Sez. 1, Sentenza n. 40009 del 22/09/2009 Cc. (dep. 14/10/2009) Rv. 245324 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - D.L. n. 11 del 2009 - Misura carceraria - Presunzione di adeguatezza - Procedimenti in corso - Misure cautelari già adottate - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
La modifica dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., operata dall'art. 2, comma primo, lett. a) D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha introdotto l'obbligo di disporre la misura della custodia in carcere in presenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di omicidio, salva l'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza di esigenze cautelari, è di immediata applicazione anche nei procedimenti in cui siano state concesse misure meno gravi per reati commessi prima dell'entrata in vigore del sopra menzionato decreto, trattandosi di disposizione di natura processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Cod. Pen. art. 575, Legge 23/04/2009 num. 38 CORTE COST., Decreto Legge 23/02/2009 num. 11 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)