Sez. 3, Sentenza n. 46656 del 09/11/2011 Cc. (dep. 15/12/2011) Rv. 251962 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Reati edilizi e paesaggistici - Demolizione e rimessione in pristino - Omessa statuizione - Correzione di errore - Esperibilità - In fase esecutiva - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
L'omessa statuizione relativa alla demolizione delle opere abusive o alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi è emendabile mediante il procedimento di correzione di errore materiale, non esperibile, tuttavia, dal giudice dell'esecuzione giacché carente di competenza quanto alla statuizione omessa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)