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Sez. 2, Sentenza n. 22342 del 15/02/2013 Ud. (dep. 24/05/2013) Rv. 255665 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in assenza della valutazione del giudice, in ordine alla capacità economica del condannato - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255665-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

È illegittima la decisione con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)