Sez. 3, Sentenza n. 40861 del 23/09/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248696 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Ordine di demolizione - Omessa statuizione - Ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale - Ammissibilità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
L'omissione del giudice della cognizione, che non ordini la demolizione del manufatto abusivo, non può essere corretta in fase esecutiva per mezzo della procedura di correzione dell'errore materiale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)