Sez. 6, Sentenza n. 52775 del 10/11/2016 Cc. (dep. 13/12/2016) Rv. 268622 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attuale pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente, a tal fine, il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale secondo cui, alla luce della latitanza del soggetto protrattasi per oltre un anno e dei vincoli familistici del proposto con i promotori, il decorso di un periodo di circa sei anni dal provvedimento applicativo della misura di prevenzione alla sentenza definitiva di condanna, non fosse sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)