Sez. 5, Sentenza n. 21557 del 02/02/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263675 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimentro del danno - Assenza della valutazione della capacità economica del condannato - Legittimità - Esclusione.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato, senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)