Sez. 4 - , Sentenza n. 5357 del 04/02/2020 Cc. (dep. 10/02/2020) Rv. 278444 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Omessa concessione nel dispositivo della sentenza - Errore materiale correggibile anche dalla Corte di cassazione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena a cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4444 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)