse in astratto a condizionare l'effettività della difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)