Sez. 1, Sentenza n. 2889 del 03/04/1997 (Rv. 503464 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Art. 5 bis legge 359/92 all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 - Giudizi di opposizione alla stima, pendenti - Cessione volontaria - Inammissibilità - Accordo sull'indennità, al fine di evitare la riduzione del 40 per cento - Ammissibilità - Nuova proposta dell'amministrazione - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Il diritto di accettare l'indennità di esproprio determinata in base all'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, con esclusione della riduzione del 40 per cento anche a favore di chi, all'entrata in vigore della norma, fosse già stato espropriato, comporta, nell'impossibilità di addivenire alla cessione volontaria del bene, che l'onere dell'espropriato di accettazione dell'indennità, ai fini di evitare detta riduzione, debba configurarsi in relazione ad una proposta dell'espropriante in applicazione dei nuovi parametri, e non alla stima originaria, formulata sulla base di criteri di determinazione dell'indennità non più vigenti.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 24, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)