Sez. 3 - , Sentenza n. 3741 del 14/12/2020 Cc. (dep. 01/02/2021) Rv. 280872 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Omessa concessione del beneficio - Errore materiale - Configurabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nella motivazione e nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (Nella specie, caratterizzata da subordinazione risultante dal verbale di udienza, la Corte ha sottolineato l'alternativa secca posta al giudice dal procedimento speciale, tra accogliere la richiesta in modo aderente alla proposta, se conforme ai presupposti di legge, ovvero, invece, rigettarla, procedendo oltre nel giudizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)