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Sez. 6, Ordinanza n. 19618 del 19/03/2004 Cc. (dep. 28/04/2004) Rv. 229772 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Indicazione, a pena di inammissibilità, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova - Sindacato sulla rilevanza della prova sollecitata dall'opponente in sede di valutazione di ammissibilità dell'opposizione - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229772-01

INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa

L'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è inammissibile, e non implica dunque la necessità per il giudice di fissare l'udienza camerale secondo il disposto del terzo comma dell'art. 410 cod.proc. pen., quando l'esperimento delle investigazioni suppletive indicate dall'opponente risulterebbe superfluo e indifferente ai fini della decisione, occorrendo di contro, ai fini della valutazione di ammissibilità, che dette indagini appaiano idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del P.M. e a determinarne eventualmente il rigetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)