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Sez. L, Sentenza n. 19617 del 22/12/2003 (Rv. 569130 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Termine di trenta giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo ex art. 2 della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569130-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 per l'esaurimento dei procedimenti amministrativi, in quanto la regolamentazione dell'attività sanzionatoria della pubblica amministrazione si caratterizza, rispetto alla generale disciplina dell'azione amministrativa, per la previsione di una procedura contenziosa contemplante la fissazione di specifiche fasi e relative scansioni temporali che, essendo dirette ad assicurare garanzie di informazione e di difesa rispetto alla contestazione del fatto, sono incompatibili con il suddetto termine breve stabilito dalla normativa generale, né tale termine può essere inserito nella sola fase decisoria del procedimento sanzionatorio, poiché esso, a norma del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990, decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, se d'ufficio, ovvero dalla presentazione dell'istanza se il procedimento è ad iniziativa della parte privata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)