Sez. 5, Sentenza n. 4889 del 16/12/2005 Cc. (dep. 08/02/2006) Rv. 233597 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - Revoca in sede esecutiva ai sensi dell'art. 168, comma terzo, introdotto dall'art. 1della L. n. 128 del 2001 - Applicabilità al beneficio concesso con sentenza divenuta definitiva successivamente all'entrata in vigore della novella.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In virtù della previsione di cui all'art. 168, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1 L. n. 128 del 2001, è legittima la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, in sede esecutiva, qualora esso sia stato concesso in violazione dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - per il quale detto beneficio non può essere concesso più di una volta, salva l'ipotesi prevista dalla legge - a condizione che la sentenza che abbia illegittimamente concesso il beneficio per la terza volta sia divenuta irrevocabile successivamente all'entrata in vigore della novella legislativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)