Sez. 6, Sentenza n. 11371 del 15/02/2018 Ud. (dep. 13/03/2018) Rv. 272544 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Acceramento delle condizioni economiche del "reo" - Elementi già acquisiti al processo - Necessaria valutazione - Sussistenza - Fattispecie.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, qualora l'imputato abbia diligentemente allegato specifiche circostanze dirette a dimostrare l'assoluta incapacità a soddisfare la condizione imposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, rilevando come in atti fosse già acquisita la prova del grave ed attuale disagio economico in cui viveva l'imputato, tale da non necessitare di ulteriori accertamenti per escludere la possibilità di provvedere al risarcimento del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)