Sez. 5 - , Sentenza n. 48913 del 01/10/2018 Ud. (dep. 25/10/2018) Rv. 274599 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche del reo - Valutazione del giudice della cognizione - Limiti.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Fattispecie in cui il giudice di merito ha omesso di valutare elementi desumibili dagli atti e attestanti le modeste condizioni economiche dell'imputato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)