Sez. 4, Sentenza n. 29288 del 11/04/2003 Cc. (dep. 11/07/2003) Rv. 225623 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Revoca della sospensione condizionale - Nuova ipotesi di revoca in sede esecutiva introdotta dall'art. 1 legge n. 128/2001 - Applicabilità alle sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della legge citata - Esclusione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
La possibilità concessa al giudice dell'esecuzione dal comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 128, di revocare in sede esecutiva la sospensione condizionale concessa in violazione delle condizioni di cui al terzo comma dell'art. 168 cod. pen. non può operare con riguardo ai benefici concessi con sentenze divenute definitive prima dell'entrata in vigore della citata disposizione di cui alla legge n. 128 del 2001.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 128 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)