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Sez. 3, Sentenza n. 8391 del 23/01/2008 Ud. (dep. 25/02/2008) Rv. 239053 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Sentenza che ometta di pronunciare sulla richiesta di sospensione condizionale - Omissione materiale correggibile ex art. 130 cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239053-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, ancorché riportata in motivazione, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione equivale ad obiettiva assenza di un capo della sentenza, stante la natura inscindibile della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)