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Sez. L, Sentenza n. 6337 del 30/03/2004 (Rv. 571674 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine per l'emissione - Applicabilità dell'art. 2 legge n. 241 del 1990 - Esclusione - Fondamento - Termine previsto dall'art. 28 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571674-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non deve necessariamente concludersi nel termine di trenta giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito dalla legge o da regolamento; ciò in quanto il procedimento contenzioso che porta all'adozione dell'ordinanza - ingiunzione, disciplinato dalla stessa legge n. 689 del 1981, prevede il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati e ha una durata incompatibile con il breve termine di trenta giorni; alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione si può quindi procedere nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)