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Sez. 2, Sentenza n. 4355 del 16/11/1984 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169066 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA FUNZIONALE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DI NORMA PROCESSUALE CHE COMPORTI NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA COMPETENZA FUNZIONALE INTERVENUTA TRA IL PRIMO E IL SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO DI MERITO - APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 9 LEGGE 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169066-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA FUNZIONALE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DI NORMA PROCESSUALE CHE COMPORTI NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA COMPETENZA FUNZIONALE INTERVENUTA TRA IL PRIMO E IL SECONDO GRADO DEL GIUDIZIO DI MERITO - APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 9 LEGGE 20 LUGLIO 1934 N. 1404 NELLA PARTE IN CUI SOTTRAE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI I PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI MINORI COIMPUTATI CON MAGGIORENNI PER CONCORSO NELLO STESSO REATO.*

Nell'ipotesi in cui tra il primo e il secondo grado del giudizio di merito sia intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale che comporti una nuova disciplina della Competenza funzionale, la regolamentazione individuata dalla Corte costituzionale come la sola legittima deve ricevere applicazione immediata nel giudizio di appello celebrato dopo la dichiarazione di incostituzionalità non potendosi protrarre la validità di una norma, una volta che questa sia stata esperita dall'ordinamento. (nella fattispecie è stato affermato che dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui sottrae alla Competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato, la Competenza a conoscere dell'appello contro la sentenza del giudice ordinario pronunciata prima della declaratoria di incostituzionalità nella parte che riguarda il minore appartiene alla Sezione per i minori della competente Corte di appello. (Conf mass n 166290; (Conf mass n 166099; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 165412; (contra mass n 166782; (contra mass n 164355; (contra mass n 162885).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)