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Sez. 4, Sentenza n. 11478 del 12/03/2025 Cc. (dep. 21/03/2025) Rv. 287727-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Omessa concessione del beneficio - Errore materiale - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287727-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - SUBORDINAZIIONE ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

In tema di applicazione della pena su richiesta, costituisce errore materiale l'omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza, della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era stata subordinata l'efficacia dell'accordo, nel caso in cui si possa desumere che tale omissione sia ascrivibile a una mera svista, sicché, in presenza di un ricorso per cassazione ammissibile e in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, la Corte può emendare l'errore, senza necessità di annullamento di decisione, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., il cui disposto non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quello dell'art. 619 cod. proc. pen.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)