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Sez. 4, Sentenza n. 50028 del 04/10/2017 Ud. (dep. 31/10/2017) Rv. 271179 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione al risarcimento del danno - Accertamento delle condizioni economiche dell'imputato - Obbligo del giudice della cognizione - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271179-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, salva l'ipotesi in cui emergano situazioni che ne facciano dubitare della capacità economica di adempiere ovvero quando tali elementi siano forniti dalla parte interessata. (In motivazione la Corte ha osservato che rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere da parte del condannato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)